Articolo 13 della Legge 10 agosto 1950, n. 715
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 settembre 1950
Art. 13.
La Commissione di cui al precedente articolo provvede:
a) alla ripartizione annuale fra le varie province delle somme di cui potra' disporre il "Fondo per l'incremento edilizio" stabilendo altresi' come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio;
b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attivita' edilizia;
e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli Uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.
Entrata in vigore il 29 settembre 1950
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