Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1639/2021 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1639/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vertente tra:
(codice fiscale: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
4.2.1967 e (codice fiscale: , nata a Parte_2 C.F._2
Cosenza, il 26.12.1969, rappresentate e difese, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Andrea Gareri, elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in Viale dei
Normanni, n. 131, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax: 0961.751486; Email_1
Appellanti
e
1
12.5.1963, residente a [...]; e (codice Parte_3
fiscale: ), nata a [...], il [...], residente a [...]C.F._4
(KR), in via Petilia Policastro, s.n.c., rappresentate e difese, come da procure poste su fogli separati e materialmente congiunti alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Luigi Antonio Alboccino, elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito a CI IN (KR), in via V. Emanuele, n. 14, con indirizzo di posta elettronica certificata: e Email_2
numero di fax: 0962.35715
Appellate
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 734/2021, pubblicata il 3.09.2021 e notificata il 15.9.2021, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda con cui le sorelle e avevano Pt_1 Parte_2 chiesto di dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 25.5.2018, a rogito del notaio di Roma, repertorio Persona_1
n. 122, raccolta n. 89, con cui l'altra loro sorella, aveva venduto ad Controparte_1
alcuni beni immobili, di proprietà comune, siti a Crucoli (KR), Parte_3
catastalmente censiti al foglio n. 34, particelle nn. 791 e 824, al foglio n. 7, particelle n.
16 e 18, mod. 26, particelle AA, particelle AB, particelle nn. 21, 22 e 1195, subalterno n.
1. Il Tribunale, inoltre, ha condannato le attrici e in solido fra Pt_1 Parte_2
loro, a rimborsare alle convenute ed le spese del Controparte_1 Parte_3 giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Antonio Alboccino, dichiaratosi anticipatario.
A fondamento della loro domanda, le sorelle e avevano Pt_1 Parte_2
affermato che: a) nel corso di un giudizio promosso nei loro confronti dalla convenuta
(loro sorella), per la divisione dei beni loro pervenuti a seguito della Controparte_1
successione mortis causa della loro madre, , avevano sottoscritto una Persona_2
proposta di divisione ereditaria (in data 6.1.2017) e, a seguito di verbale di conciliazione, il Tribunale di Crotone, con ordinanza n. 6815 del 20.7.2017, aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione ereditaria, attribuendo i beni alle tre condividenti;
b) tuttavia, in conseguenza di un accertamento dell'Agenzia delle entrate del 23.7.2018, avevano
2 appreso che la loro sorella con atto di compravendita del 25.5.2018, a rogito del CP_1
notaio di Roma, aveva trasferito alcuni beni oggetto della divisione Persona_1 ereditaria ad moglie dell'avv. Zito, loro legale di fiducia, tra cui un Parte_3
fabbricato (censito al catasto al foglio n. 7, particella n. 545) che non era stato inserito né nella successione, né nel progetto di divisione e che, pertanto, era ancora di proprietà comune delle tre condividenti;
c) l'atto di compravendita era stato compiuto con la consapevolezza in capo a del pregiudizio arrecato alle sorelle e con la Controparte_1
dolosa preordinazione del terzo acquirente, Parte_3
Alla domanda avanzata dalle ricorrenti avevano resistito le convenute Controparte_1
e eccependone l'improcedibilità (per omesso tentativo di mediazione) e, Parte_3 comunque, l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale, in sintesi, rigettata l'eccezione di improcedibilità e mutato il rito da sommario a ordinario di cognizione, ha rigettato la domanda attorea in quanto difettavano tutti i presupposti dell'esperita azione revocatoria, ovverosia: 1) la ragione o aspettativa di credito, poiché all'epoca del compimento dell'atto dispositivo (25.5.2018),
i beni oggetto della compravendita erano già divenuti di proprietà della venditrice
(essendole stati attribuiti con l'ordinanza di divisione del Tribunale di Controparte_1
Crotone, n. 6815/2017) e perché l'unico bene non inserito nella divisione era un rudere, che non poteva assumere valore autonomo rispetto al terreno su cui insisteva;
2) il pregiudizio arrecato alle ragioni delle attrici, giacché aveva alienato Controparte_1
alla i beni oggetto della compravendita solo dopo la definizione del giudizio di Pt_3 divisione;
3) l'eventus damni, perché, non sussistendo un credito delle ricorrenti, l'atto dispositivo compiuto dalla convenuta non poteva averle pregiudicate e Controparte_1
perché, oltretutto, il prezzo di vendita di euro 55.000,00, in difetto di prova di un più alto valore degli immobili venduti, era da reputarsi congruo.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data
8.10.2021, hanno proposto appello - con annessa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata - le sorelle e lamentando, Pt_1 Parte_2
in sintesi, la manifesta erroneità della sentenza nella ricostruzione dei fatti;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2901, comma 1°, nn. 1 e 2, c.c., chiedendo - previa nomina di una c.t.u. – in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di inefficacia nei loro confronti della compravendita del 25.5.2018, a ministero del notaio di Roma, rep. n. 122, racc. n. 89. Per_1
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.2.2022, si sono costituite nel presente giudizio di appello ed Controparte_1 Parte_3 chiedendo il rigetto dell'avversa istanza di inibitoria e, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, con ordinanza del
29.11.2022, adottata all'esito della riserva presa all'udienza del 23.11.2022 - rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rimessa al merito la valutazione della richiesta di espletamento della c.t.u. avanzata dalle appellanti
- la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023
(cfr. ordinanza in atti).
A seguito di una serie di rinvii, disposti perché le parti avevano evidenziato la sussistenza di trattative volte al bonario componimento della controversia, con ordinanza del
13.12.2024, adottata all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.12.2024, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, è stato assegnato alle parti stesse, ai sensi del l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al 26.2.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine
4 precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare dell'11.12.2024, né nel successivo termine perentorio del 26.2.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 13.12.2024.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Crotone n. 734/2021, pubblicata il 3.9.2021 e notificata il
15.9.2021, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, il 5.3.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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