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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1656 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/11/2025), nella causa n. 1656/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta MARIA GIULIANA Parte_1 C.F._1
FODDE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to FRANCESCO OGGIANO, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del presso la Biblioteca Comunale, ”EMILIO CP_1
LUSSU”, dal 31.12.2007 fino al 30.04.2022, data in cui è andata in pensione;
di essere stata inquadrata nella categoria professionale denominata A1, con profilo di Operatore, secondo quanto previsto dal CCNL Enti Locali Settore Enti Pubblici;
di aver prestato servizio, nella medesima Biblioteca, in qualità di L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) dal 1998 al 2007; di aver svolto in via continuativa e prevalente mansioni riconducibili ad un superiore inquadramento e corrispondenti alla categoria C;
di essere stata, infatti, adibita allo svolgimento di mansioni di segreteria, alla cura delle pubbliche relazioni nel settore di appartenenza, alla predisposizione di atti e documenti di natura amministrativa-contabile con autonomia operativa e responsabilità diretta, di essersi occupata del magazzino, delle statistiche e dell'inventario, di aver svolto attività di coordinamento tra i colleghi della stessa area e curato la trascrizione del patrimonio librario della biblioteca, di aver prestato assistenza agli utenti in occasione della lettura e consultazione, provvedendo alle necessarie duplicazioni del materiale librario e curando la tenuta e l'aggiornamento degli schedari, di aver provveduto alla collocazione del materiale librario e
1 collaborato alle operazioni di inventario e macero; di aver partecipato a corsi di formazione, approfondimento e aggiornamento della figura professionale ricoperta (all. 3); di aver coadiuvato, dal 2004, la responsabile amministrativa della Biblioteca comunale, dipendente della Cooperativa COMES, sig.ra per tre volte a settimana per un totale di 12 ore settimanali, Parte_2 sostituendola se necessario;
di aver prestato attività lavorativa a tempo parziale: dal 01/09/2017 al 30/04/2018 al 65%, dal 01/05/2018 al 30/04/2020 al 75%, dal 01/05/2020 al 30/10/2020 al 90% e poi dal 01/12/2020 al 30/04/2022 a tempo pieno;
di essere creditrice nei confronti di parte resistente di € 10.438,82 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di differenze retributive, oltre a €. 1.003,32 a titolo di tredicesima, per un importo complessivo pari a € 11.442,14; ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Previo accertamento che la ricorrente nel periodo dal 01.09.2017 al 30.04.2022 ha svolto mansioni superiori inquadrabili nella posizione economica C1 del CCNL ENTI LOCALI Settore ENTI PUBBLICI-
- Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco CP_1 pro tempore C.F. e P.IVA , con sede legale in via Roma n. P.IVA_2 CP_1
48 (SS) - CAP 07045 PEC: a corrispondere alla Email_1 ricorrente, per i titoli di cui in espositiva come da conteggi riportati nel presente ricorso, la somma complessiva di €. 11.442,14, a titolo di differenze retributive maturate tra la retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta del citato superiore inquadramento, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
- parte convenuta si è costituita adducendo l'infondatezza della CP_1 domanda poiché parte ricorrente è stata assunta con qualifica di “bidello usciere” e ha esclusivamente svolto per tutto il periodo lavorativo attività equiparabili a quelle di portierato, presidiando gli accessi degli utenti presso i locali riservati al pubblico e vigilando sul corretto e civile comportamento degli stessi durante la consultazione del materiale librario;
che ogni attività gestoria della biblioteca in questione era affidata al personale della società COMES quale aggiudicatrice di appalto e che l'unica attività rimasta in capo al era la CP_1 guardiania delle aule e del locale, attività delegata alla ricorrente;
ha precisato di non aver mai richiesto alla ricorrente la collaborazione con il personale della COMES e di non avere, in ogni caso, mai avuto conoscenza dello svolgimento di diverse e ulteriori mansioni;
