Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 7982/2024 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to MUCARIA MISCELL ed Per ___________________ Parte_1
elettivamente domiciliato in via G. Puccini 68, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via
Savarè, 1, con gli avv.ti Valeria Capotorti e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e
Il Cancelliere
Per_1
[...]
[...]
- resistente –
All'esito dell'udienza del 03/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 25.5.2024 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento CP_1 della totale inabilità 100% dalla data della revoca e/o da epoca successiva.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza,
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per tali infermità il periziando è da ritenere invalido civile al 100% a decorrere da marzo 2025”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile totale a partire da marzo 2025.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso in opposizione appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile totale a partire da marzo
2025.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 04/06/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano