Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6061 del 2022, proposto da LI S.r.l. (Già MN GE S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e MA LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo 323;
contro
Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Pennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
dell'ingiunzione di pagamento n. 175 del 06.08.2019, notificata in data 31.10.2019 da PU S.r.l., quale Concessionaria del Servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta, per la somma di euro 18.285,00 relativa alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali dovuta al predetto Consorzio per le annualità 2012-2013-2014 unitamente agli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Caserta e di PU S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa MA RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 21.12.2022, la società LI s.r.l. (già MN GE s.r.l.) ha riassunto il giudizio avverso l’ingiunzione di pagamento n. 165 del 06/08/2019 con la quale la società PU srl aveva ingiunto alla società MN GE s.r.l. (cui la LI era subentrata in corso di causa) il pagamento della somma pari ad euro 18.285,00 ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n.639 e dell’art. 7 comma 2 lett. gg) quater e ss. del D.L. 70/2011 come conv. in L. 106/2011, dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 comma 2 della L. 31/2008, nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997, per contributi consortili relativi ad annualità 2012, 2013, 2014.
Infatti, con sentenza del Tribunale Civile di Santa di Santa MA Capua Vetere - Sez. III n. 3424/2022 del 3.10.2022 (R.G. 26/2020) era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett f) C.p.a.
Con la riassunzione, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per la concessione dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 633 c.p.c.; nel merito ha altresì chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Consorzio ASI di Caserta nonché il difetto di legittimazione attiva della PU srl ad
emettere ingiunzione di pagamento; ha altresì chiesto di accertare e dichiarare l’inesistenza del credito ingiunto per assoluta assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’illegittimità dell’ordinanza del Presidente ASI n. 106/11, oltre alla declaratoria di nullità dell’ordinanza - ingiunzione n. 175 del 06.08.19 e la declaratoria di non debenza della somma di € 18.239,00; in via subordinata, ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma di € 18.239,00 per decorso quinquennale del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c.
2. Questi i fatti alla base del ricorso.
LI s.r.l. (subentrata alla precedente MN GE s.r.l.) è insediata nell’ambito territoriale del Consorzio ASI.
Con l’atto di avvio del procedimento e costituzione in mora n. 75 dell’11.2.2019, la società PU – in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva dei contributi consortili di manutenzione e gestione dei servizi comuni degli agglomerati industriali dell'Asi Caserta, come da contratto del 27/11/2018 - ha comunicato a MN GE s.r.l. che, da controllo automatizzato effettuato nella banca dati fornita dall'ASI Caserta, era risultata debitrice nei confronti del Consorzio Asi dell'importo complessivo euro 18.239,00, relativo alla quota di manutenzione e gestione degli agglomerati industriali di Marcianise-San Marco, per gli anni 2012,2013,2014.
In data 6.8.2019 PU srl ha ingiunto a MN GE il pagamento di euro 18.239,00, ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n.639 e successive modifiche nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997.
MN GE ha adito il tribunale civile di Santa MA Capua Vetere proponendo opposizione ex art. 615 c.c., ritenendo non dovute le somme richieste.
Il Tribunale, con sentenza n. 3424/2022 del 3.10.2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett f) del Codice del processo amministrativo.
3.LI s.r.l. – nelle more subentrata a MN GE s.r.l. - ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo riproponendo le medesime censure del ricorso in opposizione.
I) Nullità ingiunzione di pagamento n. 175 del 6.08.2019 , in quanto la FA S.r.l. sarebbe soggetto privo dei requisiti legali per l’emissione di detto atto, essendo abilitata esclusivamente all’accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni.
Il Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale (ASI) Provincia di Caserta, invece, è un ente pubblico economico ex art. 2 l. Regione Campania n.16/98 e n. 19/13 e non rientrerebbe, pertanto, in alcuna delle anzidette categorie.
Un’ulteriore violazione sarebbe rappresentata dal limite demografico che regola l’acquisizione di commesse da parte di PU S.r.l.
Detta società, infatti, a fronte del capitale sociale di 5 milioni di euro, non potrebbe acquisire commesse da Comuni e Province che hanno più di 200.000 abitanti (art.3 bis D.L. 40/10). Nel caso in esame, gli abitanti dei 34 Comuni facenti parte del Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale Provincia di Caserta, come indicati nell’art.2 dello Statuto, sono 600.000 circa.
II) Insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’ingiunzione di pagamento .
La ricorrente contesta la mancanza di documenti alla base della pretesa creditoria.
