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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 681/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
— Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presidente, Dott. Ing. con sede
[...] Parte_3
in Ficarazzi (PA), nella Via Orazio Siino s.n.c., P. IV , elettivamente domiciliata in Messina, nel P.IVA_1
Viale Cadorna, Is 212, presso lo studio dell'Avv. Luigi Munafò, che la rappresenta e difende per procura in calce all'Atto di Citazione
attrice
in persona del legale rapp.te pro tempore, Sig. , nato in Parte_4 Parte_5
Barcellona P.G. (ME), il 23.9.1974 ed ivi residente nella Via Papa Giovanni XXIII, n. 318, C.F. C.F._1
[...]
convenuta contumace , nato in [...] P.G. (ME), il 23.9.1974 ed ivi residente nella Via Papa Giovanni XXIII, Parte_5
n. 318, C.F.: C.F._2
convenuto contumace
, nato in [...] P.G. (ME), il 13.9.1981, residente in [...]
Verdi, n. 61 C.I . CodiceFiscale_3
convenuto
, nato in [...] P.G. (ME), il 15.1.1982 ed ivi residente, nella Via Milite Ignoto, n. 43, Controparte_2
P. 3 C.F. CodiceFiscale_4
convenuto contumace
O g g e t t o : pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132cpc, nella nuova formulazione introdotta con la Legge 69/2009.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, in persona del legale Parte_4
rapp.te pro tempore e dei GG.ri e , che non si sono costituiti in giudizio Parte_5 Controparte_2
nonostante la regolarità formale della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in vai preliminare va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva così come formulata da parte del convenuto, Sig. . Controparte_1
In ordine alla stessa si osserva che il convenuto nulla provava in tal senso, nel corso del giudizio, né
documentalmente né, tantomeno, a mezzo della chiesta prova per testi, che veniva tra l'altro, rigettata, con
Ordinanza del 14.5.2022, risultando, pertanto, le sue dichiarazioni prive di qualsiasi riscontro probatorio probatoria, con il conseguente rigetto della doglianza avanzata.
Con Ordinanza del 14.5.2022, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2022,
ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi così come richiesta da parte attrice, rigettando,
invece, per i motivi meglio specificati nel provvedimento di cui prima, le richieste istruttorie formulata dal convenuto, Sig. , in seno al proprio atto costitutivo. Controparte_1
All'udienza del 14.9.2022, veniva escusso il teste di parte attrice, Sig. , Testimone_1
segretario amministrativo del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND, il quale confermava quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, quindi, l'attore provava, con la deposizione di cui sopra e con la documentazione versata in atti,
che confermava la veridicità di quanto dichiarato dal teste escusso, quanto descritto ed affermato nel proprio atto introduttivo del giudizio. In particolare lo stesso ha reso prova sia in ordine alla regolarità della richiesta inoltrata che, anche, in ordine alle somme spettantegli, mentre da parte sua i convenuti, parte non si costituita neppure in giudizio mentre l'unico convenuto non contumace alcuna prova, di quanto ex adverso sostenuto, forniva nel corso del procedimento.
Si evidenzia, infine, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del Codice Civile, “Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione”, nel caso di specie l'attrice produceva in giudizio copia dell'organigramma della
Società di cui prima e richiesta di iscrizione al campionato entrambe sottoscritte dal presidente della predetta compagine associativa, Sig. e da tutto l'organigramma provando con la stessa come lui Parte_6
stesso e i componenti del predetto organigramma societario agissero in nome e per conto della
[...]
Parte_4
Atteso quanto sopra si condanna, in solido, l in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_4
e i GG.ri e , a versare nei confronti dell'attrice, Controparte_3 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro tempore, la somma di €. 16.292,50, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Condanna, infine, i convenuti, in solido, in persona del legale rapp.te pro tempore e i Parte_4
GG.ri , e , al pagamento, nei confronti dell'attrice, Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla , in Controparte_4 Controparte_4
persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della in persona del legale Parte_4
rapp.te pro tempore e i GG.ri , e , sentiti i procuratori Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
delle parti, così provvede:
1) Condanna, in solido, la in persona del legale rapp.te pro tempore e i GG.ri Parte_4
, e , a versare nei confronti dell'attrice, Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in persona CP_4 Controparte_4 Controparte_4
del legale rapp.te pro tempore, la somma di €. 16.282,50, oltre interessi di Legge dalla maturazione
al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) condanna, inoltre, i convenuti, in solido, in persona del legale rapp.te pro Parte_4
tempore e i GG.ri , e , al pagamento, nei Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attrice, Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che,
[...]
