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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 19.10.2021
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Golinelli in forza di Parte_1 procura speciale allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Edoardo Enrico Artese e Francesca Capaccio giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Largo I Schuster 1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 482/2021 pubblicata il 16.9.2021
IN PUNTO: subordinazione e differenze retributive
1 Conclusioni:
Per l'appellante: ”” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, premessi gli accertamenti, le declaratorie e le pronunce di rito, con le formule ritenute più opportune ed idonee: in via principale e nel merito: - accertata e dichiarata la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o ingiusta e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado che ha portato il Giudice di prime cure a ritenere che non sia sussistito un rapporto di lavoro di natura subordinata e continuativa dal giorno 11.10.2000 a tutto l´aprile 2015 fra le parti, nonché accertata e dichiarata la carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine all'iter logico che ha portato il Giudice del Tribunale di Verona a non prendere in considerazione le prove fornite dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, riformare tale sentenza accertando e dichiarando la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata e continuativa fra le parti svoltosi nelle circostanze di tempo e luogo di cui agli atti;
- per l´effetto, condannare in solido e la Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento Controparte_3 della somma capitale di € 227.961,70 a titolo di differenze retributive e contributive oltre all'importo di € 31.023,89, a titolo di T.F.R., ovvero di quei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al Decr. Min. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo che verrà effettivamente riconosciuto in favore dell'appellante, oltre a rimborso forfettario per spese generali ex D.M. 55/2014, art. 2, 4% per contributo C.P.A., anticipazioni e 22% per Iva sulle voci imponibili siccome l'appellante, soggetto privato, non può dedurre tale imposta, il tutto con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato “”Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere l'appello con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite del grado.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha respinto la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive pari Parte_1 ad € 227.961,70 nei confronti di in relazione al lavoro Controparte_1 svolto presso tale società dall'ottobre 2000 ad aprile 2015 invocando la responsabilità solidale di ex art 2112 c.c. CP_2
2. Il primo giudice, dato conto della pregressa instaurazione da parte del ricorrente di altro contenzioso tra le stesse parti avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento orale intimatogli e conclusosi con ordinanza 2122/2017 di rigetto della domanda di risarcimento in assenza della prova del licenziamento orale e dato atto che i verbali delle prove assunte in tale procedimento erano stati acquisiti al presente giudizio, ha rilevato come dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi sufficienti tali da poter supportare la prova del vincolo di subordinazione asseritamente esistente tra le parti.
2.1 Non era emerso, in particolare, in termini sufficientemente chiari l'esplicazione da parte del datore di lavoro del potere di organizzazione dell'altrui prestazione e neppure l'inserimento in via continuativa, secondo tempi ed orari eterodiretti, della prestazione lavorativa del ricorrente ovvero vincoli di soggezione.
2 Avuto riguardo all'inserimento stabile nella organizzazione della società, non risultava credibile la testimonianza resa dal coniuge del ricorrente ed in alcuni passaggi il racconto sembrava risentire della partecipazione emotiva e del concreto interesse fattuale rispetto agli esiti della causa. Per le stesse ragioni risultava scarsamente credibile la testimonianza resa da ES
(suocero del ricorrente) secondo cui il lavorava sino alle 7/7,30, contraddetta
[...] Pt_1 dalle dichiarazioni rese da il quale aveva riferito che normalmente Testimone_2 iniziava a lavorare alle 6 di mattina ed il ricorrente non era presente. Scarsamente attendibile risultava anche la testimonianza resa dal teste (dipendente Tes_3 di impresa esterna che si occupava di vigilanza, avendo questi riferito di aver visto svolgere al ricorrente attività (di prenotazione) che venivano invece svolte dalle 8,00 alle 18,00 (teste
Tes_2 Oltre alle discrasie emerse dalle testimonianze circa l'inserimento stabile continuativo, secondo orari precisi e cogenti del ricorrente, nonché i suoi specifici compiti, risultava del tutto assente la prova della sottoposizione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro come anche quella relativa agli orari di lavoro oltre alla carente dimostrazione che la sua prestazione rispondesse non ad un accordo che lo poneva in posizione di parità rispetto ai responsabili della società lasciandogli margine per una organizzazione autonoma bensì ad una messa a disposizione delle sue energie lavorative con sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Non si traevano, dunque, elementi che potessero far ritenere maggiormente verosimile la ricostruzione operata dal ricorrente rispetto alla posizione della resistente secondo cui la collaborazione non rispondeva a vincoli precisi ed era concordata in base alle rispettive esigenze, andando ad intensificarsi nel periodo estivo.
3. ha impugnato la sentenza con un unico motivo. Parte_1 La società ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la CP_2 conferma della decisione di prime cure.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 3 luglio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per illogica, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla verifica della sussistenza del carattere subordinato del rapporto di lavoro richiamando la sentenza emessa dallo stesso Tribunale nel giudizio rg 2800/2015 RG (impugnativa di licenziamento) nella quale era stata riconosciuta l'effettiva sussistenza di un rapporto di fatto. Il giudice di prime cure aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali non aveva preso in considerazione le risultanze di tale procedimento parallelo incarnate nella precedente ordinanza 2122/2017; in tale procedimento erano state assunte dichiarazioni testimoniali che avevano confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, continuato nel tempo, mai contestato dagli stessi datori di lavoro collocando nel contesto spazio-temporale l'esatto periodo nel quale l'odierno appellante aveva prestato la propria attività lavorativa, gli orari nei quali lavorava, i turni notturni, il tipo di attività effettivamente svolta. Risultava poco credibile che lo si presentasse al Parcheggio e svolgesse Pt_1 CP_1 liberamente ed autonomamente delle funzioni quali prendere prenotazioni, parcheggiare le autovetture degli utenti, accompagnarli dal parcheggio al terminal e viceversa ciò contrastando con gli stessi interessi del datore di lavoro che avrebbe affidato ad un terzo
3 compiti che lo esponevano a specifiche responsabilità sotto il profilo civilistico- assicurativo. Il giudice di prime cure, peraltro, non aveva spiegato e motivato le ragioni per le quali si era discostato dalle conclusioni rese dal dott. nell'altro procedimento nel quale era Per_1 stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto lavorativo. Il primo giudice aveva erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed in particolare le testimonianze fornite dall'odierno appellante motivando in maniera illogica e contraddittoria la ricostruzione dei fatti;
inoltre non aveva motivato la supposta carenza della prova della presenza stabile e continuativa del sig. all'interno del parcheggio il Pt_1 quale svolgeva le proprie mansioni necessariamente sulla base di direttive dei datori di lavoro (verifica prenotazione, emissione biglietti parcheggio delle autovetture, servizio navetta con automezzi del datore di lavoro) che potevano effettuarsi solo sulla base di direttive stabili datoriali.
