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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2228/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Stefano Pasquini e Gabriele C.F._2
Parigi;
PARTI APPELLANTI nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumaci;
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 1288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 02/05/2022
CONCLUSIONI
In data 15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni e le causali esposte nel presente atto: in via preliminare
- si reitera in via istruttoria la propria richiesta di ammettersi, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordine di esibizione nei confronti del Comune di LL affinché tale Ente produca nel presente giudizio l'editto del Podestà del 1945 (o perlomeno degli anni '40) che impose la pagina 1 di 16 trasformazione in muratura delle baracche in legno insistenti sulla spiaggia di Levante di LL;
nel merito
- accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Firenze n. 1288/2022 del 30.04.2022, pubblicata in data 02.05.2022 e mai notificata;
- accertare e dichiarare che la sig. e la Sig. sono titolari, in Parte_1 Parte_2 tesi a titolo originario ed in i capione, oprietà, anche eventualmente superficiaria, del fabbricato sito nel Comune di LL (GR) in Via Spiaggia di Levante n. 82 e catastalmente identificato al foglio 28 part. 198 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, e, conseguentemente, disporre la disapplicazione di qualsivoglia ogni atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa;
- accertare e dichiarare che la sig. e la Sig. hanno Parte_1 Parte_2 acquisito per usucapione il diritto di s nente sull le della spiaggia di Levante di LL ove insiste il loro fabbricato sito nel Comune di LL (GR) in Via Spiaggia di Levante n. 82 e catastalmente identificato al foglio 28 part. 198 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune e, conseguentemente, disporre la disapplicazione di qualsivoglia ogni atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1288/2022 pubblicata il 30/04/2022, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande proposte da e nei confronti del Pt_1 Parte_2 [...]
e dell' volte ad ottenere la declaratoria del Controparte_1 Controparte_2 diritto di proprietà “anche eventualmente superficiaria” sul fabbricato sito in LL, Via
Spiaggia di Levante n. 82, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 28, particella 198, in tesi “a titolo originario”, in ipotesi per usucapione, e dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie permanente sulla porzione di arenile su cui lo stesso fabbricato insiste.
2. Il Tribunale, richiamati i fatti allegati e le prospettazioni difensive svolte dalle parti, è pervenuto al rigetto delle domande sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:
- non vi era prova della data esatta di costruzione del fabbricato (in origine un “casotto balneare” in legno, poi riedificato in muratura), attribuita dalle attrici a tale Persona_1 titolare di concessione per l'occupazione di un'area in origine appartenente al demanio dello
Stato e poi trasferita al suo patrimonio disponibile nell'anno 1925, cui, secondo la narrazione, erano subentrati, con stipula di ulteriori atti concessori (più correttamente qualificabili come pagina 2 di 16 Per_ contratti di locazione), dapprima il figlio , deceduto nel 1974, poi i figli di questo e quindi, a seguito di vendita del fabbricato perfezionata tra Parte_3 Per_3 Per_1 privati nel 1978, i genitori e danti causa delle attrici;
- essendo pacifica l'appartenenza allo Stato dell'area di sedime, doveva ritenersi applicabile la disciplina di diritto comune sull'accessione (art. 934 c.c. e, nel precedente codice del 1865, art. 446), derogabile solo attraverso apposita convenzione scritta costitutiva di un diritto di superficie, nel caso di specie non rinvenibile dagli atti, essendo perciò irrilevanti tutti gli altri elementi indicati dalle attrici a dimostrazione della loro proprietà sul bene (risultanze catastali;
atti di alienazione posti in essere tra privati;
dichiarazioni di successione;
concessioni edilizie rilasciate dal Comune;
pagamenti di tributi;
atti di ricognizione provenienti da organi dello Stato);
- anche la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato, per possesso pacifico, continuo ed ininterrotto di e Parte_4 Parte_5 dall'1.1.1955 al 31.12.1975, nonché di e Parte_6 Persona_4 Persona_5 genitori delle attrici, sino al 1982, non poteva trovare accoglimento, in quanto, ferma la mancanza di prova dell'esistenza di un manufatto in muratura, specificamente oggetto di domanda, fino al 1975 (dato che le concessioni facevano tutte riferimento ad un “casotto balneare”, indi ad una struttura provvisoria ed amovibile, e solo nella nota di trascrizione dei beni immobili caduti in successione di del 29.7.1975 era menzionato un Parte_4
“fabbricato di vecchia costruzione”), il tenore di tutte le convenzioni concluse con l'Amministrazione rendeva evidente come tutti i danti causa delle istanti avessero avuto solo la detenzione dell'immobile;
- infine, la tesi dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie sul terreno occupato dal fabbricato non poteva essere condivisa, in quanto entrambi i due fatti costitutivi allegati Per_ (possesso del fabbricato da parte di , Agenore e dal 1949 al Parte_6
31.12.1975; possesso del fabbricato da parte delle stesse attrici dall'1.1.2000 sino alla data della domanda) non trovavano riscontro, valendo, in relazione al primo, le medesime considerazioni già svolte sulle caratteristiche della relazione di fatto instaurata con la res dai e, in relazione al secondo, l'assenza di atti di interversione, rilevanti solo se anteriori Per_1 all'1.1.2000, tali da comportare la modifica della detenzione in possesso, al contrario di quanto in proposito sostenuto dalle istanti.
3. e hanno proposto appello censurando la decisione per Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 16 motivi che possono essere così riassunti:
I) il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la proprietà “anche superficiaria” privata del fabbricato insistente sull'arenile di levante oggetto di causa, emergendo da molteplici circostanze la titolarità in capo alle appellanti di un “diritto di proprietà originario del fabbricato” e, comunque, di un diritto di proprietà superficiaria permanente acquisito in deroga alla disciplina generale sull'accessione in forza dei medesimi atti (“concessioni”) provenienti dall'Amministrazione statale;
II) in subordine, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, la titolarità in capo alle appellanti di un diritto di proprietà o di superficie acquistato per usucapione, in quanto dalle stesse concessioni stipulate nel corso del tempo, oltre che dai comportamenti Per_ assunti dai vari danti causa della attrici ( , e e poi i coniugi Per_3 Parte_6 per un periodo complessivo dal 1955 al 1982), era ricavabile il possesso Controparte_3 pacifico, continuo e ininterrotto avuto per oltre vent'anni sul fabbricato in argomento;
a tal proposito il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare l'oggetto della domanda limitato al manufatto in muratura (per escludere la prova dell'esistenza di questo prima del
1975), essendo irrilevanti, ai fini di causa, le caratteristiche costruttive dell'immobile, peraltro non ricavabili da alcuno degli atti esaminati, ed errato comunque nell'attribuire natura provvisoria ed amovibile al casotto balneare menzionato nelle concessioni, in difetto di qualsiasi riscontro probatorio;
III) il Tribunale, ancora, pur ammettendo in astratto la possibilità di acquisire per usucapione il diritto di superficie, aveva ingiustamente mancato di riconoscerne l'acquisto in favore delle appellanti, benché la relazione esistente tra il fabbricato ed il privato fosse inquadrabile nell'ambito della figura del possesso e non della detenzione ed il possesso, corrispondente al diritto di mantenere la costruzione sul suolo altrui, si fosse protratto per Per_ oltre vent'anni, come ricavabile dalle concessioni rilasciate ad , Agenore e Parte_6
e per altro verso, e comunque, il giudice di prime
[...] Persona_4 Persona_5 cure non aveva correttamente valutato in termini di possesso il mantenimento dell'edificio sull'arenile da parte delle a partire dall'1.1.2000 in assenza di qualsiasi concessione Pt_1 statale, né, comunque, adeguatamente valorizzato le comunicazioni ed i comportamenti dalle medesime posti in essere, a partire dalla metà degli anni '90 ed anche oltre l'1.1.2000, suscettibili di rilevare, in ogni caso, come atti di interversione della detenzione in possesso ex art. 1141, comma 2, c.c., seguiti dal decorso di oltre vent'anni, in particolare dall'1.1.2000 (a pagina 4 di 16 seguito della scadenza, in data 31.12.1999, dell'ultima concessione) al 7.5.2020 (data della domanda giudiziale), con esercizio di un potere corrispondente al diritto di superficie.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Radicatosi il contraddittorio, le parti appellate, Controparte_1
e , non si sono costituite in giudizio e sono state pertanto
[...] Controparte_2 dichiarate contumaci.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Il primo motivo di gravame, da esaminare nei limiti della sua ammissibilità ex art. 342 c.p.c. (risolvendosi per larga parte l'enunciazione del motivo nella reiterazione delle allegazioni e difese svolte in primo grado), è infondato.
