Articolo 2 della Legge 23 luglio 1997, n. 242
Articolo 1
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13 agosto 1997
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997 - 1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 agosto 1997