Infatti, i documenti contabili posti dalla società opposta a fondamento della richiesta, vista la loro formazione unilaterale, sarebbero privi di efficacia probatoria assoluta. Si tratta di mere fatture proforma inidonee a dimostrare alcuna prestazione di cui si chiede il pagamento, inidonee a dimostrare la piena prova del credito ivi riportato e a determinare l’inversione dell’onere della prova nel giudizio di opposizione, che, in ogni caso, grava sull’opposta, attrice in senso sostanziale.
In sostanza, il Consorzio ASI non ha fornito prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture proforma 131 e 132, entrambe del 11.06.2014, nelle quali si limita ad indicare genericamente ” quota gestione e manutenzione area industriale anno 2012- 2013-anno 2014 ”, senza alcun riferimento né alla manutenzione eseguita né ai criteri di determinazione della suddetta quota.
Le convenzioni imposte a MN GE s.r.l. dal Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale Provincia di Caserta non sono bilaterali e sarebbero affette da nullità ex art. 1453 c.c.
III) Inesistenza del credito ingiunto – inesistenza della prestazione dedotta in fatture proforma.
IV) Difetto di legittimazione attiva -
La ricorrente contesta che il Consorzio abbia svolto attività di manutenzione dei terreni ove sono situati i capannoni di proprietà della LI.
Il Consorzio ASI Caserta, a fronte di presunte prestazioni per l’anno 2012-2013-2014, ha inviato solo in data 12.02.2019 la comunicazione di avvio di procedimento e costituzione in mora per l’importo di € 18.239,00 relativo alla quota di manutenzione e gestione delle aree, senza specificare nulla sul tipo di manutenzione effettuato e sui criteri di determinazione della suddetta quota.
In una pec del 04.06.14 il Consorzio ASI aveva inoltre comunicato che con delibera del 09.04.2014 la precedente società di servizi Asigest s.r.l., costituita precedentemente per l’esclusiva attività di gestione e manutenzione delle aree industriali, era stata posta in liquidazione e scioglimento, con la necessaria conseguenza di dover ripristinare l’impianto di gestione e manutenzione mediante il trasferimento dei rapporti intrattenuti dalla Asigest al Consorzio AS di Caserta.
Per tale motivo, la LI contesta il difetto di legittimazione attiva del Consorzio ASI a richiedere e pretendere le somme indicate, semmai dovute alla Asigest per gli anni 2012-2013-2014, ove fosse effettivamente fornita da detta società la prova dell’esecuzione delle prestazioni.
Contesta altresì l’indeterminatezza del credito vantato, anche in relazione al criterio adottato per il calcolo delle quote e alla infondatezza della richiesta, stante l’assoluta assenza di prestazioni manutentive.
V) Illegittimità della richiesta di pagament o, per violazione delle leggi regionali 16/98 e 19/13 le quali operavano una distinzione tra manutenzione straordinaria, a carico degli enti istituzionali, e manutenzione ordinaria, in carico alle aziende insediate.
La tesi della ricorrente è che il Consorzio ASI non avesse possibilità di chiedere alcunchè.
In relazione all’anno 2014, gli oneri per la manutenzione straordinaria erano regolati dall’art. 5 co. 1 lett. f) L.19/13 che li poneva a carico dei “fondi straordinari statali, degli enti locali, della Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali”.
Inoltre, la manutenzione sarebbe anche spettata al Comune di Marcianise, che è di fatto gestore e manutentore della rete viaria per effetto della dicatio ad patriam come stabilito dalla sentenza n. 4824/17 del T.a.r. Campania Napoli.
La manutenzione ordinaria resta in capo alle imprese insediate ex art. 4 co. 3 cpv. L.16/98 e dall’art.9 co. 5 L. 19/13 (abrogato dall’art. 5 L.R. 16/19) tramite un organismo autonomo dotato di personalità giuridica, a cui partecipano le aziende insediate, con la facoltativa partecipazione minoritaria dell’ASI.
La delibera 106/2011, con la quale il Consorzio, senza fornire alcun corrispettivo, ha ritenuto di obbligare ciascuna azienda al pagamento di una imposta modulare in ragione dell’area occupata, sarebbe dunque illegittima non avendo il Consorzio svolto alcuna manutenzione né straordinaria né ordinaria (che non gli competeva).
VI) Infine, è stata eccepita la prescrizione del credito ex art. 2947 c.c. per gli anni 2012.2013.2014 in quanto la richiesta è pervenuta solo in data 12.02.2019.
4. Si sono costituite, con memoria, sia il Consorzio Asi di Caserta che la società PU, contestando ogni difesa e prospettazione della ricorrente.
In particolare, PU ha precisato di non avere legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti la pretesa impositiva ossia il rapporto obbligatorio sottostante tra la ricorrente e l’ente impositore, ASI di Caserta, asserendo non dovute le somme ingiunte per le motivazioni di merito dedotte in ricorso.
