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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. Avv. Giovanna Zarone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 178/2021
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Katiuscia Parte_1
SECONDINO, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Isernia
alla Via XIV Maggio;
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. IO Controparte_1
FRAGASSO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato in
Campobasso presso il Suo studio;
- opposta-
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione l'attrice, proponeva Parte_1
opposizione al d. i. n° 18/21 emesso dal Giudice Dott. Vincenzo DI GIACOMO,
nell'ambito del procedimento n. R. G. 1142/2020, con il quale Le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8059,13 (ottomilacinquantanve/13) oltre interessi e compensi professionali, contestando il calcolo degli interessi apllicati.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che Controparte_1
contestava in toto l'atto di citazione in opposizione al suddetto d. i..
Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso relativamente a due buoni fruttiferi postali della serie Q/P dell'importo delle vecchie lire 1.000,000, emessi in data 18.02.1988.
Questo Giudice osserva che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa,
sono stati emessi nel 1988, successivamente all'entrata in vigore del citato D. M.
13.06.1987, il quale, istituendo con effetto dal 01° luglio 1986 una nuova serie di buoni fruttiferi postali distinti con lettera “Q” e stabilendo la misura dei relativi tassi di interesse, ha disposto che i buoni postali di serie precedente potevano
2 essere utilizzati anche successivamente all'emissione del decreto, previa apposizione, a cura degli uffici postali di due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P” , l'altro sulla parte posteriore , recante la misura dei nuovi tassi.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi riportano etrambi i timbri aggiuntivi,
uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P e uno sulla parte posteriore le seguenti misure dei nuovi tassi: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi 8% fino al V
anno, 9% dal 6° al 10° anno, dall'11° al 15° anno, dal 16° anno al 20° anno”.
Nessuna variazione è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto dal ventunesimo al trentesimo anno dalla data di emissione del titolo che, deve, pertanto, deve considerarsi valida ed efficace.
Questo Giudice osserva che le , contravvenendo alle Parte_1
prescrizioni del D.M. 13/06/1986, avrebbe negligentemente omesso di aggiornare il tasso di interessi per l'ultima decade di rendimento dei titoli, il cui unico riferimento resterebbe quello della tabella riportata a tergo del documento,
non sovrapposta da altra indicazione, né annullata.
Va detto che per effetto del sopraggiungere di un decreto ministeriale, la misura dei tassi di interesse applicabili va a modificarsi, ma non si può esigere dallo stesso di prevedere che, già al momento della sottoscrizione, le condizioni di emissione del titolo siano diverse da quelle riportate a tergo dello stesso. In
sostanza, dell'errore imputabile all'amministrazione postale non può rispondere il sottoscrittore, poiché avendo il rapporto intercorrente tra gli stessi natura contrattuale, infatti, trovano applicazione i princìpi affermati dalle Sezioni
3 Unite della S.C., secondo cui: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata
dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo
contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati
risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscrittore che le condizioni alle
quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio,
diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della
sottoscrizione del buono” e che non può non tenersi conto del fatto che "i servizi
di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi sono sempre
stati del tutto privi di lineamenti autoritativi" e caratterizzati, piuttosto, da
connotazioni privatistiche e contrattualistiche, non discostandosi "dagli
analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie"; in particolare, "anche
quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello
Stato (...) essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma
d'impresa, donde già allora conseguiva la conformazione dei rapporti con gli
utenti corre rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del
diritto privato" ( Cass. S.U., 15/06/2007, n. 13979; in senso conforme, ex multis,
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017 (Rv. 645079 - 02).
Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati,
firmati e bollati e consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, ma non può in alcun
4 modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati" (cfr., Cass., SS. UU.,
15 giugno 2007, n. 13979).
Nello stesso senso, Tribunale Ferrara, 04/03/2020, secondo cui "Nella
disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Di conseguenza, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali -
destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".
Questo Giudice alla luce delle considerazioni innanzi svolte ritiene che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.
O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio
5 civile contraddistinto conss il n° 178/2021 R. G. A. C. C. vertente tra
[...]
così decide: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e conferma d. i. n° 18/21 emesso dal Giudice
Dott. Vincenzo DI GIACOMO, nell'ambito del procedimento n. R. G.
