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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN ER CC Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. IU MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 223 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore ingegner , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Parte_2
CE TU e PP RD per mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Ufficio distrettuale di Palermo
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza n° 2959/2019 del Tribunale di Palermo, Sezione V Civile
specializzata in materia di impresa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza di un inadempimento grave da parte della CP_2
alle obbligazioni su di essa gravanti per effetto del contratto d'appalto del 17/12/2014;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera IZSS n° 721 del 20/9/2016
di risoluzione del contratto di appalto stipulato del 17/12/2014;
C) accertare e dichiarare l'inadempimento dell' ai doveri di correttezza e buona fede CP_1
nell'esecuzione dei contratti;
D) per l'effetto, condannare l' a pagare alla il corrispettivo pattuito per il CP_1 CP_2
quinquennio di contratto, pari a € 225.366,93 oltre IVA, interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c., ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria;
E) in via gradata, condannare l' a corrispondere alla le seguenti somme, da CP_1 CP_2
maggiorarsi di interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c.,
ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria:
2 € 56.800,24 a titolo di costo del personale, per come determinato dal CTU Ing. Per_1
;
[...]
€ 18,875,67 a titolo di spese di trasferta, per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 11.351,39 a titolo di spese generali al 15% sulle voci di costo cui sopra, per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 27.134,18 a titolo di mancato utile al 12,04% sul corrispettivo convenuto di € 225.366,93
ovvero € 10.478,09 a titolo di mancato utile al 12,04% sulle prestazioni rese, quest'ultimo per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 12.786,15 a titolo di decimo non eseguito, per come determinato dal CTU Ing. Per_1
;
[...]
F) in ogni caso, condannare l' a restituire a la somma di € 11.268,35, CP_1 CP_2
incamerata per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria n° 0010078/3, da maggiorarsi di interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c., ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria;
G) rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall' siccome CP_1
inammissibile, illegittima ed infondata, anche per la mancata dimostrazione delle poste creditorie fatte valere in giudizio e comunque in applicazione dell'eccezione di compensatio
lucri cum damno;
H) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU.
3 Conclusioni dell'appellato:
rigettare integralmente il gravame e confermare la sentenza di primo grado;
vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2959 pubblicata il 2 ottobre 2019, il Tribunale di Palermo - Sezione
specializzata in materia di Impresa, pronunziando sulle domande formulate da
[...]
aggiudicataria dell'appalto avente a oggetto la “fornitura di un software Parte_1
applicativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili comprensiva di Licenza
d'uso, Servizi di: Formazione, Avviamento, Assistenza e manutenzione full risk per un periodi
di cinque anni” , bandito dall' e su quella Controparte_1
riconvenzionale proposta dalla stazione appaltante:
- ha affermato la propria giurisdizione;
- ricostruito l'oggetto dell'appalto e verificato il cronoprogramma dei lavori,
consensualmente variato dalle parti, ha riscontrato il fondamento dei rilievi che avevano condotto l'amministrazione appaltante a risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatrice avendo accertato, con l'ausilio di un consulente tecnico, che il software fornito presentava tanto difetti di funzionamento, verosimilmente emendabili nel mese di affiancamento dall'avvio dell'operatività del software al quale l'appaltatrice si era obbligata, quanto, e soprattutto, problemi nella trascodifica e nella migrazione dei dati dal
4 precedente sistema informatico, denominato Oliamm, al nuovo, ragionevolmente non risolvibili, invece, per numero e diffusione, nel previsto mese di affiancamento;
- ha quindi respinto le domande dell'appaltatrice la quale chiedeva accertarsi l'insussistenza del proprio grave inadempimento e riscontrarsi, per contro,
l'inadempimento della stazione appaltante ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo previsto per i cinque anni di durata del rapporto, pari a € 225.366,93, oltre iva, ovvero, in linea gradata, alla restituzione dei costi sostenuti per dar corso alle prestazioni adempiute, e, in ogni caso, alla restituzione della somma di € 11.268,35
incamerata dalla stazione appaltante per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria;
- accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale dell'
[...]