5.1 Giova osservare che con la prima domanda avanzata in giudizio le attrici hanno, in sostanza, inteso sostenere l'esistenza di un diritto di proprietà sul fabbricato sorto “a titolo originario” per via della edificazione dello stesso eseguita su area (all'epoca) demaniale da pescatore dei primi del '900, diritto che poi sarebbe stato regolarmente Persona_1 trasferito, per atti inter vivos e mortis causa, sino a giungere nella loro titolarità.
5.2 Ebbene, premesso che la prima evidenza documentale dell'esistenza del manufatto di cui trattasi risiede nell'atto di concessione rep. 622 del 1961 intercorso tra l'Ufficio del
Registro di Massa Marittima e rinnovo di precedente atto concessorio del Parte_4
26.11.1954 ivi espressamente menzionato (all. 8 della produzione di parte attrice in primo grado), in cui si legge della presenza di un “casotto balneare” su porzione di 140 mq della spiaggia di sinistra di LL, un simile modo di acquisto della proprietà è sconosciuto al codice civile, dato che, viceversa, la regola è che ogni costruzione realizzata su suolo altrui appartiene al proprietario di questo in virtù del principio dell'accessione, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
5.3 Non può condividersi, per altro verso, l'assunto secondo cui, con gli atti di concessione susseguitisi nel tempo (ed in particolare con quelli stipulati fino al 1984, quando,
pagina 5 di 16 secondo le attrici, sarebbe stata arbitrariamente pretesa dalla parte concedente la modifica del testo delle convenzioni con l'inserimento di una clausola di espresso riconoscimento della proprietà pubblica dei manufatti esistenti sul suolo), lo Stato abbia inteso attribuire al privato concessionario, in perpetuo, il diritto di proprietà separata sulla costruzione (in termini, perciò, di diritto di superficie).
La tesi di parte attrice muove da una lettura degli atti concessori non condivisibile, come se la concessione temporanea, dietro pagamento di un canone periodico, avesse avuto ad oggetto solo l'utilizzo della porzione di arenile occupata dal fabbricato e non anche di quest'ultimo, con riconoscimento, viceversa, al concessionario di un diritto di proprietà superficiaria di carattere permanente relativamente al fabbricato stesso, non correlato al pagamento del canone.
Prendendo a riferimento il testo della prima convenzione conclusa (essendo essenzialmente identico quello delle successive), vi si legge, nelle parti di interesse, quanto segue: “Premesso che con atto del 26-11-954…il sig. ottenne la concessione di Parte_4 mantenere un casotto balneare privato su una porzione di mq. 140 della spiaggia di sinistra di LL per il canone annuo di £. 7.000; che la concessione è scaduta il 31/12/1961; che
l'Intendenza di Grosseto…ha autorizzato il rinnovo della concessione per anni tre dal
1/1/1962 al 31/12/1964 al canone annuo di L. 14.000…CONCEDE al sig. Parte_7 accetta di occupare una zona di mq. 140 di arenile situata sulla spiaggia di sinistra di
LL al n° 51 per mantenervi un casotto balneare privato completo di accessori con
l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale il canone appresso specificato…L'area suddetta dovrà servire solo per lo scopo indicato e non potrà essere destinata ad uso diverso, né cedersi ad altri senza il consenso dell'Amministrazione concedente…La durata della concessione è di anni tre per il canone annuo anticipato di £.
14.000…Con il 31/12/1964 la concessione si intenderà cessata di pieno diritto…senza che il concessionario possa invocare usi o consuetudini per continuare a godere della concessione”.
Ebbene, appare palese che ad essere oggetto di un diritto di uso temporaneo, destinato a venir meno alla scadenza della “concessione”, era la porzione di arenile “allo scopo di mantenervi” il casotto balneare;
così come con l'atto del 1954 il aveva ottenuto, Per_1 secondo quanto riportato, il diritto di “mantenere” il casotto sulla porzione di spiaggia, dietro pagamento di un canone annuo, solo fino alla data del 31.12.1961, anche la nuova convenzione pagina 6 di 16 aveva ad oggetto il mantenimento a tempo determinato (ossia per ulteriori tre anni) della struttura ivi ubicata, il che equivale a dire che, alla scadenza del termine, il privato non avrebbe potuto continuare a godere del casotto e a conservarne la disponibilità (per l'evidente ragione che, così facendo, avrebbe anche mantenuto l'occupazione del suolo pubblico, in spregio al chiaro dettato della convenzione circa la cessazione “di diritto” del rapporto e l'impossibilità per il privato di continuare a goderne gli effetti); ciò dimostra come l'atto, di per sé, non possa interpretarsi come attributivo di un diritto reale perpetuo sul fabbricato edificato sul suolo statale.
Al riguardo, va condiviso il giudizio del Tribunale sul senso da attribuire alle espressioni contenute nella frase: CONCEDE al sig. accetta di occupare una zona di Parte_7 mq. 140 di arenile situata sulla spiaggia di sinistra di LL al n° 51 per mantenervi un casotto balneare privato completo di accessori con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale, il canone appresso specificato”; le parole, lette nel loro insieme e nel contesto dei patti assunti (temporaneità del diritto di occupazione;
divieto di destinare ad altro uso o di cedere a terzi l'area messa a disposizione), fanno comprendere che di “proprietà demaniale” (rectius più semplicemente pubblica, essendo all'epoca già avvenuta la sdemanializzazione) erano sia la porzione di arenile che il fabbricato sovrastante e che l'aggettivo “privato” indicava piuttosto la destinazione del manufatto ad esclusivo utilizzo personale del richiedente. La frase “con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale, il canone appresso specificato”, di seguito alla descrizione del “casotto balneare privato completo di accessori” insistente sulla porzione di arenile sembra anzi essere stata utilizzata proprio per chiarire, a scanso di equivoci, la proprietà statale del casotto in questione, non essendovi alcuna ragione per effettuare una simile puntualizzazione rispetto alla porzione di arenile (pacificamente appartenente al patrimonio dello Stato).
D'altro canto, la costituzione di un diritto di superficie, specie se di carattere perpetuo, per la sua innegabile rilevanza sul patrimonio dello Stato, avrebbe imposto ben altre e più chiare forme espressive e non è plausibile quindi che sia stata affidata ad espressioni dal significato incerto, sicché anche per questo motivo non può accedersi alla tesi di parte appellante.
Deve perciò concludersi, in accordo con quanto ritenuto dal Tribunale, che, nel caso di Per_ specie, non sia intervenuta pattuizione scritta tra lo Stato, proprietario del suolo, ed pagina 7 di 16 (né con il suo predecessore rispetto al quale manca, peraltro, Per_1 Persona_1 qualsiasi documentazione di riferimento), attributiva del diritto del privato di fare e mantenere sulla porzione di arenile la costruzione in muratura per poi acquistarne la proprietà (né alienazione separata della proprietà della costruzione da quella del suolo) e lo stesso vale per i successivi aventi causa e titolari di analoghe “concessioni”.
Per_ 6. Da quanto sopra deriva, inoltre, che in capo ad , e Per_3 Parte_6 non sia configurabile alcun possesso (suscettibile con il decorso di venti anni di tramutarsi in usucapione) del fabbricato in parola, ma solo una situazione di detenzione, giacché costoro, visto il contenuto delle “concessioni”, hanno pacificamente goduto del bene solo nomine alieno; né è stata data evidenza di comportamenti, dai medesimi posti in essere, contrari ai regolamenti negoziali e di opposizione contro il proprietario dei beni, rilevanti ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., seguiti, soprattutto, dal mantenimento di un possesso per il tempo occorrente all'usucapione, contenendo, all'opposto, ciascuna convenzione via via stipulata con la PA il riconoscimento dei diritti di questa.
Quanto ai genitori delle istanti, poi, l'esclusione dell'animus possidendi deriva direttamente dal riconoscimento della proprietà statale dei manufatti esistenti sul suolo presente nelle convenzioni da loro sottoscritte negli anni dal 1984 al 1994.
Anche il secondo motivo di appello, dunque, al netto della questione relativa alla irrilevanza delle caratteristiche costruttive del fabbricato in discorso, non merita accoglimento.
7. Riguardo all'ultimo motivo di appello, ne è infondata la prima parte, consistente nella reiterata affermazione di un possesso (corrispondente ad esercizio di un diritto di superficie) in capo ai danti causa delle attrici, in quanto essa si risolve, in sostanza, e come osservato in modo condivisibile dal Tribunale, nella riproposizione speculare degli argomenti già espressi
(e sopra confutati) con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà (“anche superficiaria”) del fabbricato.
