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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6049/2023 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALFREDO TESSAROLO
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), CP_3 C.F._3
contumaci
CONVENUTI
Udienza di rimessione della causa in decisione: 8.5.2025
Oggetto: accertamento qualità di erede
Conclusioni parte attrice:
“Voglia il Tribumale Ill.mo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta:
1) Accertare e dichiarare che , e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_4 compiuto gli atti configuranti accettazione tacita dell'eredità di sui seguenti beni: Persona_1
-Comune di Valbrenta sezione T Valstagna Catasto Fabbricati, FG 25, mappale 739 sub 3 e sub4;
(Lotto 2)
- Comune di Valbrenta sezione T Valstagna Catasto Fabbricati, FG 25, mappale 739 sub 5; (Lotto 3)
e sono divenuti pertanto unici esclusivi proprietari di detti beni secondo le loro quote di proprietà:
per 4/6, per 1/6 e per 1/6; Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 1 di 5 2) Accertare e dichiarare che ha compiuto gli atti configuranti accettazione tacita CP_3 dell'eredità di e quindi assunto la qualità di erede del signor , ed è CP_4 CP_4 divenuta pertanto proprietaria, per la quota a lei spettante di 1/6 a seguito della rinuncia dell'altra erede, dei medesimi beni immobili.
3) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza, anche ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni.
4) Con vittoria di spese e compenso.
5) In via istruttoria, ritiene gli assunti attori provati documentalmente, con prove precostituite. In via subordinata e per scrupolo professionale comunque chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
-ammettere interrogatorio formale della convenuta sul seguente capitolo di prova: Controparte_1
A) Vero che Lei è stata nel possesso dei beni ereditati da . Li ha abilitati, li ha poi Persona_1 concessi in locazione, ne ha percepito gli affitti.
-ammettere interrogatorio formale della convenuta sul seguente capitolo di prova: Controparte_2
B) Vero che Lei ha chiesto di partecipare alla divisione dei beni ereditari, costituendosi nel relativo procedimento n. 598/2023 RG e chiedendo la divisione dei beni.
- ammettere interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova: CP_3
C) Vero che Lei ha promosso l'accertamento della qualità di erede di in capo al Persona_1 marito , introducendo il procedimento n. 1278/2017 RG (Doc 8) dinanzi all'intestato CP_4
Tribunale, conclusosi con la sentenza n. 2739 del 2018, pubblicata il 20/11/2018 (Doc 9), con cui veniva accertato che era erede di , ed ordinata la trascrizione della CP_4 Persona_1 sentenza.
D) Vero che lei ha promosso avverso il marito l'esecuzione immobiliare n. 92/2009 CP_4
RGE (Doc 13) e il giudizio di divisione n. 1093/2017 RG (Doc 14) sui medesimi beni oggetto del presente atto, proseguiti dopo la sua morte, sebbene poi non conclusi.
All'esito degli interpelli chiede ammettersi prova per testimoni sui medesimi n. 4 capitoli, con i seguenti testimoni, salvo altri:
Sig.ra - Bassano del Grappa”; Tes_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione – quale cessionaria del credito di Parte_1 [...]
– esponeva di aver promosso procedimento di esecuzione Parte_2 immobiliare innanzi all'intestato Tribunale (RG.ES. 450/2021) nei confronti di
[...] sui beni immobili ubicati in Comune di Valbrenta, sezione T Valstagna, Parte_3
C.F. fg. 25, mapp. 739 sub 3-4 (lotto 2) e mapp. 739 sub 5 (lotto 3), beni in comproprietà tra
[...]
e , loro pervenuti in esito all'apertura della successione di CP_1 Controparte_2 CP_4
(apertasi in data 13.7.2008). Dava atto che nel corso della procedura esecutiva si Persona_1 rendeva necessario pervenire alla separazione della quota di parte esecutata, onde veniva introdotto giudizio di divisione endoesecutiva n. 598/2023 R.G. previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
Emergeva quindi l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte Persona_1 dell'esecutata moglie, e dei comproprietari e , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 2 di 5 entrambi figli, rispetto ai quali la società attrice instava per l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita – pur dando atto che con, quanto a , era già intervenuto accertamento in tal senso CP_4 da parte dell'intestato Tribunale con sentenza n. 2739/2018.
La società attrice rappresentava ulteriormente in fatto che medio tempore interveniva decesso anche di
, la cui eredità veniva devoluta, in primis, al coniuge separato (ma non divorziato) CP_4
e, poi, alla figlia – che vi rinunciava – con delazione a favore della CP_3 Controparte_5 figlia minore , che del pari vi rinunciava, previa autorizzazione del G.T. Persona_2 Parte_1
instava quindi per l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta in morte
[...] di da parte di CP_4 CP_3
A fondamento delle domande allegava che era rimasta nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari, abitandovi e poi concedendoli in locazione;
e che aveva preso parte, ivi Controparte_2 costituendosi, al giudizio di divisione endo-esecutiva dei beni medesimi. Quanto alla posizione di la società attrice documentava che era stata la stessa ad aver promosso giudizio di CP_3 accertamento della qualità di erede di in capo a , oltre a Persona_1 CP_4 procedimento di esecuzione immobiliare n. 92/2009 RGE contro il marito e giudizio di divisione n.
1093/2017 R.G. sui medesimi beni oggetto del presente atto, da tanto traendo la inequivoca volontà della di apprendere la quota dell'eredità lei spettante per legge. CP_3
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
2. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, previa rinnovazione della citazione nulla, il
G.I. dichiarava la contumacia dei convenuti e e, Controparte_1 CP_3 Controparte_2 ritenuta la superfluità dell'assunzione della prova orale richiesta, con ordinanza a verbale del
8.10.2024, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il 8.5.2025 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. Indi la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, si osserva in diritto che in tema di successioni mortis causa la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa (art. 475 c.c.), che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita (art. 476 c.c.), che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'accettazione dell'eredità in forma tacita si configura ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede
(Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19833) assumendo rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, sono idonei ad esprimere in modo certo ed univoco l'intenzione di assumere la qualità di erede.
3.1. Con riferimento alla posizione di moglie di , nella perizia di Controparte_1 Persona_1 stima redatta in seno al proc. es. imm. R.G. 450/2021 promosso dalla società attrice contro l'
[...]
e con riferimento ai mappali di cui al lotto 2 e 3 in Valbrenta, ossia Parte_3 Controparte_1 fg. 25 part. 739, sub 3-4-5 – pervenuti pro quota alla in forza di successione del marito CP_1
– si dà atto che da accertamenti eseguiti dall'ausiliario nominato dal Tribunale, detti Persona_1
pagina 3 di 5 cespiti sono stati concessi in locazione dalla con contratti registrati come da approfondimenti CP_1 presso Agenzia Entrate.
In particolare, nella relazione redatta dall'ausiliario, con riferimento al lotto 3, ossia mapp. 739 fg. 25 sub 5, questi dava atto dell'esistenza di “contratto di locazione del 1.7.2021 registrato il 27.7.2021 n.
4321 serie 2T e presentato il 26.7.2021 con durata da 1.7.2021 al 30.6.2025 e canone 3.600,00 euro/anno tra la signora e i conduttori - nata in [...] il Controparte_1 CP_6
04/06/2001 , nato in [...] il [...], Controparte_7 Controparte_8 nata in [...] il [...]” (cfr. CTU lotto 3 sub doc. 4); ivi si attesta che in sede di sopralluogo veniva rinvenuto, unitamente all'ADS della , anche il signor CP_1 Persona_3 identificato a mezzo C.I. che si qualificava quale conduttore dell'immobile esibendo il relativo contratto di locazione. Oltretutto dai certificati anagrafici allegati alla CTU risulta che la aveva CP_1 ivi stabilito la propria residenza, anche se l'A.d.S. ivi presente riferiva che la convenuta era, nei fatti, ospitata presso casa di riposo utilizzando i canoni di locazione per far fronte alla retta dell'istituto. Nella speculare relazione redatta dall'ausiliario riferita al lotto 2 (cfr. doc. 3), del pari risulta che in sede di sopralluogo ivi rinveniva il sig. (debitamente identificato) che si presentava quale Persona_4
“conduttore dell'immobile, recentemente insediatosi con il sig. ”; in detta sede l'Ads Parte_4 riservava di far pervenire il contratto di locazione che il custode, una volta ricevuto, precisava trattarsi di “contratto datato 01/12/2021 relativo alla locazione del m.n. 739 sub 4, con APE n.2129/2020 scadenza 13/01/2030 dell'Ing. n.1606/VI, canone di locazione 300 €/mese e durata Persona_5 dal 26/11/2021 al 31/12/2022 senza obbligo di rinnovo e possibilità dei recesso anticipato con avviso di 30 gg da entrambe le parti”. Risulta quindi inferibile – secondo quanto attestato dal custode nella relazione di stima resa in seno alla procedura esecutiva succitata– il compimento da parte della di atti importanti accettazione CP_1 dell'eredità lei devoluta in morte di – concessione in locazione dei beni ereditari e, Persona_1 per un certo periodo, residenza in alcuni di essi - conseguendone l'accoglimento della domanda sul punto.
3.2. Quanto alla posizione di da valutarsi sempre con riferimento alla successione Controparte_2 del padre per la quota di 1/6 della piena proprietà sugli immobili in Valbrenta fg. 25 Persona_1 part. 739 sub 3-4-5, la società attrice ha allegato che ella “pur non apparendo avere il possesso di alcuno dei beni ereditari, tuttavia ha chiesto di partecipare alla divisione degli stessi, costituendosi nel relativo procedimento n. 598/2023 R.G. Tale atto giuridico configura certamente accettazione tacita che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità” (atto di citazione pag. 6). Trattasi del procedimento di divisione endoesecutiva rg 598/2023 Trib. vicenza, instauratosi all'esito di provvedimento del 6.10.2022 reso dal G.E. nella esecuzione R.g. 450/2021 con cui disponeva la divisione del cespite pignorato in contitolarità tra e Controparte_1 CP_4 CP
, fissando innanzi al G.I. l'udienza del 18.4.2023 ore 10.00 per la comparizione di parti,
[...] comproprietari, creditori iscritti e aventi diritti sull'immobile. Seppur non sia stata dimessa in atti la relativa comparsa, nondimeno la costituzione della convenuta risulta dal verbale di udienza del 5.10.2023 sub doc. 12, tanto implicando implicito Controparte_2 riconoscimento della propria qualità di erede rispetto ai beni della massa dividenda, desunto dalla partecipazione al giudizio divisionale medesimo.
3.3. Con riferimento alla posizione di , si osserva come l'accertamento della qualità di CP_4 questi di erede del padre sia già stata accertata e dichiarata dall'intestato Tribunale Persona_1 con sentenza n. 2739/2019 pubblicata il 20.11.2018, proc. R.G. 1278/2017, che non risulta impugnata e pertanto deve presumersi passata in giudicato. Nulla devesi statuire sul punto pena violazione del principio del ne bis in idem per esistenza di giudicato esterno. E', poi, documentato il decesso di , risalente al 1.2.2019, con apertura della successione CP_4 in favore dell'ex coniuge legalmente separato e della figlia – che CP_3 Controparte_5
pagina 4 di 5 rinunciava in data 20.2.2023 (doc. 15). Devolutasi la chiamata in favore dell'ulteriore discendente,
, è documentata anche la rinuncia di quest'ultima (doc. 18). Persona_2
In definitiva, unica chiamata è rispetto alla quale non si ravvisano comportamenti tali CP_3 da configurare accettazione tacita dell'eredità relitta in suo favore in morte di : difatti CP_4 dal contenuto dei doc.
8-9 si evince come ella abbia sì promosso l'azione di accertamento della qualità di erede in capo al defunto marito ( rispetto al padre e tanto allo CP_4 Persona_1 scopo di agire in via esecutiva nei suoi confronti a fronte di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia posto a carico del primo. CP_5 La notifica del pignoramento immobiliare risale all'anno 2009 e in tale sede processuale, in data 31.1.2017 la chiedeva la sospensione dell'esecuzione al fine di ottenere sia la divisione degli CP_3 immobili pignorati (ossia i medesimi fg. 25, mapp. 739, sub 3-4-5, C.F. Valbrenta), in comproprietà con gli altri eredi di , sia la statuizione in ordine alla accettazione tacita da parte di Persona_1
dell'eredità del padre . E difatti il ricorso per accertamento della CP_4 Persona_1 qualità di erede è stato notificato il 14.2.2017 e si concluso con sentenza depositata il 20.11.2018.