, ha condannato al pagamento, a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno, di € 42.218,96, corrispondente alle somme sborsate dalla stazione appaltante per la manutenzione del precedente sistema Oliamm nel tempo necessario all'avvio dell'attività del nuovo aggiudicatario dell'appalto, al netto del -
minor- corrispettivo che, nello stesso periodo di tempo, sarebbe stato corrisposto a
[...]
e di quanto introitato con l'escussione della polizza fideiussoria;
Parte_1
- ha regolato le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u, ponendole a carico della società
attrice.
5 ha proposto appello avverso la sentenza articolando sei motivi con i Parte_1
quali si duole:
I) della violazione e falsa applicazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 321
DPR n. 207/2010, per aver il Tribunale considerato applicabile l'art. 136 D. Lgs. n.
163/2006, norma non solo espressamente dettata per i contratti di appalto di lavori pubblici e non di fornitura di beni, ma, in ogni caso, destinata a disciplinare la fase successiva al collaudo, cioè alla verifica di conformità dell'opus al capitolato, e trascurato invece il disposto degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice dei Contratti Pubblici),
segnatamente dell'art. 321, il quale dispone che, in presenza di difetti o lievi difformità
rispetto alle prescrizioni contrattuali, il soggetto che procede alla verifica di conformità
dichiara le prestazioni collaudabili previa effettuazione da parte dell'esecutore, entro il termine all'uopo assegnatogli, dei necessari interventi correttivi, così circoscrivendo la risoluzione del contratto alla sola ipotesi di totale inidoneità dell'opera al fine per il quale era stata commisisonata;
II) dell'erroneo richiamo, integrante anche vizio di extrapetizione, all'art. 1456 c.c., non avendo l' azionato alcuna clausola Controparte_1
risolutiva espressa, tanto più che quelle contemplate in contratto si traducevano, talora,
a motivo della loro genericità, in mere clausole di stile (art 3 comma 2 del contratto,
6 art. 15.2 del Capitolato Tecnico), ovvero afferivano a ipotesi differenti da quella in concreto riscontrata (art. 15.3 e 20, commi V e VI del Capitolato Tecnico);
III) del difetto di motivazione e, nuovamente, della violazione dell'art. 321 D.P.R. n.
207/2010 e dell'art. 1372 c.c. e comunque dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, per aver il Tribunale escluso la rilevanza della disponibilità manifestata da a porre rimedio, durante la fase di Parte_1
affiancamento operativo, ai problemi di transcodifica dei dati obiettivamente registratisi;
IV) della violazione degli artt. 1455 e 1668 c.c., dovendo escludersi la totale inidoneità del software fornito ad assolvere alle funzioni per il quale era stato commissionato e valorizzarsi, per contro, la facoltà, attribuita all'appaltatrice dalla legge e dal contratto,
di sanare dopo il collaudo le marginali criticità riscontrate in sede di collaudo;
V) della erronea valutazione delle conclusioni raggiunte dal CTU, il quale lungi dall'esprimere un giudizio negativo “troncante” riguardo alla possibilità di risolvere i problemi di transcodifica nella fase di follow up della durata di trenta giorni successivi al collaudo, aveva piuttosto affermato di non potersi esprimere al riguardo in termini di assoluta certezza o verosimile probabilità;
VI) dell'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'
[...]
, da respingere non solo in considerazione delle buone Controparte_1
7 ragioni dell'appaltatrice, ma anche a motivo dell'inottemperanza da parte della stazione appaltante all'onere della dimostrazione del pregiudizio risentito.
L'appello, al quale si è opposto l' , è Controparte_1
meritevole di accoglimento solo parziale.