Il motivo è invece fondato nella parte riguardante il mancato riconoscimento degli atti di interversione del possesso compiuti dalle attrici.
7.1 Dagli atti si ricava che l'ultimo atto di “concessione” riguardante la porzione di arenile ed il fabbricato sovrastante di cui si controverte fu stipulato il 28.10.1994 in favore di e genitori delle istanti, con durata sino al 31.12.1999. A Persona_4 Persona_5 seguire, non ne vennero stipulati altri, mentre è pacifico che i beni siano, ciò nonostante, pagina 8 di 16 rimasti nel godimento delle attrici, oltre che della loro madre sino al decesso Persona_5 di questa avvenuto il 28.12.2017. Risulta, per altro verso, che partire dalla seconda metà degli anni '90, attraverso una serie di comunicazioni specificamente indirizzate all'amministrazione titolare dei beni, (soggetto non firmatario dell'ultima concessione, pur Parte_1 avendone chiesto nel 1996 l'intestazione anche a proprio favore, oltre che della sorella, a seguito del decesso del padre) ebbe espressamente a rivendicare, per sé, la madre e la sorella, la proprietà, in via separata, del fabbricato costruito sull'arenile e dunque, in sostanza, a qualificarsi, anche a nome delle altre detentrici, come proprietaria superficiaria dell'abitazione.
Anche a voler trascurare la lettera del 18.11.1995 con cui la suddetta attrice,
“proprietari[a] dell'immobile”, trasmetteva perizia giurata per la determinazione del canone annuo di affitto della porzione di arenile, rileva in particolar modo la nota inviata il
28.10.1998 al , Direzione Compartimentale Toscana e Umbria, Sezione Controparte_1
Distaccata Demanio Grosseto, oltre che alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Grosseto e all'Ufficio del Registro di Massa Marittima, in cui, nell'ambito del carteggio riguardante la procedura di aggiornamento del canone, la (parlando evidentemente anche a nome Pt_1 della madre e della sorella citate nell'oggetto della missiva) così scriveva: “Facciamo seguito alla nota di Codesta Sezione Distaccata del Demanio di Grosseto del 30.12.97 ed alla successiva corrispondenza intercorsa per ribadire la illegittimità dell'importo del canone preteso per gli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per gli anni successivi, dal momento che non si è tenuto conto che le costruzioni insistenti sulla porzione di arenile in questione sono di nostra piena ed esclusiva proprietà, come provato dagli atti pubblici di compravendita regolarmente trascritti e da tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura pretese e regolarmente corrisposte in ragione del pieno diritto di proprietà. Ne consegue pertanto che
l'applicazione dell'art. 32 della Legge 724/1994 doveva essere limitata alla verifica della congruità del canone dovuto per la sola porzione del terreno, non trovando certo applicazione il comma 2° del citato articolo. Nel riservarci, pertanto, di adire l'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei nostri diritti di proprietà piena ed assoluta sull'abitazione con conseguente declaratoria di illiceità degli importi in questione, precisiamo che il pagamento delle somme richieste verrà effettuato al solo fine di evitare decadenze e/o procedure di rilascio per assunta morosità, per cui non potrà in alcun modo essere ritenuto come acquiescenza alla pretesa e quindi come implicito riconoscimento del debito, ma
pagina 9 di 16 esclusivamente come atto conseguente al potere coercitivamente ed indebitamente esercitato da Codesta Amministrazione” (sottolineature aggiunte).
Con tale missiva veniva dunque ad essere resa chiara all'amministrazione statale l'intenzione di e di godere dell'immobile Parte_1 Parte_2 Persona_5 costruito sull'arenile come proprietarie e quindi con pieno animus possidendi. Almeno da tale momento in poi la disponibilità materiale del bene non poteva più dirsi sorretta da un mero animus detinendi, in forza delle precedenti concessioni concluse dai genitori delle attrici.
Non sono in contrasto con quanto sopra né la precisazione per cui il pagamento dei canoni richiesti sarebbe avvenuto “al solo fine di evitare decadenze e/o procedure di rilascio per assunta morosità”, giacché appunto accompagnata dalla ribadita affermazione della proprietà separata dell'abitazione e dall'esclusione di qualsiasi acquiescenza alla pretesa avversaria, né la successiva richiesta del 30.8.1999 di rinnovo del contratto “per l'affitto della porzione di arenile individuato al N.C.T. nel F. 28 con la particella 198”, giacché anch'essa comunque preceduta dall'affermazione della di essere “proprietaria della particella Pt_1
198 distinta nel N.C.E.U. al foglio 28 Scheda n. 142 – LL Spiaggia di levante n. 53”.
Il medesimo contegno risulta essere stato mantenuto dalle attrici anche nella successiva Pa corrispondenza intercorsa con la . Nella comunicazione del 12.7.2004 indirizzata all' Sez. Distaccata di Grosseto scriveva: “si procede al Controparte_2 Parte_1 versamento delle somme pretese con Modello F23 numero di riferimento
j3520041000002605 facendo salvi ed impregiudicati i diritti acquisiti e riservandosi ogni azione per il pieno riconoscimento di tali diritti, primo per tutti la titolarità del diritto di superficie sull'area occupata dal fabbricato di nostra proprietà. Al contempo si richiede
l'acquisto del terreno nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di venderlo”. Ancora, nella comunicazione del 13.11.2009 indirizzata dall' Filiale Toscana sede di Controparte_2
Firenze si legge: “La sottoscritta (erede e rappresentante di Parte_1 [...]
, eredi di )…nella mia qualità di Parte_2 Controparte_4 Persona_4 locatario della superficie di terreno sita alla Spiaggia di Levante di LL…individuata al
N.C.T. nel Foglio 28 particella 198 Scheda n. 142 sono a sollecitare la Vs determinazione del canone annuale dichiarando espressamente e confermando la mia disponibilità a corrispondere quanto dovuto. Rimane ovviamente fermo che avendo usufruito il diritto di superficie il canone richiesto dovrà essere determinato con riferimento alla sola ed esclusiva superficie di terreno da me occupata e non anche alla struttura ivi esistente. Nell'eventualità
pagina 10 di 16 che venga richiesto un canone che comprenda la superficie e l'abitazione, si formula, sin da ora, riserva di ripetizione”.
A partire da epoca antecedente al 2000, come si vede, veniva più volte ribadito all'amministrazione statale, per voce di il convincimento delle attrici di essere Parte_1 titolari di un diritto di proprietà superficiaria e resa manifesta, quindi, la loro intenzione di comportarsi, rispetto all'abitazione, come proprietarie.
Se dunque prima della comunicazione del 28.10.1998 le (subentrate nel Pt_1 rapporto locativo al decesso del padre nel 1995) e la loro madre potevano Per_4 considerarsi solo detentrici qualificate dell'immobile, quantomeno a partire dalla suddetta comunicazione le stesse dimostravano, in modo esplicito, di voler esercitare sulla casa un possesso animo domini.
7.2 Al riguardo, non può condividersi il giudizio del Tribunale sull'inidoneità degli atti a determinare il mutamento della detenzione in possesso, in particolare perché le attrici avrebbero “semplicemente manifestato allo Stato la loro convinzione di essere proprietarie del fabbricato e di non essere quindi tenute al pagamento del canone, senza che però tale convinzione si sia tradotta in concreta opposizione al possesso dello Stato, che ha continuato ad esercitare il possesso con le modalità consuete, pretendendo ed ottenendo il pagamento del canone”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'art. 1141 del codice civile nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o detentore qualificato, il quale mutando il proprio "animus" e dichiarando di voler esercitare il potere di fatto "animo domini", pone in essere l'elemento spirituale e materiale del possesso” (Cass.
2802/1992); in particolare, “la "interversio possessionis" di cui all'art. 1141 cod. civ. si sostanzia nella negazione, da parte del detentore, del possesso del terzo per il quale egli prima deteneva e nell'affermazione del proprio possesso autonomo” e a tal fine “non occorre alcun atto materiale” ma “è necessario che l'atto di opposizione risulti inequivocabilmente diretto contro il possessore, cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui,
l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata” (Cass. 4698/1987).
pagina 11 di 16 La comunicazione di cui sopra, seguita dalle successive, ha concretato, a tutti gli effetti, un atto di opposizione contro il possessore, giacché le detentrici manifestarono chiaramente allo Stato la volontà di trattenere la costruzione per sé (salvo solo il riconoscimento della debenza di un canone per l'occupazione del suolo), venendo così ad essere integrato l'atto di interversione, consistente, per l'appunto, in “una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio” (Cass. 27411/2019).