Nel caso di specie, la PU Srl, società iscritta all'Albo dei Concessionari di cui al D.Lgs. 446/97, è solo affidataria dei servizi di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta per le annualità 2012, 2013, 2014 in virtù di convenzione stipulata in seguito ad aggiudicazione di gara di appalto n. 7190529 come da relativo capitolato.
5. In vista della discussione del merito, le parti hanno depositato memorie e repliche.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28.1.2026.
DIRITTO
7.I Consorzi ASI sono stati istituiti nell'ambito delle politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno con Legge 29 luglio 1957, n. 634. In particolare, l'art. 21 aveva previsto la possibilità di costituire dei consorzi tra Comuni, Province e Camere di Commercio per favorire il sorgere di nuove iniziative industriali in aree specifiche.
Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ha riorganizzato la normativa sugli interventi nel Mezzogiorno, confermando il ruolo dei consorzi ASI e con legge 5 ottobre 1991, n. 317 i consorzi ASI sono stati inquadrati come Enti Pubblici Economici, dotati di autonomia imprenditoriale.
In tale veste, ogni Consorzio stabilisce annualmente le quote di contribuzione (per servizi come depurazione, illuminazione, manutenzione strade) per i vari soggetti consorziati.
Il Consorzio ASI per la provincia di Caserta è stato istituito ai sensi della L. n. 317/1991 e della L.R. della Campania n. 16/1998 (successivamente abrogata e sostituita dalla l.r. 19 del 2013), è un ente pubblico economico che ha tra le sue finalità principali quella di progettare e realizzare le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei industriali ricadenti nel proprio comprensorio.
La L.r. Campania n. 16/1998 - recante l’ “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale” - per quanto d’interesse agli artt. 4 e 6, di tenore identico ai corrispettivi articoli contenuti nella L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013 che ha abrogato e recepito interamente la predetta previgente legge regionale, prevedeva all’art. 4, rubricato “Funzioni dei Consorzi”, che “i Consorzi A.S.I. promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese (comma 1)”.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, i Consorzi A.S.I. “a) progettano e realizzano le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché attrezzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi; b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi; c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali; d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli all'agglomerato medesimo”.
L’art. 6, rubricato “Gestione economica. Piani economici e finanziari”, precisa poi che “I mezzi finanziari dei Consorzi A.S.I. sono formati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente; b) dagli interessi sugli investimenti finanziari; c) dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività indicate nell’articolo 4 svolte dai Consorzi; d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente; e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile; j) dai fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali; g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere”.
In linea con quanto disposto dalla richiamata normativa regionale, le Norme di Attuazione del piano regolatore delle aree del Consorzio ASI prevedono che le aziende le quali intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale debbano sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali.
Ebbene, per fare fronte alla realizzazione ed alla gestione di tali necessarie opere, il Consorzio provvede non solo con contributi pubblici ma anche con mezzi propri e, quindi, con risorse poste a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico ed evidente presupposto che a beneficiare delle predette opere siano le imprese stesse. Queste ultime, infatti, non versano alcun onere di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti. A tal fine, le suddette imprese stipulano, apposite convenzioni in forza delle quali si obbligano a versare le quote di pertinenza (cfr. art. Convenzione MN gel / Consorzio, doc. 8 prod. Consorzio) (cfr. anche T.A.R. Napoli, sez. VII, 18 giugno 2025 n. 4592; id., VI, n. 1254 e 1255 del 26 febbraio 2018).
Ne consegue l’indiscutibilità della competenza, in capo al Consorzio, alla riscossione del contributo di urbanizzazione (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) dovuto per la partecipazione ai costi delle opere connesse all’edificazione e direttamente funzionali alla realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento, a cagione della trasformazione urbanistica delle aree determinata dalle imprese, restando del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla ricorrente e peraltro contenuta nelle premesse delle citate convenzioni, del titolo in base al quale è stata acquisita l’area (nel caso specifico, acquisto diretto, anziché espropriazione).
7.1. LI s.r.l., attuale ricorrente, è appunto una consorziata oggetto di provvedimento ingiuntivo per il recupero di somme dovute a titolo di oneri consortili asseritamente non pagate, che contesta da un lato la procedura utilizzata dal Consorzio ASI di Caserta per recuperare dette somme, prospettando che la concessionaria per la riscossione PU non avrebbe potuto operare per conto del Consorzio non applicandosi ai consorzi ASI il RD 639/1910 che costituisce tuttora la procedura in vigore per la riscossione da parte dello Stato, che non li menziona espressamente, dall’altro lato anche la debenza del contributo.
8. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta, in primo luogo, l’utilizzo legittimo della procedura di riscossione coattiva dei crediti pubblici di cui al RD 639/1910.
Il RD 639/1910 stabilisce la disciplina speciale che permette agli enti pubblici di riscuotere le proprie entrate in modo "coattivo", senza dover preventivamente ottenere un titolo esecutivo ma utilizzando la riscossione diretta mediante ruolo oppure affidandosi a un concessionario iscritto all'apposito albo di cui all’art. 53 d.lg. n. 446 del 1997 (gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La ricorrente prospetta che i Consorzi ASI non possano avvalersi degli stessi concessionari per la riscossione di cui si avvalgono i Comuni e che quindi la procedura ingiuntiva che ha condotto alla richiesta di pagamento sia viziata ab origine.
In particolare, contesta che un EPE possa trasferire agli agenti per la riscossione iscritti nell’albo de quo la riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 delle entrate patrimoniali dell’ente pubblico economico, trattandosi di albo utilizzabile solamente dai Comuni e in ogni caso non potendo i Consorzi ASI essere annoverati tra gli enti locali.
8.1. L’eccezione è infondata.
Che il RD 639/1910 non menzioni i Consorzi ma solo gli enti locali è conseguenza del fatto che, come chiarito, i Consorzi ASI sono stati istituiti negli anni ’50 dello scorso secolo e quindi nel 1910 non esistevano.
Tuttavia l’art. 5 (Gestione delle aree industriali) del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale) al comma 4 ha espressamente stabilito che “a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.”
Questa disposizione sarebbe sufficiente per considerare chiusa la questione, il che peraltro è indirettamente confermato dalla circostanza che in giurisprudenza non sono state rinvenute sentenze nelle quali la questione della legittimazione dei concessionari in relazione ai Consorzi sia mai stata presa espressamente in esame.
A questo va aggiunto che il Consorzio ASI, per quanto EPE, e quindi legittimato ad agire iure privatorom nell’espletamento della propria attività “imprenditoriale”, ha natura interamente pubblica ed è, di fatto, una promanazione degli enti locali dell’area, che sono Comuni.
L’art. 2 dello Statuto del Consorzio (Soggetti partecipanti) prevede, infatti, che ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. possono partecipare al Consorzio: la Regione, gli enti economici pubblici, gli enti pubblici territoriali, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale, anche mediante società finanziarie, nonché le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi e gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
Dal sito internet del Consorzio risulta che i membri del Consiglio, quindi i soci, sono essenzialmente Comuni (Comune di Teverola, Comune di San Nicola La Strada, Comune di Marcianise, Comune di Aversa, Comune di Santa MA Capua Vetere, Comune di Sparanise, Comune di Mondragone, Comune di Carinaro, Comune di Villa Literno).
Sarebbe quindi paradossale che un ente pubblico composto da Comuni non possa utilizzare la procedura speciale che i Comuni consorziati potrebbero attivare singolarmente per la riscossione dei propri crediti.
8.2. Peraltro: i) le funzioni dei Consorzi sono prettamente espressione di poteri pubblicistici (art. 3 Statuto- il Consorzio Asi Caserta, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania promuove, nell’ambito dei propri agglomerati e nuclei industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese; esercita le funzioni amministrative relative all’adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree consortili, alle espropriazioni dei suoli e delle eventuali accessioni ed alla loro assegnazione per attività produttive e dei servizi alle imprese nonché agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili; definisce le forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei Comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone d’intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell’Unione europea; svolge le attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica e le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali. Nel perseguimento dei propri scopi il Consorzio può attivare servizi di consulenza e servizi reali alle imprese); ii) in base all’art. 14 dello Statuto, i mezzi finanziari del Consorzio sono determinati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato nella misura che il Consiglio Generale del Consorzio provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Piano economico e Finanziario; …c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 3; …e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile. (..) Il contributo per le spese di funzionamento a carico dei soggetti consorziati è ripartito in misura proporzionale alle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui è titolare ciascun consorziato.”
L’importanza della partecipazione dei Comuni nei Consorzi, con tutte le conseguenze che ne derivano, è peraltro un dato assodato. Significativa sul punto la pronuncia del T.A.R. Bari sez. I, 3/07/2013, n. 1081 che nel legittimare il procedimento di redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati disciplinato dall'art. 2, l. n. 237 del 1993 – che introduce un procedimento speciale di silenzio - assenso per l'approvazione dei piani ASI- ha affermato che “deve escludersi una pretermissione degli Enti locali interessati nella fase di apposizione del vincolo, atteso che essi in ogni caso fanno parte della composizione del consorzio; quanto invece ai soggetti privati, è la stessa natura di variante generale allo strumento di pianificazione che comporta la non necessità di una comunicazione individuale della stessa, secondo gli ordinari principi applicabili agli atti pianificatori soggetti a pubblicazione”.
