Articolo 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57
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4 aprile 2001
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14 settembre 2012
Art. 17. (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci) 1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 , oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 . L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti ((...)) di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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