Non potrà, d'altro canto, sostenersi che con il pagamento dei canoni sia stato riconosciuto il diritto di proprietà dello Stato sul fabbricato posto sull'arenile (con effetto interruttivo dell'usucapione del diritto di superficie ex artt. 1165 e 2944 c.c.), giacché, alla luce della chiara posizione esplicitata da nella corrispondenza intercorsa, non è Parte_1 possibile in questo caso desumere dai pagamenti il riconoscimento dell'altrui diritto, anche a prescindere dal fatto che le appellanti ritengono di avere versato (in alcuni casi anche mediante autodeterminazione del canone, senz'altro avvenuta per l'anno 2011, dopo il quale non risulta essere stata versata più alcuna somma) solo importi dovuti per l'occupazione del suolo e non anche per il godimento dell'abitazione.
Giova, sempre da questo punto di vista, ricordare che il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, deve essere univoco (cfr. Cass. 23420/2019, 27170/2018) e in questo caso esso non è ravvisabile, con univocità, nel versamento dei canoni, date le precisazioni e riserve più volte manifestate dal solvens. Va condiviso, inoltre, quanto già affermato da parte della giurisprudenza di merito, ossia che “Il pagamento di un corrispettivo ad opera del titolare del diritto di superficie in favore del nudo proprietario non è…incompatibile col diritto reale in esame e nessuna differenza sostanziale ricorre tra l'ipotesi in cui detto corrispettivo sia pagato all'origine, in unica soluzione, e quello in cui sia pagato periodicamente, modalità che pare, invero, più consona a fronte della natura perpetua del diritto in esame” (Tribunale di Torino, sez. II, 06/02/2019, n. 568).
7.3 Né, ancora, può ritenersi, così come affermato da parte convenuta in primo grado, che “con la proposta di acquisto del terreno e del manufatto (non andata a buon fine per mancato accordo sull'ammontare del prezzo) le controparti hanno ulteriormente dimostrato ancora una volta di riconoscere il diritto di proprietà dell'Amministrazione”. È ben vero che,
pagina 12 di 16 in particolari condizioni, l'inoltro di una proposta transattiva può avere valore di riconoscimento dell'altrui diritto, ma tale conclusione non è, appunto, assoluta, dovendo essere esaminato il modo in cui la proposta si atteggia. Come precisato dalla S.C., “Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo ad interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare. Non integrano, pertanto, tale riconoscimento le proposte transattive ed, in genere, tutte quelle dichiarazioni dalle quali si può ricavare soltanto un'ammissione sull'incertezza del diritto o il desiderio di consolidare in proprio favore una situazione ancora in via di sviluppo, ma non l'intenzione esplicita o implicita di riconoscere l'inesistenza del proprio diritto e di troncare, quindi, il decorso dell'usucapione”
(Cass. 3234/1984).
Nel caso di specie, con nota del 2.8.2011 dopo lungo resoconto delle Parte_1 vicende che avevano interessato l'immobile, formulava una proposta transattiva esprimendosi in termini ben differenti da quelli di un riconoscimento del diritto della controparte:
“Pertanto visto tutto questo, si richiede di valutare un atto transattivo, che mi permette di comprare anche il sedile del manufatto, in modo di chiarire definitivamente questa posizione molto strana, di essere l'unica proprietaria sia della casa (come io mi sento, assieme al
Comune ici ecc.., all'Agenzia del Territorio catasto ecc.. , all' dell'entrate irpef ecc.., CP_2 alla Regione - Tassa Val di Cornia ma NON per , che con il calcolo Controparte_2 dell'affitto dell'anno 2011 ha calcolato pesantemente anche il volume) che dell'arenile. Al fine di evitare l'instaurazione di un contenzioso volto a definire i diritti che ritengo di avere maturato nel tempo trascorso, propongo a codesta Agenzia la somma di Euro 100000,00
(centomila euro) quale importo complessivo per quanto riguarda l'area ed il manufatto sovrastante nonché del canone richiesto per l'anno 2011. Considerando che non viene da me usata per scopi Turistici, non ho mai affittato, ma è la mia casa dove ci abito, ci sono residente, Vi sarei grata se potessi avere il massimo dello sconto possibile, mi rimetto nelle
Vostre mani fiduciosa che mi possiate capire”. Da un simile tenore della proposta è evidente che con la stessa non si sia voluto affatto riconoscere l'appartenenza allo Stato del fabbricato sovrastante l'arenile.
7.4 Va, da ultimo, ricordato che il possesso utile all'usucapione può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. pagina 13 di 16 15927/2016), tanto che non hanno effetto interruttivo del termine per usucapire meri atti di diffida e di messa in mora o la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, in questo caso nemmeno mai avanzata, benché gli effetti dell'ultimo atto di “concessione” fossero cessati al 31.12.1999 e le attrici si fossero rifiutate di sottoscrivere una nuova convenzione contenente il riconoscimento della proprietà del fabbricato in capo allo Stato, condotta ulteriormente significativa della volontà di mantenere sull'edificio un possesso uti dominus
(vedasi lo scambio di comunicazioni avvenuto con la nota dell' di Firenze Controparte_2 del 28.2.2012, in cui si legge: “Questa Filiale dovrà…proseguire nella riscossione dell'importo ancora dovuto, a titolo 22/4/2011, per l'utilizzo del terreno e del sovrastante fabbricato, ricorrendo se necessario alla riscossione coattiva. Inoltre, dovrà essere regolarizzato
l'utilizzo dell'immobile demaniale attualmente occupato senza titolo mediante la stipula di un regolare contratto di locazione al canone determinato dalla Filiale;
in caso di mancata regolarizzazione, saranno attivate le procedure per il rilascio del bene”, cui seguiva la risposta di del 30.4.2012 in cui si legge: “poiché Voi mi chiedete " Parte_1
.........l'indennità di occupazione per l'anno 2011, con nota protocollo 201 1/6467 del 22-04-
2011 per l'utilizzo sia del terreno che del....... " io ribadisco che Vi pago l'importo che ho sempre pagato con l'aumento istat, per l'anno 2011 ma "solo" relativo all'arenile come è sempre stato questo per non incorrere in morosità. Qualora Voi riteniate opportuno procedere per la " ........ riscossione coattiva sull'importo come da Voi inteso, secondo il contenzioso in atto, e rifiutate "DEFINITIVAMENTE" la Proposta Transattiva, mi troverò costretta mio rammarico a procedere per vie legali, per tutelare la mia proprietà sull'immobile (-Baracca) come hanno fatto i miei vicini di casa a sinistra Parte_9
e a destra. Inoltre, per quanto concerne la regolarizzazione dell'utilizzo Per_6 dell'immobile, mediante stipula di un regolare contratto, la sottoscritta, a nome anche delle comproprietarie, ribadisce la propria intenzione a non sottoscrivere alcun atto di locazione, in quanto ritiene di avere ampiamente dimostrato di ritenersi proprietaria dell'immobile acquistato con atto pubblico rep 45898 del 27.10.1978 a rogito Notaio di Giovanni Per_7
Distretto Notarile di Grosseto, regolarmente Trascritto”.
7.5 Per gli esposti motivi, in definitiva, la sentenza merita riforma con riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di superficie permanente sulla porzione di arenile su cui insiste il fabbricato e della conseguente proprietà superficiaria di quest'ultimo in favore delle attrici per il 50% ciascuna.
