CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5755/2018 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
Parte_1
Avv. SANTINI LUCA;
E
CP_1 contumace
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n 160/2018 dal Tribunale di Velletri – Sezione Distaccata di
Albano Laziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto appello in oggetto che, in relazione ad una domanda di Parte_1 risarcimento dei danni derivanti da un'insidia stradale aveva così statuito : “in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il al pagamento, in favore Parte_1 di e ai valori attuali, della complessiva somma di € 3.714,00, a titolo di CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 387,43 Pt_1 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa, con rivalutazione monetaria
1 in base agli indici Istat dall'esborso fino alla presente sentenza ed interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta quanto al resto la domanda attrice;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 2.738,00 per compenso e € 214,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
ordina la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratori antistatario;
pone le spese di
C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico del Pt_1 convenuto, tenuto a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliare”.
è rimasta contumace. CP_1
Dopo una serie di vani rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado , concesso termine alle parti per la ricostruzione degli atti, rispettato dalla parte appellante, la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa all'odierna udienza con lettura della sentenza.
2. E'incontroverso che, come dedotto dall'appellante, “ la presente res litigiosa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale come avanzata, in primo grado, dalla sig.ra , la quale allegava che il giorno 13.01.2012, alle ore 19.30 ca., CP_1 mentre attraversava la via Appia Vecchia sede all'altezza del parco divertimenti, nel comune di , rovinava a terra a causa di una buca presente sul manto stradale e non visibile in Pt_1 quanto “senza alcuna illuminazione”; ne sarebbero quindi derivate le denunciate lesioni personali.”
3. Con il primo motivo l'appellante deduce “ Contraddittorietà, erroneità dell'iter logico- motivazionale adottato dal giudice di prime cure nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie;
violazione dell'art. 2043 c.c. anche in rapporto agli artt. 115 e 116 c.p.c.:”.
La doglianza è manifestamente infondata .
La caduta è avvenuta su strada di proprietà comunale, non interclusa al traffico pedonale, sicchè indiscutibile è l'astratta responsabilità ex art 2051 c.c. dell'Ente proprietario quali che fossero l'ubicazione e l 'uso della res.
4 Con il secondo motivo l'appellante deduce “ Vizio di motivazione, insufficiente, arbitraria e contraddittoria motivazione in ordine all'interpretazione delle risultanze probatorie;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; carenza di prova del fatto storico e del nesso eziologico”
In particolare deduce l'appellante “ nella sostanza, ad essere qui censurata, è la valutazione, palesemente contraddittoria, che il giudice ha offerto delle prove testimoniali a sostegno delle ragioni della domanda attorea. Segnatamente, ad essere oggetto della presente doglianza è il
2 passo della motivazione nel quale, con valutazione affatto truistica, è stato ritenuto che: “Le testimonianze raccolte hanno confermato sostanzialmente la dinamica del sinistro come surriferite (cfr. dichiarazioni rese da e )” (pag. 3 della sentenza). Testimone_1 Testimone_2
Il giudice di primo grado – in questo di certo non favorito dall'essere stato sostituito da diverso giudicante nella fase istruttoria della presente causa, con conseguente compromissione del cd. principio di immediatezza nell'assunzione delle prove – avrebbe dovuto prestare maggiore accortezza nel soppesare l'attendibilità dei testi di parte attrice, e quindi la veridicità delle loro asserzioni. Vale osservare, infatti, dalla attenta lettura dei verbali di causa riportanti le prove testimoniali espletate all'udienza del 20.04.2015, che questi si sia affisso esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi e , di aver visto la sig.ra cadere Testimone_1 Testimone_2 CP_1 mettendo il piede dentro una buca.
Ma è proprio trascorrendo alla partita valutazione delle singole deposizioni dei testimoni oculari che emergono inconciliabili incongruenze;
tali da sollevare dubbi sulla stessa prova del fatto storico.
Segnatamente, dalle risultanze della prova orale assunta da , si evince che Testimone_1 questa avrebbe visto, “una signora” cadere a terra nel mentre passava con la macchina: “L'ho vista cadere mettendo il piede dentro una buca, direi grande di circa 20 cm.. Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, insieme alla signora c'era il marito”. Alle domande “a chiarimento” poste dalla scrivente difesa, poi, la stessa specificava che: “La signora si trovava a pochi metri dalla nostra vettura. Ricordo che la nostra vettura aveva le luci accese”.
