Sentenza 30 maggio 2016
Massime • 1
La notificazione dell'atto di appello, ove l'Inps sia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale e domicilio legale dell'Istituto, mediante consegna della copia dell'atto ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., non assumendo rilievo l'art. 44, comma 1-bis, della l. n. 30 del 1997, che limita la notifica presso la struttura territoriale dell'ente a specifici e diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame attesa la finalità, propria della norma, di agevolare una rapida risposta alla richiesta giudiziaria del privato, non ravvisabile nelle ipotesi di atto destinato alla prosecuzione di un processo già instaurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2016, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2016 |
Testo completo
30 MAG 2016 AULA 'A' - 1 1 132 .16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 14232/2010 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 08/03/2016 Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere PU Dott. ADRIANA DORONZO ConsigliereDott. FEDERICO DE GREGORIO Dott. LUCIA ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14232-2010 proposto da: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. C.F. 05491170725, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, e da ultimo in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa 2016 dall'avvocato ANDREA VIOLANTE, giusta delega in atti;
1012 - ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. INPS - 80078750587, in persona del legale rappresentante pro Cempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L'ISTITUTO CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LE AT, giusta delega in atti;
controricorrente- nonchè
contro
EQUITALIA ETR SPA già ETR SPA già SESIT PUGLIA SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 2030/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2009 R.G.N. 2101/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ん ESPOSITO;
udito l'Avvocato VIOLANTE PAOLA per delega Avvocato VIOLANTE ANDREA;
udito l'Avvocato AT LE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RG 14232/2010 Svolgimento del processo .La Corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari che, in sede di opposizione a cartella esattoriale avanzata da A.M. Gas s.p.a. nei confronti dell'Inps e notificata ad istanza di S.es.i.t. Puglia s.p.a., aveva dichiarato improcedibile il ricorso, con ordinanza del 25/9/2007 disponeva la rinotifica all'Inps, contumace in primo grado, dell'atto d'appello, già notificato presso la sede periferica, presso la sede centrale e nel domicilio legale dell'Istituto, in persona del Presidente che ne ha la legale rappresentanza, assegnando all'appellante A.M. Gas S.p.a. il termine di 40 giorni per l'adempimento. L'appellante provvedeva alla notificazione in data 7-11 febbraio 2009, oltre il termine perentorio concesso. Quindi, a seguito di eccezione di tardività da parte dell'Inps, con sentenza del 25/5/2009 dichiarava l'estinzione del giudizio di gravame ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A.M. G.A.S. S.p.A., sulla base di un unico motivo. L'Inps ha resistito con controricorso. Equitalia ETR s.p.a, già S.es.i.t. Puglia s.p.a., è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.La società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.L. 31/12/1996 n. 669 convertito in L 28/2/1997 n. 30 e dell'art. 12 disp. prel. al C.C. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.
3. Contesta l'interpretazione dell'art. 14 D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito nella I. 28/2/1997 n. 30. Rileva che il comma 1 bis della disposizione richiamata dispone che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione devono essere notificati "presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati"; che correttamente, pertanto, attenendosi al precetto esposto, aveva provveduto alla notifica con le modalità indicate, essendo l'atto diretto a introdurre il giudizio d'appello e quest'ultimo un giudizio di cognizione.
2. Il ricorso è infondato. Secondo la previsione dell'art. 145 cod. proc. civ., comma 1, ove l'Inps sia rimasto contumace in primo grado, la notificazione dell'atto d'appello deve eseguirsi a Roma, nella sede centrale e domicilio legale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o mediante consegna della copia dell'atto ad una delle altre persone indicate nello stesso art. 145, essendo invece invalida la notifica eseguita presso una sede provinciale dell'Istituto (cfr. Cass. 21 ottobre 1987, n. 7787; id. 23 marzo 2005, n. 6226).
3. Si tratta di una regola, come da questa Corte già precisato (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. B 28221; id. 26 maggio 2009, n. 12116), non contraddetta dalla previsione di cui al comma 1 bis 1 RG 14232/2010 della 1. 1997 n. 30, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modificazioni • nella L. n. 326 del 2003), che, prescrivendo che taluni specifici atti processuali - cioè, gli atti Introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro - debbano essere notificati presso la struttura territoriale dell'ente previdenziale, non vi comprende l'atto di appello. Quest'ultimo, infatti, essendo destinato non già all'instaurazione di un nuovo processo, ma alla prosecuzione in una fase processuale ulteriore (di secondo grado) di un processo già instaurato, non è in nessun modo assimilabile all'atto introduttivo del giudizio di cognizione (nello stesso senso, ancorché specificamente in tema di notificazione della sentenza, Cass. 22616 del 3/10/2013, rv 627987: In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma. Né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto non è compresa la sentenza). - 4. Deve convenirsi, come già evidenziato dalla sentenza da ultimo citata, che scopo della norma richiamata è quello di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti, scopo evidentemente non ravvisabile quando si tratti di valutare, sulla base di una sentenza già resa e di un materiale istruttorio già acquisito agli atti di causa, la condotta processuale da adottare a seguito di impugnazione.
5. In relazione al caso trattato, inoltre, non assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 10 comma sesto della I. 2/12/2005 n. 248, la quale non interviene a immutare le disposizioni di carattere generale, ma concerne una deroga specificamente disposta in tema di invalidità civile, insuscettibile di applicazioni al di fuori dell'ambito della materia cui è destinata.
6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. N RG 14232/2010
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di fegittimità in favore dell'Inps, liquidate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti di Equitalia ETR S.p.A. Così deciso in Roma 1'8/3/2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Lucia Esposito Giuseppe Bronzini Luce Sproпо Jon Pe E I N O Z IL FUNZIONARIO GIUDLY RIO Dott. Giocan: RUBLO vontuur. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione LAVERO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 MAG 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Ruelly 3