Articolo 766 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 766. Svolgimento del corso biennale 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti ((con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata)) . Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020