Il teste , marito dell'attrice, ha dichiarato invece di aver “visto mia moglie Testimone_2 cadere e l'ho vista mettere il piede in una buca anche se non si vedeva nulla era completamente buio. […] C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone”.
Delle due l'una.
È di tutta evidenza, come, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa una ritenuta “sostanziale” conferma in ordine alla dinamica del sinistro allegata da controparte, i testi abbiano di fatto espresso dichiarazioni fortemente contraddittorie e tali financo da escludersi a vicenda.
Non sfugge come la teste – la quale avrebbe assistito de visu alla cronometrica Testimone_1 sequenza dell'evento “a pochi metri” e dalla macchina che, dunque, doveva necessariamente proiettare i fari in corrispondenza di “una signora”, ché, altrimenti, non avrebbe potuto vederla “cadere mettendo il piede dentro una buca grande circa 20 cm.” qualora fosse stato buio pesto –, addirittura non viene neppure ritenuta fisicamente presente in quelle coordinate spazio-temporali dallo stesso marito dell'odierna appellata.
3 Mentre infatti la teste asserisce che: “Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, Tes_1 insieme alla signora c'era il marito”; per quest'ultimo: “C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone”.
A fronte di tali inconciliabili discrasie testimoniali, il giudice di prima istanza, avrebbe dovuto ricavare de plano seri dubbi in ordine alla credibilità dei testi.
Vale appena osservare come il successivo rilievo del teste – id est: “una Testimone_2 macchina si è fermata ma io li ho mandati via perché l'avevo soccorsa io” –, non rileva di sé, atteso che non potrebbe trattarsi della stessa macchina sulla quale era trasportata la teste a meno di non voler sollevare ragionevoli dubbi sulle modalità di “rintraccio” della Tes_1 stessa in qualità di testimone.
Ma anche a voler ritenere, per mero ozio difensivo, entrambi i testi presenti al fatto allegato da controparte, comunque ciò non varrebbe a sanare la patente contraddittorietà delle testimonianze acquisite.
Vale osservare, invero, che se entrambi hanno dichiarato di aver visto l'odierna appellata mettere il piede in fallo in una buca – visione concessa ad entrambi ma, ovviamente, non alla sig.ra –, mentre la teste avrebbe visto dalla macchina distante a pochi metri che, CP_1 Tes_1 necessariamente, doveva illuminare la scena tanto da osservare il piede “dentro” una buca grande circa 20 cm.; il teste poteva vedere anch'egli la moglie mettere il piede in una Tes_2 buca “anche se non si vedeva nulla era completamente buio”.
In termini di rilevanza degli assunti difensivi che precedono, a mente dell'art. 342 c.p.c., la
Corte territoriale dovrà correttamente valutare la evidente inattendibilità delle testimonianze indicate con conseguente ricaduta circa la carenza assoluta di prova del fatto storico.
Mancando, poi, sicuri riscontri in ordine alla stessa dinamica del sinistro lamentato da controparte, ad entrare in crisi è la stessa prova del nesso di causalità, non essendo dato seriamente comprendere come il giudice di primo grado abbia ritenuto, a pag. 6 della parte motiva, che: “nel caso che qui ci occupa è processualmente emersa la prova del nesso causale fra la cosa in custodia (pubblica strada) ed il danno asseritamente da essa arrecato. […] In particolare, è emerso che la citante è caduta a terra transitando su una buca presente sopra il manto stradale, non avvistabile, stante la mancanza di illuminazione e il colore della pavimentazione, né prevedibile, poiché non segnalata (cfr. dichiarazioni rese da Tes_1
e )”.
[...] Testimone_2
Sicura evidenza dell'erroneità nonché contraddittorietà dell'iter logico-motivazionale del passo in parola si rinviene nello stesso riferirsi al “colore della pavimentazione”: circostanza questa mai allegata in alcuno scritto difensivo di parte né tanto meno riferita dai testimoni
4 escussi. Piuttosto, non è dato comprendere come ed in qual modo il preteso elemento cromatico abbia potuto incidere stante la premessa “mancanza di illuminazione”.
