Articolo 2 della Legge 21 novembre 1969, n. 928
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1970
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1970