Non risulta documentato, tuttavia, il compimento di alcun atto da parte di (nemmeno CP_3 atti processuali in relazione alla esecuzione avviata dalla posto in essere successivamente al CP_3 decesso di , che risale al 1.2.2019 (come da certificato di morte sub doc. 9): è evidente CP_4 che i descritti adempimenti processuali, in quanto precedenti al decesso di , non CP_4 possono valere a configurare accettazione tacita della eredità relitta in sua morte. La società ricorrente ha, poi, allegato che l'azione esecutiva n. 92/2009 avviata dalla nei confronti dell'ex marito è CP_3
“proseguita dopo la morte di sebbene poi non conclusasi”, difettando alcuna prova in CP_4 tal senso.
In definitiva, difetta la prova del compimento da parte di di atti presupponenti la CP_3 volontà di accettare l'eredità relitta in morte di , conseguendone il rigetto della CP_4 domanda.
4. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite sia in ragione del rigetto di talune domande attoree, sia tenuto conto della non opposizione dei convenuti nei cui confronti la domanda è stata accolta.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) accerta e dichiara in capo a , n. il 28/02/1946 a Marostica, C.F.: Controparte_1 [...]
, la qualità di erede di , deceduto in data 13.7.2008, in forza di C.F._4 Persona_1 accettazione tacita ex art. 476 c.p.c.;
2) accerta e dichiara in capo a , n. il 17.12.1969 a Bassano del Grappa, C.F. Controparte_2
, la qualità di erede di , deceduto in data 13.7.2008, in forza di C.F._2 Persona_1 accettazione tacita ex art. 476 c.p.c;
3) rigetta la domanda svolta da nei confronti di CP_9 CP_3
4) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
5) compensa le spese di lite.
Vicenza, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6049/2023 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALFREDO TESSAROLO
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), CP_3 C.F._3
contumaci
CONVENUTI
Udienza di rimessione della causa in decisione: 8.5.2025
Oggetto: accertamento qualità di erede
Conclusioni parte attrice:
“Voglia il Tribumale Ill.mo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta:
1) Accertare e dichiarare che , e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_4 compiuto gli atti configuranti accettazione tacita dell'eredità di sui seguenti beni: Persona_1
-Comune di Valbrenta sezione T Valstagna Catasto Fabbricati, FG 25, mappale 739 sub 3 e sub4;
(Lotto 2)
- Comune di Valbrenta sezione T Valstagna Catasto Fabbricati, FG 25, mappale 739 sub 5; (Lotto 3)
e sono divenuti pertanto unici esclusivi proprietari di detti beni secondo le loro quote di proprietà:
per 4/6, per 1/6 e per 1/6; Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 1 di 5 2) Accertare e dichiarare che ha compiuto gli atti configuranti accettazione tacita CP_3 dell'eredità di e quindi assunto la qualità di erede del signor , ed è CP_4 CP_4 divenuta pertanto proprietaria, per la quota a lei spettante di 1/6 a seguito della rinuncia dell'altra erede, dei medesimi beni immobili.
3) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza, anche ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni.
4) Con vittoria di spese e compenso.
5) In via istruttoria, ritiene gli assunti attori provati documentalmente, con prove precostituite. In via subordinata e per scrupolo professionale comunque chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
-ammettere interrogatorio formale della convenuta sul seguente capitolo di prova: Controparte_1
A) Vero che Lei è stata nel possesso dei beni ereditati da . Li ha abilitati, li ha poi Persona_1 concessi in locazione, ne ha percepito gli affitti.
-ammettere interrogatorio formale della convenuta sul seguente capitolo di prova: Controparte_2
B) Vero che Lei ha chiesto di partecipare alla divisione dei beni ereditari, costituendosi nel relativo procedimento n. 598/2023 RG e chiedendo la divisione dei beni.