ha infine evidenziato di non aver mai domandato alla ricorrente la partecipazione agli eventi formativi in atti;
ha chiesto pertanto:
2 “1)- ogni contraria istanza,, eccezione e deduzione reietta;
2)-dichiarare l'infondatezza del ricorso promosso dalla , assolvendo in ogni Parte_1 caso il in persona del legale rappresentante, da ogni avversa CP_1 pretesa;
3)- in via subordinata, salvo gravame, previa integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della Società COMES Cooperativa Mediatiche Sarde a r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Sassari Via IV Novembre n. 2, nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, condannare la predetta COMES, in persona del legale rappresentante, a manlevare, risarcire, rimborsare e/o manlevare il CP_1
in persona del legale rappresentante, da quanto fosse eventualmente
[...] tenuto a pagare alla parte ricorrente;
4)- con vittoria di spese, vive e generali, e competenze per l'attività difensiva.”;
- è stata tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti;
- rigettata l'istanza di parte resistente di integrazione del contraddittorio con la COMES, la giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza ammissione della richiesta istruttoria;
- le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03); in particolare, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3 3. ciò vale anche quando, come nell'ipotesi in esame, trattandosi di impiego in ente pubblico, parte ricorrente chieda unicamente le differenze retributive conseguenti all'errato inquadramento ex art. 52 D. Lgs. n. 165/01;
4. nel caso di specie, parte ricorrente, assegnata alla categoria A1 del CCNL di settore, deduce di aver svolto mansioni riconducibili alla categoria C1 e domanda la condanna della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
5. l'allegato A del CCNL 1999 di settore (all. 2 ric.) stabilisce che appartengono alla categoria A: “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.”;
6. parte ricorrente invoca il riconoscimento della categoria C1 che comprende, invece, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,
4 relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”;
7. sarebbe già assorbente rilevare che parte ricorrente non enuclea i tratti distintivi della categoria invocata e non svolge alcuna comparazione tra le attività asseritamente svolte e quelle che caratterizzano il livello preteso, ma il ricorso deve essere rigettato anche per genericità delle allegazioni relative alle mansioni dedotte;
8. dal raffronto tra le categorie richiamate emerge, infatti, che la categoria C, si distingue per la sussistenza di conoscenze mono specialistiche, con responsabilità dei risultati di processi amministrativi specifici, problemi di media difficoltà da risolvere con modelli esterni predefiniti e significativo numero di soluzioni possibili, poteri organizzativi interni anche negoziali e anche al di fuori dell'unità di appartenenza, relazioni con altre istituzioni nonché dirette con gli utenti, di natura anche complessa e negoziale;
9. ebbene, parte ricorrente non specifica l'ambito delle conoscenze “mono specialistiche” richieste dal CCNL di cui sarebbe provvista, né quali sarebbero le conoscenze approfondite e specialistiche utili allo svolgimento dei compiti le quali, peraltro, non sono evincibili neanche dalla dedotta frequentazione corsi di formazione in quanto genericamente indicati;
non è allegata la tipologia e la richiesta “complessità” dei problemi sottoposti alla lavoratrice o la varietà di soluzioni approntate agli stessi;
non vi è alcuna esemplificazione di attività di concetto o dal carattere organizzativo in concreto svolta, né della natura delle relazioni tenute con il pubblico per le quali il CCNL richiede che siano “anche complesse” e di carattere “negoziale”; alcuna allegazione è fornita rispetto all'assegnazione di risultati relativi a “specifici processi produttivi/amministrativi” cui sia conseguita la “responsabilità” della ricorrente;
10.la ricorrente si è, infatti, limitata ad elencare le mansioni svolte come segue: “è stata adibita allo svolgimento di mansioni di segreteria alla cura delle pubbliche relazioni nel settore di appartenenza;
