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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 4079 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
con sede in via Pozzo Monaco 19 Lampedusa e Linosa Parte_1
P.iva n.q di intestataria di polizza assicurativa P.IVA_1 Controparte_1 in nome del legale rappresentante pro tempore ad Apice (Bn) il Parte_2
24.11.1954 C.F n.q e in proprio quale assicurato e beneficiario C.F._1 della predetta entrambi elettivamente domiciliati in San Giovanni Gemini, C.so
Umberto I, 215 presso lo studio dell'Avv. Stefania Virga, che li rappresenta e difende giusto mandato in atti
(ATTORE)
CONTRO
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, Dott. , con sede in Milano, Piazza Trento n. Controparte_2
8, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Barone del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, P.zza Velasca 6, giusta mandato in atti
(CONVENUTA)
OGGETTO: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE CONCLUSONI: precisate come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata ha convenuto, dinanzi l'intestato Tribunale, Parte_2 Controparte_1
quale Istituto assicurativo relativamente ad una polizza multirischi n. 4046400
[...] denominata “Business pass identity solution”. L'attore narra che in data 28.9.2018 l' associazione in nome del legale rappresentante pro tempore sottoscriveva Pt_1 polizza assicurativa multirischi “Business pass identity solution “ con decorrenza l'11.10.2018 e scadenza l'11.10.2019, durata un anno, tacito rinnovo, contratto n
4046400 con le seguenti garanzie come descritte in atto introduttivo: assistenza inclusa premio imponibile 355,44 , premio lordo 391,00; rimborso spese mediche 150.000,00, premio imponibile 879,02, premio lordo 901,00; rimborso spese per situazione di crisi inclusa, premio imponibile 16,82 premio lordo 20,40. Premio alla firma 1251,28, premio lordo € 1312,40; rate successive 1251,28 premio lordo, 1312,40.
L'assicurato della predetta polizza, odierno attore in data 16.10.2018 durante un soggiorno in Costarica accusava forti dolori, indi si recava in Ospedale ove i sanitari gli diagnosticavano una patologia che interessava la ghiandola prostatica con necessità di intervento chirurgico. Decideva pertanto di fare rientro in al fine di sottoporsi ad CP_1 intervento chirurgico che veniva effettuato il successivo 6.11.2018. In data 15.11.2018 inviava richiesta e denuncia di apertura sinistro a cui veniva dato il n 0718011190078, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute;
tuttavia la compagnia rimborsava unicamente le spese mediche sostenute in Costarica mentre lamenta l'attore che nulla veniva corrisposto per quelle relative all'intervento, alla degenza ed in generale alle spese mediche sostenute in , in quanto secondo la compagnia erano relative ad una CP_1
malattia e non ad un infortunio come previsto dalle condizioni di polizza.
L'attore cita pertanto la compagnia di assicurazione affinchè essa sia dichiarata tenuta e obbligata e di conseguenza condannata al pagamento, in favore dell' attore n.q e personalmente, dell'importo di €5.170,00 o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiore o inferiore come riterrà l' Organo Giudicante, maggiorata di
Pag. 2 di 7 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. Con vittoria di spese,
Con comparsa di costituzione dell'08.09.2020, si è costituita la compagnia di assicurazione , sostenendo di aver provveduto ad aprire il Controparte_1 sinistro e a corrispondere, in sede stragiudiziale, la somma di Euro 393,83 a titolo di rimborso delle spese sostenute in Costarica e ritenendo in tal modo di avere adempiuto alle obbligazioni risarcitorie su di sé incombenti, conclude chiedendo:
- Nel merito. In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. - In subordine. Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'operatività della polizza in relazione alle spese mediche sostenute dal sig. presso il luogo di residenza limitarsi l'obbligazione indennitaria Parte_2
a carico di in funzione dell'eventuale scoperto, della franchigia di Euro 75,00, del CP_1 massimale e delle condizioni di polizza come indicato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Istruita la causa, assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva dapprima ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_2
A seguito della mancata comparizione per due udienze consecutive, Pt_1 decaduta la parte dalla prova, è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio e nominato il dott. il quale prestava giuramento all'udienza del 24.11.2023, ed al Persona_1 quale veniva sottoposto il seguente quesito:
“Accerti il CTU alla luce della documentazione medica agli atti e del contratto di assicurazione, all'esito eventualmente della disponenda visita di controllo, se la patologia sofferta dall'attore, certificata in atti, possa essere annoverata quale infortunio ovvero quale malattia, anche in considerazione dei farmaci assunti. Accerti inoltre il CTU, sempre alla luce della documentazione medica in atti, se la patologia sofferta dal sig. potesse essere pregressa all'insorgenza della crisi in Parte_2
Costarica o ne sia una conseguenza e se vi è collegamento con l'intervento subito in italia;
ed ancora descriva il CTU quali siano le cause della patologia di cui soffre
l'attore”.