- ammettere interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova: CP_3
C) Vero che Lei ha promosso l'accertamento della qualità di erede di in capo al Persona_1 marito , introducendo il procedimento n. 1278/2017 RG (Doc 8) dinanzi all'intestato CP_4
Tribunale, conclusosi con la sentenza n. 2739 del 2018, pubblicata il 20/11/2018 (Doc 9), con cui veniva accertato che era erede di , ed ordinata la trascrizione della CP_4 Persona_1 sentenza.
D) Vero che lei ha promosso avverso il marito l'esecuzione immobiliare n. 92/2009 CP_4
RGE (Doc 13) e il giudizio di divisione n. 1093/2017 RG (Doc 14) sui medesimi beni oggetto del presente atto, proseguiti dopo la sua morte, sebbene poi non conclusi.
All'esito degli interpelli chiede ammettersi prova per testimoni sui medesimi n. 4 capitoli, con i seguenti testimoni, salvo altri:
Sig.ra - Bassano del Grappa”; Tes_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione – quale cessionaria del credito di Parte_1 [...]
– esponeva di aver promosso procedimento di esecuzione Parte_2 immobiliare innanzi all'intestato Tribunale (RG.ES. 450/2021) nei confronti di
[...] sui beni immobili ubicati in Comune di Valbrenta, sezione T Valstagna, Parte_3
C.F. fg. 25, mapp. 739 sub 3-4 (lotto 2) e mapp. 739 sub 5 (lotto 3), beni in comproprietà tra
[...]
e , loro pervenuti in esito all'apertura della successione di CP_1 Controparte_2 CP_4
(apertasi in data 13.7.2008). Dava atto che nel corso della procedura esecutiva si Persona_1 rendeva necessario pervenire alla separazione della quota di parte esecutata, onde veniva introdotto giudizio di divisione endoesecutiva n. 598/2023 R.G. previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
Emergeva quindi l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte Persona_1 dell'esecutata moglie, e dei comproprietari e , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 2 di 5 entrambi figli, rispetto ai quali la società attrice instava per l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita – pur dando atto che con, quanto a , era già intervenuto accertamento in tal senso CP_4 da parte dell'intestato Tribunale con sentenza n. 2739/2018.
La società attrice rappresentava ulteriormente in fatto che medio tempore interveniva decesso anche di
, la cui eredità veniva devoluta, in primis, al coniuge separato (ma non divorziato) CP_4
e, poi, alla figlia – che vi rinunciava – con delazione a favore della CP_3 Controparte_5 figlia minore , che del pari vi rinunciava, previa autorizzazione del G.T. Persona_2 Parte_1
instava quindi per l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta in morte
[...] di da parte di CP_4 CP_3
A fondamento delle domande allegava che era rimasta nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari, abitandovi e poi concedendoli in locazione;
e che aveva preso parte, ivi Controparte_2 costituendosi, al giudizio di divisione endo-esecutiva dei beni medesimi. Quanto alla posizione di la società attrice documentava che era stata la stessa ad aver promosso giudizio di CP_3 accertamento della qualità di erede di in capo a , oltre a Persona_1 CP_4 procedimento di esecuzione immobiliare n. 92/2009 RGE contro il marito e giudizio di divisione n.
1093/2017 R.G. sui medesimi beni oggetto del presente atto, da tanto traendo la inequivoca volontà della di apprendere la quota dell'eredità lei spettante per legge. CP_3
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
2. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, previa rinnovazione della citazione nulla, il
G.I. dichiarava la contumacia dei convenuti e e, Controparte_1 CP_3 Controparte_2 ritenuta la superfluità dell'assunzione della prova orale richiesta, con ordinanza a verbale del
8.10.2024, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il 8.5.2025 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. Indi la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, si osserva in diritto che in tema di successioni mortis causa la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa (art. 475 c.c.), che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita (art. 476 c.c.), che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'accettazione dell'eredità in forma tacita si configura ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede
(Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19833) assumendo rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, sono idonei ad esprimere in modo certo ed univoco l'intenzione di assumere la qualità di erede.
