Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02541/2026REG.PROV.COLL.
N. 03883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2025, proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale -INPS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
GU ZI, non costituito in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione terza) n. 489/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. NO FI;
Udito l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta, avanzata dall’odierno appellato (e da altri soggetti ora estranei al giudizio) dinanzi al T.a.r. della Campania -sezione staccata di Salerno-, di accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex att. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, con incremento di interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora in poi INPS) si costituiva per resistere al ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice, sul rilievo della spettanza del diritto azionato, ha accolto la domanda e compensato le spese di lite.
4. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
4.1. Errata ricostruzione dello svolgimento del giudizio; contrariamente a quanto affermato dal giudice di I grado nella sentenza impugnata, l’INPS si è regolarmente costituito in quel giudizio, con memoria del 22.1.2025, della quale evidentemente non si è tenuto conto.
4.2. Carenza di interesse ad agire - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 bis, c. 1, del d.l. 387 del 1987. Travisamento del fatto: l’INPS ha già regolarmente tenuto conto, tra le voci che compongono il trattamento stipendiale utile per il calcolo del TFS, del beneficio dei sei scatti ex art.6 bis D.L.n.387/87. Al ricorrente ZI non è mai stato negato il beneficio in questione; allo stesso è stata riconosciuta una maggiorazione a titolo di 6 scatti stipendiali pari ad € 9.936,87; la lite è dunque temeraria atteso che il diritto dallo stesso azionato era già stato soddisfatto prima della notifica del ricorso introduttivo di primo grado (avvenuta in data 17.1.2024).
5. Nessuno si è costituito per l’appellato.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17.3.2026.
7. L’appello è fondato.
8. Come correttamente evidenziato dall’odierno appellante, lo stesso, nella memoria di costituzione dinanzi al T.a.r. del 22.1.2025 già aveva evidenziato che per l’allora ricorrente ZI, nato in data [...] e cessato dal servizio per limiti di età in data 25.6.2021, non si era mai posta alcuna problematica in merito alla spettanza del beneficio di specie, che è controversa solo nei casi in cui la cessazione dal servizio avviene a domanda. Circostanza questa evidentemente sfuggita al T.a.r., che ha erroneamente indicato in motivazione che l’INPS non si era costituito e che la domanda dello ZI meritava accoglimento.
9. Rispetto a tali deduzioni, nulla è stato contro-dedotto dallo ZI, né in primo grado, né nella presente sede (ove neppure si è costituito, nonostante la rituale notificazione del gravame, effettuata in data 9.5.2025 presso il difensore nel giudizio dinanzi al T.a.r.).
10. In definitiva, occorre concludere per l’accoglimento dell’appello, atteso che lo ZI non è portatore di interesse alla proposizione del giudizio di primo grado.
11. Non può invece accogliersi la domanda dell’INPS relativa alla condanna dello ZI per lite temeraria, atteso che la stessa non è stata introdotta nel primo grado di giudizio; comunque, il fatto che la liquidazione del TFS fosse comprensiva del beneficio in questione neppure emerge con chiara evidenza nel prospetto contabile in atti e relativo all’interessato.
12. Infine, quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, queste vanno regolate secondo il criterio della soccombenza; liquidazione al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di interesse di ZI GU alla proposizione della lite.
Condanna ZI GU al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IM TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
NO FI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO FI | GI IM TA |
IL SEGRETARIO