Pag. 3 di 7 Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 15.04.2024, precisate le conclusioni con udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 13 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per discussione con udienza svoltasi con le modalità cartolare e infine decisa.
La domanda proposta dall'attore, alla luce del compendio istruttorio e della relazione di consulenza tecnica, si appalesa infondata per le seguenti succinte motivazioni.
Il tipo di contratto di assicurazione stipulato dall'attore, denominato “Europe Assistance
Business Pass 2.1 Identity Solution”, ha l'obiettivo di proteggere il personale di una azienda in viaggio per lavoro o anche per svago, garantendo la gestione tempestiva di imprevisti o emergenze che possono capitare durante una trasferta, dallo smarrimento del bagaglio fino al problema di salute, rimborsandone i costi.
La peculiarità della detta tipologia polizza è dunque la copertura assicurativa totale del soggetto garantito finchè egli si trovi in viaggio, ivi comprese le spese di ricovero, salvo qualche ecczione.
Nel caso che occupa l'attore ha sottoscritto con la una Controparte_3 polizza assicurativa n 4046400 del tipo - multirischi – business pass identity solution – mod. 18176 con decorrenza dall'11.10.1018 e durata annuale, avente ad oggetto le seguenti garanzie: assistenza, rimborso spese mediche e rimborso spese per situazioni di crisi.
Ebbene, esaminando i fatti occorsi all'attore e oggetto del contenzioso, avendo avvertito malore in Costa Rica, a seguito del primo soccorso ottenuto presso l'ospedale locale, ha deciso di fare rientro in Italia dove è stato sottoposto, previo ricovero, all'intervento di resezione della prostata. Le spese mediche sostenute in Costa Rica e fatturate sono state regolarmente rimborsate dalla compagnia di assicurazione.
Si osserva che all'atto delle dimissioni dall'ospedale di pronto soccorso in Costa Rica in data 13.10.2025, come da documentazione in atti, i medici concludevano come segue:
“Un uomo di 64 anni con una storia di iperplasia prostatica benigna si è presentato con ritenzione urinaria acuta. Una seconda procedura è stata seguita dal posizionamento di
Pag. 4 di 7 un catetere vescicale n. 18, dal gonfiaggio della vescica con 6 ml di soluzione salina e da una sacca di raccolta per la gamba. Il paziente ha deciso di tornare in per un CP_1 intervento chirurgico alla prostata. Il paziente può volare con un catetere urinario e una sacca di raccolta senza complicazioni.”
Al fine di indagare la reale operatività della polizza nel caso che occupa, premessa la tempestività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, occorre soffermarsi sulle clausole generali che descrivono la reale portata delle garanzie sottoscritte ed in particolar modo contenute nella “SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO
SPESE MEDICHE
Art. 24. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della
Polizza, fermi i massimali previsti in Polizza. Qualora l'Assicurato in seguito a malattia
e/o infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o per interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, questi dovrà sempre contattare la Struttura
Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità, che provvederà alla presa a carico delle stesse. Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla
Struttura Organizzativa. Per gli Iscritti all'AIRE il rimborso avverrà per il tramite del
Contraente.
In caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.”
Da una interpretazione letterale della clausola contrattuale riportata emerge chiaramente che l'estensione della garanzia alle cure ricevute al rientro al luogo di residenza come nel caso che occupa si applica solo al caso di infortunio, intendendosi per esso “il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una Invalidità permanente.”