La trattazione dei primi cinque motivi di impugnazione, convergenti verso il comune obiettivo dell'affermazione dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione in danno del contratto di appalto, può procedere unitariamente.
Essi sono infondati.
Per quanto inappropriato il riferimento in sentenza all'art. 1456 c.c., non può certo dubitarsi della facoltà dell'amministrazione appaltante di reagire al grave inadempimento dell'appaltatrice risolvendo, in autotutela, il contratto.
E', questa, speciale potestà riconosciuta alla P.A. (non pare dubitarne neppure l'appellante che esattamente in questi termini la qualifica a pag. 35 dell'atto di impugnazione) nella materia dei contratti pubblici dall'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006, disposizione normativa, -
anch'essa richiamata in sentenza- che del diritto potestativo definisce presupposti e sequenza procedimentale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Di seguito essa è stata modificata e integrata -con ampliamento dei presupposti applicativi a fattispecie che qui non vengono in rilievo- dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, espressamente menzionato quale norma sottesa all'esercizio del potere nella delibera del IZSS del n. 721 del 20.9.2016, e ancora più
di recente dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023, con evoluzione definibile in termini di sostanziale
8 continuità. Trattasi, invero, di disposizioni che trovano il proprio fondamento negli artt. 44
della direttiva 2014/23/UE, 73 della direttiva 2014/24/UE e 90 della direttiva 2014/25/UE, le quali individuano un nucleo minimo di ipotesi nelle quali gli Stati membri sono tenuti ad assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di risolvere i contratti pubblici di appalto e concessione durante il periodo di validità degli stessi. L'intento è quello di riservare alla stazione appaltante la potestà di liberarsi unilateralmente dal vincolo negoziale al ricorrere di alcune specifiche situazioni in cui risulta intollerabile per l'interesse generale il mantenimento dello stesso. Nei Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 36/2023 il termine
«risoluzione» è nomen iuris utilizzato dal legislatore europeo che il legislatore nazionale ha riprodotto in maniera pedissequa, rinunciando talora -ma non è evenienza che qui viene in rilievo- a declinarlo secondo i caratteri dell'istituto dell'ordinamento interno.
Non confligge con la correttezza del richiamo all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 la circostanza che lo scioglimento unilaterale del vincolo sia stato deliberato dall'
[...]
in conseguenza dell'esito negativo delle operazioni di collaudo del Controparte_1
software, giacché proprio il collaudo, quale fase deputata alla verifica della conformità
dell'opus realizzata o, come nella specie, del bene o servizio fornito alle prescrizioni contrattuali, costituisce momento tipico di emersione della compiutezza e dell'esattezza dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatrice.
Né a diverse conclusioni può condurre la valorizzazione della previsione dell'art. 321 D.P.R.
n. 207/2010 che, lungi dall'escludere il potere di autotutela dell'amministrazione appaltante,
9 ribadisce la vigenza, anche nella materia dei contratti pubblici, della regola codicistica che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale a cospetto dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatrice: da qui i tre possibili esiti della verifica di conformità, ovvero dichiarazione di collaudabilità delle prestazioni, dichiarazione di non collaudabilità -con il corollario logicamente necessitato della risoluzione contrattuale-, in ultimo, assegnazione all'esecutore di un termine per emendare a “difetti o mancanze di lieve entità” in ottemperanza a specifiche prescrizioni impartite dal collaudatore.
Se dunque non può dubitarsi della facoltà dell'amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto, resta piuttosto da verificare se il non compiuto adempimento delle obbligazioni assunte da per vero neppure contestato nell'an, fosse di Parte_1
gravità tale da legittimare a risolvere il contratto. CP_1
Prima di analizzare il contenuto della relazione del consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, i cui esiti -lo si anticipa- il Tribunale non ha travisato, è necessario rimarcare che il tentativo dell'appellante di declassare la principale delle problematiche emerse in sede di collaudo -obiettivamente riscontrata come esistente dal c.t.u.-, ovvero la difficoltà di transcodifica dei dati dal precedente al nuovo sistema informativo, da inadempimento a
“incertezza esecutiva dell'appalto” (pag. 41 dell'atto di appello), non risulta fondato.