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da DM 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 20.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 681/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
— Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presidente, Dott. Ing. con sede
[...] Parte_3
in Ficarazzi (PA), nella Via Orazio Siino s.n.c., P. IV , elettivamente domiciliata in Messina, nel P.IVA_1
Viale Cadorna, Is 212, presso lo studio dell'Avv. Luigi Munafò, che la rappresenta e difende per procura in calce all'Atto di Citazione
attrice
in persona del legale rapp.te pro tempore, Sig. , nato in Parte_4 Parte_5
Barcellona P.G. (ME), il 23.9.1974 ed ivi residente nella Via Papa Giovanni XXIII, n. 318, C.F. C.F._1
[...]
convenuta contumace , nato in [...] P.G. (ME), il 23.9.1974 ed ivi residente nella Via Papa Giovanni XXIII, Parte_5
n. 318, C.F.: C.F._2
convenuto contumace
, nato in [...] P.G. (ME), il 13.9.1981, residente in [...]
Verdi, n. 61 C.I . CodiceFiscale_3
convenuto
, nato in [...] P.G. (ME), il 15.1.1982 ed ivi residente, nella Via Milite Ignoto, n. 43, Controparte_2
P. 3 C.F. CodiceFiscale_4
convenuto contumace
O g g e t t o : pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132cpc, nella nuova formulazione introdotta con la Legge 69/2009.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, in persona del legale Parte_4
rapp.te pro tempore e dei GG.ri e , che non si sono costituiti in giudizio Parte_5 Controparte_2
nonostante la regolarità formale della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in vai preliminare va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva così come formulata da parte del convenuto, Sig. . Controparte_1
In ordine alla stessa si osserva che il convenuto nulla provava in tal senso, nel corso del giudizio, né
documentalmente né, tantomeno, a mezzo della chiesta prova per testi, che veniva tra l'altro, rigettata, con
Ordinanza del 14.5.2022, risultando, pertanto, le sue dichiarazioni prive di qualsiasi riscontro probatorio probatoria, con il conseguente rigetto della doglianza avanzata.
Con Ordinanza del 14.5.2022, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2022,
ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi così come richiesta da parte attrice, rigettando,
invece, per i motivi meglio specificati nel provvedimento di cui prima, le richieste istruttorie formulata dal convenuto, Sig. , in seno al proprio atto costitutivo. Controparte_1
All'udienza del 14.9.2022, veniva escusso il teste di parte attrice, Sig. , Testimone_1
segretario amministrativo del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND, il quale confermava quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, quindi, l'attore provava, con la deposizione di cui sopra e con la documentazione versata in atti,
che confermava la veridicità di quanto dichiarato dal teste escusso, quanto descritto ed affermato nel proprio atto introduttivo del giudizio. In particolare lo stesso ha reso prova sia in ordine alla regolarità della richiesta inoltrata che, anche, in ordine alle somme spettantegli, mentre da parte sua i convenuti, parte non si costituita neppure in giudizio mentre l'unico convenuto non contumace alcuna prova, di quanto ex adverso sostenuto, forniva nel corso del procedimento.
Si evidenzia, infine, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del Codice Civile, “Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione”, nel caso di specie l'attrice produceva in giudizio copia dell'organigramma della
Società di cui prima e richiesta di iscrizione al campionato entrambe sottoscritte dal presidente della predetta compagine associativa, Sig. e da tutto l'organigramma provando con la stessa come lui Parte_6
stesso e i componenti del predetto organigramma societario agissero in nome e per conto della
[...]
Parte_4
Atteso quanto sopra si condanna, in solido, l in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_4
e i GG.ri e , a versare nei confronti dell'attrice, Controparte_3 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro tempore, la somma di €. 16.292,50, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Condanna, infine, i convenuti, in solido, in persona del legale rapp.te pro tempore e i Parte_4
GG.ri , e , al pagamento, nei confronti dell'attrice, Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla , in Controparte_4 Controparte_4
persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della in persona del legale Parte_4
rapp.te pro tempore e i GG.ri , e , sentiti i procuratori Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
delle parti, così provvede:
1) Condanna, in solido, la in persona del legale rapp.te pro tempore e i GG.ri Parte_4
, e , a versare nei confronti dell'attrice, Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in persona CP_4 Controparte_4 Controparte_4
del legale rapp.te pro tempore, la somma di €. 16.282,50, oltre interessi di Legge dalla maturazione
al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) condanna, inoltre, i convenuti, in solido, in persona del legale rapp.te pro Parte_4
tempore e i GG.ri , e , al pagamento, nei Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attrice, Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che,
[...]
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da DM 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 20.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)