6. La società non si è costituita in giudizio. Controparte_1
7. La società ha evidenziato che, nonostante rispetto ai fatti allegati la società CP_2 non aveva la benchè minima contezza, il primo giudice aveva fatto buon CP_2 governo delle prove assunte tenuto conto, tra l'atro, che le deposizioni dei testi di parte ricorrente si sostanziavano in testimonianze de relato actoris. Inoltre il giudice di prime cure non era assolutamente vincolato alle risultanze delle prove in giudizio tra l'odierno appellante ed avente ad oggetto l'accertamento della CP_1 illegittimità dei licenziamento orale ben potendo il giudice di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 3535/2015, 19298/2020). Ha inoltre evidenziato che l'odierno appellante, oltre a non aver provato di aver svolto attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, non aveva nemmeno allegato in cosa sarebbero consistiti gli indici di rilevamento del rivendicato trasferimento d'azienda essendosi limitato a fare ricorso, sul punto, a inammissibili, quanto inconsistenti, presunzioni che nulla attestavano. Ad ogni buon conto ha evidenziato che non era nemmeno soddisfatta la regola della salvaguardia dei diritti che il lavoratore, all'epoca del trasferimento, aveva già maturato presso il cedente, poiché in tale epoca il rapporto del ricorrente con Controparte_1 era cessato da ben due anni.
8. L'appello è improcedibile.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che la società Controparte_1 non si è costituita in giudizio e l'appellante non ha fornito prova della avvenuta notifica alla predetta società del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza;
nè l'appellante, alla udienza di discussione, ha fornito ulteriori elementi da cui verificare la rituale e regolare incardinazione del giudizio di impugnazione.
10. Non costituisce sanatoria l'avvenuta costituzione della stante la totale CP_2 assenza di documentazione inerente alla prova della notificazione del gravame;
in termini Cass. 9269/2023 ha precisato che “la nullità della costituzione dell'appellante per inosservanza delle forme può essere sanata a seguito della costituzione dell'appellato ma solo se dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello. Se invece mancano i file attestanti la notifica dell'appello effettuata via posta elettronica certificata, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di appello deve dichiarare improcedibile l'impugnazione”. L'appello va conseguentemente dichiarato improcedibile.
4
11. Ad ogni buon conto, nel merito, la domanda proposta risulta infondata in ragione delle considerazioni di seguito riportate.
11.1 Le risultanze istruttorie, correttamente ed attentamente valutate dal Tribunale, non hanno evidenziato i tratti caratteristici del vincolo della subordinazione, del vincolo di soggezione e della sottoposizione alla eterodirezione da parte datoriale. I testimoni non erano presenti sul posto di lavoro quando lavorava lo (se non Pt_1 occasionalmente) e molte circostanze erano loro conosciute de relato. La testimonianza resa da (secondo cui il ricorrente, che lavorava dalla sera alle Tes_3 20,00 sino al mattino dopo sino alle 6,00, si occupava delle prenotazioni) è risultata scarsamente attendibile oltre che smentita da altro teste ( il quale ha precisato che Tes_2 le prenotazione del parcheggio avvenivano nella fascia di apertura dell'ufficio, e cioè dalle 8,00 alle 18,00, ricostruzione che questa Corte ritiene maggiormente realistica. Anche la testimonianza del (suocero del ricorrente) secondo la quale lo ES Pt_1 lavorava sino alle 7-7,30 del mattino, è risultata smentita dal teste l quale ha riferito Tes_2 che quando iniziava il proprio turno di lavoro, normalmente alle 6 di mattina, il ricorrente non era presente. Pur rilevandosi dalle dichiarazioni testimoniali la presenza del ricorrente presso la sede aziendale, alcuna puntuale prova è stata fornita riguardo agli orari effettivi di lavoro, ai compiti svolti, ai periodi di lavoro, alla caratterizzazione del rapporto dalla subordinazione anzichè dalla autonomia, alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative alle esigenze datoriali ed alle direttive ricevute per lo svolgimento della propria attività.