ha curato la predisposizione di atti e documenti di natura amministrativa contabile con autonomia operativa e responsabilità diretta. Si è occupata di magazzino, statistiche e inventario. Ha svolto attività di coordinamento tra i colleghi della stessa area e curato la
5 trascrizione del patrimonio librario della biblioteca. Ha prestato assistenza agli utenti in occasione della lettura e consultazione, provvedendo alle necessarie duplicazioni del materiale librario e curando la tenuta e l'aggiornamento degli schedari. Ha provveduto alla collocazione del materiale librario e collaborato alle operazioni di inventario e macero”; si tratta di allegazioni prive di qualsivoglia concretezza, dalle quali non è possibile cogliere la sussistenza degli elementi caratterizzanti il livello superiore invocato;
anche con riguardo ai rapporti con l'utenza, non può certo essere intesa come integrante il requisito della
“complessità” la mera allegata “duplicazione” del materiale librario ovvero l'aggiornamento del registro, attività che, in assenza di ulteriori specifiche, devono essere intese come meramente esecutive;
inoltre, alcuna documentazione è prodotta a comprovare lo svolgimento delle mansioni di natura “amministrativa-contabile” richiamate;
11.anche l'attività di assistenza alla responsabile amministrativa della COMES, in assenza di ulteriori dettagli non consente di apprezzare l'oggetto dell'attività in concreto svolta e quindi soppesarne le caratteristiche e la complessità al fine della sussunzione nella categoria pretesa;
12.infine, dagli stessi profili esemplificativi indicati dalla declaratoria si può cogliere la necessità di una formazione specialistica (rif. “esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”) della quale non è dato conto nel ricorso;
13.in conclusione, il ricorso non può essere accolto sotto il duplice profilo della genericità delle allegazioni e della carenza di raffronto tra le mansioni dedotte e quelle indicate nella categoria pretesa;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, con riduzione ex art.
4.4 del citato D.M. stante l'assenza di questioni di diritto o fatto di particolare complessità, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sassari, il 28/11/25 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/11/2025), nella causa n. 1656/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta MARIA GIULIANA Parte_1 C.F._1
FODDE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to FRANCESCO OGGIANO, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del presso la Biblioteca Comunale, ”EMILIO CP_1
LUSSU”, dal 31.12.2007 fino al 30.04.2022, data in cui è andata in pensione;
di essere stata inquadrata nella categoria professionale denominata A1, con profilo di Operatore, secondo quanto previsto dal CCNL Enti Locali Settore Enti Pubblici;
di aver prestato servizio, nella medesima Biblioteca, in qualità di L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) dal 1998 al 2007; di aver svolto in via continuativa e prevalente mansioni riconducibili ad un superiore inquadramento e corrispondenti alla categoria C;
di essere stata, infatti, adibita allo svolgimento di mansioni di segreteria, alla cura delle pubbliche relazioni nel settore di appartenenza, alla predisposizione di atti e documenti di natura amministrativa-contabile con autonomia operativa e responsabilità diretta, di essersi occupata del magazzino, delle statistiche e dell'inventario, di aver svolto attività di coordinamento tra i colleghi della stessa area e curato la trascrizione del patrimonio librario della biblioteca, di aver prestato assistenza agli utenti in occasione della lettura e consultazione, provvedendo alle necessarie duplicazioni del materiale librario e curando la tenuta e l'aggiornamento degli schedari, di aver provveduto alla collocazione del materiale librario e
1 collaborato alle operazioni di inventario e macero; di aver partecipato a corsi di formazione, approfondimento e aggiornamento della figura professionale ricoperta (all. 3); di aver coadiuvato, dal 2004, la responsabile amministrativa della Biblioteca comunale, dipendente della Cooperativa COMES, sig.ra per tre volte a settimana per un totale di 12 ore settimanali, Parte_2 sostituendola se necessario;
di aver prestato attività lavorativa a tempo parziale: dal 01/09/2017 al 30/04/2018 al 65%, dal 01/05/2018 al 30/04/2020 al 75%, dal 01/05/2020 al 30/10/2020 al 90% e poi dal 01/12/2020 al 30/04/2022 a tempo pieno;
