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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00330556 24 000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035021947 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – SS e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la Cartella di pagamento n. 295 2023
00330556 24 000, notificata in data 5.11.2024, di € 191,88 per Raccolta rifiuti anni 2006-2007 e la Cartella di pagamento n. 295 2024 0035021947 000, notificata in data 5.11.2024, di € 877,88, per Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010 e 2011, eccependo
- intervenuto annullamento giudiziale dell'atto sotteso la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024
0035021947 000, l'intimazione di pagamento T.I.A. n. 014560/16 relativamente agli anni 2010 e 2011, per un totale complessivo di € 395,00, e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di annullamento n.
1706/2019, depositata in data 11.03.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina
- l'odierno ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di fatture relative alla raccolta rifiuti per l'anno 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, né ha ricevuto la notifica di altri atti ad esse relative
- prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con le cartelle di pagamento
- ruolo è stato formato da parte di soggetto non legittimato
A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione.
Agenzia delle Entrate – SS deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memoria successiva il ricorrente, rifacendosi a quanto già censurato nel ricorso introduttivo, evidenziava che dalla documentazione prodotta dalla stessa ATO ME 1 S.p.A. emerge in modo incontrovertibile che il tentativo di notifica degli atti presupposti è stato sempre effettuato presso l'indirizzo sito in S.Agata Militello
(ME), Via Asmara n. 12/A. Tuttavia, come ampiamente documentato tramite il certificato storico di residenza
(All. n. 4), l'odierno ricorrente risiede sin dal 27.04.2010 in C.da Karra n. 1, dove difatti sono state notificate le cartelle opposte.
La notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza del destinatario, risultante dai registri anagrafici, è giuridicamente inesistente o, quantomeno, affetta da nullità assoluta e insanabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
, è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del
11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2018 e 2019.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Tra l'altro si osserva intervenuto l'annullamento giudiziale dell'atto sotteso la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024 0035021947 000, l'intimazione di pagamento T.I.A. n. 014560/16 relativamente agli anni 2010
e 2011, per un totale complessivo di € 395,00, e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di annullamento n. 1706/2019, depositata in data 11.03.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
Poiché, comunque, trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2018, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico ATO Me1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate SS in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito ATO Me1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 450,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato;
compensa con Agenzia delle Entrate SS.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00330556 24 000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035021947 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – SS e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la Cartella di pagamento n. 295 2023
00330556 24 000, notificata in data 5.11.2024, di € 191,88 per Raccolta rifiuti anni 2006-2007 e la Cartella di pagamento n. 295 2024 0035021947 000, notificata in data 5.11.2024, di € 877,88, per Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010 e 2011, eccependo
- intervenuto annullamento giudiziale dell'atto sotteso la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024
0035021947 000, l'intimazione di pagamento T.I.A. n. 014560/16 relativamente agli anni 2010 e 2011, per un totale complessivo di € 395,00, e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di annullamento n.
1706/2019, depositata in data 11.03.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina
- l'odierno ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di fatture relative alla raccolta rifiuti per l'anno 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, né ha ricevuto la notifica di altri atti ad esse relative
- prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con le cartelle di pagamento
- ruolo è stato formato da parte di soggetto non legittimato
A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione.
Agenzia delle Entrate – SS deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memoria successiva il ricorrente, rifacendosi a quanto già censurato nel ricorso introduttivo, evidenziava che dalla documentazione prodotta dalla stessa ATO ME 1 S.p.A. emerge in modo incontrovertibile che il tentativo di notifica degli atti presupposti è stato sempre effettuato presso l'indirizzo sito in S.Agata Militello
(ME), Via Asmara n. 12/A. Tuttavia, come ampiamente documentato tramite il certificato storico di residenza
(All. n. 4), l'odierno ricorrente risiede sin dal 27.04.2010 in C.da Karra n. 1, dove difatti sono state notificate le cartelle opposte.
La notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza del destinatario, risultante dai registri anagrafici, è giuridicamente inesistente o, quantomeno, affetta da nullità assoluta e insanabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
, è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del
11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2018 e 2019.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Tra l'altro si osserva intervenuto l'annullamento giudiziale dell'atto sotteso la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024 0035021947 000, l'intimazione di pagamento T.I.A. n. 014560/16 relativamente agli anni 2010
e 2011, per un totale complessivo di € 395,00, e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di annullamento n. 1706/2019, depositata in data 11.03.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
Poiché, comunque, trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2018, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico ATO Me1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate SS in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito ATO Me1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 450,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato;
compensa con Agenzia delle Entrate SS.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026