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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8051/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fedele, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Pellegrino, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1884/23 D.I. del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e notificato il 25/10/2023 dalla
[...] in uno ad atto di precetto, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via CP_1 preliminare ed in rito previa integrazione del contradittorio, anche ex art. 107 cpc, nei confronti del CP_2
”, disporre la immediata sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del
[...] giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce recante RG 368/2023 avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del 07/05/2021; 2) nel merito in via principale in caso di accoglimento dell'appello, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1884/23 del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e recante RG n.
6379/23 notificato via pec il 25/10/2023, dichiarare, in via riconvenzionale in ogni caso che nulla deve al
ne alla per i lavori da questa fatti di rifacimento del piazzale condominiale in Controparte_2 CP_1 virtù del contratto di appalto dell'11/07/2020 sottoscritto dal “ ” e per l'effetto condannare Controparte_2 alla restituzione in favore di della somma corrisposta pari a complessivi € 40.502 oltre € CP_1
1.108,75, quindi in totale € 41.610,75; 3) nel merito in via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere, senza attendere l'esito del giudizio di appello, di entrare comunque nel merito della vicenda, revocare, per tutte le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1884/23 del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e recante
RG n. 6379/23 notificato via pec il 25/10/2023, dichiarare in ogni caso che nulla deve al Pt_1 CP_3 alla per i lavori da questa fatti di rifacimento del piazzale condominiale in virtù del
[...] CP_1 contratto di appalto dell'11/07/2020 sottoscritto dal “ ” e per l'effetto, quindi, condannare Controparte_2 alla restituzione in favore di della somma di complessivi € 41.610,75 già corrisposta;
Il tutto CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via ulteriormente subordinata in caso di rigetto del promosso e della presente spiegata opposizione, dare atto dell'avvenuto pagamento e compensare le spese di lite fra tutte le parti”.
Con comparsa depositata in data 06.06.2024 si costituiva in giudizio al fine di Controparte_1
resistere all'opposizione.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza odierna il Tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda formualta da in data 13.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione ex art. Pt_1
281sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Trattasi di quella fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4167).
E' noto che la rinuncia alla domanda od all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta: “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.”, Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953. Poiché con atto depositato il 13.5.2025 ha rinunciato all'odierna opposizione, e sin da epoca Parte_1
anteriore alla costituzione aveva già versato la somma ingiunta oltre le spese anche del precetto, valuta il ricorrente che ricorrano giusti motivi per una compensazione parziale delle spese di lite al 50%, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore dell'ingiunzione, dimezzata la fase istruttoria ed esclusa quella decisoria, mai espletata attraverso il deposito di note.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione formulata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1884/23 D.I.:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della residua porzione, che liquida ex D.M. Parte_1 Controparte_1
55/2014 in € 1.904,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8051/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fedele, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Pellegrino, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1884/23 D.I. del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e notificato il 25/10/2023 dalla
[...] in uno ad atto di precetto, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via CP_1 preliminare ed in rito previa integrazione del contradittorio, anche ex art. 107 cpc, nei confronti del CP_2
”, disporre la immediata sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del
[...] giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce recante RG 368/2023 avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del 07/05/2021; 2) nel merito in via principale in caso di accoglimento dell'appello, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1884/23 del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e recante RG n.
6379/23 notificato via pec il 25/10/2023, dichiarare, in via riconvenzionale in ogni caso che nulla deve al
ne alla per i lavori da questa fatti di rifacimento del piazzale condominiale in Controparte_2 CP_1 virtù del contratto di appalto dell'11/07/2020 sottoscritto dal “ ” e per l'effetto condannare Controparte_2 alla restituzione in favore di della somma corrisposta pari a complessivi € 40.502 oltre € CP_1
1.108,75, quindi in totale € 41.610,75; 3) nel merito in via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere, senza attendere l'esito del giudizio di appello, di entrare comunque nel merito della vicenda, revocare, per tutte le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1884/23 del 14/10/2023 emesso dal Tribunale di Lecce e recante
RG n. 6379/23 notificato via pec il 25/10/2023, dichiarare in ogni caso che nulla deve al Pt_1 CP_3 alla per i lavori da questa fatti di rifacimento del piazzale condominiale in virtù del
[...] CP_1 contratto di appalto dell'11/07/2020 sottoscritto dal “ ” e per l'effetto, quindi, condannare Controparte_2 alla restituzione in favore di della somma di complessivi € 41.610,75 già corrisposta;
Il tutto CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via ulteriormente subordinata in caso di rigetto del promosso e della presente spiegata opposizione, dare atto dell'avvenuto pagamento e compensare le spese di lite fra tutte le parti”.
Con comparsa depositata in data 06.06.2024 si costituiva in giudizio al fine di Controparte_1
resistere all'opposizione.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza odierna il Tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda formualta da in data 13.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione ex art. Pt_1
281sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Trattasi di quella fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4167).
E' noto che la rinuncia alla domanda od all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta: “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.”, Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953. Poiché con atto depositato il 13.5.2025 ha rinunciato all'odierna opposizione, e sin da epoca Parte_1
anteriore alla costituzione aveva già versato la somma ingiunta oltre le spese anche del precetto, valuta il ricorrente che ricorrano giusti motivi per una compensazione parziale delle spese di lite al 50%, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore dell'ingiunzione, dimezzata la fase istruttoria ed esclusa quella decisoria, mai espletata attraverso il deposito di note.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione formulata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1884/23 D.I.:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della residua porzione, che liquida ex D.M. Parte_1 Controparte_1
55/2014 in € 1.904,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore