Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.