Pag. 5 di 7
Secondo la tesi difensiva di parte attrice anche l'intervento alla prostata per quanto sia avvenuto in è frutto dell'infortunio verificatosi durante il viaggio. CP_1
Sul punto, sulla definizione tecnico scientifica dell'evento occorso all'attore, determinante ai fini della decisione della causa si è rivelato il contributo del CTU il quale, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal giudicante, quanto al primo, ovvero, “1. Accerti il CTU se la patologia sofferta dall'attore, certificata in atti, possa essere annoverata quale infortunio ovvero quale malattia”, ha affermato, nel descrivere l'evento occorso all'attore, che “la patologia sofferta dall'attore è la Ipertrofia prostatica benigna che coincide con un aumento del volume della ghiandola prostatica, spesso dovuto all'invecchiamento. Questa crescita benigna avviene nella zona di transizione della prostata, comprimendo l'uretra prostatica e ostacolando la fuoriuscita dell'urina. Si tratta di una patologia molto comune negli uomini: colpisce il 5-10% degli uomini dopo i 40 anni di età e oltre l'80% dopo i 70 e 80 anni, ma produce sintomi solo nella metà dei soggetti. Tale ingrossamento non deve destare eccessivo allarme, perché si tratta di una patologia benigna e reversibile. Frequentemente la patologia viene rilevata a seguito di un improvviso episodio di ritenzione acuta di urine, legato al difficoltoso transito nell'uretra che viene compressa dalla prostata ingrossata.
Questa patologia deve essere considerata come “malattia” e non “infortunio” stante il fatto che per infortunio si considerano quelle condizioni che causano una alterazione dello stato di salute dipendenti da causa fortuita, esterna e violenta. Nel caso di specie non si è verificata alcuna delle tre condizioni precedentemente elencate e pertanto la patologia deve essere considerata come malattia e non infortunio.”
In ordine al secondo quesito posto, invero , “2. Accerti inoltre il CTU, se la patologia sofferta dal sig. potesse essere pregressa all'insorgenza della crisi in Parte_2
Costarica o ne sia una conseguenza e se vi è collegamento con l'intervento subito in
”, il consulente ha risposto affermando che “la patologia sofferta dall'attore non CP_1 insorge in modo acuto ma ha carattere progressivo per cui era sicuramente già presente prima della crisi acuta avvenuta dapprima a Panama e ripresentatasi in Costarica. È
Pag. 6 di 7 possibile che il periziato non fosse a conoscenza della patologia e che la crisi acuta avvenuta a Panama sia stato il primo episodio acuto correlato alla ipertrofia prostatica.
L'intervento subito in è da correlare alla ipertrofia prostatica benigna in quanto CP_1 rappresenta il metodo di cura chirurgico di elezione.”
Infine, il consulente ha rappresentato, rispondendo al terzo quesito concernente le cause dell'insorgere della malattia, che “I principali fattori associati alla malattia sono
l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali nell'età adulta. Studi scientifici hanno dimostrato l'esistenza di una predisposizione genetica e di familiarità.”.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze della perizia d'Ufficio, da cui non si ritiene di doversi discostare, non sembra esservi dubbio alcuno né sulla natura dell'evento occorso rientrante nel novero della malattia né sul fatto che, come anche osservato dai medici che per primi in Costa Rica hanno visitato l'attore e apprestato le prime cure,
l'insorgere della malattia era fatto pregresso anche rispetto all'episodio acutizzatosi in viaggio.
Pertanto, non rientrando le terapie e l'intervento successivo realizzatosi in tra le CP_1 garanzie contrattuali della polizza sottoscritta, l'attore non è legittimato a chiederne il rimborso e conseguentemente la domanda va rigettata.
La complessità e particolarità della vicenda processuale fanno tuttavia ritenere che sussistano ragionevoli motivi per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in premessa, rigetta la domanda promossa dall' in nome del legale rappresentante pro Parte_1 tempore . Spese legali compensate. Pone infine definitivamente a Parte_2 carico di parte attrice le spese dell'espletata CTU.
