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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8263/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]élia-San Paolo (Brasile) il 1° agosto 1953; Parte_1 [...]
, nata a [...] – San Paolo (Brasile) il 7 marzo 1981; Parte_2 Parte_3
nato a [...] - San Paolo (Brasile) il 9 marzo 1985 (con l'avv. Giuseppe Pinelli)
[...]
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 luglio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato, in data 9 ottobre 1898, nel Comune di Mariotto- Persona_1
fraz. Bitonto (Bari), dai cittadini italiani e , il quale, in data 23 Parte_4 Parte_5
febbraio 1918, contraeva matrimonio in Brasile con Persona_2
Dalla loro unione nasceva, a Jaboticabal (Brasile), in data 17 luglio 1924, , il Parte_6
quale, il 23 novembre 1944, contraeva matrimonio in Brasile con unione Persona_3
dalla quale nasceva, a Santa Adelia (San Paolo-Brasile) in data 1° agosto 1953, Parte_1
il quale contraeva matrimonio in Brasile con .
[...] Persona_4
Dalla loro unione nascevano, a Birigui-San Paolo (Brasile), (7 Parte_2
marzo 1981) e (9 marzo 1985). Parte_3
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
1 All'esito della trattazione scritta del procedimento, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_7
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nato a Parte_1
Santa Adélia-San Paolo (Brasile) il 1° agosto 1953; , nata a [...] – San Parte_2
Paolo (Brasile) il 7 marzo 1981; nato a [...] - San Paolo Parte_3
(Brasile) il 9 marzo 1985, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 22 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8263/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]élia-San Paolo (Brasile) il 1° agosto 1953; Parte_1 [...]
, nata a [...] – San Paolo (Brasile) il 7 marzo 1981; Parte_2 Parte_3
nato a [...] - San Paolo (Brasile) il 9 marzo 1985 (con l'avv. Giuseppe Pinelli)
[...]
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 luglio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato, in data 9 ottobre 1898, nel Comune di Mariotto- Persona_1
fraz. Bitonto (Bari), dai cittadini italiani e , il quale, in data 23 Parte_4 Parte_5
febbraio 1918, contraeva matrimonio in Brasile con Persona_2
Dalla loro unione nasceva, a Jaboticabal (Brasile), in data 17 luglio 1924, , il Parte_6
quale, il 23 novembre 1944, contraeva matrimonio in Brasile con unione Persona_3
dalla quale nasceva, a Santa Adelia (San Paolo-Brasile) in data 1° agosto 1953, Parte_1
il quale contraeva matrimonio in Brasile con .
[...] Persona_4
Dalla loro unione nascevano, a Birigui-San Paolo (Brasile), (7 Parte_2
marzo 1981) e (9 marzo 1985). Parte_3
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
1 All'esito della trattazione scritta del procedimento, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_7
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nato a Parte_1
Santa Adélia-San Paolo (Brasile) il 1° agosto 1953; , nata a [...] – San Parte_2
Paolo (Brasile) il 7 marzo 1981; nato a [...] - San Paolo Parte_3
(Brasile) il 9 marzo 1985, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 22 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2