11.2 Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dai testi che confermano il mancato raggiungimento della prova della subordinazione. Così il teste “”Conosco perché ero dipendente di una ditta Testimone_4 Pt_1 esterna che si occupava della sicurezza del Parcheggio, ciò avvenne dal 2000 al 2015 circa. Ogni tanto io e ci sentiamo telefonicamente. Pt_1 Io andavo nel parcheggio due volte per ciascuna notte perché svolgevo i controlli notturni e mi fermavo giusto il tempo di eseguire i controlli e per bere un caffè. Io ho sempre visto presente a lavorare durante tutto il periodo di cui ho detto. Pt_1 Il suo compito lavorativo consisteva nel prendere le prenotazioni, credo attraverso un contatto telefonico, ricevere i clienti, condurre in aeroporto, credo andasse anche a prenderli, posso dire che questi fossero i suoi compiti anche perché lo vedevo disimpegnarli. Non so nulla circa eventuali cambi di gestione del parcheggio. Per quello che potevo vedere, non si notavano cambiamenti””. Il teste (padre dei soci della società ha precisato:” Io Testimone_5 Controparte_1 ero in pensione, ogni tanto andavo nel parcheggio a portare la colazione a figli o restavo mezz'oretta ma non lavoravo. Il ricorrente sin dal 2002 circa veniva a fare delle ore, così come gli era stato chiesto dal suo amico deceduto purtroppo due anni fa. E' stato lui a presentarmi il Persona_2 sig. Non so dire quante ore di lavoro svolgesse perché io non ero presente nel Pt_1 parcheggio. Per quello che sapevo io faceva il custode, non poteva condurre i clienti in aeroporto, non avendo le necessarie autorizzazioni””. Così il teste : “Viene riletto al testimone il verbale della testimonianza Testimone_6 resa nella causa 2800/2015. Ricordo le dichiarazioni da me rese e le confermo integralmente. Aggiungo che dopo l'operazione il sig. offrì la sua prestazione, non ero presente ma Pt_1 me ne parlò, mi disse che gli risposero che avrebbe dovuto prendere il patentino NCC”” Il teste ha così riferito: “ Attualmente la società è in liquidazione e mio fratello Tes_7 ne è il liquidatore. Io e mio fratello eravamo soci al 50%.Il ha partecipato in maniera Pt_1
5 sporadica, una o due sere alla settimana nei periodi di alta stagione in base alle sue esigenze. Ci chiamava per chiederci se avevamo bisogno e noi gli rispondevamo a seconda delle nostre necessità. Durante la settimana, ci chiamava e ci chiedeva se avevamo bisogno. Siccome quando si era presentato aveva detto che aveva i suoi impegni, noi -qualora ci avesse telefonato- gli avremmo detto di venire oppure no. Si fermava da 1 a 3 ore in base, questa volta, alle nostre esigenze. Sorvegliava il parcheggio finché andavamo in aeroporto. Anche il cognato del ricorrente qualche volta è venuto a lavorare nel parcheggio. Anzi preciso che veniva a trovare il sig. non so per quale motivo, e non so se rimanesse Pt_1 per aiutarlo o per fargli compagnia. veniva da noi chiamato a svolgere un'attività lavorativa, più spesso come CP_4 ho già detto veniva a trovare suo suocero. La società è cessata il 30.11.2016. ha concluso un Controparte_1 Controparte_5 contratto di locazione commerciale con avente ad oggetto il godimento Controparte_2 dell'immobile in cui veniva svolta l'attività. Non abbiamo concluso altri accordi che non siano quelli di locazione commerciale. Per quello che so, inoltre noleggia Controparte_2 auto senza conducente e subaffitta gli spazi a società che eseguono l'autonoleggio mentre noi facevamo noleggio con conducente””.
12. Quanto al giudizio recante RG 2800/2015 svolto dinanzi allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto la impugnativa del licenziamento orale intimato allo (e da questi richiamato Pt_1 ed invocato a sostegno delle proprie rivendicazioni), va rilevato che l'accertamento giudiziale compiuto in via incidentale in tale procedimento, avuto riguardo al rapporto lavorativo intercorso tra le parti, non fa stato nel presente giudizio e non costituisce giudicato implicito. Oltre al fatto che il primo giudice non era vincolato dalla istruttoria svolta nel citato giudizio, stante la diversità dell'oggetto della domanda, e potendo, peraltro, il giudicante assumere il proprio convincimento dalle prove che ritiene maggiormente attendibili, va osservato che può costituire oggetto di giudicato implicito soltanto la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto costitutivo dedotto e che è oggetto, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti, solo di un accertamento incidentale (cfr Cass. 9409/2018). In tema di giudicato su questioni pregiudiziali, vanno distinte le pregiudiziali che sono tali soltanto in senso logico in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono, invece, circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico;
queste ultime, che possono dare luogo ad un giudizio autonomo, sono suscettibili di passare in cosa giudicata, unitamente alla questione sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa (Cass. 14578/2005, 3248/2001, 4229/1995). Costituisce oggetto di giudicato implicito, dunque, la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto (Cass. nr. 28415 del 2017) ossia il fatto costitutivo del diritto fatto valere (Cass. nr. 25304 del 2015) e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., ed indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto del fatto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda;
detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti (Cass. 462/1999).
6 Sulla scorta di tali principi la questione della subordinazione rappresenta una questione di diritto, suscettibile di autonomo giudizio, del tutto distinta dal giudizio di invalidità del recesso, in relazione al quale, esclusivamente, il Tribunale di Verona era stato in precedenza chiamato a pronunciarsi con la domanda di cui al giudizio iscritto al n. 2800/2015.
12.1 In ogni caso anche dalla istruttoria svolta nel giudizio per impugnativa di licenziamento (RG 2800/2015) non sono emersi elementi rilevanti ed utili a supportare la domanda dello