Così deciso in Agrigento, 16.04.2025
Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 4079 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
con sede in via Pozzo Monaco 19 Lampedusa e Linosa Parte_1
P.iva n.q di intestataria di polizza assicurativa P.IVA_1 Controparte_1 in nome del legale rappresentante pro tempore ad Apice (Bn) il Parte_2
24.11.1954 C.F n.q e in proprio quale assicurato e beneficiario C.F._1 della predetta entrambi elettivamente domiciliati in San Giovanni Gemini, C.so
Umberto I, 215 presso lo studio dell'Avv. Stefania Virga, che li rappresenta e difende giusto mandato in atti
(ATTORE)
CONTRO
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, Dott. , con sede in Milano, Piazza Trento n. Controparte_2
8, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Barone del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, P.zza Velasca 6, giusta mandato in atti
(CONVENUTA)
OGGETTO: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE CONCLUSONI: precisate come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata ha convenuto, dinanzi l'intestato Tribunale, Parte_2 Controparte_1
quale Istituto assicurativo relativamente ad una polizza multirischi n. 4046400
[...] denominata “Business pass identity solution”. L'attore narra che in data 28.9.2018 l' associazione in nome del legale rappresentante pro tempore sottoscriveva Pt_1 polizza assicurativa multirischi “Business pass identity solution “ con decorrenza l'11.10.2018 e scadenza l'11.10.2019, durata un anno, tacito rinnovo, contratto n
4046400 con le seguenti garanzie come descritte in atto introduttivo: assistenza inclusa premio imponibile 355,44 , premio lordo 391,00; rimborso spese mediche 150.000,00, premio imponibile 879,02, premio lordo 901,00; rimborso spese per situazione di crisi inclusa, premio imponibile 16,82 premio lordo 20,40. Premio alla firma 1251,28, premio lordo € 1312,40; rate successive 1251,28 premio lordo, 1312,40.
L'assicurato della predetta polizza, odierno attore in data 16.10.2018 durante un soggiorno in Costarica accusava forti dolori, indi si recava in Ospedale ove i sanitari gli diagnosticavano una patologia che interessava la ghiandola prostatica con necessità di intervento chirurgico. Decideva pertanto di fare rientro in al fine di sottoporsi ad CP_1 intervento chirurgico che veniva effettuato il successivo 6.11.2018. In data 15.11.2018 inviava richiesta e denuncia di apertura sinistro a cui veniva dato il n 0718011190078, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute;
tuttavia la compagnia rimborsava unicamente le spese mediche sostenute in Costarica mentre lamenta l'attore che nulla veniva corrisposto per quelle relative all'intervento, alla degenza ed in generale alle spese mediche sostenute in , in quanto secondo la compagnia erano relative ad una CP_1
malattia e non ad un infortunio come previsto dalle condizioni di polizza.
L'attore cita pertanto la compagnia di assicurazione affinchè essa sia dichiarata tenuta e obbligata e di conseguenza condannata al pagamento, in favore dell' attore n.q e personalmente, dell'importo di €5.170,00 o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiore o inferiore come riterrà l' Organo Giudicante, maggiorata di
Pag. 2 di 7 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. Con vittoria di spese,
Con comparsa di costituzione dell'08.09.2020, si è costituita la compagnia di assicurazione , sostenendo di aver provveduto ad aprire il Controparte_1 sinistro e a corrispondere, in sede stragiudiziale, la somma di Euro 393,83 a titolo di rimborso delle spese sostenute in Costarica e ritenendo in tal modo di avere adempiuto alle obbligazioni risarcitorie su di sé incombenti, conclude chiedendo:
- Nel merito. In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. - In subordine. Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'operatività della polizza in relazione alle spese mediche sostenute dal sig. presso il luogo di residenza limitarsi l'obbligazione indennitaria Parte_2
a carico di in funzione dell'eventuale scoperto, della franchigia di Euro 75,00, del CP_1 massimale e delle condizioni di polizza come indicato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Istruita la causa, assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva dapprima ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_2
A seguito della mancata comparizione per due udienze consecutive, Pt_1 decaduta la parte dalla prova, è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio e nominato il dott. il quale prestava giuramento all'udienza del 24.11.2023, ed al Persona_1 quale veniva sottoposto il seguente quesito:
“Accerti il CTU alla luce della documentazione medica agli atti e del contratto di assicurazione, all'esito eventualmente della disponenda visita di controllo, se la patologia sofferta dall'attore, certificata in atti, possa essere annoverata quale infortunio ovvero quale malattia, anche in considerazione dei farmaci assunti. Accerti inoltre il CTU, sempre alla luce della documentazione medica in atti, se la patologia sofferta dal sig. potesse essere pregressa all'insorgenza della crisi in Parte_2
Costarica o ne sia una conseguenza e se vi è collegamento con l'intervento subito in italia;
ed ancora descriva il CTU quali siano le cause della patologia di cui soffre
l'attore”.