Se pure invero la difficoltà nel porting dei dati che il software era deputato a gestire non può
considerarsi un difetto del software, ciò non toglie che essa integri inadempimento, non dell'obbligazione di fornire un software funzionante, ma all'obbligazione, non meno rilevante
10 tanto sul piano funzionale, tanto in relazione all'interesse del committente, di consentire al nuovo sistema informativo di dialogare con il precedente al fine di acquisire in modo automatico il complesso e articolato patrimonio di dati ivi inserito, popolare con tali dati il nuovo onde permettere la gestione delle diversificate attività amministrative e contabili dell'ente (esemplificativamente e solo per menzionare alcune delle funzioni verificate nel corso delle operazioni di consulenza: formazione e gestione dell'archivio fornitori,
ricognizione dettagliata delle posizioni debitorie e creditorie verso fornitori ed erario,
predisposizione delle classi di voci rilevanti nella formazione dei bilanci di verifica, gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, indicatore della tempestività dei pagamenti,
procedura di emissione delle fatture, verifica dei conti di credito e debito per anni di formazione antecedenti al 2015, archivio delibere, registrazione delle bolle di arrivo merce,
gestione di ordini e contratti, gestione stampe inventari).
La trasmigrazione dei dati, come rimarcato in sentenza, è obbligazione non solo assunta in modo espresso dall'esecutrice, ma della cui centralità non è dato dubitare ove si considerino le numerose e fondamentali attività che il software era chiamato a supportare e gestire
(raggruppate nel capitolato speciale in quattro macroaree, ovvero Approvvigionamenti e gestione materiali, Contabilità generale, Contabilità analitica;
Controllo di gestione e budget),
sostanzialmente condizionati l'operatività gestionale e contabile dell'Ente, al punto che un software astrattamente idoneo a gestire i dati, ma non popolato di dati non risponde all'interesse della committente. La fornitura di un software -funzionante secondo logiche
11 proprie perfettamente idonee allo scopo- è solo la precondizione dell'adempimento dell'appaltatrice, che può dirsi compiuto unicamente se il sistema risulti concretamente in grado di svolgere l'ineludibile passaggio propedeutico alla gestione dei dati, ovvero la loro importazione dal precedente sistema applicativo.
Quanto evidenziato consente di comprendere che “incertezza applicativa … non facilmente
prevedibile nella sua magnitudo” non equivale a inadempimento di lieve entità, avendo piuttosto il consulente tecnico (che ha coniato la locuzione - pag. 79 della relazione- ripresa e adoperata dall'appellante) inteso rimarcare il gradiente di difficoltà, non pienamente preventivabile, della prestazione. E' il medesimo consulente tecnico a chiarire il punto, là
ove alle pagg. 40 e 41 dei chiarimenti alle osservazioni delle parti precisa: “la problematica
tipica della transcodifica, elemento di cui, nell'offerta tecnica, DP dichiara di essere
perfettamente al corrente, almeno in linea generale, è l'interpretazione che software diversi
con logiche diverse fanno dello stesso database. Il fatto che sia stata definita una incertezza
esecutiva non vuole minimizzare la portata complessiva della problematica della
transcodifica dei dati che, nei fatti, costituisce l'elemento più delicato del passaggio tra due
software. Non si può invece condividere l'osservazione del CTP circa il fatto che la logica
diversa di due software non influisce nel risultato finale, in quanto ciò sarebbe vero se non vi
fosse la necessità di importare e scambiare dati tra i due differenti software. Nella misura in
cui i dati devono essere migrati tra i due software, è necessario che il nuovo software sia in
grado di interpretare correttamente i dati estratti dal primo”.