Pt_1 Così il teste : “”Conosco il ricorrente perché è mio suocero, so che Testimone_1 lavorava al , lui aveva il compito di portare i clienti del parcheggio con Controparte_1 la navetta all'aeroporto di Verona Catullo e poi di andare a riprendere i clienti all'aeroporto in base agli orari di arrivo degli aerei. Il parcheggio si trova tra e , appena fuori dalla zona industriale di . CP_6 CP_7 CP_7 Io qualche volta sono andato ad accompagnare mio suocero al parcheggio. Lui iniziava alla sera verso le 20,30, a volte mi è capitato di accompagnarlo quando iniziava alla sera. Sapevo che alla mattina lui finiva verso le 7-7,30 anche se non sono mai andato a riprenderlo in questi orari perché avevo il mio lavoro da iniziare. Io, la mia compagna mia suocera e altri della famiglia siamo andati a trovarlo al parcheggio in occasione di festività come Natale e Pasqua e compleanni perché lui non poteva allontanarsi e noi rimanevano lì per il poco tempo necessario per scambiarci gli auguri. Io l'ho visto spostare le macchine dei clienti all'interno del parcheggio e presso una area esterna e aiutare i clienti a caricare i bagagli sulla navetta e a scaricarli quando li riportava al parcheggio. Io conosco il ricorrente da 17 anni e l'ho sempre visto fare questo tipo di lavoro presso quel parcheggio. Non si trattava di un impegno saltuario ma era una prestazione continuativa. Non aveva giornata di riposo. Il ricorrente mi diceva che prendeva sei euro all'ora. Ai primi di febbraio del 2015 il ricorrente è stato ricoverato in ospedale per l'operazione al ginocchio, circa una settimana, e poi ha fatto un periodo di convalescenza di circa un mese. Il ricorrente mi ha raccontato di essere tornato a farsi vedere dai titolari ma che loro gli hanno detto che non avrebbe lavorato più perché a loro serviva una persona che avesse il patentino per NCC. Da allora non ha più lavorato per il parcheggio. Nel 2012 e 2013 ho lavorato presso il parcheggio nel periodo estivo e cioè nel CP_1 periodo di maggiore attività. Io portavo i clienti all'aeroporto con la navetta. Io in questo periodo ho lavorato assieme al ricorrente e potevo vedere direttamente le sue mansioni che ho riferito sopra. In alcuni momenti di punta erano presenti anche i titolari i quali organizzavano il lavoro. I titolari, e mi avevano detto quello che io avrei Tes_7 CP_8 dovuto fare. In caso di problemi noi facevamo riferimento a loro. Il ricorrente faceva un periodo di ferie di una settimana a maggio e due settimane a fine stagione e cioè tra ottobre e novembre. Anche io lavoravo alla sera più o meno nello stesso orario di mio suocero. Io in quei periodi avevo un altro lavoro con orario giornaliero dalle 7,30 sino alle 16,30. Io non facevo questo lavoro tutti i giorni ma prevalentemente nei fine settimana quando c'era più bisogno. Io venivo pagato in contanti senza ricevuta o fattura in base alle ore che facevo, sei euro all'ora. Nel periodo in cui lavoravo al parcheggio ero in cassa integrazione. Le prenotazioni veniva ricevute e registrate in ufficio dal ricorrente oppure dalle impiegate. I titolari dicevano dove dovevamo mettere le macchine e cioè nel parcheggio interno oppure nel parcheggio esterno””. Queste le dichiarazioni del teste : “dipendente autista del Testimone_2 CP_1 dal 2010, io svolgo servizio di trasporto dei clienti dal parcheggio all'aeroporto e
[...] viceversa, io faccio alla mattina dalle 6 alle 13 oppure faccio il pomeriggio dalle 13 alle 20-20,30. Nell'orario serale e notturno sono presenti i titolari. Io ho conosciuto il ricorrente il quale veniva al parcheggio in genere alla sera dopo che io avevo finito l'orario, mi capitava di
7 incrociarlo quando io finivo il mio orario. Non abbiamo mai lavorato nello stesso orario, non so dire cosa facesse presso il parcheggio perché io non ero presente. Alla mattina quando cominciavo alle sei in genere trovavo i titolari, non ricordo di avere visto in tale orario il ricorrente. Non so dire se venisse tutti i giorni o se venisse solo in determinati periodi dell'anno. In genere io faccio solo servizio navetta e non mi occupo degli spostamenti delle vetture. Le prenotazioni vengono ricevute e registrate a computer dalle segretarie. Mi risulta che le prenotazioni possano essere fatte nell'orario di apertura dell'ufficio e cioè tra le 8 e le 18””. Il teste ha così riferito: “”Mio marito ha iniziato a lavorare presso la Testimone_8 società convenuta dall'ottobre 2000, lavorava tutte le notti, cominciava verso le 20 e finiva in un primo periodo alle 7,30 e poi alle 6,30. Non aveva giornate di riposo. Si prendeva qualche giorno di ferie prima del periodo estivo e poi in autunno e cioè quando l'attività un po' calava. Il ricorrente non poteva allontanarsi dal lavoro e quindi in occasione di festività (compleanni, Natale, Capodanno, Pasqua) noi familiari lo andavamo a trovare al parcheggio e rimanevamo lì pochi minuti perché lui doveva scappare a lavorare per l'arrivo di clienti e le altre cose che faceva. In queste occasioni vedevo presente solo mio marito e quindi era lui che parlava con i clienti. Ho avuto occasione di conoscere i titolari sia quando sono andata lì sia in occasione di tre cene aziendali a cui siamo stati invitati dai titolari. Mio marito ha sempre preso un compenso di sei euro all'ora. All'inizio dell'anno scorso mio marito è stato ricoverato per un'operazione al ginocchio. Abbiamo avuto conferma della data del ricovero per l'intervento a metà gennaio 2015, è stato ricoverato il 16.2.2015 ed è uscito una settimana dopo ed è rimasto a casa circa due mesi per la convalescenza. Mio marito aveva avvertito i titolari dicendo che si sarebbe assentato per l'operazione anche non sapeva ancora il periodo preciso. I titolari, come riferito da mio marito, gli dissero che quando sarebbe guarito avrebbero ripreso la loro collaborazione senza problemi. Il giorno 7.4.2015 mio marito si è ripresentato dai titolari. Mi ha raccontato che i titolari gli avevano detto che non volevano più avvalersi della sua collaborazione perché avevano bisogno di una persona con il patentino. Da allora non è più andato a lavorare per la società convenuta””. Il teste ha così precisato: “” Sono il padre di e . Soci Testimone_5 Tes_7 CP_8 della convenuta. Non ho mai svolto attività per il , conosco il ricorrente Controparte_1 eravamo diventati amici tramite un mio amico che come me aveva fatto l'autotrasportatore. Il ricorrente mi aveva detto che doveva fare un intervento al ginocchio. Io poi lo chiamai per sapere come era andato l'intervento. Lui mi disse che era andato bene e gli feci gli auguri. Io sapevo che il ricorrente faceva qualche servizio presso il parcheggio gestito dai miei figli. Lui mi disse che era un po' stanco che pensava di non proseguire a fare quei servizi presso il parcheggio. Da allora non l'ho più sentito e visto””.
13. Quanto al coinvolgimento in giudizio della società l'appellante non ha CP_2 individuato né chiarito le ragioni ed i profili che legittimano passivamente tale società in virtù del presunto trasferimento d'azienda dedotto in giudizio;
sul punto la sentenza di primo grado nulla ha precisato e l'appellante non ha svolto specifici motivi di impugnazione rispetto a tale capo della decisione né ha chiarito in alcun modo, in sede di appello, i contorni del presunto trasferimento ed i punti di collegamento tra le due società sì da invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. Peraltro è emerso che il rapporto di collaborazione dell'appellante con Controparte_1 era cessato il 7 aprile 2015 mentre la società ha avviato la propria attività
[...] CP_2 di impresa il 25.1.2017, oltre un anno e mezzo dopo.