1142/2020;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle competenze di giudizio che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 nella somma pari ad € 2000,00 (duemila/00), oltre 15,00 % ex art. 15 T.F. ed IVA e
CAP con attribzione in favore dell'Avv. IO FRAGASSO di chiaratosi anticipatario;
Così deciso in Isernia lì 28.04.2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. Avv. Giovanna Zarone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 178/2021
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Katiuscia Parte_1
SECONDINO, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Isernia
alla Via XIV Maggio;
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. IO Controparte_1
FRAGASSO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato in
Campobasso presso il Suo studio;
- opposta-
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione l'attrice, proponeva Parte_1
opposizione al d. i. n° 18/21 emesso dal Giudice Dott. Vincenzo DI GIACOMO,
nell'ambito del procedimento n. R. G. 1142/2020, con il quale Le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8059,13 (ottomilacinquantanve/13) oltre interessi e compensi professionali, contestando il calcolo degli interessi apllicati.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che Controparte_1
contestava in toto l'atto di citazione in opposizione al suddetto d. i..
Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso relativamente a due buoni fruttiferi postali della serie Q/P dell'importo delle vecchie lire 1.000,000, emessi in data 18.02.1988.
Questo Giudice osserva che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa,
sono stati emessi nel 1988, successivamente all'entrata in vigore del citato D. M.
13.06.1987, il quale, istituendo con effetto dal 01° luglio 1986 una nuova serie di buoni fruttiferi postali distinti con lettera “Q” e stabilendo la misura dei relativi tassi di interesse, ha disposto che i buoni postali di serie precedente potevano
2 essere utilizzati anche successivamente all'emissione del decreto, previa apposizione, a cura degli uffici postali di due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P” , l'altro sulla parte posteriore , recante la misura dei nuovi tassi.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi riportano etrambi i timbri aggiuntivi,
uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P e uno sulla parte posteriore le seguenti misure dei nuovi tassi: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi 8% fino al V
anno, 9% dal 6° al 10° anno, dall'11° al 15° anno, dal 16° anno al 20° anno”.
Nessuna variazione è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto dal ventunesimo al trentesimo anno dalla data di emissione del titolo che, deve, pertanto, deve considerarsi valida ed efficace.
Questo Giudice osserva che le , contravvenendo alle Parte_1
prescrizioni del D.M. 13/06/1986, avrebbe negligentemente omesso di aggiornare il tasso di interessi per l'ultima decade di rendimento dei titoli, il cui unico riferimento resterebbe quello della tabella riportata a tergo del documento,
non sovrapposta da altra indicazione, né annullata.
Va detto che per effetto del sopraggiungere di un decreto ministeriale, la misura dei tassi di interesse applicabili va a modificarsi, ma non si può esigere dallo stesso di prevedere che, già al momento della sottoscrizione, le condizioni di emissione del titolo siano diverse da quelle riportate a tergo dello stesso. In
sostanza, dell'errore imputabile all'amministrazione postale non può rispondere il sottoscrittore, poiché avendo il rapporto intercorrente tra gli stessi natura contrattuale, infatti, trovano applicazione i princìpi affermati dalle Sezioni
3 Unite della S.C., secondo cui: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata
dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo
contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati
risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscrittore che le condizioni alle
quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio,
diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della
sottoscrizione del buono” e che non può non tenersi conto del fatto che "i servizi
di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi sono sempre
stati del tutto privi di lineamenti autoritativi" e caratterizzati, piuttosto, da
connotazioni privatistiche e contrattualistiche, non discostandosi "dagli
analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie"; in particolare, "anche
quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello
Stato (...) essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma
d'impresa, donde già allora conseguiva la conformazione dei rapporti con gli
utenti corre rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del
diritto privato" ( Cass. S.U., 15/06/2007, n. 13979; in senso conforme, ex multis,
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017 (Rv. 645079 - 02).
Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati,
firmati e bollati e consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, ma non può in alcun
4 modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati" (cfr., Cass., SS. UU.,
15 giugno 2007, n. 13979).
Nello stesso senso, Tribunale Ferrara, 04/03/2020, secondo cui "Nella
disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Di conseguenza, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali -
destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".
Questo Giudice alla luce delle considerazioni innanzi svolte ritiene che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.
O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio
5 civile contraddistinto conss il n° 178/2021 R. G. A. C. C. vertente tra
[...]
così decide: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e conferma d. i. n° 18/21 emesso dal Giudice
Dott. Vincenzo DI GIACOMO, nell'ambito del procedimento n. R. G.
1142/2020;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle competenze di giudizio che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 nella somma pari ad € 2000,00 (duemila/00), oltre 15,00 % ex art. 15 T.F. ed IVA e
CAP con attribzione in favore dell'Avv. IO FRAGASSO di chiaratosi anticipatario;
Così deciso in Isernia lì 28.04.2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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