3.1. Con riferimento alla posizione di moglie di , nella perizia di Controparte_1 Persona_1 stima redatta in seno al proc. es. imm. R.G. 450/2021 promosso dalla società attrice contro l'
[...]
e con riferimento ai mappali di cui al lotto 2 e 3 in Valbrenta, ossia Parte_3 Controparte_1 fg. 25 part. 739, sub 3-4-5 – pervenuti pro quota alla in forza di successione del marito CP_1
– si dà atto che da accertamenti eseguiti dall'ausiliario nominato dal Tribunale, detti Persona_1
pagina 3 di 5 cespiti sono stati concessi in locazione dalla con contratti registrati come da approfondimenti CP_1 presso Agenzia Entrate.
In particolare, nella relazione redatta dall'ausiliario, con riferimento al lotto 3, ossia mapp. 739 fg. 25 sub 5, questi dava atto dell'esistenza di “contratto di locazione del 1.7.2021 registrato il 27.7.2021 n.
4321 serie 2T e presentato il 26.7.2021 con durata da 1.7.2021 al 30.6.2025 e canone 3.600,00 euro/anno tra la signora e i conduttori - nata in [...] il Controparte_1 CP_6
04/06/2001 , nato in [...] il [...], Controparte_7 Controparte_8 nata in [...] il [...]” (cfr. CTU lotto 3 sub doc. 4); ivi si attesta che in sede di sopralluogo veniva rinvenuto, unitamente all'ADS della , anche il signor CP_1 Persona_3 identificato a mezzo C.I. che si qualificava quale conduttore dell'immobile esibendo il relativo contratto di locazione. Oltretutto dai certificati anagrafici allegati alla CTU risulta che la aveva CP_1 ivi stabilito la propria residenza, anche se l'A.d.S. ivi presente riferiva che la convenuta era, nei fatti, ospitata presso casa di riposo utilizzando i canoni di locazione per far fronte alla retta dell'istituto. Nella speculare relazione redatta dall'ausiliario riferita al lotto 2 (cfr. doc. 3), del pari risulta che in sede di sopralluogo ivi rinveniva il sig. (debitamente identificato) che si presentava quale Persona_4
“conduttore dell'immobile, recentemente insediatosi con il sig. ”; in detta sede l'Ads Parte_4 riservava di far pervenire il contratto di locazione che il custode, una volta ricevuto, precisava trattarsi di “contratto datato 01/12/2021 relativo alla locazione del m.n. 739 sub 4, con APE n.2129/2020 scadenza 13/01/2030 dell'Ing. n.1606/VI, canone di locazione 300 €/mese e durata Persona_5 dal 26/11/2021 al 31/12/2022 senza obbligo di rinnovo e possibilità dei recesso anticipato con avviso di 30 gg da entrambe le parti”. Risulta quindi inferibile – secondo quanto attestato dal custode nella relazione di stima resa in seno alla procedura esecutiva succitata– il compimento da parte della di atti importanti accettazione CP_1 dell'eredità lei devoluta in morte di – concessione in locazione dei beni ereditari e, Persona_1 per un certo periodo, residenza in alcuni di essi - conseguendone l'accoglimento della domanda sul punto.
3.2. Quanto alla posizione di da valutarsi sempre con riferimento alla successione Controparte_2 del padre per la quota di 1/6 della piena proprietà sugli immobili in Valbrenta fg. 25 Persona_1 part. 739 sub 3-4-5, la società attrice ha allegato che ella “pur non apparendo avere il possesso di alcuno dei beni ereditari, tuttavia ha chiesto di partecipare alla divisione degli stessi, costituendosi nel relativo procedimento n. 598/2023 R.G. Tale atto giuridico configura certamente accettazione tacita che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità” (atto di citazione pag. 6). Trattasi del procedimento di divisione endoesecutiva rg 598/2023 Trib. vicenza, instauratosi all'esito di provvedimento del 6.10.2022 reso dal G.E. nella esecuzione R.g. 450/2021 con cui disponeva la divisione del cespite pignorato in contitolarità tra e Controparte_1 CP_4 CP
, fissando innanzi al G.I. l'udienza del 18.4.2023 ore 10.00 per la comparizione di parti,
[...] comproprietari, creditori iscritti e aventi diritti sull'immobile. Seppur non sia stata dimessa in atti la relativa comparsa, nondimeno la costituzione della convenuta risulta dal verbale di udienza del 5.10.2023 sub doc. 12, tanto implicando implicito Controparte_2 riconoscimento della propria qualità di erede rispetto ai beni della massa dividenda, desunto dalla partecipazione al giudizio divisionale medesimo.