pagina 14 di 16 L'emissione di siffatta pronuncia esaurisce l'interesse delle parti appellanti, sicché non v'è luogo per disporre (così come genericamente richiesto, in aggiunta, nelle conclusioni dell'atto di appello) “la disapplicazione di qualsivoglia atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa”.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico delle parti appellate.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e § 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi
3 e 4 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per le modeste attività svolte, in assenza di costituzione delle controparti).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase
4, in tutto € 14.103,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase
4, in tutto € 9.603,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1288/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze pubblicata il 02/05/2022, dichiara che e Parte_1 Parte_2
per il 50% ciascuna, hanno acquisito per usucapione il diritto di superficie
[...] permanente sulla porzione di arenile della spiaggia di Levante di LL ove insiste il fabbricato identificato al foglio 28 particella 198 del catasto fabbricati del suddetto Comune e, quindi, la proprietà superficiaria del fabbricato in questione;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in € 545,00 a titolo di esborsi e in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al
15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 804,00 a titolo di esborsi e in complessivi € 9.603,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario pagina 15 di 16 di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 2.8.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2228/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Stefano Pasquini e Gabriele C.F._2
Parigi;
PARTI APPELLANTI nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumaci;
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 1288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 02/05/2022
CONCLUSIONI
In data 15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni e le causali esposte nel presente atto: in via preliminare
- si reitera in via istruttoria la propria richiesta di ammettersi, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordine di esibizione nei confronti del Comune di LL affinché tale Ente produca nel presente giudizio l'editto del Podestà del 1945 (o perlomeno degli anni '40) che impose la pagina 1 di 16 trasformazione in muratura delle baracche in legno insistenti sulla spiaggia di Levante di LL;
nel merito
- accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Firenze n. 1288/2022 del 30.04.2022, pubblicata in data 02.05.2022 e mai notificata;
- accertare e dichiarare che la sig. e la Sig. sono titolari, in Parte_1 Parte_2 tesi a titolo originario ed in i capione, oprietà, anche eventualmente superficiaria, del fabbricato sito nel Comune di LL (GR) in Via Spiaggia di Levante n. 82 e catastalmente identificato al foglio 28 part. 198 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, e, conseguentemente, disporre la disapplicazione di qualsivoglia ogni atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa;
- accertare e dichiarare che la sig. e la Sig. hanno Parte_1 Parte_2 acquisito per usucapione il diritto di s nente sull le della spiaggia di Levante di LL ove insiste il loro fabbricato sito nel Comune di LL (GR) in Via Spiaggia di Levante n. 82 e catastalmente identificato al foglio 28 part. 198 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune e, conseguentemente, disporre la disapplicazione di qualsivoglia ogni atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1288/2022 pubblicata il 30/04/2022, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande proposte da e nei confronti del Pt_1 Parte_2 [...]
e dell' volte ad ottenere la declaratoria del Controparte_1 Controparte_2 diritto di proprietà “anche eventualmente superficiaria” sul fabbricato sito in LL, Via
Spiaggia di Levante n. 82, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 28, particella 198, in tesi “a titolo originario”, in ipotesi per usucapione, e dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie permanente sulla porzione di arenile su cui lo stesso fabbricato insiste.
2. Il Tribunale, richiamati i fatti allegati e le prospettazioni difensive svolte dalle parti, è pervenuto al rigetto delle domande sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:
- non vi era prova della data esatta di costruzione del fabbricato (in origine un “casotto balneare” in legno, poi riedificato in muratura), attribuita dalle attrici a tale Persona_1 titolare di concessione per l'occupazione di un'area in origine appartenente al demanio dello
Stato e poi trasferita al suo patrimonio disponibile nell'anno 1925, cui, secondo la narrazione, erano subentrati, con stipula di ulteriori atti concessori (più correttamente qualificabili come pagina 2 di 16 Per_ contratti di locazione), dapprima il figlio , deceduto nel 1974, poi i figli di questo e quindi, a seguito di vendita del fabbricato perfezionata tra Parte_3 Per_3 Per_1 privati nel 1978, i genitori e danti causa delle attrici;
- essendo pacifica l'appartenenza allo Stato dell'area di sedime, doveva ritenersi applicabile la disciplina di diritto comune sull'accessione (art. 934 c.c. e, nel precedente codice del 1865, art. 446), derogabile solo attraverso apposita convenzione scritta costitutiva di un diritto di superficie, nel caso di specie non rinvenibile dagli atti, essendo perciò irrilevanti tutti gli altri elementi indicati dalle attrici a dimostrazione della loro proprietà sul bene (risultanze catastali;
atti di alienazione posti in essere tra privati;
dichiarazioni di successione;
concessioni edilizie rilasciate dal Comune;
pagamenti di tributi;
atti di ricognizione provenienti da organi dello Stato);
- anche la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato, per possesso pacifico, continuo ed ininterrotto di e Parte_4 Parte_5 dall'1.1.1955 al 31.12.1975, nonché di e Parte_6 Persona_4 Persona_5 genitori delle attrici, sino al 1982, non poteva trovare accoglimento, in quanto, ferma la mancanza di prova dell'esistenza di un manufatto in muratura, specificamente oggetto di domanda, fino al 1975 (dato che le concessioni facevano tutte riferimento ad un “casotto balneare”, indi ad una struttura provvisoria ed amovibile, e solo nella nota di trascrizione dei beni immobili caduti in successione di del 29.7.1975 era menzionato un Parte_4
“fabbricato di vecchia costruzione”), il tenore di tutte le convenzioni concluse con l'Amministrazione rendeva evidente come tutti i danti causa delle istanti avessero avuto solo la detenzione dell'immobile;
- infine, la tesi dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie sul terreno occupato dal fabbricato non poteva essere condivisa, in quanto entrambi i due fatti costitutivi allegati Per_ (possesso del fabbricato da parte di , Agenore e dal 1949 al Parte_6
31.12.1975; possesso del fabbricato da parte delle stesse attrici dall'1.1.2000 sino alla data della domanda) non trovavano riscontro, valendo, in relazione al primo, le medesime considerazioni già svolte sulle caratteristiche della relazione di fatto instaurata con la res dai e, in relazione al secondo, l'assenza di atti di interversione, rilevanti solo se anteriori Per_1 all'1.1.2000, tali da comportare la modifica della detenzione in possesso, al contrario di quanto in proposito sostenuto dalle istanti.
3. e hanno proposto appello censurando la decisione per Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 16 motivi che possono essere così riassunti:
I) il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la proprietà “anche superficiaria” privata del fabbricato insistente sull'arenile di levante oggetto di causa, emergendo da molteplici circostanze la titolarità in capo alle appellanti di un “diritto di proprietà originario del fabbricato” e, comunque, di un diritto di proprietà superficiaria permanente acquisito in deroga alla disciplina generale sull'accessione in forza dei medesimi atti (“concessioni”) provenienti dall'Amministrazione statale;
II) in subordine, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, la titolarità in capo alle appellanti di un diritto di proprietà o di superficie acquistato per usucapione, in quanto dalle stesse concessioni stipulate nel corso del tempo, oltre che dai comportamenti Per_ assunti dai vari danti causa della attrici ( , e e poi i coniugi Per_3 Parte_6 per un periodo complessivo dal 1955 al 1982), era ricavabile il possesso Controparte_3 pacifico, continuo e ininterrotto avuto per oltre vent'anni sul fabbricato in argomento;
a tal proposito il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare l'oggetto della domanda limitato al manufatto in muratura (per escludere la prova dell'esistenza di questo prima del
1975), essendo irrilevanti, ai fini di causa, le caratteristiche costruttive dell'immobile, peraltro non ricavabili da alcuno degli atti esaminati, ed errato comunque nell'attribuire natura provvisoria ed amovibile al casotto balneare menzionato nelle concessioni, in difetto di qualsiasi riscontro probatorio;
III) il Tribunale, ancora, pur ammettendo in astratto la possibilità di acquisire per usucapione il diritto di superficie, aveva ingiustamente mancato di riconoscerne l'acquisto in favore delle appellanti, benché la relazione esistente tra il fabbricato ed il privato fosse inquadrabile nell'ambito della figura del possesso e non della detenzione ed il possesso, corrispondente al diritto di mantenere la costruzione sul suolo altrui, si fosse protratto per Per_ oltre vent'anni, come ricavabile dalle concessioni rilasciate ad , Agenore e Parte_6
e per altro verso, e comunque, il giudice di prime
[...] Persona_4 Persona_5 cure non aveva correttamente valutato in termini di possesso il mantenimento dell'edificio sull'arenile da parte delle a partire dall'1.1.2000 in assenza di qualsiasi concessione Pt_1 statale, né, comunque, adeguatamente valorizzato le comunicazioni ed i comportamenti dalle medesime posti in essere, a partire dalla metà degli anni '90 ed anche oltre l'1.1.2000, suscettibili di rilevare, in ogni caso, come atti di interversione della detenzione in possesso ex art. 1141, comma 2, c.c., seguiti dal decorso di oltre vent'anni, in particolare dall'1.1.2000 (a pagina 4 di 16 seguito della scadenza, in data 31.12.1999, dell'ultima concessione) al 7.5.2020 (data della domanda giudiziale), con esercizio di un potere corrispondente al diritto di superficie.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Radicatosi il contraddittorio, le parti appellate, Controparte_1
e , non si sono costituite in giudizio e sono state pertanto
[...] Controparte_2 dichiarate contumaci.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Il primo motivo di gravame, da esaminare nei limiti della sua ammissibilità ex art. 342 c.p.c. (risolvendosi per larga parte l'enunciazione del motivo nella reiterazione delle allegazioni e difese svolte in primo grado), è infondato.