14. Alla improcedibilità dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore della delle spese di lite CP_2 del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive
8 modifiche, in base al valore di causa (da € 52.000,01 ad € 260.000,00) applicando le aliquote minime stante la assenza di argomentazioni utili ai fini della eccezione sollevata e comunque in ragione della semplicità delle questioni. Nulla per le spese nei confronti della società . Controparte_1
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_2 di lite del presente giudizio liquidate in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) nulla per le spese nei confronti del;
Controparte_1
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 19.10.2021
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Golinelli in forza di Parte_1 procura speciale allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Edoardo Enrico Artese e Francesca Capaccio giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Largo I Schuster 1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 482/2021 pubblicata il 16.9.2021
IN PUNTO: subordinazione e differenze retributive
1 Conclusioni:
Per l'appellante: ”” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, premessi gli accertamenti, le declaratorie e le pronunce di rito, con le formule ritenute più opportune ed idonee: in via principale e nel merito: - accertata e dichiarata la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o ingiusta e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado che ha portato il Giudice di prime cure a ritenere che non sia sussistito un rapporto di lavoro di natura subordinata e continuativa dal giorno 11.10.2000 a tutto l´aprile 2015 fra le parti, nonché accertata e dichiarata la carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine all'iter logico che ha portato il Giudice del Tribunale di Verona a non prendere in considerazione le prove fornite dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, riformare tale sentenza accertando e dichiarando la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata e continuativa fra le parti svoltosi nelle circostanze di tempo e luogo di cui agli atti;
- per l´effetto, condannare in solido e la Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento Controparte_3 della somma capitale di € 227.961,70 a titolo di differenze retributive e contributive oltre all'importo di € 31.023,89, a titolo di T.F.R., ovvero di quei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al Decr. Min. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo che verrà effettivamente riconosciuto in favore dell'appellante, oltre a rimborso forfettario per spese generali ex D.M. 55/2014, art. 2, 4% per contributo C.P.A., anticipazioni e 22% per Iva sulle voci imponibili siccome l'appellante, soggetto privato, non può dedurre tale imposta, il tutto con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato “”Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere l'appello con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite del grado.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha respinto la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive pari Parte_1 ad € 227.961,70 nei confronti di in relazione al lavoro Controparte_1 svolto presso tale società dall'ottobre 2000 ad aprile 2015 invocando la responsabilità solidale di ex art 2112 c.c. CP_2
2. Il primo giudice, dato conto della pregressa instaurazione da parte del ricorrente di altro contenzioso tra le stesse parti avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento orale intimatogli e conclusosi con ordinanza 2122/2017 di rigetto della domanda di risarcimento in assenza della prova del licenziamento orale e dato atto che i verbali delle prove assunte in tale procedimento erano stati acquisiti al presente giudizio, ha rilevato come dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi sufficienti tali da poter supportare la prova del vincolo di subordinazione asseritamente esistente tra le parti.
2.1 Non era emerso, in particolare, in termini sufficientemente chiari l'esplicazione da parte del datore di lavoro del potere di organizzazione dell'altrui prestazione e neppure l'inserimento in via continuativa, secondo tempi ed orari eterodiretti, della prestazione lavorativa del ricorrente ovvero vincoli di soggezione.
2 Avuto riguardo all'inserimento stabile nella organizzazione della società, non risultava credibile la testimonianza resa dal coniuge del ricorrente ed in alcuni passaggi il racconto sembrava risentire della partecipazione emotiva e del concreto interesse fattuale rispetto agli esiti della causa. Per le stesse ragioni risultava scarsamente credibile la testimonianza resa da ES
(suocero del ricorrente) secondo cui il lavorava sino alle 7/7,30, contraddetta
[...] Pt_1 dalle dichiarazioni rese da il quale aveva riferito che normalmente Testimone_2 iniziava a lavorare alle 6 di mattina ed il ricorrente non era presente. Scarsamente attendibile risultava anche la testimonianza resa dal teste (dipendente Tes_3 di impresa esterna che si occupava di vigilanza, avendo questi riferito di aver visto svolgere al ricorrente attività (di prenotazione) che venivano invece svolte dalle 8,00 alle 18,00 (teste
Tes_2 Oltre alle discrasie emerse dalle testimonianze circa l'inserimento stabile continuativo, secondo orari precisi e cogenti del ricorrente, nonché i suoi specifici compiti, risultava del tutto assente la prova della sottoposizione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro come anche quella relativa agli orari di lavoro oltre alla carente dimostrazione che la sua prestazione rispondesse non ad un accordo che lo poneva in posizione di parità rispetto ai responsabili della società lasciandogli margine per una organizzazione autonoma bensì ad una messa a disposizione delle sue energie lavorative con sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Non si traevano, dunque, elementi che potessero far ritenere maggiormente verosimile la ricostruzione operata dal ricorrente rispetto alla posizione della resistente secondo cui la collaborazione non rispondeva a vincoli precisi ed era concordata in base alle rispettive esigenze, andando ad intensificarsi nel periodo estivo.
3. ha impugnato la sentenza con un unico motivo. Parte_1 La società ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la CP_2 conferma della decisione di prime cure.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 3 luglio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per illogica, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla verifica della sussistenza del carattere subordinato del rapporto di lavoro richiamando la sentenza emessa dallo stesso Tribunale nel giudizio rg 2800/2015 RG (impugnativa di licenziamento) nella quale era stata riconosciuta l'effettiva sussistenza di un rapporto di fatto. Il giudice di prime cure aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali non aveva preso in considerazione le risultanze di tale procedimento parallelo incarnate nella precedente ordinanza 2122/2017; in tale procedimento erano state assunte dichiarazioni testimoniali che avevano confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, continuato nel tempo, mai contestato dagli stessi datori di lavoro collocando nel contesto spazio-temporale l'esatto periodo nel quale l'odierno appellante aveva prestato la propria attività lavorativa, gli orari nei quali lavorava, i turni notturni, il tipo di attività effettivamente svolta. Risultava poco credibile che lo si presentasse al Parcheggio e svolgesse Pt_1 CP_1 liberamente ed autonomamente delle funzioni quali prendere prenotazioni, parcheggiare le autovetture degli utenti, accompagnarli dal parcheggio al terminal e viceversa ciò contrastando con gli stessi interessi del datore di lavoro che avrebbe affidato ad un terzo
3 compiti che lo esponevano a specifiche responsabilità sotto il profilo civilistico- assicurativo. Il giudice di prime cure, peraltro, non aveva spiegato e motivato le ragioni per le quali si era discostato dalle conclusioni rese dal dott. nell'altro procedimento nel quale era Per_1 stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto lavorativo. Il primo giudice aveva erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed in particolare le testimonianze fornite dall'odierno appellante motivando in maniera illogica e contraddittoria la ricostruzione dei fatti;
inoltre non aveva motivato la supposta carenza della prova della presenza stabile e continuativa del sig. all'interno del parcheggio il Pt_1 quale svolgeva le proprie mansioni necessariamente sulla base di direttive dei datori di lavoro (verifica prenotazione, emissione biglietti parcheggio delle autovetture, servizio navetta con automezzi del datore di lavoro) che potevano effettuarsi solo sulla base di direttive stabili datoriali.