Va altresì segnalata la sentenza della Cassazione civile sez. III, 19/03/2024, n. 7365, che in tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, ha stabilito che il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 (del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999), in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.
Orbene, la questione riguardava l’ingiunzione chiesta dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro, che è un ente pubblico locale costituito tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato, che opera mediante attività di distribuzione dell’acqua, gestione delle reti fognarie e depurazione, finanziandosi attraverso tariffe aventi natura corrispettiva.
Anche in questo caso, quindi, è la presenza dei Comuni – enti locali – nella compagine dell’ente e la natura pubblica dei contributi richiesti a determinare la legittimazione dei concessionari per la riscossione.
8.3. La questione può essere riguardata anche sul piano prettamente funzionale.
Come chiarito dalla difesa del Consorzio, a conferma della loro natura prevalentemente pubblicistica, i consorzi sono inclusi dall’allegato 1 alla Direttiva CEE 14.06.1993, n°93/37 tra le categorie di “organismi di diritto pubblico” ed esercitano infatti anche poteri di pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione d’infrastrutture nell’ambito delle aree individuate del territorio regionale, sulla base di convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono considerarsi
concessionari per i relativi servizi attinenti all’urbanistica. Da tutto ciò consegue che, quando i Consorzi gestiscono l’assetto e l’industrializzazione delle aree a loro assegnate, nell’ambito dei propri poteri autoritativi sono titolari di un potere impositivo. In virtù di tale potere impositivo i Consorzi determinano in modo autonomo la qualità, la quantità e la tipologia dei servizi di manutenzione da svolgere, e determinano - ai sensi dell’art. 11, D.L. 23.06.1995, n.244 - l’ammontare dei canoni consortili curandone la riscossione. I canoni consortili sono a carico delle imprese i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree assegnate dagli enti locali ai consorzi, non hanno alcuna discrezionalità nella determinazione né della quantità né della qualità, né della tipologia del servizio prestato dai Consorzi.
Quanto al canone consortile nello specifico, esso ha una intrinseca natura tributaria in quanto concorre a finanziare un servizio di cui il privato si avvantaggia senza aver chiesto di usufruire, e senza potervi rinunciare. I canoni consortili hanno fondamento nell’art. 11 D.L. n. 244/1995, per cui i canoni richiesti dai Consorzi ai consorziati, trovando la loro fonte nella legge, rientrano nell’ambito dell’art. 23 della Costituzione, partecipando della natura delle obbligazioni patrimoniali pubblicistiche, equiparabili ai tributi. Infatti, le prestazioni fornite dal Consorzio non costituiscono atto di giustizia commutativa (ovvero l’adeguata controprestazione in forza di un contratto a prestazioni corrispettive), perché non vi è nesso di corrispettività tra i singoli consorziati e i servizi svolti sempre dai Consorzi a loro favore.
Infine, va ricordato che il D.L. 248/2007 convertito nella L. 31/08, all’art. 36 comma 2, stabilisce che “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n°602/73.”
Questa norma è dunque il perno del sistema di riscossione pubblica delle entrate locali che individua i due strumenti semplificati di azione: l’ingiunzione fiscale e la cartella di pagamento, e riordina l’attività di riscossione di tutti gli enti locali, non solo dei comuni e delle province, con apposito rinvio a tutti i soggetti indicati nel c. 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma da subito ha mostrato una portata molto estesa nell’ampliare la platea degli enti che possono ricorrere all’ingiunzione anche nella versione rafforzata. Una interpretazione estensiva della locuzione “ente locale” che permette di ampliare l’utilizzo del privilegiato strumento di riscossione alle Camere di Commercio, agli ordini professionali, ai Consorzi, quindi ben oltre l’ente locale territoriale in senso stretto (cfr. Cass. Civ. n. 22710/2017).
Sul punto, Cassazione civile sez. un., 29/04/2015, n. 8619, dopo aver ribadito che la domanda di condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia urbanistica ed edilizia anche se proposta da un consorzio di sviluppo industriale, ha chiarito che ciò dipende dal fatto che questo, pur essendo un ente pubblico economico, svolge anche attività estranea al campo privatistico imprenditoriale, quale l'attività pubblicistica attinente alla localizzazione industriale.
In sostanza, il fatto stesso che la questione sia ora devoluta alla cognizione di questo giudice senza che la ricorrente abbia fatto appello avverso la sentenza del giudice civile remittente o abbia sollevato conflitto negativo di giurisdizione, conferma il collegamento tra natura pubblica del contributo e applicazione della procedura di riscossione “pubblica”, ivi compresa quella tramite concessionario.