Il paralogismo nel quale incorre la sentenza impugnata è, semmai, l'aver preso a riferimento il colore della “pavimentazione”, rectìus dell'asfalto nel caso concreto, senza minimamente considerare le notevoli dimensioni della buca (grande ca. 20 cm); obliterando del tutto altri indici dirimenti quali, ad esempio, la profondità della buca stessa, rimasta ignota.
In ordine poi alla asserita “mancanza di illuminazione”, entrambi i testi citati dalla difesa dell'odierna appellata hanno recisamente confermato la circostanza capitolata sub b) della memoria istruttoria di parte, id est che: “la suddetta strada era al buio completo mancando l'illuminazione dei lampioni”. Anche in questo caso, però, non può ritenersi provato il nesso causale tra le condizioni della strada e l'occorso, atteso che vi sono nette discrasie tra le versioni dei fatti fornite, tali da suscitare non poche perplessità sull'attendibilità dei testimoni.
Non vi è chi non veda, infatti, la non verosimiglianza, e quindi la inattendibilità, di chi avrebbe
“visto” la sig.ra mettere il piede in fallo in una buca – perfino “a pochi metri” di distanza CP_1 come nel caso della teste salvo poi dichiarare che si era “al buio completo” –, e quanto Tes_1 dichiarato dal marito dell'attrice “non si vedeva nulla era completamente buio”.
Anche qui, delle due l'una: o la presenza della buca doveva essere percepibile all'attrice così come lo è stata per i testimoni oculari, ovvero, se era “completamente buio”, allora il giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente aprire un nuovo fronte di indagine relativo alla esatta valutazione dell'incidenza del fatto colposo della danneggiata nella produzione dell'evento di danno lamentato. Ma si proverà a meglio enucleare quest'ultimo assunto nel motivo di gravame che segue.
La doglianza è infondata.
Va evidenziato che l'onere della prova della storicità dell'evento lesivo e del nesso di causalità fra i danni lamentati e l'illecito grava sul danneggiato. Il Tribunale ha fatto acritico ed apodittico rimando alla deposizione di due testimoni, senza la minima valutazione della attendibilità degli stessi.
Questa Corte , pertanto, è tenuta al riesame delle suddette deposizioni, che giova riportare per esteso.
“ Sono …indifferente …ho visto una signora cadere a terra perché passavo con Testimone_1 la macchina con mio marito. Io ero trasportata perché guidava mio marito. ADR La signora è caduta vicino all' attraversamento pedonale. L'ho vista cadere mettendo il piede dentro una buca grande di circa 20 cm. Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, insieme alla signora
5 c'era il marito. A parte me, mio marito, la signora ed il marito non c'erano altre persone.
Erano circa le 19,30, abito a e venivo da via Cava dei Selci e stavo andando a . Pt_1 Pt_1
Sul capitolo A risponde è vero. Sul capitolo B risponde è vero. Mostrate le foto le riconosce come quelle del luogo dell'incidente ADR la signora si trovava a pochi metri dalla nostra vettura. ADR La nostra vettura aveva le luci accese”
TESTE OLIVIERI:“ Sono il marito della signora Ho visto mia moglie cadere e l'ho vista CP_1 mettere il piede in una buca anche se non si vedeva nulla, era completamente buio:procedevamo affiancati. Sul cap A. E' vero, La signora è mia moglie. Sul Cap.B risponde
: è vero.ADR Non so se ci fossero altre buche perché non si vedeva nulla. ADR C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone, una macchina si è fermata, ma l'ho mandata via perché l'avevo soccorsa io…Il giorno successivo mi sono recato dai Vigli Urbani per denunziare la presenza della buca ma mi è stato risposto che non era di loro competenza.
In sede di interrogatorio formale ha dichiarato che attraversava la strada senza CP_1 percorrere le strisce pedonali. “
A ciò aggiungasi che non risulta alcuna denunzia ai VV.UU., che non è chiaro neppure come la teste sia stata reperita, come pure l'effettività della percezione della dinamica del Tes_1 sinistro in una strada buia.
La scarsa attendibilità della teste ( non è chiaro come essa sia stata reperita , né la Tes_1 effettività della percezione della dinamica del sinistro) non è tale da inficiare l'attendibilità , pur attenuata sul piano soggettivo dal rapporto di coniugio, del marito della vittima.