6. La società non si è costituita in giudizio. Controparte_1
7. La società ha evidenziato che, nonostante rispetto ai fatti allegati la società CP_2 non aveva la benchè minima contezza, il primo giudice aveva fatto buon CP_2 governo delle prove assunte tenuto conto, tra l'atro, che le deposizioni dei testi di parte ricorrente si sostanziavano in testimonianze de relato actoris. Inoltre il giudice di prime cure non era assolutamente vincolato alle risultanze delle prove in giudizio tra l'odierno appellante ed avente ad oggetto l'accertamento della CP_1 illegittimità dei licenziamento orale ben potendo il giudice di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 3535/2015, 19298/2020). Ha inoltre evidenziato che l'odierno appellante, oltre a non aver provato di aver svolto attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, non aveva nemmeno allegato in cosa sarebbero consistiti gli indici di rilevamento del rivendicato trasferimento d'azienda essendosi limitato a fare ricorso, sul punto, a inammissibili, quanto inconsistenti, presunzioni che nulla attestavano. Ad ogni buon conto ha evidenziato che non era nemmeno soddisfatta la regola della salvaguardia dei diritti che il lavoratore, all'epoca del trasferimento, aveva già maturato presso il cedente, poiché in tale epoca il rapporto del ricorrente con Controparte_1 era cessato da ben due anni.
8. L'appello è improcedibile.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che la società Controparte_1 non si è costituita in giudizio e l'appellante non ha fornito prova della avvenuta notifica alla predetta società del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza;
nè l'appellante, alla udienza di discussione, ha fornito ulteriori elementi da cui verificare la rituale e regolare incardinazione del giudizio di impugnazione.
10. Non costituisce sanatoria l'avvenuta costituzione della stante la totale CP_2 assenza di documentazione inerente alla prova della notificazione del gravame;
in termini Cass. 9269/2023 ha precisato che “la nullità della costituzione dell'appellante per inosservanza delle forme può essere sanata a seguito della costituzione dell'appellato ma solo se dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello. Se invece mancano i file attestanti la notifica dell'appello effettuata via posta elettronica certificata, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di appello deve dichiarare improcedibile l'impugnazione”. L'appello va conseguentemente dichiarato improcedibile.
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11. Ad ogni buon conto, nel merito, la domanda proposta risulta infondata in ragione delle considerazioni di seguito riportate.
11.1 Le risultanze istruttorie, correttamente ed attentamente valutate dal Tribunale, non hanno evidenziato i tratti caratteristici del vincolo della subordinazione, del vincolo di soggezione e della sottoposizione alla eterodirezione da parte datoriale. I testimoni non erano presenti sul posto di lavoro quando lavorava lo (se non Pt_1 occasionalmente) e molte circostanze erano loro conosciute de relato. La testimonianza resa da (secondo cui il ricorrente, che lavorava dalla sera alle Tes_3 20,00 sino al mattino dopo sino alle 6,00, si occupava delle prenotazioni) è risultata scarsamente attendibile oltre che smentita da altro teste ( il quale ha precisato che Tes_2 le prenotazione del parcheggio avvenivano nella fascia di apertura dell'ufficio, e cioè dalle 8,00 alle 18,00, ricostruzione che questa Corte ritiene maggiormente realistica. Anche la testimonianza del (suocero del ricorrente) secondo la quale lo ES Pt_1 lavorava sino alle 7-7,30 del mattino, è risultata smentita dal teste l quale ha riferito Tes_2 che quando iniziava il proprio turno di lavoro, normalmente alle 6 di mattina, il ricorrente non era presente. Pur rilevandosi dalle dichiarazioni testimoniali la presenza del ricorrente presso la sede aziendale, alcuna puntuale prova è stata fornita riguardo agli orari effettivi di lavoro, ai compiti svolti, ai periodi di lavoro, alla caratterizzazione del rapporto dalla subordinazione anzichè dalla autonomia, alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative alle esigenze datoriali ed alle direttive ricevute per lo svolgimento della propria attività.