Pag. 3 di 7 Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 15.04.2024, precisate le conclusioni con udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 13 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per discussione con udienza svoltasi con le modalità cartolare e infine decisa.
La domanda proposta dall'attore, alla luce del compendio istruttorio e della relazione di consulenza tecnica, si appalesa infondata per le seguenti succinte motivazioni.
Il tipo di contratto di assicurazione stipulato dall'attore, denominato “Europe Assistance
Business Pass 2.1 Identity Solution”, ha l'obiettivo di proteggere il personale di una azienda in viaggio per lavoro o anche per svago, garantendo la gestione tempestiva di imprevisti o emergenze che possono capitare durante una trasferta, dallo smarrimento del bagaglio fino al problema di salute, rimborsandone i costi.
La peculiarità della detta tipologia polizza è dunque la copertura assicurativa totale del soggetto garantito finchè egli si trovi in viaggio, ivi comprese le spese di ricovero, salvo qualche ecczione.
Nel caso che occupa l'attore ha sottoscritto con la una Controparte_3 polizza assicurativa n 4046400 del tipo - multirischi – business pass identity solution – mod. 18176 con decorrenza dall'11.10.1018 e durata annuale, avente ad oggetto le seguenti garanzie: assistenza, rimborso spese mediche e rimborso spese per situazioni di crisi.
Ebbene, esaminando i fatti occorsi all'attore e oggetto del contenzioso, avendo avvertito malore in Costa Rica, a seguito del primo soccorso ottenuto presso l'ospedale locale, ha deciso di fare rientro in Italia dove è stato sottoposto, previo ricovero, all'intervento di resezione della prostata. Le spese mediche sostenute in Costa Rica e fatturate sono state regolarmente rimborsate dalla compagnia di assicurazione.
Si osserva che all'atto delle dimissioni dall'ospedale di pronto soccorso in Costa Rica in data 13.10.2025, come da documentazione in atti, i medici concludevano come segue:
“Un uomo di 64 anni con una storia di iperplasia prostatica benigna si è presentato con ritenzione urinaria acuta. Una seconda procedura è stata seguita dal posizionamento di
Pag. 4 di 7 un catetere vescicale n. 18, dal gonfiaggio della vescica con 6 ml di soluzione salina e da una sacca di raccolta per la gamba. Il paziente ha deciso di tornare in per un CP_1 intervento chirurgico alla prostata. Il paziente può volare con un catetere urinario e una sacca di raccolta senza complicazioni.”
Al fine di indagare la reale operatività della polizza nel caso che occupa, premessa la tempestività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, occorre soffermarsi sulle clausole generali che descrivono la reale portata delle garanzie sottoscritte ed in particolar modo contenute nella “SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO
SPESE MEDICHE
Art. 24. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della
Polizza, fermi i massimali previsti in Polizza. Qualora l'Assicurato in seguito a malattia
e/o infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o per interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, questi dovrà sempre contattare la Struttura
Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità, che provvederà alla presa a carico delle stesse. Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla
Struttura Organizzativa. Per gli Iscritti all'AIRE il rimborso avverrà per il tramite del
Contraente.
In caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.”
Da una interpretazione letterale della clausola contrattuale riportata emerge chiaramente che l'estensione della garanzia alle cure ricevute al rientro al luogo di residenza come nel caso che occupa si applica solo al caso di infortunio, intendendosi per esso “il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una Invalidità permanente.”