La mancata denunzia ai VV.UU. che pur sarebbe stata opportuna e la dichiarazione di una caduta accidentale in sede di pronto soccorso restano circostanze sostanzialmente neutre, a meno che non voglia affermarsi la vera e propria falsità della deposizione del marito, per la quale non vi sono elementi.
Ritiene pertanto la Corte di dovere ritenere accertato il fatto storico.
Non è pertanto dubitabile la sussistenza dell'astratta responsabilità del ex art 2051 c.c. Pt_1 per l'anomalia della res in custodia.
5.Deve invece accertarsi se la condotta del danneggiato possa avere assorbito del tutto il nesso di causalità integrando il caso fortuito.
Come affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione 9315/2019: “ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
6 sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Considerando che l'incidente si verificò in un tratto di strada completamente buio, fuori delle strisce pedonali, è evidente che la avrebbe dovuto apprestare la massima prudenza CP_1 nell'eseguire l'attraversamento.
Tuttavia tale negligente condotta non assorbe interamente il nesso causale e, nel bilanciamento delle rispettive responsabilità ritiene la Corte che la responsabilità debba essere attribuita in misura dei 2/3 a carico del e per 1/3 a carico della danneggiata. Pt_1
6.Il motivo di appello concernente la liquidazione del danno da inabilità temporanea è infondato.
Il Tribunale ha correttamente liquidato 5 giorni per ITA e 15 per ITR al 50% sulla base della ctu espletata..
Avuto riguardo la parziale accoglimento della domanda attrice le spese di lite vanno compensate per i 2/3 quanto al primo grado, mentre nulla è dovuto in suo favore per il giudizio di appello stante la contumacia nel grado.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
Dichiara il responsabile per i 2/3 dell'infortunio de quo e per 1/3 Parte_1
. Parte_2
7 Riduce di 1/3 tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata ( comprese quelle relative alle spese di lite).
Nulla per le spese del grado.
IL PRESIDENTE EST.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5755/2018 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
Parte_1
Avv. SANTINI LUCA;
E
CP_1 contumace
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n 160/2018 dal Tribunale di Velletri – Sezione Distaccata di
Albano Laziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto appello in oggetto che, in relazione ad una domanda di Parte_1 risarcimento dei danni derivanti da un'insidia stradale aveva così statuito : “in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il al pagamento, in favore Parte_1 di e ai valori attuali, della complessiva somma di € 3.714,00, a titolo di CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 387,43 Pt_1 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa, con rivalutazione monetaria
1 in base agli indici Istat dall'esborso fino alla presente sentenza ed interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta quanto al resto la domanda attrice;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 2.738,00 per compenso e € 214,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
ordina la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratori antistatario;
pone le spese di
C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico del Pt_1 convenuto, tenuto a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliare”.
è rimasta contumace. CP_1
Dopo una serie di vani rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado , concesso termine alle parti per la ricostruzione degli atti, rispettato dalla parte appellante, la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa all'odierna udienza con lettura della sentenza.
2. E'incontroverso che, come dedotto dall'appellante, “ la presente res litigiosa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale come avanzata, in primo grado, dalla sig.ra , la quale allegava che il giorno 13.01.2012, alle ore 19.30 ca., CP_1 mentre attraversava la via Appia Vecchia sede all'altezza del parco divertimenti, nel comune di , rovinava a terra a causa di una buca presente sul manto stradale e non visibile in Pt_1 quanto “senza alcuna illuminazione”; ne sarebbero quindi derivate le denunciate lesioni personali.”
3. Con il primo motivo l'appellante deduce “ Contraddittorietà, erroneità dell'iter logico- motivazionale adottato dal giudice di prime cure nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie;
violazione dell'art. 2043 c.c. anche in rapporto agli artt. 115 e 116 c.p.c.:”.
La doglianza è manifestamente infondata .
La caduta è avvenuta su strada di proprietà comunale, non interclusa al traffico pedonale, sicchè indiscutibile è l'astratta responsabilità ex art 2051 c.c. dell'Ente proprietario quali che fossero l'ubicazione e l 'uso della res.