12 Ricorrono, poi, numerosi elementi per affermare che l'obiettiva complessità del porting dei dati, interpretati secondo logiche diverse dai due sistemi, fosse conosciuta dall'esecutrice, di modo che su tale snodo della prestazione doveva concentrarsi l'impegno esecutivo dell'appaltatrice. Valga al riguardo considerare che:
- la natura del sistema informativo Oliamm precedentemente in uso presso l' come non CP_1
open source era nota, e in ogni caso non poteva non essere nota, all'appaltatrice;
- al paragrafo 4.4 della propria proposta, mostra di essere Parte_1
consapevole della delicatezza e della criticità della migrazione dei dati imposta dalla sostituzione del sistema informativo, operazione per condurre la quale propone differenti metodologie operative e illustra fasi applicative;
- tale consapevolezza teorica aveva ricevuto concreta conferma fattuale già in occasione della illustrazione pratica del software eseguita il 28.5.2015, nonché nelle sedute congiunte con la Commissione per la verifica di conformità nelle more incaricata dall'Ente del 16-17.9.2015 e, ancora, per effetto della nota predisposta dalla CP_3
il 3.11.2015 che, analizzate le soluzioni correttive e integrative proposte dall'appaltatrice,
sottolineava la necessità della loro sottoposizione pratica “in ambiente popolato di dati
reali. Allo stato è, infatti, da verificare se l'asserita disponibilità possa tradursi in
concreta funzionalità per quanto concerne molti aspetti del programma” (pag. 49 della relazione di c.t.u.);
13 - seguiva a ciò la proposta dell'appaltatrice di rimodulazione del cronoprogramma delle operazioni, medio tempore sospese, con slittamento del temine di collaudo generale al 29
aprile, go live al 9.5.2016 ed estensione del supporto operativo all'avviamento sino al
15.7.2016;
- con nota del 6/5/2016 Data riscontrate problematiche nella migrazione Parte_1
dei dati, formulava nuova proposta di rimodulazione della chiusura delle attività con collaudo generale nei giorni 8-9 giugno 2016 e avvio il 21/6/2016, anch'essa accettata dalla stazione appaltante;
- con nota del 31/5/2016, l'appaltatrice richiedeva e otteneva un'ulteriore rimodulazione del cronoprogramma con differimento del collaudo al 22-23 giugno 2016 e start up il successivo 24 giugno.
Acclarata la centralità dell'obbligazione non compiutamente adempiuta alla data del collaudo,
occorre verificare se fosse concretamente praticabile, con effetti pienamente risolutivi delle problematiche emerse, l'intervento di assestamento del sistema nel mese di follow up che le parti avevano previsto dovesse seguire l'attivazione del sistema. Ebbene, quanto appena osservato anche in punto di rimodulazione del cronoprogramma consente di affrontare anche le ultime censure dell'appellante, conducendo a escludere che i problemi riscontrati avrebbero potuto essere risolti nella fase di follow up.
E' questo il nodo che, a fronte dell'osservazione del c.t.u. secondo cui “mentre appare
abbastanza verosimile il fatto che in un mese di affiancamento (follow-up) la DP avrebbe
14 potuto, con ragionevole probabilità, sanare gli aspetti tecnici di non funzionamento diversi
dalla problematica della transcodifica, non è semplice dire se un mese di affiancamento
avrebbe potuto sanare le incertezze sui dati della transcodifica che appaiono numerose,
diffuse su ampie parti del software, e soprattutto ricorrenti già a partire dalle transcodifiche
di prova eseguite in precedenza” (pag. 74 della relazione di c.t.u.), il Tribunale ha correttamente sciolto a sfavore dell'impresa.