5.1 Giova osservare che con la prima domanda avanzata in giudizio le attrici hanno, in sostanza, inteso sostenere l'esistenza di un diritto di proprietà sul fabbricato sorto “a titolo originario” per via della edificazione dello stesso eseguita su area (all'epoca) demaniale da pescatore dei primi del '900, diritto che poi sarebbe stato regolarmente Persona_1 trasferito, per atti inter vivos e mortis causa, sino a giungere nella loro titolarità.
5.2 Ebbene, premesso che la prima evidenza documentale dell'esistenza del manufatto di cui trattasi risiede nell'atto di concessione rep. 622 del 1961 intercorso tra l'Ufficio del
Registro di Massa Marittima e rinnovo di precedente atto concessorio del Parte_4
26.11.1954 ivi espressamente menzionato (all. 8 della produzione di parte attrice in primo grado), in cui si legge della presenza di un “casotto balneare” su porzione di 140 mq della spiaggia di sinistra di LL, un simile modo di acquisto della proprietà è sconosciuto al codice civile, dato che, viceversa, la regola è che ogni costruzione realizzata su suolo altrui appartiene al proprietario di questo in virtù del principio dell'accessione, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
5.3 Non può condividersi, per altro verso, l'assunto secondo cui, con gli atti di concessione susseguitisi nel tempo (ed in particolare con quelli stipulati fino al 1984, quando,
pagina 5 di 16 secondo le attrici, sarebbe stata arbitrariamente pretesa dalla parte concedente la modifica del testo delle convenzioni con l'inserimento di una clausola di espresso riconoscimento della proprietà pubblica dei manufatti esistenti sul suolo), lo Stato abbia inteso attribuire al privato concessionario, in perpetuo, il diritto di proprietà separata sulla costruzione (in termini, perciò, di diritto di superficie).
La tesi di parte attrice muove da una lettura degli atti concessori non condivisibile, come se la concessione temporanea, dietro pagamento di un canone periodico, avesse avuto ad oggetto solo l'utilizzo della porzione di arenile occupata dal fabbricato e non anche di quest'ultimo, con riconoscimento, viceversa, al concessionario di un diritto di proprietà superficiaria di carattere permanente relativamente al fabbricato stesso, non correlato al pagamento del canone.
Prendendo a riferimento il testo della prima convenzione conclusa (essendo essenzialmente identico quello delle successive), vi si legge, nelle parti di interesse, quanto segue: “Premesso che con atto del 26-11-954…il sig. ottenne la concessione di Parte_4 mantenere un casotto balneare privato su una porzione di mq. 140 della spiaggia di sinistra di LL per il canone annuo di £. 7.000; che la concessione è scaduta il 31/12/1961; che
l'Intendenza di Grosseto…ha autorizzato il rinnovo della concessione per anni tre dal
1/1/1962 al 31/12/1964 al canone annuo di L. 14.000…CONCEDE al sig. Parte_7 accetta di occupare una zona di mq. 140 di arenile situata sulla spiaggia di sinistra di
LL al n° 51 per mantenervi un casotto balneare privato completo di accessori con
l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale il canone appresso specificato…L'area suddetta dovrà servire solo per lo scopo indicato e non potrà essere destinata ad uso diverso, né cedersi ad altri senza il consenso dell'Amministrazione concedente…La durata della concessione è di anni tre per il canone annuo anticipato di £.
14.000…Con il 31/12/1964 la concessione si intenderà cessata di pieno diritto…senza che il concessionario possa invocare usi o consuetudini per continuare a godere della concessione”.
Ebbene, appare palese che ad essere oggetto di un diritto di uso temporaneo, destinato a venir meno alla scadenza della “concessione”, era la porzione di arenile “allo scopo di mantenervi” il casotto balneare;
così come con l'atto del 1954 il aveva ottenuto, Per_1 secondo quanto riportato, il diritto di “mantenere” il casotto sulla porzione di spiaggia, dietro pagamento di un canone annuo, solo fino alla data del 31.12.1961, anche la nuova convenzione pagina 6 di 16 aveva ad oggetto il mantenimento a tempo determinato (ossia per ulteriori tre anni) della struttura ivi ubicata, il che equivale a dire che, alla scadenza del termine, il privato non avrebbe potuto continuare a godere del casotto e a conservarne la disponibilità (per l'evidente ragione che, così facendo, avrebbe anche mantenuto l'occupazione del suolo pubblico, in spregio al chiaro dettato della convenzione circa la cessazione “di diritto” del rapporto e l'impossibilità per il privato di continuare a goderne gli effetti); ciò dimostra come l'atto, di per sé, non possa interpretarsi come attributivo di un diritto reale perpetuo sul fabbricato edificato sul suolo statale.
Al riguardo, va condiviso il giudizio del Tribunale sul senso da attribuire alle espressioni contenute nella frase: CONCEDE al sig. accetta di occupare una zona di Parte_7 mq. 140 di arenile situata sulla spiaggia di sinistra di LL al n° 51 per mantenervi un casotto balneare privato completo di accessori con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale, il canone appresso specificato”; le parole, lette nel loro insieme e nel contesto dei patti assunti (temporaneità del diritto di occupazione;
divieto di destinare ad altro uso o di cedere a terzi l'area messa a disposizione), fanno comprendere che di “proprietà demaniale” (rectius più semplicemente pubblica, essendo all'epoca già avvenuta la sdemanializzazione) erano sia la porzione di arenile che il fabbricato sovrastante e che l'aggettivo “privato” indicava piuttosto la destinazione del manufatto ad esclusivo utilizzo personale del richiedente. La frase “con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della proprietà demaniale, il canone appresso specificato”, di seguito alla descrizione del “casotto balneare privato completo di accessori” insistente sulla porzione di arenile sembra anzi essere stata utilizzata proprio per chiarire, a scanso di equivoci, la proprietà statale del casotto in questione, non essendovi alcuna ragione per effettuare una simile puntualizzazione rispetto alla porzione di arenile (pacificamente appartenente al patrimonio dello Stato).
D'altro canto, la costituzione di un diritto di superficie, specie se di carattere perpetuo, per la sua innegabile rilevanza sul patrimonio dello Stato, avrebbe imposto ben altre e più chiare forme espressive e non è plausibile quindi che sia stata affidata ad espressioni dal significato incerto, sicché anche per questo motivo non può accedersi alla tesi di parte appellante.
Deve perciò concludersi, in accordo con quanto ritenuto dal Tribunale, che, nel caso di Per_ specie, non sia intervenuta pattuizione scritta tra lo Stato, proprietario del suolo, ed pagina 7 di 16 (né con il suo predecessore rispetto al quale manca, peraltro, Per_1 Persona_1 qualsiasi documentazione di riferimento), attributiva del diritto del privato di fare e mantenere sulla porzione di arenile la costruzione in muratura per poi acquistarne la proprietà (né alienazione separata della proprietà della costruzione da quella del suolo) e lo stesso vale per i successivi aventi causa e titolari di analoghe “concessioni”.
Per_ 6. Da quanto sopra deriva, inoltre, che in capo ad , e Per_3 Parte_6 non sia configurabile alcun possesso (suscettibile con il decorso di venti anni di tramutarsi in usucapione) del fabbricato in parola, ma solo una situazione di detenzione, giacché costoro, visto il contenuto delle “concessioni”, hanno pacificamente goduto del bene solo nomine alieno; né è stata data evidenza di comportamenti, dai medesimi posti in essere, contrari ai regolamenti negoziali e di opposizione contro il proprietario dei beni, rilevanti ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., seguiti, soprattutto, dal mantenimento di un possesso per il tempo occorrente all'usucapione, contenendo, all'opposto, ciascuna convenzione via via stipulata con la PA il riconoscimento dei diritti di questa.
Quanto ai genitori delle istanti, poi, l'esclusione dell'animus possidendi deriva direttamente dal riconoscimento della proprietà statale dei manufatti esistenti sul suolo presente nelle convenzioni da loro sottoscritte negli anni dal 1984 al 1994.
Anche il secondo motivo di appello, dunque, al netto della questione relativa alla irrilevanza delle caratteristiche costruttive del fabbricato in discorso, non merita accoglimento.
7. Riguardo all'ultimo motivo di appello, ne è infondata la prima parte, consistente nella reiterata affermazione di un possesso (corrispondente ad esercizio di un diritto di superficie) in capo ai danti causa delle attrici, in quanto essa si risolve, in sostanza, e come osservato in modo condivisibile dal Tribunale, nella riproposizione speculare degli argomenti già espressi
(e sopra confutati) con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà (“anche superficiaria”) del fabbricato.