4 Con il secondo motivo l'appellante deduce “ Vizio di motivazione, insufficiente, arbitraria e contraddittoria motivazione in ordine all'interpretazione delle risultanze probatorie;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; carenza di prova del fatto storico e del nesso eziologico”
In particolare deduce l'appellante “ nella sostanza, ad essere qui censurata, è la valutazione, palesemente contraddittoria, che il giudice ha offerto delle prove testimoniali a sostegno delle ragioni della domanda attorea. Segnatamente, ad essere oggetto della presente doglianza è il
2 passo della motivazione nel quale, con valutazione affatto truistica, è stato ritenuto che: “Le testimonianze raccolte hanno confermato sostanzialmente la dinamica del sinistro come surriferite (cfr. dichiarazioni rese da e )” (pag. 3 della sentenza). Testimone_1 Testimone_2
Il giudice di primo grado – in questo di certo non favorito dall'essere stato sostituito da diverso giudicante nella fase istruttoria della presente causa, con conseguente compromissione del cd. principio di immediatezza nell'assunzione delle prove – avrebbe dovuto prestare maggiore accortezza nel soppesare l'attendibilità dei testi di parte attrice, e quindi la veridicità delle loro asserzioni. Vale osservare, infatti, dalla attenta lettura dei verbali di causa riportanti le prove testimoniali espletate all'udienza del 20.04.2015, che questi si sia affisso esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi e , di aver visto la sig.ra cadere Testimone_1 Testimone_2 CP_1 mettendo il piede dentro una buca.
Ma è proprio trascorrendo alla partita valutazione delle singole deposizioni dei testimoni oculari che emergono inconciliabili incongruenze;
tali da sollevare dubbi sulla stessa prova del fatto storico.
Segnatamente, dalle risultanze della prova orale assunta da , si evince che Testimone_1 questa avrebbe visto, “una signora” cadere a terra nel mentre passava con la macchina: “L'ho vista cadere mettendo il piede dentro una buca, direi grande di circa 20 cm.. Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, insieme alla signora c'era il marito”. Alle domande “a chiarimento” poste dalla scrivente difesa, poi, la stessa specificava che: “La signora si trovava a pochi metri dalla nostra vettura. Ricordo che la nostra vettura aveva le luci accese”.
Il teste , marito dell'attrice, ha dichiarato invece di aver “visto mia moglie Testimone_2 cadere e l'ho vista mettere il piede in una buca anche se non si vedeva nulla era completamente buio. […] C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone”.
Delle due l'una.
È di tutta evidenza, come, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa una ritenuta “sostanziale” conferma in ordine alla dinamica del sinistro allegata da controparte, i testi abbiano di fatto espresso dichiarazioni fortemente contraddittorie e tali financo da escludersi a vicenda.
Non sfugge come la teste – la quale avrebbe assistito de visu alla cronometrica Testimone_1 sequenza dell'evento “a pochi metri” e dalla macchina che, dunque, doveva necessariamente proiettare i fari in corrispondenza di “una signora”, ché, altrimenti, non avrebbe potuto vederla “cadere mettendo il piede dentro una buca grande circa 20 cm.” qualora fosse stato buio pesto –, addirittura non viene neppure ritenuta fisicamente presente in quelle coordinate spazio-temporali dallo stesso marito dell'odierna appellata.
3 Mentre infatti la teste asserisce che: “Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, Tes_1 insieme alla signora c'era il marito”; per quest'ultimo: “C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone”.
A fronte di tali inconciliabili discrasie testimoniali, il giudice di prima istanza, avrebbe dovuto ricavare de plano seri dubbi in ordine alla credibilità dei testi.
Vale appena osservare come il successivo rilievo del teste – id est: “una Testimone_2 macchina si è fermata ma io li ho mandati via perché l'avevo soccorsa io” –, non rileva di sé, atteso che non potrebbe trattarsi della stessa macchina sulla quale era trasportata la teste a meno di non voler sollevare ragionevoli dubbi sulle modalità di “rintraccio” della Tes_1 stessa in qualità di testimone.
Ma anche a voler ritenere, per mero ozio difensivo, entrambi i testi presenti al fatto allegato da controparte, comunque ciò non varrebbe a sanare la patente contraddittorietà delle testimonianze acquisite.