8.4. Si può pertanto affermare che la procedura ex RD 939 del 1910, anche quando consista nel ricorso ai concessionari per la riscossione iscritti nell’elenco ex art. 53 d.lgs. 446/1997, costituisca un modo ordinario per la riscossione coattiva dei crediti di natura pubblicistica (oneri consortili, etc) di tutti gli enti pubblici a carattere locale – in quanto costituiti da Comuni, regioni o altri soggetti esponenziali delle collettività territoriali- anche quando detti enti abbiano formalmente la natura di Enti pubblici economici o svolgano anche in parte attività imprenditoriale e pertanto non siano inseriti nell’”Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)” redatto annualmente dall’ISTAT.
9. Un’ulteriore violazione sarebbe rappresentata dal limite demografico che regola l’acquisizione di commesse da parte dei concessionari, ex art. 3 bis d.l. 40/2010.
Si tratta però di una doglianza infondata.
La disposizione in questione, applicabile iure temporis e abrogata l’anno successivo, riguarda misure minime di capitale interamente versato con riferimento alla popolazione di Comuni e Province, ma non può essere applicata per analogia ai Consorzi tenendo conto della popolazione dei Comuni facenti parte del Consorzio, posto che il rapporto tra popolazione dei Comuni e capitale versato dalla concessionaria (che quindi è esponenziale rispetto alla popolazione) non può attagliarsi ad enti i cui tributi non dipendono della popolazione dei Comuni amministrati ma semmai dalle dimensioni territoriali e dalle attività svolte. Infatti, è chiaro il nesso causale popolazione/impegno profuso dal soggetto riscossore (per la semplice ragione che più persone ci sono, più imposte vanno riscosse) ma questo nel caso dei Consorzi non va bene per l’assenza di nesso causale tra popolazione dei Comuni consorziati (che peraltro non sono gli unici legittimati a far parte del Consorzio) e attività da svolgere.
Peraltro, la PU Srl. è iscritta al n. 67 dell'Albo dei Concessionari di cui al D.Lgs 446/97 ed è abilitata alla gestione in appalto, in affidamento e/o in concessione, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi non solo delle Province e dei Comuni, ma anche delle attività di liquidazione di accertamento e di riscossione delle entrate di altri enti pubblici e privati, tra cui, appunto, i Consorzi.
Peraltro, la Convenzione stipulata tra la FA e il Consorzio è conseguenza della aggiudicazione di gara di appalto, i cui requisiti contemplavano evidentemente la capacità della società di esercitare la riscossione, aggiudicazione che non è stata impugnata in sede di ricorso quale atto presupposto dell’ingiunzione di pagamento.
Così come non è stata impugnata la Delibera del Comitato Direttivo n. 323 del 29/06/2017 con la quale stato disposto l’affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo dell’Ingiunzione Fiscale, ed a tal fine è stata espletata la procedura/gara selettiva mediante RDO 2049794 aperta
sul Me.Pa. della quale, con determina n. 83 del 13.11.2018, è risultata aggiudicataria la PU srl.
Conseguentemente, con contratto del 27.11.2018, sulla base del capitolato speciale di appalto, è stato affidato alla PU srl il servizio di riscossione coattiva quote gestione e manutenzione aree industriali anni 2012, 2013, 2014 da effettuarsi, ai sensi dell’art. 1 del predetto capitolato, a mezzo di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.
L’affidamento della riscossione coattiva comporta il trasferimento in capo alla concessionaria PU srl. della legittimazione impositiva attiva che si determina con la emissione dell’ingiunzione in nome e per conto del Consorzio ASI.
Da questo discende la piena legittimità dell’atto impugnato con conseguente integrale legittimazione della Concessionaria all’emissione e sottoscrizione dello stesso.
10.Anche il secondo motivo di ricorso va respinto.
Esso muove dall’errato presupposto che alla base dei contributi “condominiali” richiesti, vi sia un sinallagma tra quote e attività del Consorzio, tale che – come in ogni prestazione contrattuale – non dà luogo a pagamento in caso di inadempimento dell’altra parte.
Il Consorzio, in realtà, non è un contraente tradizionale per le società consorziate, che opponendosi alle richieste di pagamento hanno completamente tralasciato la sua natura di ente pubblico (per quanto “economico”) con caratteristiche impositorie scaturenti dalla natura e tipologia di attività svolte.
I rapporti con le ditte assegnatarie di lotti sono disciplinati da apposite convenzioni.
La Convenzione di riferimento tra il Consorzio ASI e MN GE s.r.l. risale al 16.11.1999 (cfr. produzione Consorzio) e ad essa ne sono seguite molte altre, anche con LI s.r.l.