Pag. 5 di 7
Secondo la tesi difensiva di parte attrice anche l'intervento alla prostata per quanto sia avvenuto in è frutto dell'infortunio verificatosi durante il viaggio. CP_1
Sul punto, sulla definizione tecnico scientifica dell'evento occorso all'attore, determinante ai fini della decisione della causa si è rivelato il contributo del CTU il quale, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal giudicante, quanto al primo, ovvero, “1. Accerti il CTU se la patologia sofferta dall'attore, certificata in atti, possa essere annoverata quale infortunio ovvero quale malattia”, ha affermato, nel descrivere l'evento occorso all'attore, che “la patologia sofferta dall'attore è la Ipertrofia prostatica benigna che coincide con un aumento del volume della ghiandola prostatica, spesso dovuto all'invecchiamento. Questa crescita benigna avviene nella zona di transizione della prostata, comprimendo l'uretra prostatica e ostacolando la fuoriuscita dell'urina. Si tratta di una patologia molto comune negli uomini: colpisce il 5-10% degli uomini dopo i 40 anni di età e oltre l'80% dopo i 70 e 80 anni, ma produce sintomi solo nella metà dei soggetti. Tale ingrossamento non deve destare eccessivo allarme, perché si tratta di una patologia benigna e reversibile. Frequentemente la patologia viene rilevata a seguito di un improvviso episodio di ritenzione acuta di urine, legato al difficoltoso transito nell'uretra che viene compressa dalla prostata ingrossata.
Questa patologia deve essere considerata come “malattia” e non “infortunio” stante il fatto che per infortunio si considerano quelle condizioni che causano una alterazione dello stato di salute dipendenti da causa fortuita, esterna e violenta. Nel caso di specie non si è verificata alcuna delle tre condizioni precedentemente elencate e pertanto la patologia deve essere considerata come malattia e non infortunio.”
In ordine al secondo quesito posto, invero , “2. Accerti inoltre il CTU, se la patologia sofferta dal sig. potesse essere pregressa all'insorgenza della crisi in Parte_2
Costarica o ne sia una conseguenza e se vi è collegamento con l'intervento subito in
”, il consulente ha risposto affermando che “la patologia sofferta dall'attore non CP_1 insorge in modo acuto ma ha carattere progressivo per cui era sicuramente già presente prima della crisi acuta avvenuta dapprima a Panama e ripresentatasi in Costarica. È
Pag. 6 di 7 possibile che il periziato non fosse a conoscenza della patologia e che la crisi acuta avvenuta a Panama sia stato il primo episodio acuto correlato alla ipertrofia prostatica.
L'intervento subito in è da correlare alla ipertrofia prostatica benigna in quanto CP_1 rappresenta il metodo di cura chirurgico di elezione.”
Infine, il consulente ha rappresentato, rispondendo al terzo quesito concernente le cause dell'insorgere della malattia, che “I principali fattori associati alla malattia sono
l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali nell'età adulta. Studi scientifici hanno dimostrato l'esistenza di una predisposizione genetica e di familiarità.”.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze della perizia d'Ufficio, da cui non si ritiene di doversi discostare, non sembra esservi dubbio alcuno né sulla natura dell'evento occorso rientrante nel novero della malattia né sul fatto che, come anche osservato dai medici che per primi in Costa Rica hanno visitato l'attore e apprestato le prime cure,
l'insorgere della malattia era fatto pregresso anche rispetto all'episodio acutizzatosi in viaggio.
Pertanto, non rientrando le terapie e l'intervento successivo realizzatosi in tra le CP_1 garanzie contrattuali della polizza sottoscritta, l'attore non è legittimato a chiederne il rimborso e conseguentemente la domanda va rigettata.
La complessità e particolarità della vicenda processuale fanno tuttavia ritenere che sussistano ragionevoli motivi per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in premessa, rigetta la domanda promossa dall' in nome del legale rappresentante pro Parte_1 tempore . Spese legali compensate. Pone infine definitivamente a Parte_2 carico di parte attrice le spese dell'espletata CTU.
Così deciso in Agrigento, 16.04.2025
Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
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