Il motivo è invece fondato nella parte riguardante il mancato riconoscimento degli atti di interversione del possesso compiuti dalle attrici.
7.1 Dagli atti si ricava che l'ultimo atto di “concessione” riguardante la porzione di arenile ed il fabbricato sovrastante di cui si controverte fu stipulato il 28.10.1994 in favore di e genitori delle istanti, con durata sino al 31.12.1999. A Persona_4 Persona_5 seguire, non ne vennero stipulati altri, mentre è pacifico che i beni siano, ciò nonostante, pagina 8 di 16 rimasti nel godimento delle attrici, oltre che della loro madre sino al decesso Persona_5 di questa avvenuto il 28.12.2017. Risulta, per altro verso, che partire dalla seconda metà degli anni '90, attraverso una serie di comunicazioni specificamente indirizzate all'amministrazione titolare dei beni, (soggetto non firmatario dell'ultima concessione, pur Parte_1 avendone chiesto nel 1996 l'intestazione anche a proprio favore, oltre che della sorella, a seguito del decesso del padre) ebbe espressamente a rivendicare, per sé, la madre e la sorella, la proprietà, in via separata, del fabbricato costruito sull'arenile e dunque, in sostanza, a qualificarsi, anche a nome delle altre detentrici, come proprietaria superficiaria dell'abitazione.
Anche a voler trascurare la lettera del 18.11.1995 con cui la suddetta attrice,
“proprietari[a] dell'immobile”, trasmetteva perizia giurata per la determinazione del canone annuo di affitto della porzione di arenile, rileva in particolar modo la nota inviata il
28.10.1998 al , Direzione Compartimentale Toscana e Umbria, Sezione Controparte_1
Distaccata Demanio Grosseto, oltre che alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Grosseto e all'Ufficio del Registro di Massa Marittima, in cui, nell'ambito del carteggio riguardante la procedura di aggiornamento del canone, la (parlando evidentemente anche a nome Pt_1 della madre e della sorella citate nell'oggetto della missiva) così scriveva: “Facciamo seguito alla nota di Codesta Sezione Distaccata del Demanio di Grosseto del 30.12.97 ed alla successiva corrispondenza intercorsa per ribadire la illegittimità dell'importo del canone preteso per gli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per gli anni successivi, dal momento che non si è tenuto conto che le costruzioni insistenti sulla porzione di arenile in questione sono di nostra piena ed esclusiva proprietà, come provato dagli atti pubblici di compravendita regolarmente trascritti e da tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura pretese e regolarmente corrisposte in ragione del pieno diritto di proprietà. Ne consegue pertanto che
l'applicazione dell'art. 32 della Legge 724/1994 doveva essere limitata alla verifica della congruità del canone dovuto per la sola porzione del terreno, non trovando certo applicazione il comma 2° del citato articolo. Nel riservarci, pertanto, di adire l'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei nostri diritti di proprietà piena ed assoluta sull'abitazione con conseguente declaratoria di illiceità degli importi in questione, precisiamo che il pagamento delle somme richieste verrà effettuato al solo fine di evitare decadenze e/o procedure di rilascio per assunta morosità, per cui non potrà in alcun modo essere ritenuto come acquiescenza alla pretesa e quindi come implicito riconoscimento del debito, ma
pagina 9 di 16 esclusivamente come atto conseguente al potere coercitivamente ed indebitamente esercitato da Codesta Amministrazione” (sottolineature aggiunte).
Con tale missiva veniva dunque ad essere resa chiara all'amministrazione statale l'intenzione di e di godere dell'immobile Parte_1 Parte_2 Persona_5 costruito sull'arenile come proprietarie e quindi con pieno animus possidendi. Almeno da tale momento in poi la disponibilità materiale del bene non poteva più dirsi sorretta da un mero animus detinendi, in forza delle precedenti concessioni concluse dai genitori delle attrici.
Non sono in contrasto con quanto sopra né la precisazione per cui il pagamento dei canoni richiesti sarebbe avvenuto “al solo fine di evitare decadenze e/o procedure di rilascio per assunta morosità”, giacché appunto accompagnata dalla ribadita affermazione della proprietà separata dell'abitazione e dall'esclusione di qualsiasi acquiescenza alla pretesa avversaria, né la successiva richiesta del 30.8.1999 di rinnovo del contratto “per l'affitto della porzione di arenile individuato al N.C.T. nel F. 28 con la particella 198”, giacché anch'essa comunque preceduta dall'affermazione della di essere “proprietaria della particella Pt_1
198 distinta nel N.C.E.U. al foglio 28 Scheda n. 142 – LL Spiaggia di levante n. 53”.
Il medesimo contegno risulta essere stato mantenuto dalle attrici anche nella successiva Pa corrispondenza intercorsa con la . Nella comunicazione del 12.7.2004 indirizzata all' Sez. Distaccata di Grosseto scriveva: “si procede al Controparte_2 Parte_1 versamento delle somme pretese con Modello F23 numero di riferimento
j3520041000002605 facendo salvi ed impregiudicati i diritti acquisiti e riservandosi ogni azione per il pieno riconoscimento di tali diritti, primo per tutti la titolarità del diritto di superficie sull'area occupata dal fabbricato di nostra proprietà. Al contempo si richiede
l'acquisto del terreno nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di venderlo”. Ancora, nella comunicazione del 13.11.2009 indirizzata dall' Filiale Toscana sede di Controparte_2
Firenze si legge: “La sottoscritta (erede e rappresentante di Parte_1 [...]
, eredi di )…nella mia qualità di Parte_2 Controparte_4 Persona_4 locatario della superficie di terreno sita alla Spiaggia di Levante di LL…individuata al
N.C.T. nel Foglio 28 particella 198 Scheda n. 142 sono a sollecitare la Vs determinazione del canone annuale dichiarando espressamente e confermando la mia disponibilità a corrispondere quanto dovuto. Rimane ovviamente fermo che avendo usufruito il diritto di superficie il canone richiesto dovrà essere determinato con riferimento alla sola ed esclusiva superficie di terreno da me occupata e non anche alla struttura ivi esistente. Nell'eventualità
pagina 10 di 16 che venga richiesto un canone che comprenda la superficie e l'abitazione, si formula, sin da ora, riserva di ripetizione”.
A partire da epoca antecedente al 2000, come si vede, veniva più volte ribadito all'amministrazione statale, per voce di il convincimento delle attrici di essere Parte_1 titolari di un diritto di proprietà superficiaria e resa manifesta, quindi, la loro intenzione di comportarsi, rispetto all'abitazione, come proprietarie.
Se dunque prima della comunicazione del 28.10.1998 le (subentrate nel Pt_1 rapporto locativo al decesso del padre nel 1995) e la loro madre potevano Per_4 considerarsi solo detentrici qualificate dell'immobile, quantomeno a partire dalla suddetta comunicazione le stesse dimostravano, in modo esplicito, di voler esercitare sulla casa un possesso animo domini.
7.2 Al riguardo, non può condividersi il giudizio del Tribunale sull'inidoneità degli atti a determinare il mutamento della detenzione in possesso, in particolare perché le attrici avrebbero “semplicemente manifestato allo Stato la loro convinzione di essere proprietarie del fabbricato e di non essere quindi tenute al pagamento del canone, senza che però tale convinzione si sia tradotta in concreta opposizione al possesso dello Stato, che ha continuato ad esercitare il possesso con le modalità consuete, pretendendo ed ottenendo il pagamento del canone”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'art. 1141 del codice civile nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o detentore qualificato, il quale mutando il proprio "animus" e dichiarando di voler esercitare il potere di fatto "animo domini", pone in essere l'elemento spirituale e materiale del possesso” (Cass.
2802/1992); in particolare, “la "interversio possessionis" di cui all'art. 1141 cod. civ. si sostanzia nella negazione, da parte del detentore, del possesso del terzo per il quale egli prima deteneva e nell'affermazione del proprio possesso autonomo” e a tal fine “non occorre alcun atto materiale” ma “è necessario che l'atto di opposizione risulti inequivocabilmente diretto contro il possessore, cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui,
l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata” (Cass. 4698/1987).
pagina 11 di 16 La comunicazione di cui sopra, seguita dalle successive, ha concretato, a tutti gli effetti, un atto di opposizione contro il possessore, giacché le detentrici manifestarono chiaramente allo Stato la volontà di trattenere la costruzione per sé (salvo solo il riconoscimento della debenza di un canone per l'occupazione del suolo), venendo così ad essere integrato l'atto di interversione, consistente, per l'appunto, in “una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio” (Cass. 27411/2019).