di essere creditrice nei confronti di parte resistente di € 10.438,82 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di differenze retributive, oltre a €. 1.003,32 a titolo di tredicesima, per un importo complessivo pari a € 11.442,14; ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Previo accertamento che la ricorrente nel periodo dal 01.09.2017 al 30.04.2022 ha svolto mansioni superiori inquadrabili nella posizione economica C1 del CCNL ENTI LOCALI Settore ENTI PUBBLICI-
- Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco CP_1 pro tempore C.F. e P.IVA , con sede legale in via Roma n. P.IVA_2 CP_1
48 (SS) - CAP 07045 PEC: a corrispondere alla Email_1 ricorrente, per i titoli di cui in espositiva come da conteggi riportati nel presente ricorso, la somma complessiva di €. 11.442,14, a titolo di differenze retributive maturate tra la retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta del citato superiore inquadramento, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
- parte convenuta si è costituita adducendo l'infondatezza della CP_1 domanda poiché parte ricorrente è stata assunta con qualifica di “bidello usciere” e ha esclusivamente svolto per tutto il periodo lavorativo attività equiparabili a quelle di portierato, presidiando gli accessi degli utenti presso i locali riservati al pubblico e vigilando sul corretto e civile comportamento degli stessi durante la consultazione del materiale librario;
che ogni attività gestoria della biblioteca in questione era affidata al personale della società COMES quale aggiudicatrice di appalto e che l'unica attività rimasta in capo al era la CP_1 guardiania delle aule e del locale, attività delegata alla ricorrente;
ha precisato di non aver mai richiesto alla ricorrente la collaborazione con il personale della COMES e di non avere, in ogni caso, mai avuto conoscenza dello svolgimento di diverse e ulteriori mansioni;
ha infine evidenziato di non aver mai domandato alla ricorrente la partecipazione agli eventi formativi in atti;
ha chiesto pertanto:
2 “1)- ogni contraria istanza,, eccezione e deduzione reietta;
2)-dichiarare l'infondatezza del ricorso promosso dalla , assolvendo in ogni Parte_1 caso il in persona del legale rappresentante, da ogni avversa CP_1 pretesa;
3)- in via subordinata, salvo gravame, previa integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della Società COMES Cooperativa Mediatiche Sarde a r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Sassari Via IV Novembre n. 2, nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, condannare la predetta COMES, in persona del legale rappresentante, a manlevare, risarcire, rimborsare e/o manlevare il CP_1
in persona del legale rappresentante, da quanto fosse eventualmente
[...] tenuto a pagare alla parte ricorrente;
4)- con vittoria di spese, vive e generali, e competenze per l'attività difensiva.”;
- è stata tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti;
- rigettata l'istanza di parte resistente di integrazione del contraddittorio con la COMES, la giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza ammissione della richiesta istruttoria;
- le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03); in particolare, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3 3. ciò vale anche quando, come nell'ipotesi in esame, trattandosi di impiego in ente pubblico, parte ricorrente chieda unicamente le differenze retributive conseguenti all'errato inquadramento ex art. 52 D. Lgs. n. 165/01;
4. nel caso di specie, parte ricorrente, assegnata alla categoria A1 del CCNL di settore, deduce di aver svolto mansioni riconducibili alla categoria C1 e domanda la condanna della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
5. l'allegato A del CCNL 1999 di settore (all. 2 ric.) stabilisce che appartengono alla categoria A: “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.”;
6. parte ricorrente invoca il riconoscimento della categoria C1 che comprende, invece, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,
4 relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”;