Non solo, invero, come in più punti della relazione evidenziato dal consulente, la mancata transcodifica dei dati risultava pervasiva in quanto estesa a tutti i campi applicativi del sistema
(del resto, lo si è sopra evidenziato, l'acquisizione dei dati è passaggio propedeutico all'operatività delle diverse funzioni del sistema), ma, di fatto, alla data del collaudo (22
giugno 2016) l'appaltatrice aveva già avuto a disposizione ben più di 30 giorni di tempo per risolvere il problema (che essa stessa aveva segnalato con nota del 6 maggio).
D'altronde l'appellante medesima riconosce che la fase di affiancamento operativo era funzionale ad “affinare la transcodifica” (pag. 35 dell'atto di appello), quando è evidente che tale inadempiuto profilo della prestazione necessitava di un intervento più incisivo di un'operazione di affinamento.
Confermato il legittimo esercizio da parte di dei poteri di autotutela autoritativa di CP_1
scioglimento del contratto per inadempimento grave dell'appaltatrice, non emendabile nella fase di affiancamento operativo, deve confermarsi il legittimo incameramento a opera della stazione appaltante della polizza fideiussoria a tal fine costituita.
15 Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione.
La stima del danno patito dall' in Controparte_1
conseguenza dell'inadempimento di è stata operata dal c.t.u., in termini Parte_1
di differenza tra quanto corrisposto al precedente fornitore del servizio, Engineering
Ingegneria Informatica s.p.a., al netto di quanto contrattualmente convenuto con l'appellante e di quanto ottenuto con l'incameramento della polizza fideiussoria, sulla scorta di documenti prodotti dall'Amministrazione interessata solo a corredo delle osservazioni critiche all'elaborato del c.t.u.
Trattasi in particolare degli allegati indicati con i numeri progressivi da 3 a 11 e ancora con le lettere A e B alle osservazioni del consulente di parte di (di cui alle pagine da 19 a 83 CP_1
degli allegati alle risposte alle controdeduzioni della relazione di c.t.u.) che constano delle fatture emesse da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e dei relativi mandati di pagamento.
Tali documenti non figurano nell'indice della produzione documentale (per vero irritualmente costituita da un unico file PDF di n. 468 pagine) depositata il 16.5.2017, quattro giorni dopo la costituzione in giudizio di , né sono espressamente menzionati nel paragrafo della CP_1
comparsa di costituzione dell' dedicato Controparte_1
all'illustrazione della domanda riconvenzionale (pagg. 20 e 21), ove è operato il rimando al documento N) della produzione documentale, il quale tuttavia è costituito dalla delibera di aggiudicazione dell'appalto al secondo dei partecipanti alla gara ( , mente Controparte_4
16 accanto agli “importi corrisposti e da corrispondere alla Engigneering Ingegneria
Informatica s.p.a.”, pur analiticamente riportati nel corpo dell'atto difensivo, non è operato alcun rimando alla correlata produzione documentale.
che già a pag. 46 della comaprsa conclusionale di primo grado aveva Parte_1
obiettato che “la consegna di tali documenti al CTU non è evidentemente rituale e
ammissibile, in mancanza dell'accordo fra le parti circa la loro produzione”, ha ribadito la censura in appello.