Vale osservare, invero, che se entrambi hanno dichiarato di aver visto l'odierna appellata mettere il piede in fallo in una buca – visione concessa ad entrambi ma, ovviamente, non alla sig.ra –, mentre la teste avrebbe visto dalla macchina distante a pochi metri che, CP_1 Tes_1 necessariamente, doveva illuminare la scena tanto da osservare il piede “dentro” una buca grande circa 20 cm.; il teste poteva vedere anch'egli la moglie mettere il piede in una Tes_2 buca “anche se non si vedeva nulla era completamente buio”.
In termini di rilevanza degli assunti difensivi che precedono, a mente dell'art. 342 c.p.c., la
Corte territoriale dovrà correttamente valutare la evidente inattendibilità delle testimonianze indicate con conseguente ricaduta circa la carenza assoluta di prova del fatto storico.
Mancando, poi, sicuri riscontri in ordine alla stessa dinamica del sinistro lamentato da controparte, ad entrare in crisi è la stessa prova del nesso di causalità, non essendo dato seriamente comprendere come il giudice di primo grado abbia ritenuto, a pag. 6 della parte motiva, che: “nel caso che qui ci occupa è processualmente emersa la prova del nesso causale fra la cosa in custodia (pubblica strada) ed il danno asseritamente da essa arrecato. […] In particolare, è emerso che la citante è caduta a terra transitando su una buca presente sopra il manto stradale, non avvistabile, stante la mancanza di illuminazione e il colore della pavimentazione, né prevedibile, poiché non segnalata (cfr. dichiarazioni rese da Tes_1
e )”.
[...] Testimone_2
Sicura evidenza dell'erroneità nonché contraddittorietà dell'iter logico-motivazionale del passo in parola si rinviene nello stesso riferirsi al “colore della pavimentazione”: circostanza questa mai allegata in alcuno scritto difensivo di parte né tanto meno riferita dai testimoni
4 escussi. Piuttosto, non è dato comprendere come ed in qual modo il preteso elemento cromatico abbia potuto incidere stante la premessa “mancanza di illuminazione”.
Il paralogismo nel quale incorre la sentenza impugnata è, semmai, l'aver preso a riferimento il colore della “pavimentazione”, rectìus dell'asfalto nel caso concreto, senza minimamente considerare le notevoli dimensioni della buca (grande ca. 20 cm); obliterando del tutto altri indici dirimenti quali, ad esempio, la profondità della buca stessa, rimasta ignota.
In ordine poi alla asserita “mancanza di illuminazione”, entrambi i testi citati dalla difesa dell'odierna appellata hanno recisamente confermato la circostanza capitolata sub b) della memoria istruttoria di parte, id est che: “la suddetta strada era al buio completo mancando l'illuminazione dei lampioni”. Anche in questo caso, però, non può ritenersi provato il nesso causale tra le condizioni della strada e l'occorso, atteso che vi sono nette discrasie tra le versioni dei fatti fornite, tali da suscitare non poche perplessità sull'attendibilità dei testimoni.
Non vi è chi non veda, infatti, la non verosimiglianza, e quindi la inattendibilità, di chi avrebbe
“visto” la sig.ra mettere il piede in fallo in una buca – perfino “a pochi metri” di distanza CP_1 come nel caso della teste salvo poi dichiarare che si era “al buio completo” –, e quanto Tes_1 dichiarato dal marito dell'attrice “non si vedeva nulla era completamente buio”.
Anche qui, delle due l'una: o la presenza della buca doveva essere percepibile all'attrice così come lo è stata per i testimoni oculari, ovvero, se era “completamente buio”, allora il giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente aprire un nuovo fronte di indagine relativo alla esatta valutazione dell'incidenza del fatto colposo della danneggiata nella produzione dell'evento di danno lamentato. Ma si proverà a meglio enucleare quest'ultimo assunto nel motivo di gravame che segue.
La doglianza è infondata.
Va evidenziato che l'onere della prova della storicità dell'evento lesivo e del nesso di causalità fra i danni lamentati e l'illecito grava sul danneggiato. Il Tribunale ha fatto acritico ed apodittico rimando alla deposizione di due testimoni, senza la minima valutazione della attendibilità degli stessi.