11.2 Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dai testi che confermano il mancato raggiungimento della prova della subordinazione. Così il teste “”Conosco perché ero dipendente di una ditta Testimone_4 Pt_1 esterna che si occupava della sicurezza del Parcheggio, ciò avvenne dal 2000 al 2015 circa. Ogni tanto io e ci sentiamo telefonicamente. Pt_1 Io andavo nel parcheggio due volte per ciascuna notte perché svolgevo i controlli notturni e mi fermavo giusto il tempo di eseguire i controlli e per bere un caffè. Io ho sempre visto presente a lavorare durante tutto il periodo di cui ho detto. Pt_1 Il suo compito lavorativo consisteva nel prendere le prenotazioni, credo attraverso un contatto telefonico, ricevere i clienti, condurre in aeroporto, credo andasse anche a prenderli, posso dire che questi fossero i suoi compiti anche perché lo vedevo disimpegnarli. Non so nulla circa eventuali cambi di gestione del parcheggio. Per quello che potevo vedere, non si notavano cambiamenti””. Il teste (padre dei soci della società ha precisato:” Io Testimone_5 Controparte_1 ero in pensione, ogni tanto andavo nel parcheggio a portare la colazione a figli o restavo mezz'oretta ma non lavoravo. Il ricorrente sin dal 2002 circa veniva a fare delle ore, così come gli era stato chiesto dal suo amico deceduto purtroppo due anni fa. E' stato lui a presentarmi il Persona_2 sig. Non so dire quante ore di lavoro svolgesse perché io non ero presente nel Pt_1 parcheggio. Per quello che sapevo io faceva il custode, non poteva condurre i clienti in aeroporto, non avendo le necessarie autorizzazioni””. Così il teste : “Viene riletto al testimone il verbale della testimonianza Testimone_6 resa nella causa 2800/2015. Ricordo le dichiarazioni da me rese e le confermo integralmente. Aggiungo che dopo l'operazione il sig. offrì la sua prestazione, non ero presente ma Pt_1 me ne parlò, mi disse che gli risposero che avrebbe dovuto prendere il patentino NCC”” Il teste ha così riferito: “ Attualmente la società è in liquidazione e mio fratello Tes_7 ne è il liquidatore. Io e mio fratello eravamo soci al 50%.Il ha partecipato in maniera Pt_1
5 sporadica, una o due sere alla settimana nei periodi di alta stagione in base alle sue esigenze. Ci chiamava per chiederci se avevamo bisogno e noi gli rispondevamo a seconda delle nostre necessità. Durante la settimana, ci chiamava e ci chiedeva se avevamo bisogno. Siccome quando si era presentato aveva detto che aveva i suoi impegni, noi -qualora ci avesse telefonato- gli avremmo detto di venire oppure no. Si fermava da 1 a 3 ore in base, questa volta, alle nostre esigenze. Sorvegliava il parcheggio finché andavamo in aeroporto. Anche il cognato del ricorrente qualche volta è venuto a lavorare nel parcheggio. Anzi preciso che veniva a trovare il sig. non so per quale motivo, e non so se rimanesse Pt_1 per aiutarlo o per fargli compagnia. veniva da noi chiamato a svolgere un'attività lavorativa, più spesso come CP_4 ho già detto veniva a trovare suo suocero. La società è cessata il 30.11.2016. ha concluso un Controparte_1 Controparte_5 contratto di locazione commerciale con avente ad oggetto il godimento Controparte_2 dell'immobile in cui veniva svolta l'attività. Non abbiamo concluso altri accordi che non siano quelli di locazione commerciale. Per quello che so, inoltre noleggia Controparte_2 auto senza conducente e subaffitta gli spazi a società che eseguono l'autonoleggio mentre noi facevamo noleggio con conducente””.
12. Quanto al giudizio recante RG 2800/2015 svolto dinanzi allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto la impugnativa del licenziamento orale intimato allo (e da questi richiamato Pt_1 ed invocato a sostegno delle proprie rivendicazioni), va rilevato che l'accertamento giudiziale compiuto in via incidentale in tale procedimento, avuto riguardo al rapporto lavorativo intercorso tra le parti, non fa stato nel presente giudizio e non costituisce giudicato implicito. Oltre al fatto che il primo giudice non era vincolato dalla istruttoria svolta nel citato giudizio, stante la diversità dell'oggetto della domanda, e potendo, peraltro, il giudicante assumere il proprio convincimento dalle prove che ritiene maggiormente attendibili, va osservato che può costituire oggetto di giudicato implicito soltanto la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto costitutivo dedotto e che è oggetto, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti, solo di un accertamento incidentale (cfr Cass. 9409/2018). In tema di giudicato su questioni pregiudiziali, vanno distinte le pregiudiziali che sono tali soltanto in senso logico in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono, invece, circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico;
queste ultime, che possono dare luogo ad un giudizio autonomo, sono suscettibili di passare in cosa giudicata, unitamente alla questione sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa (Cass. 14578/2005, 3248/2001, 4229/1995). Costituisce oggetto di giudicato implicito, dunque, la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto (Cass. nr. 28415 del 2017) ossia il fatto costitutivo del diritto fatto valere (Cass. nr. 25304 del 2015) e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., ed indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto del fatto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda;
detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti (Cass. 462/1999).
6 Sulla scorta di tali principi la questione della subordinazione rappresenta una questione di diritto, suscettibile di autonomo giudizio, del tutto distinta dal giudizio di invalidità del recesso, in relazione al quale, esclusivamente, il Tribunale di Verona era stato in precedenza chiamato a pronunciarsi con la domanda di cui al giudizio iscritto al n. 2800/2015.
12.1 In ogni caso anche dalla istruttoria svolta nel giudizio per impugnativa di licenziamento (RG 2800/2015) non sono emersi elementi rilevanti ed utili a supportare la domanda dello
Pt_1 Così il teste : “”Conosco il ricorrente perché è mio suocero, so che Testimone_1 lavorava al , lui aveva il compito di portare i clienti del parcheggio con Controparte_1 la navetta all'aeroporto di Verona Catullo e poi di andare a riprendere i clienti all'aeroporto in base agli orari di arrivo degli aerei. Il parcheggio si trova tra e , appena fuori dalla zona industriale di . CP_6 CP_7 CP_7 Io qualche volta sono andato ad accompagnare mio suocero al parcheggio. Lui iniziava alla sera verso le 20,30, a volte mi è capitato di accompagnarlo quando iniziava alla sera. Sapevo che alla mattina lui finiva verso le 7-7,30 anche se non sono mai andato a riprenderlo in questi orari perché avevo il mio lavoro da iniziare. Io, la mia compagna mia suocera e altri della famiglia siamo andati a trovarlo al parcheggio in occasione di festività come Natale e Pasqua e compleanni perché lui non poteva allontanarsi e noi rimanevano lì per il poco tempo necessario per scambiarci gli auguri. Io l'ho visto spostare le macchine dei clienti all'interno del parcheggio e presso una area esterna e aiutare i clienti a caricare i bagagli sulla navetta e a scaricarli quando li riportava al parcheggio. Io