Il rilievo, fondato, atteso che la sottoposizione al c.t.u. di documenti non precedentemente depositati in giudizio è consentita dall'art. 198 c.p.c. alla condizione, qui non riscontrabile,
del consenso della controparte, conduce ad affermare che del danno sofferto non ha CP_1
fornito la necessaria dimostrazione documentale, così che, in riforma della sentenza impugnata, la relativa domanda deve essere respinta.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione specializzata in materia di Impresa n. 2959 del 2 ottobre 2020, appellata da con atto di citazione Parte_1
notificato il 10.2.2021 a , rigetta la domanda Controparte_1
17 riconvenzionale avanzata da con comparsa Controparte_1
di costituzione depositata il 12.5.2017;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU MA AN ER CC
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN ER CC Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. IU MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 223 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore ingegner , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Parte_2
CE TU e PP RD per mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Ufficio distrettuale di Palermo
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza n° 2959/2019 del Tribunale di Palermo, Sezione V Civile
specializzata in materia di impresa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza di un inadempimento grave da parte della CP_2
alle obbligazioni su di essa gravanti per effetto del contratto d'appalto del 17/12/2014;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera IZSS n° 721 del 20/9/2016
di risoluzione del contratto di appalto stipulato del 17/12/2014;
C) accertare e dichiarare l'inadempimento dell' ai doveri di correttezza e buona fede CP_1
nell'esecuzione dei contratti;
D) per l'effetto, condannare l' a pagare alla il corrispettivo pattuito per il CP_1 CP_2
quinquennio di contratto, pari a € 225.366,93 oltre IVA, interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c., ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria;
E) in via gradata, condannare l' a corrispondere alla le seguenti somme, da CP_1 CP_2
maggiorarsi di interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c.,
ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria:
2 € 56.800,24 a titolo di costo del personale, per come determinato dal CTU Ing. Per_1
;
[...]
€ 18,875,67 a titolo di spese di trasferta, per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 11.351,39 a titolo di spese generali al 15% sulle voci di costo cui sopra, per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 27.134,18 a titolo di mancato utile al 12,04% sul corrispettivo convenuto di € 225.366,93
ovvero € 10.478,09 a titolo di mancato utile al 12,04% sulle prestazioni rese, quest'ultimo per come determinato dal CTU Ing. ; Persona_1
€ 12.786,15 a titolo di decimo non eseguito, per come determinato dal CTU Ing. Per_1
;
[...]
F) in ogni caso, condannare l' a restituire a la somma di € 11.268,35, CP_1 CP_2
incamerata per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria n° 0010078/3, da maggiorarsi di interessi commerciali ex art. 231/2002, ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c., ovvero ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria;
G) rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall' siccome CP_1
inammissibile, illegittima ed infondata, anche per la mancata dimostrazione delle poste creditorie fatte valere in giudizio e comunque in applicazione dell'eccezione di compensatio
lucri cum damno;
H) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU.
3 Conclusioni dell'appellato:
rigettare integralmente il gravame e confermare la sentenza di primo grado;
vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2959 pubblicata il 2 ottobre 2019, il Tribunale di Palermo - Sezione
specializzata in materia di Impresa, pronunziando sulle domande formulate da
[...]
aggiudicataria dell'appalto avente a oggetto la “fornitura di un software Parte_1
applicativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili comprensiva di Licenza
d'uso, Servizi di: Formazione, Avviamento, Assistenza e manutenzione full risk per un periodi
di cinque anni” , bandito dall' e su quella Controparte_1
riconvenzionale proposta dalla stazione appaltante:
- ha affermato la propria giurisdizione;
- ricostruito l'oggetto dell'appalto e verificato il cronoprogramma dei lavori,
consensualmente variato dalle parti, ha riscontrato il fondamento dei rilievi che avevano condotto l'amministrazione appaltante a risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatrice avendo accertato, con l'ausilio di un consulente tecnico, che il software fornito presentava tanto difetti di funzionamento, verosimilmente emendabili nel mese di affiancamento dall'avvio dell'operatività del software al quale l'appaltatrice si era obbligata, quanto, e soprattutto, problemi nella trascodifica e nella migrazione dei dati dal
4 precedente sistema informatico, denominato Oliamm, al nuovo, ragionevolmente non risolvibili, invece, per numero e diffusione, nel previsto mese di affiancamento;
- ha quindi respinto le domande dell'appaltatrice la quale chiedeva accertarsi l'insussistenza del proprio grave inadempimento e riscontrarsi, per contro,
l'inadempimento della stazione appaltante ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo previsto per i cinque anni di durata del rapporto, pari a € 225.366,93, oltre iva, ovvero, in linea gradata, alla restituzione dei costi sostenuti per dar corso alle prestazioni adempiute, e, in ogni caso, alla restituzione della somma di € 11.268,35
incamerata dalla stazione appaltante per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria;
- accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale dell'
[...]