L’art. 7 lett. d) della suddetta Convenzione prevede che la Ditta assegnataria “ assume l’impegno di pagare annualmente una quota per la manutenzione e gestione delle opere consortili, in rapporto alla estensione del terreno acquistato” .
Tale impegno è peraltro conforme all’art. 21 delle NTA del PRG dell’ASI Caserta, approvate con Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/1/1968 e 28/07/1970.
L’art. 21 delle citate norme di attuazione stabilisce infatti che “Il Consorzio si riserva di stabilire per congrui periodi di tempo le quote condominiali che le industrie localizzate negli agglomerati dovranno versare annualmente per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali ”.
L’obbligo delle imprese insediate trova, inoltre, fondamento nella L.r. Campania n. 16 del 13.08.1998 il cui art. 6 lett. c) elenca i mezzi finanziari dei Consorzi ASI, fra i quali annovera, appunto: “i corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell’art. 4) dei Consorzi ” dove fra le funzioni indicate nel predetto art. 4) vi è la gestione delle opere di urbanizzazione.
Nella sentenza n. 4592 del 18.6.2025, la Settima Sezione di questo T.a.r. ha recentemente ribadito che “ in linea con quanto disposto dalla richiamata normativa regionale, le Norme di Attuazione del piano regolatore delle aree del Consorzio ASI prevedono che le aziende le quali intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale debbano sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali. Ebbene, per fare fronte alla realizzazione ed alla gestione di tali necessarie opere, il Consorzio provvede non solo con contributi pubblici ma anche con mezzi propri e, quindi, con risorse poste a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico ed evidente presupposto che a beneficiare delle predette opere siano le imprese stesse. Queste ultime, infatti, non versano alcun onere di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti.”
A tal fine, le suddette imprese stipulano (come è accaduto per la stessa ricorrente con la citata Convenzione del 1999), apposite convenzioni con impegno a versare le quote di loro pertinenza (vedi art. 7 cit.) in relazione all'eventuale futura esecuzione di opere infrastrutturali dell'agglomerato nella misura che sarà determinata anche in relazione all'uso delle opere stesse.
Da questo, il T.a.r. ha fatto discendere “l’indiscutibilità della competenza, in capo al Consorzio, alla riscossione del contributo di urbanizzazione (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) dovuto per la partecipazione ai costi delle opere connesse all’edificazione e direttamente funzionali alla realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento, a cagione della trasformazione urbanistica delle aree determinata dalle imprese”.
Pertanto, è del tutto irrilevante che la ricorrente contesti l’inesecuzione di detti interventi e quindi la non debenza in ragione dell’assenza della realizzazione di opere infrastrutturali al servizio del lotto che è stato assegnato in forza della Convenzione.
In realtà, il titolo per la riscossione dei contributi è tutt’altro e non vi è alcuna attinenza con quanto prospettato dalla ricorrente, dato il testo chiarissimo dell’art. 7 della Convenzione.
Ribadendo principi già espressi da questo Tribunale in analoghi contenziosi, il Collegio osserva che “l’obbligo di versare il contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali non risulta avvinto da un legame di corrispettività con l’esecuzione dell’intervento edilizio autorizzato, siccome preteso dalla società deducente, costituendo invece una posizione giuridica soggettiva di contenuto passivo che dipende direttamente dall’assenso del Consorzio ASI all’utilizzazione dei suoli a destinazione industriale inclusi nell’area consortile” (T.A.R. Napoli, sez. II, n. 2384 del 7 aprile 2022).
Ed ancora, per Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014 “il fatto costitutivo di tale obbligazione è la stessa ammissione nell'area consortile (e non già la concreta realizzazione delle infrastrutture)”.
10.1.Sul punto va menzionata la sentenza di questa Sezione n. 1254 del 25.3.2020, confermata da Cons. Stato, n. 6173 del 2021.
Richiamando quali precedenti analoghi Cons. Stato, Sez. IV, 20.2.2014, n. 799; id. 3.6.2019, n. 3698 e 3699, i giudici amministrativi hanno ribadito che “come chiarito dalla giurisprudenza, il contributo per oneri di infrastrutturazione è dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture. Pertanto l’obbligo di versare, in proporzione all’estensione del lotto assegnato, un contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento sorge indubbiamente al momento dell’assegnazione dei relativi lotti. Ed infatti il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale, per cui è il rilascio stesso, da parte del Consorzio, dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali a configurarsi come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014), analogamente a quanto avviene per il rilascio del permesso di costruire, che è il fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione. In sostanza, la funzione di tali contributi è analoga a quella degli oneri di urbanizzazione trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuti per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione, la cui obbligazione sorge al momento di assegnazione dei relativi lotti.”
