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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SPESE GIUDIZIO I GRADO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame e chiede la riforma della sentenza limitatamente alla parte concernente le spese del giudizio.
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio la società “Ricorrente_1
”, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza numero 777/01/23 – pubblicata in data 18 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stato accolto il suo ricorso, proposto, contro l'Agente della Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29220220009228928000 ed il relativo ruolo n. 2022/001145 afferente alla TARI anno 2014, notificata a mezzo PEC il 26.10.2022
2.- Non si è costituita nel presente grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti.
3.- Successivamente la società appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni, precedentemente formulate.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 501/01/2021, pronunciata in data 01/03/2021, depositata in Segreteria in data 23/03/2021 e passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione prodotta in atti, risulta che la CTP di
Caltanissetta ha annullato all'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento n. 10 del 09/10/2019 afferente alla TARI 2014.
Orbene, detto avviso di accertamento è richiamato a pag. 5 della cartella impugnata quale titolo legittimante l'iscrizione a ruolo n. 2022/001145 sottostante la medesima cartella di talché, venuto meno l'atto prodromico,
è venuta meno la possibilità, per l'agente della riscossione, di emettere l'impugnata cartella, che va, pertanto, annullata.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 Cpc per lite temeraria, avanzata dal ricorrente si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema (se ne veda, fra le altre, l'ordinanza, 13899/2013), il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 citato, potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, da cui sia derivata la necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, abbia dato luogo all'esigenza di instaurare un processo. D'altra parte, la stessa Cassazione ha, altresì, precisato che il diritto al risarcimento dovuto a responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché per accoglimento della relativa richiesta è pur sempre necessario che sia fornita prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (si vedano, fra le altre, Cass. 7583/2004, 9080/2013 e 21798/2015). Ora, nel caso di specie deve escludersi che sussistano i presupposti da ultimo indicati dalla Cassazione, essendo del tutto mancata la prova della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'ente locale e/o dell'agente della riscossione.
Per quanto precede deve quindi concludersi che l'istanza risarcitoria non possa accogliersi.
Consegue la condanna dell'ADER al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre accessori se dovuti da distrarre in favore del difensore antistatario”.
6.- Il Collegio ritiene che l'appello della società, riguardante sia la doglianza relativa al mancato riconoscimento della responsabilità di AdER – ex art. 96 c.p.c., sia la quantificazione delle spese di lite, meriti parziale accoglimento, con riguardo a quest'ultima doglianza.
7.- Per quanto concerne la prima, infatti, questa Corte condivide pienamente – facendolo proprio, quanto statuito dai primi Giudici, sopra riportato.
8.- Si ritiene, invece di dovere riformare la decisione di primo grado, in relazione alla quantificazione delle relative spese di lite, dal momento che l'importo – indicato in euro 278, risulta determinato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente, in relazione al valore della causa.
9.- L'importo delle spese del primo grado di giudizio viene, dunque, aumentato e liquidato come da dispositivo, unitamente a quelle del presente grado, in ragione della soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario della società appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellata al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che ridetermina in €. 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI AV SALVUCCI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SPESE GIUDIZIO I GRADO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame e chiede la riforma della sentenza limitatamente alla parte concernente le spese del giudizio.
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio la società “Ricorrente_1
”, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza numero 777/01/23 – pubblicata in data 18 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stato accolto il suo ricorso, proposto, contro l'Agente della Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29220220009228928000 ed il relativo ruolo n. 2022/001145 afferente alla TARI anno 2014, notificata a mezzo PEC il 26.10.2022
2.- Non si è costituita nel presente grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti.
3.- Successivamente la società appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni, precedentemente formulate.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 501/01/2021, pronunciata in data 01/03/2021, depositata in Segreteria in data 23/03/2021 e passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione prodotta in atti, risulta che la CTP di
Caltanissetta ha annullato all'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento n. 10 del 09/10/2019 afferente alla TARI 2014.
Orbene, detto avviso di accertamento è richiamato a pag. 5 della cartella impugnata quale titolo legittimante l'iscrizione a ruolo n. 2022/001145 sottostante la medesima cartella di talché, venuto meno l'atto prodromico,
è venuta meno la possibilità, per l'agente della riscossione, di emettere l'impugnata cartella, che va, pertanto, annullata.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 Cpc per lite temeraria, avanzata dal ricorrente si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema (se ne veda, fra le altre, l'ordinanza, 13899/2013), il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 citato, potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, da cui sia derivata la necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, abbia dato luogo all'esigenza di instaurare un processo. D'altra parte, la stessa Cassazione ha, altresì, precisato che il diritto al risarcimento dovuto a responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché per accoglimento della relativa richiesta è pur sempre necessario che sia fornita prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (si vedano, fra le altre, Cass. 7583/2004, 9080/2013 e 21798/2015). Ora, nel caso di specie deve escludersi che sussistano i presupposti da ultimo indicati dalla Cassazione, essendo del tutto mancata la prova della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'ente locale e/o dell'agente della riscossione.
Per quanto precede deve quindi concludersi che l'istanza risarcitoria non possa accogliersi.
Consegue la condanna dell'ADER al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre accessori se dovuti da distrarre in favore del difensore antistatario”.
6.- Il Collegio ritiene che l'appello della società, riguardante sia la doglianza relativa al mancato riconoscimento della responsabilità di AdER – ex art. 96 c.p.c., sia la quantificazione delle spese di lite, meriti parziale accoglimento, con riguardo a quest'ultima doglianza.
7.- Per quanto concerne la prima, infatti, questa Corte condivide pienamente – facendolo proprio, quanto statuito dai primi Giudici, sopra riportato.
8.- Si ritiene, invece di dovere riformare la decisione di primo grado, in relazione alla quantificazione delle relative spese di lite, dal momento che l'importo – indicato in euro 278, risulta determinato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente, in relazione al valore della causa.
9.- L'importo delle spese del primo grado di giudizio viene, dunque, aumentato e liquidato come da dispositivo, unitamente a quelle del presente grado, in ragione della soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario della società appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellata al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che ridetermina in €. 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI AV SALVUCCI