7. sarebbe già assorbente rilevare che parte ricorrente non enuclea i tratti distintivi della categoria invocata e non svolge alcuna comparazione tra le attività asseritamente svolte e quelle che caratterizzano il livello preteso, ma il ricorso deve essere rigettato anche per genericità delle allegazioni relative alle mansioni dedotte;
8. dal raffronto tra le categorie richiamate emerge, infatti, che la categoria C, si distingue per la sussistenza di conoscenze mono specialistiche, con responsabilità dei risultati di processi amministrativi specifici, problemi di media difficoltà da risolvere con modelli esterni predefiniti e significativo numero di soluzioni possibili, poteri organizzativi interni anche negoziali e anche al di fuori dell'unità di appartenenza, relazioni con altre istituzioni nonché dirette con gli utenti, di natura anche complessa e negoziale;
9. ebbene, parte ricorrente non specifica l'ambito delle conoscenze “mono specialistiche” richieste dal CCNL di cui sarebbe provvista, né quali sarebbero le conoscenze approfondite e specialistiche utili allo svolgimento dei compiti le quali, peraltro, non sono evincibili neanche dalla dedotta frequentazione corsi di formazione in quanto genericamente indicati;
non è allegata la tipologia e la richiesta “complessità” dei problemi sottoposti alla lavoratrice o la varietà di soluzioni approntate agli stessi;
non vi è alcuna esemplificazione di attività di concetto o dal carattere organizzativo in concreto svolta, né della natura delle relazioni tenute con il pubblico per le quali il CCNL richiede che siano “anche complesse” e di carattere “negoziale”; alcuna allegazione è fornita rispetto all'assegnazione di risultati relativi a “specifici processi produttivi/amministrativi” cui sia conseguita la “responsabilità” della ricorrente;
10.la ricorrente si è, infatti, limitata ad elencare le mansioni svolte come segue: “è stata adibita allo svolgimento di mansioni di segreteria alla cura delle pubbliche relazioni nel settore di appartenenza;
ha curato la predisposizione di atti e documenti di natura amministrativa contabile con autonomia operativa e responsabilità diretta. Si è occupata di magazzino, statistiche e inventario. Ha svolto attività di coordinamento tra i colleghi della stessa area e curato la
5 trascrizione del patrimonio librario della biblioteca. Ha prestato assistenza agli utenti in occasione della lettura e consultazione, provvedendo alle necessarie duplicazioni del materiale librario e curando la tenuta e l'aggiornamento degli schedari. Ha provveduto alla collocazione del materiale librario e collaborato alle operazioni di inventario e macero”; si tratta di allegazioni prive di qualsivoglia concretezza, dalle quali non è possibile cogliere la sussistenza degli elementi caratterizzanti il livello superiore invocato;
anche con riguardo ai rapporti con l'utenza, non può certo essere intesa come integrante il requisito della
“complessità” la mera allegata “duplicazione” del materiale librario ovvero l'aggiornamento del registro, attività che, in assenza di ulteriori specifiche, devono essere intese come meramente esecutive;
inoltre, alcuna documentazione è prodotta a comprovare lo svolgimento delle mansioni di natura “amministrativa-contabile” richiamate;
11.anche l'attività di assistenza alla responsabile amministrativa della COMES, in assenza di ulteriori dettagli non consente di apprezzare l'oggetto dell'attività in concreto svolta e quindi soppesarne le caratteristiche e la complessità al fine della sussunzione nella categoria pretesa;
12.infine, dagli stessi profili esemplificativi indicati dalla declaratoria si può cogliere la necessità di una formazione specialistica (rif. “esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”) della quale non è dato conto nel ricorso;
13.in conclusione, il ricorso non può essere accolto sotto il duplice profilo della genericità delle allegazioni e della carenza di raffronto tra le mansioni dedotte e quelle indicate nella categoria pretesa;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, con riduzione ex art.
4.4 del citato D.M. stante l'assenza di questioni di diritto o fatto di particolare complessità, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sassari, il 28/11/25 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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