Non potrà, d'altro canto, sostenersi che con il pagamento dei canoni sia stato riconosciuto il diritto di proprietà dello Stato sul fabbricato posto sull'arenile (con effetto interruttivo dell'usucapione del diritto di superficie ex artt. 1165 e 2944 c.c.), giacché, alla luce della chiara posizione esplicitata da nella corrispondenza intercorsa, non è Parte_1 possibile in questo caso desumere dai pagamenti il riconoscimento dell'altrui diritto, anche a prescindere dal fatto che le appellanti ritengono di avere versato (in alcuni casi anche mediante autodeterminazione del canone, senz'altro avvenuta per l'anno 2011, dopo il quale non risulta essere stata versata più alcuna somma) solo importi dovuti per l'occupazione del suolo e non anche per il godimento dell'abitazione.
Giova, sempre da questo punto di vista, ricordare che il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, deve essere univoco (cfr. Cass. 23420/2019, 27170/2018) e in questo caso esso non è ravvisabile, con univocità, nel versamento dei canoni, date le precisazioni e riserve più volte manifestate dal solvens. Va condiviso, inoltre, quanto già affermato da parte della giurisprudenza di merito, ossia che “Il pagamento di un corrispettivo ad opera del titolare del diritto di superficie in favore del nudo proprietario non è…incompatibile col diritto reale in esame e nessuna differenza sostanziale ricorre tra l'ipotesi in cui detto corrispettivo sia pagato all'origine, in unica soluzione, e quello in cui sia pagato periodicamente, modalità che pare, invero, più consona a fronte della natura perpetua del diritto in esame” (Tribunale di Torino, sez. II, 06/02/2019, n. 568).
7.3 Né, ancora, può ritenersi, così come affermato da parte convenuta in primo grado, che “con la proposta di acquisto del terreno e del manufatto (non andata a buon fine per mancato accordo sull'ammontare del prezzo) le controparti hanno ulteriormente dimostrato ancora una volta di riconoscere il diritto di proprietà dell'Amministrazione”. È ben vero che,
pagina 12 di 16 in particolari condizioni, l'inoltro di una proposta transattiva può avere valore di riconoscimento dell'altrui diritto, ma tale conclusione non è, appunto, assoluta, dovendo essere esaminato il modo in cui la proposta si atteggia. Come precisato dalla S.C., “Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo ad interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare. Non integrano, pertanto, tale riconoscimento le proposte transattive ed, in genere, tutte quelle dichiarazioni dalle quali si può ricavare soltanto un'ammissione sull'incertezza del diritto o il desiderio di consolidare in proprio favore una situazione ancora in via di sviluppo, ma non l'intenzione esplicita o implicita di riconoscere l'inesistenza del proprio diritto e di troncare, quindi, il decorso dell'usucapione”
(Cass. 3234/1984).
Nel caso di specie, con nota del 2.8.2011 dopo lungo resoconto delle Parte_1 vicende che avevano interessato l'immobile, formulava una proposta transattiva esprimendosi in termini ben differenti da quelli di un riconoscimento del diritto della controparte:
“Pertanto visto tutto questo, si richiede di valutare un atto transattivo, che mi permette di comprare anche il sedile del manufatto, in modo di chiarire definitivamente questa posizione molto strana, di essere l'unica proprietaria sia della casa (come io mi sento, assieme al
Comune ici ecc.., all'Agenzia del Territorio catasto ecc.. , all' dell'entrate irpef ecc.., CP_2 alla Regione - Tassa Val di Cornia ma NON per , che con il calcolo Controparte_2 dell'affitto dell'anno 2011 ha calcolato pesantemente anche il volume) che dell'arenile. Al fine di evitare l'instaurazione di un contenzioso volto a definire i diritti che ritengo di avere maturato nel tempo trascorso, propongo a codesta Agenzia la somma di Euro 100000,00
(centomila euro) quale importo complessivo per quanto riguarda l'area ed il manufatto sovrastante nonché del canone richiesto per l'anno 2011. Considerando che non viene da me usata per scopi Turistici, non ho mai affittato, ma è la mia casa dove ci abito, ci sono residente, Vi sarei grata se potessi avere il massimo dello sconto possibile, mi rimetto nelle
Vostre mani fiduciosa che mi possiate capire”. Da un simile tenore della proposta è evidente che con la stessa non si sia voluto affatto riconoscere l'appartenenza allo Stato del fabbricato sovrastante l'arenile.
7.4 Va, da ultimo, ricordato che il possesso utile all'usucapione può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. pagina 13 di 16 15927/2016), tanto che non hanno effetto interruttivo del termine per usucapire meri atti di diffida e di messa in mora o la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, in questo caso nemmeno mai avanzata, benché gli effetti dell'ultimo atto di “concessione” fossero cessati al 31.12.1999 e le attrici si fossero rifiutate di sottoscrivere una nuova convenzione contenente il riconoscimento della proprietà del fabbricato in capo allo Stato, condotta ulteriormente significativa della volontà di mantenere sull'edificio un possesso uti dominus
(vedasi lo scambio di comunicazioni avvenuto con la nota dell' di Firenze Controparte_2 del 28.2.2012, in cui si legge: “Questa Filiale dovrà…proseguire nella riscossione dell'importo ancora dovuto, a titolo 22/4/2011, per l'utilizzo del terreno e del sovrastante fabbricato, ricorrendo se necessario alla riscossione coattiva. Inoltre, dovrà essere regolarizzato
l'utilizzo dell'immobile demaniale attualmente occupato senza titolo mediante la stipula di un regolare contratto di locazione al canone determinato dalla Filiale;
in caso di mancata regolarizzazione, saranno attivate le procedure per il rilascio del bene”, cui seguiva la risposta di del 30.4.2012 in cui si legge: “poiché Voi mi chiedete " Parte_1
.........l'indennità di occupazione per l'anno 2011, con nota protocollo 201 1/6467 del 22-04-
2011 per l'utilizzo sia del terreno che del....... " io ribadisco che Vi pago l'importo che ho sempre pagato con l'aumento istat, per l'anno 2011 ma "solo" relativo all'arenile come è sempre stato questo per non incorrere in morosità. Qualora Voi riteniate opportuno procedere per la " ........ riscossione coattiva sull'importo come da Voi inteso, secondo il contenzioso in atto, e rifiutate "DEFINITIVAMENTE" la Proposta Transattiva, mi troverò costretta mio rammarico a procedere per vie legali, per tutelare la mia proprietà sull'immobile (-Baracca) come hanno fatto i miei vicini di casa a sinistra Parte_9
e a destra. Inoltre, per quanto concerne la regolarizzazione dell'utilizzo Per_6 dell'immobile, mediante stipula di un regolare contratto, la sottoscritta, a nome anche delle comproprietarie, ribadisce la propria intenzione a non sottoscrivere alcun atto di locazione, in quanto ritiene di avere ampiamente dimostrato di ritenersi proprietaria dell'immobile acquistato con atto pubblico rep 45898 del 27.10.1978 a rogito Notaio di Giovanni Per_7
Distretto Notarile di Grosseto, regolarmente Trascritto”.
7.5 Per gli esposti motivi, in definitiva, la sentenza merita riforma con riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di superficie permanente sulla porzione di arenile su cui insiste il fabbricato e della conseguente proprietà superficiaria di quest'ultimo in favore delle attrici per il 50% ciascuna.
pagina 14 di 16 L'emissione di siffatta pronuncia esaurisce l'interesse delle parti appellanti, sicché non v'è luogo per disporre (così come genericamente richiesto, in aggiunta, nelle conclusioni dell'atto di appello) “la disapplicazione di qualsivoglia atto di rivendicazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al riconoscimento in suo favore della proprietà del fabbricato oggetto di causa”.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico delle parti appellate.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e § 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi
3 e 4 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per le modeste attività svolte, in assenza di costituzione delle controparti).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase
4, in tutto € 14.103,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase
4, in tutto € 9.603,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1288/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze pubblicata il 02/05/2022, dichiara che e Parte_1 Parte_2
per il 50% ciascuna, hanno acquisito per usucapione il diritto di superficie
[...] permanente sulla porzione di arenile della spiaggia di Levante di LL ove insiste il fabbricato identificato al foglio 28 particella 198 del catasto fabbricati del suddetto Comune e, quindi, la proprietà superficiaria del fabbricato in questione;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in € 545,00 a titolo di esborsi e in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al
15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 804,00 a titolo di esborsi e in complessivi € 9.603,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario pagina 15 di 16 di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 2.8.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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