Questa Corte , pertanto, è tenuta al riesame delle suddette deposizioni, che giova riportare per esteso.
“ Sono …indifferente …ho visto una signora cadere a terra perché passavo con Testimone_1 la macchina con mio marito. Io ero trasportata perché guidava mio marito. ADR La signora è caduta vicino all' attraversamento pedonale. L'ho vista cadere mettendo il piede dentro una buca grande di circa 20 cm. Io mi sono fermata per eventuali soccorsi, insieme alla signora
5 c'era il marito. A parte me, mio marito, la signora ed il marito non c'erano altre persone.
Erano circa le 19,30, abito a e venivo da via Cava dei Selci e stavo andando a . Pt_1 Pt_1
Sul capitolo A risponde è vero. Sul capitolo B risponde è vero. Mostrate le foto le riconosce come quelle del luogo dell'incidente ADR la signora si trovava a pochi metri dalla nostra vettura. ADR La nostra vettura aveva le luci accese”
TESTE OLIVIERI:“ Sono il marito della signora Ho visto mia moglie cadere e l'ho vista CP_1 mettere il piede in una buca anche se non si vedeva nulla, era completamente buio:procedevamo affiancati. Sul cap A. E' vero, La signora è mia moglie. Sul Cap.B risponde
: è vero.ADR Non so se ci fossero altre buche perché non si vedeva nulla. ADR C'ero solo io che ho soccorso mia moglie, non c'erano altre persone, una macchina si è fermata, ma l'ho mandata via perché l'avevo soccorsa io…Il giorno successivo mi sono recato dai Vigli Urbani per denunziare la presenza della buca ma mi è stato risposto che non era di loro competenza.
In sede di interrogatorio formale ha dichiarato che attraversava la strada senza CP_1 percorrere le strisce pedonali. “
A ciò aggiungasi che non risulta alcuna denunzia ai VV.UU., che non è chiaro neppure come la teste sia stata reperita, come pure l'effettività della percezione della dinamica del Tes_1 sinistro in una strada buia.
La scarsa attendibilità della teste ( non è chiaro come essa sia stata reperita , né la Tes_1 effettività della percezione della dinamica del sinistro) non è tale da inficiare l'attendibilità , pur attenuata sul piano soggettivo dal rapporto di coniugio, del marito della vittima.
La mancata denunzia ai VV.UU. che pur sarebbe stata opportuna e la dichiarazione di una caduta accidentale in sede di pronto soccorso restano circostanze sostanzialmente neutre, a meno che non voglia affermarsi la vera e propria falsità della deposizione del marito, per la quale non vi sono elementi.
Ritiene pertanto la Corte di dovere ritenere accertato il fatto storico.
Non è pertanto dubitabile la sussistenza dell'astratta responsabilità del ex art 2051 c.c. Pt_1 per l'anomalia della res in custodia.
5.Deve invece accertarsi se la condotta del danneggiato possa avere assorbito del tutto il nesso di causalità integrando il caso fortuito.
Come affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione 9315/2019: “ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
6 sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Considerando che l'incidente si verificò in un tratto di strada completamente buio, fuori delle strisce pedonali, è evidente che la avrebbe dovuto apprestare la massima prudenza CP_1 nell'eseguire l'attraversamento.
Tuttavia tale negligente condotta non assorbe interamente il nesso causale e, nel bilanciamento delle rispettive responsabilità ritiene la Corte che la responsabilità debba essere attribuita in misura dei 2/3 a carico del e per 1/3 a carico della danneggiata. Pt_1
6.Il motivo di appello concernente la liquidazione del danno da inabilità temporanea è infondato.
Il Tribunale ha correttamente liquidato 5 giorni per ITA e 15 per ITR al 50% sulla base della ctu espletata..
Avuto riguardo la parziale accoglimento della domanda attrice le spese di lite vanno compensate per i 2/3 quanto al primo grado, mentre nulla è dovuto in suo favore per il giudizio di appello stante la contumacia nel grado.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
Dichiara il responsabile per i 2/3 dell'infortunio de quo e per 1/3 Parte_1
. Parte_2
7 Riduce di 1/3 tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata ( comprese quelle relative alle spese di lite).
Nulla per le spese del grado.
IL PRESIDENTE EST.
8