conosco il ricorrente da 17 anni e l'ho sempre visto fare questo tipo di lavoro presso quel parcheggio. Non si trattava di un impegno saltuario ma era una prestazione continuativa. Non aveva giornata di riposo. Il ricorrente mi diceva che prendeva sei euro all'ora. Ai primi di febbraio del 2015 il ricorrente è stato ricoverato in ospedale per l'operazione al ginocchio, circa una settimana, e poi ha fatto un periodo di convalescenza di circa un mese. Il ricorrente mi ha raccontato di essere tornato a farsi vedere dai titolari ma che loro gli hanno detto che non avrebbe lavorato più perché a loro serviva una persona che avesse il patentino per NCC. Da allora non ha più lavorato per il parcheggio. Nel 2012 e 2013 ho lavorato presso il parcheggio nel periodo estivo e cioè nel CP_1 periodo di maggiore attività. Io portavo i clienti all'aeroporto con la navetta. Io in questo periodo ho lavorato assieme al ricorrente e potevo vedere direttamente le sue mansioni che ho riferito sopra. In alcuni momenti di punta erano presenti anche i titolari i quali organizzavano il lavoro. I titolari, e mi avevano detto quello che io avrei Tes_7 CP_8 dovuto fare. In caso di problemi noi facevamo riferimento a loro. Il ricorrente faceva un periodo di ferie di una settimana a maggio e due settimane a fine stagione e cioè tra ottobre e novembre. Anche io lavoravo alla sera più o meno nello stesso orario di mio suocero. Io in quei periodi avevo un altro lavoro con orario giornaliero dalle 7,30 sino alle 16,30. Io non facevo questo lavoro tutti i giorni ma prevalentemente nei fine settimana quando c'era più bisogno. Io venivo pagato in contanti senza ricevuta o fattura in base alle ore che facevo, sei euro all'ora. Nel periodo in cui lavoravo al parcheggio ero in cassa integrazione. Le prenotazioni veniva ricevute e registrate in ufficio dal ricorrente oppure dalle impiegate. I titolari dicevano dove dovevamo mettere le macchine e cioè nel parcheggio interno oppure nel parcheggio esterno””. Queste le dichiarazioni del teste : “dipendente autista del Testimone_2 CP_1 dal 2010, io svolgo servizio di trasporto dei clienti dal parcheggio all'aeroporto e
[...] viceversa, io faccio alla mattina dalle 6 alle 13 oppure faccio il pomeriggio dalle 13 alle 20-20,30. Nell'orario serale e notturno sono presenti i titolari. Io ho conosciuto il ricorrente il quale veniva al parcheggio in genere alla sera dopo che io avevo finito l'orario, mi capitava di
7 incrociarlo quando io finivo il mio orario. Non abbiamo mai lavorato nello stesso orario, non so dire cosa facesse presso il parcheggio perché io non ero presente. Alla mattina quando cominciavo alle sei in genere trovavo i titolari, non ricordo di avere visto in tale orario il ricorrente. Non so dire se venisse tutti i giorni o se venisse solo in determinati periodi dell'anno. In genere io faccio solo servizio navetta e non mi occupo degli spostamenti delle vetture. Le prenotazioni vengono ricevute e registrate a computer dalle segretarie. Mi risulta che le prenotazioni possano essere fatte nell'orario di apertura dell'ufficio e cioè tra le 8 e le 18””. Il teste ha così riferito: “”Mio marito ha iniziato a lavorare presso la Testimone_8 società convenuta dall'ottobre 2000, lavorava tutte le notti, cominciava verso le 20 e finiva in un primo periodo alle 7,30 e poi alle 6,30. Non aveva giornate di riposo. Si prendeva qualche giorno di ferie prima del periodo estivo e poi in autunno e cioè quando l'attività un po' calava. Il ricorrente non poteva allontanarsi dal lavoro e quindi in occasione di festività (compleanni, Natale, Capodanno, Pasqua) noi familiari lo andavamo a trovare al parcheggio e rimanevamo lì pochi minuti perché lui doveva scappare a lavorare per l'arrivo di clienti e le altre cose che faceva. In queste occasioni vedevo presente solo mio marito e quindi era lui che parlava con i clienti. Ho avuto occasione di conoscere i titolari sia quando sono andata lì sia in occasione di tre cene aziendali a cui siamo stati invitati dai titolari. Mio marito ha sempre preso un compenso di sei euro all'ora. All'inizio dell'anno scorso mio marito è stato ricoverato per un'operazione al ginocchio. Abbiamo avuto conferma della data del ricovero per l'intervento a metà gennaio 2015, è stato ricoverato il 16.2.2015 ed è uscito una settimana dopo ed è rimasto a casa circa due mesi per la convalescenza. Mio marito aveva avvertito i titolari dicendo che si sarebbe assentato per l'operazione anche non sapeva ancora il periodo preciso. I titolari, come riferito da mio marito, gli dissero che quando sarebbe guarito avrebbero ripreso la loro collaborazione senza problemi. Il giorno 7.4.2015 mio marito si è ripresentato dai titolari. Mi ha raccontato che i titolari gli avevano detto che non volevano più avvalersi della sua collaborazione perché avevano bisogno di una persona con il patentino. Da allora non è più andato a lavorare per la società convenuta””. Il teste ha così precisato: “” Sono il padre di e . Soci Testimone_5 Tes_7 CP_8 della convenuta. Non ho mai svolto attività per il , conosco il ricorrente Controparte_1 eravamo diventati amici tramite un mio amico che come me aveva fatto l'autotrasportatore. Il ricorrente mi aveva detto che doveva fare un intervento al ginocchio. Io poi lo chiamai per sapere come era andato l'intervento. Lui mi disse che era andato bene e gli feci gli auguri. Io sapevo che il ricorrente faceva qualche servizio presso il parcheggio gestito dai miei figli. Lui mi disse che era un po' stanco che pensava di non proseguire a fare quei servizi presso il parcheggio. Da allora non l'ho più sentito e visto””.
13. Quanto al coinvolgimento in giudizio della società l'appellante non ha CP_2 individuato né chiarito le ragioni ed i profili che legittimano passivamente tale società in virtù del presunto trasferimento d'azienda dedotto in giudizio;
sul punto la sentenza di primo grado nulla ha precisato e l'appellante non ha svolto specifici motivi di impugnazione rispetto a tale capo della decisione né ha chiarito in alcun modo, in sede di appello, i contorni del presunto trasferimento ed i punti di collegamento tra le due società sì da invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. Peraltro è emerso che il rapporto di collaborazione dell'appellante con Controparte_1 era cessato il 7 aprile 2015 mentre la società ha avviato la propria attività
[...] CP_2 di impresa il 25.1.2017, oltre un anno e mezzo dopo.
14. Alla improcedibilità dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore della delle spese di lite CP_2 del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive
8 modifiche, in base al valore di causa (da € 52.000,01 ad € 260.000,00) applicando le aliquote minime stante la assenza di argomentazioni utili ai fini della eccezione sollevata e comunque in ragione della semplicità delle questioni. Nulla per le spese nei confronti della società . Controparte_1
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_2 di lite del presente giudizio liquidate in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) nulla per le spese nei confronti del;
Controparte_1
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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