Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 21 agosto 2024 e notificato il 4 settembre 2024 con il quale si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio) in permesso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Vista la nota dell’11 marzo 2025, con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il provvedimento in epigrafe indicato, impugnato in questa sede, la Questura di Palermo negava al ricorrente la conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in virtù della sopravvenienza dell’art. 7 del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, come convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50;
Rilevato che il ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno con istanza del 15 gennaio 2024 e che, con avviso del 23 aprile 2024, era stato convocato per il rinnovo dal Commissariato di P.S. di Cefalù;
Rilevato peraltro che, nelle more della decisione del ricorso, sopravveniva la nota del 10 gennaio 2025 della Questura di Palermo con cui si rappresenta che il nuovo permesso di soggiorno “ potrà essere ritirato dall’interessato presso il Commissariato di P.S. di Cefalù ”;
Preso atto della memoria depositata in data 11 marzo 2025 con cui la parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere: conclusione rassegnata anche dalla difesa erariale nel corso della discussione dell’udienza;
Ritenuto che l’art. 7, comma 2 del d.l. n. 20/2023 cit., nel disporre che “ per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”, andava applicato anche al caso di specie in ragione dell’avvenuta convocazione dello straniero, con riconoscimento ab origine della conversione del titolo;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con applicazione del criterio della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A., c.p.a. e accessori di legge, da corrispondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.