Articolo 5 della Legge 28 agosto 1997, n. 285
Articolo 4Articolo 6
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20 settembre 1997
Art. 5. (Innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia) 1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilita';
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi. Nota all'art. 5, comma 2:
- Il titolo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1971, n. 316) e': "Piano quinquennale per l'istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello Stato".
Entrata in vigore il 20 settembre 1997
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