3.3. Con riferimento alla posizione di , si osserva come l'accertamento della qualità di CP_4 questi di erede del padre sia già stata accertata e dichiarata dall'intestato Tribunale Persona_1 con sentenza n. 2739/2019 pubblicata il 20.11.2018, proc. R.G. 1278/2017, che non risulta impugnata e pertanto deve presumersi passata in giudicato. Nulla devesi statuire sul punto pena violazione del principio del ne bis in idem per esistenza di giudicato esterno. E', poi, documentato il decesso di , risalente al 1.2.2019, con apertura della successione CP_4 in favore dell'ex coniuge legalmente separato e della figlia – che CP_3 Controparte_5
pagina 4 di 5 rinunciava in data 20.2.2023 (doc. 15). Devolutasi la chiamata in favore dell'ulteriore discendente,
, è documentata anche la rinuncia di quest'ultima (doc. 18). Persona_2
In definitiva, unica chiamata è rispetto alla quale non si ravvisano comportamenti tali CP_3 da configurare accettazione tacita dell'eredità relitta in suo favore in morte di : difatti CP_4 dal contenuto dei doc.
8-9 si evince come ella abbia sì promosso l'azione di accertamento della qualità di erede in capo al defunto marito ( rispetto al padre e tanto allo CP_4 Persona_1 scopo di agire in via esecutiva nei suoi confronti a fronte di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia posto a carico del primo. CP_5 La notifica del pignoramento immobiliare risale all'anno 2009 e in tale sede processuale, in data 31.1.2017 la chiedeva la sospensione dell'esecuzione al fine di ottenere sia la divisione degli CP_3 immobili pignorati (ossia i medesimi fg. 25, mapp. 739, sub 3-4-5, C.F. Valbrenta), in comproprietà con gli altri eredi di , sia la statuizione in ordine alla accettazione tacita da parte di Persona_1
dell'eredità del padre . E difatti il ricorso per accertamento della CP_4 Persona_1 qualità di erede è stato notificato il 14.2.2017 e si concluso con sentenza depositata il 20.11.2018.
Non risulta documentato, tuttavia, il compimento di alcun atto da parte di (nemmeno CP_3 atti processuali in relazione alla esecuzione avviata dalla posto in essere successivamente al CP_3 decesso di , che risale al 1.2.2019 (come da certificato di morte sub doc. 9): è evidente CP_4 che i descritti adempimenti processuali, in quanto precedenti al decesso di , non CP_4 possono valere a configurare accettazione tacita della eredità relitta in sua morte. La società ricorrente ha, poi, allegato che l'azione esecutiva n. 92/2009 avviata dalla nei confronti dell'ex marito è CP_3
“proseguita dopo la morte di sebbene poi non conclusasi”, difettando alcuna prova in CP_4 tal senso.
In definitiva, difetta la prova del compimento da parte di di atti presupponenti la CP_3 volontà di accettare l'eredità relitta in morte di , conseguendone il rigetto della CP_4 domanda.
4. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite sia in ragione del rigetto di talune domande attoree, sia tenuto conto della non opposizione dei convenuti nei cui confronti la domanda è stata accolta.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) accerta e dichiara in capo a , n. il 28/02/1946 a Marostica, C.F.: Controparte_1 [...]
, la qualità di erede di , deceduto in data 13.7.2008, in forza di C.F._4 Persona_1 accettazione tacita ex art. 476 c.p.c.;
2) accerta e dichiara in capo a , n. il 17.12.1969 a Bassano del Grappa, C.F. Controparte_2
, la qualità di erede di , deceduto in data 13.7.2008, in forza di C.F._2 Persona_1 accettazione tacita ex art. 476 c.p.c;
3) rigetta la domanda svolta da nei confronti di CP_9 CP_3
4) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
5) compensa le spese di lite.
Vicenza, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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