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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9939/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Nannavecchia, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e l'impegno alla massima cura della figlia e concordano che la casa coniugale in Roma, Via Flaminia n. 653 venga venduta dal marito poiché la moglie e la figlia se ne allontaneranno per trasferirsi definitamente presso la casa di LI (LT) alla Via Tiberio n. 6;
2. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
3. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale ed avrà prevalente collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita ad
LI (LT) alla Via Tiberio n.
6. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore con il quale la minore si trova;
4. La figlia, considerata l'età raggiunta e la sua capacità di discernimento, potrà vedere e stare con il padre quando vorrà senza limitazione alcuna compatibilmente con le proprie esigenze;
5. Il padre si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Parte 1 la somma mensile di € 250,00 (oltre aggiornamento ISTAT annuale) per il mantenimento della figlia.
Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia da determinarsi conformemente a quanto in merito stabilito dal Protocollo adottato da Codesto Ecc.mo Tribunale al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere;
6. Il Sig. Parte 2 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte 1 l'assegno di mantenimento in un'unica soluzione nella misura corrispondente alla metà del ricavato della vendita dell'immobile sito in Roma alla Via Flaminia n. 653 pari ad € 580.000,00 e, segnatamente, nella misura non inferiore ad € 290.000,00.
Il Sig. Pt 2 si impegna al pagamento dell'assegno una tantum come sopra indicato entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita avente ad oggetto il detto immobile;
7. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione già casa coniugale;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Fiumicino (RM) in data 27.12.2006;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 parte II, atto n. 141 serie A, Vol. 3 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta lenzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9939/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Nannavecchia, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e l'impegno alla massima cura della figlia e concordano che la casa coniugale in Roma, Via Flaminia n. 653 venga venduta dal marito poiché la moglie e la figlia se ne allontaneranno per trasferirsi definitamente presso la casa di LI (LT) alla Via Tiberio n. 6;
2. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
3. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale ed avrà prevalente collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita ad
LI (LT) alla Via Tiberio n.
6. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore con il quale la minore si trova;
4. La figlia, considerata l'età raggiunta e la sua capacità di discernimento, potrà vedere e stare con il padre quando vorrà senza limitazione alcuna compatibilmente con le proprie esigenze;
5. Il padre si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Parte 1 la somma mensile di € 250,00 (oltre aggiornamento ISTAT annuale) per il mantenimento della figlia.
Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia da determinarsi conformemente a quanto in merito stabilito dal Protocollo adottato da Codesto Ecc.mo Tribunale al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere;
6. Il Sig. Parte 2 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte 1 l'assegno di mantenimento in un'unica soluzione nella misura corrispondente alla metà del ricavato della vendita dell'immobile sito in Roma alla Via Flaminia n. 653 pari ad € 580.000,00 e, segnatamente, nella misura non inferiore ad € 290.000,00.
Il Sig. Pt 2 si impegna al pagamento dell'assegno una tantum come sopra indicato entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita avente ad oggetto il detto immobile;
7. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione già casa coniugale;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Fiumicino (RM) in data 27.12.2006;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 parte II, atto n. 141 serie A, Vol. 3 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta lenzi dott.ssa Francesca Cosentino