Ed ancora, sempre questa Sezione, con la recente sentenza 10.4.2025 n.3035, ha ricordato che con la sentenza di primo grado n. 1255/2018 confermata con la decisione n. 3698/2019, è stato affermato che l’obbligo per la ricorrente di pagare il contributo non si pone in rapporto sinallagmatico con l’esecuzione delle opere di infrastrutturazione del Consorzio, ma rinviene la propria fonte nel nulla osta all’insediamento. Il Consiglio di Stato, ha affermato che “a fronte delle reiterate lamentele della società appellante in ordine alla quantomeno incompleta, urbanizzazione del comprensorio - non appare inutile precisare che, anche in assenza di precisi e determinati (ovvero determinabili) impegni assunti in sede convenzionale dal Consorzio, siffatto obbligo, in quanto previsto “ex lege”, rimane comunque giustiziabile anche attraverso i pertinenti rimedi previsti per rimuovere l’inerzia amministrativa”.
Con ulteriore sentenza di questo T.A.R. n. 2384 del 07.04.2022 è stato confermato l’obbligo della ricorrente di corrispondere le somme ab origine convenute, a prescindere dall’intervenuta realizzazione dell’opificio industriale.
10.3. Quanto sopra detto, consente di ritenere non pertinenti le prospettazioni della ricorrente in ordine al valore probatorio delle fatture emesse dal Consorzio, asseritamente prive di efficacia probatoria delle attività svolte, stante l’inesistenza del dedotto sinallagma e discendendo l’obbligo contributivo direttamente dalla legge regionale e dagli atti generali, anche in ragione del fatto che il Consorzio provvede alla manutenzione di tutta l’area consortile e non solo del lotto assegnato alla singola ditta.
Correttamente, dunque, il Consorzio ASI non doveva fornire alcuna prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture proforma 131 e 132, entrambe del 11.06.2014, nelle quali correttamente ha riportato la dicitura ”quota gestione e manutenzione area industriale anno 2012- 2013-anno 2014”, senza alcun riferimento né alla manutenzione eseguita né ai criteri di determinazione della suddetta quota.
10.4. Per le medesime ragioni deve essere respinto il terzo motivo di ricorso.
11.Va respinto il quarto motivo di ricorso.
Al di là del fatto che, secondo quanto detto, la contestazione del mancato svolgimento di attività di manutenzione da parte del Consorzio non impedisce il sorgere del credito (vedi sub 10), la ricorrente non ha mai contestato la potestà del Consorzio di determinare i contributi; in particolare non ha contestato nè l’aliquota istituita con delibera n. 172/2011 (che rappresenta l’atto amministrativo con il quale l’ASI ha istituito il contributo a carico delle Ditte e determinato le quote) che non risulta né impugnata né annullata per effetto di eventuali impugnazioni di altri consorziati, per cui i successivi atti esecutivi, come quelli oggetto del presente giudizio, non possono essere messi in discussione se l’atto presupposto a monte è ancora valido.
Per queste ragioni il riferimento all’attività svolta dalla precedente società di servizi Asigest s.r.l. è del tutto inconferente in quanto il creditore delle società assegnatarie dei lotti e sempre il Consorzio, restando del tutto irrilevante la modalità esecutiva delle attività interne, posto che la debenza della quota – come detto – non dipende dall’attività manutentiva ma direttamente dalla legge e dagli atti generali (NTA), oltre che dalla convenzione stipulata tra ditta e Consorzio.
12. Per le medesime ragioni (mancata impugnazione delibere, vincolo convenzionale e normativo, irrilevanza della manutenzione ordinaria o straordinaria rispetto alla reale natura del credito) va respinto il quinto motivo di ricorso.
13. Infine, l’eccezione di prescrizione formulata dalla società ricorrente è infondata.
La prescrizione quinquennale è stata interrotta, infatti, dalla comunicazione inviata via pec alla MN GE in data 11.6.2014 (All. n. 6 prod. PU) con la quale veniva appunto richiesto il pagamento dei pro forma n. 131 e 132 del 29.05.2014 relativi al saldo degli importi di cui all’ordinanza impugnata.
Tra la data della ricezione della pec (11.06.2014) e la comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora, dell’11.2.2019, sono decorsi meno di cinque anni, per cui la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. non può dirsi intervenuta.
14. In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna LI s.r.l.. al pagamento delle spese processuali in favore di Consorzio ASI Caserta e PU s.r.l., che liquida in euro 3000,00 cadauno oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario di PU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN DO, Presidente
MA RA AV, Consigliere, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA AV | NN DO |
IL SEGRETARIO