, ha condannato al pagamento, a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno, di € 42.218,96, corrispondente alle somme sborsate dalla stazione appaltante per la manutenzione del precedente sistema Oliamm nel tempo necessario all'avvio dell'attività del nuovo aggiudicatario dell'appalto, al netto del -
minor- corrispettivo che, nello stesso periodo di tempo, sarebbe stato corrisposto a
[...]
e di quanto introitato con l'escussione della polizza fideiussoria;
Parte_1
- ha regolato le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u, ponendole a carico della società
attrice.
5 ha proposto appello avverso la sentenza articolando sei motivi con i Parte_1
quali si duole:
I) della violazione e falsa applicazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 321
DPR n. 207/2010, per aver il Tribunale considerato applicabile l'art. 136 D. Lgs. n.
163/2006, norma non solo espressamente dettata per i contratti di appalto di lavori pubblici e non di fornitura di beni, ma, in ogni caso, destinata a disciplinare la fase successiva al collaudo, cioè alla verifica di conformità dell'opus al capitolato, e trascurato invece il disposto degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice dei Contratti Pubblici),
segnatamente dell'art. 321, il quale dispone che, in presenza di difetti o lievi difformità
rispetto alle prescrizioni contrattuali, il soggetto che procede alla verifica di conformità
dichiara le prestazioni collaudabili previa effettuazione da parte dell'esecutore, entro il termine all'uopo assegnatogli, dei necessari interventi correttivi, così circoscrivendo la risoluzione del contratto alla sola ipotesi di totale inidoneità dell'opera al fine per il quale era stata commisisonata;
II) dell'erroneo richiamo, integrante anche vizio di extrapetizione, all'art. 1456 c.c., non avendo l' azionato alcuna clausola Controparte_1
risolutiva espressa, tanto più che quelle contemplate in contratto si traducevano, talora,
a motivo della loro genericità, in mere clausole di stile (art 3 comma 2 del contratto,
6 art. 15.2 del Capitolato Tecnico), ovvero afferivano a ipotesi differenti da quella in concreto riscontrata (art. 15.3 e 20, commi V e VI del Capitolato Tecnico);
III) del difetto di motivazione e, nuovamente, della violazione dell'art. 321 D.P.R. n.
207/2010 e dell'art. 1372 c.c. e comunque dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, per aver il Tribunale escluso la rilevanza della disponibilità manifestata da a porre rimedio, durante la fase di Parte_1
affiancamento operativo, ai problemi di transcodifica dei dati obiettivamente registratisi;
IV) della violazione degli artt. 1455 e 1668 c.c., dovendo escludersi la totale inidoneità del software fornito ad assolvere alle funzioni per il quale era stato commissionato e valorizzarsi, per contro, la facoltà, attribuita all'appaltatrice dalla legge e dal contratto,
di sanare dopo il collaudo le marginali criticità riscontrate in sede di collaudo;
V) della erronea valutazione delle conclusioni raggiunte dal CTU, il quale lungi dall'esprimere un giudizio negativo “troncante” riguardo alla possibilità di risolvere i problemi di transcodifica nella fase di follow up della durata di trenta giorni successivi al collaudo, aveva piuttosto affermato di non potersi esprimere al riguardo in termini di assoluta certezza o verosimile probabilità;
VI) dell'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'
[...]
, da respingere non solo in considerazione delle buone Controparte_1
7 ragioni dell'appaltatrice, ma anche a motivo dell'inottemperanza da parte della stazione appaltante all'onere della dimostrazione del pregiudizio risentito.
L'appello, al quale si è opposto l' , è Controparte_1
meritevole di accoglimento solo parziale.
La trattazione dei primi cinque motivi di impugnazione, convergenti verso il comune obiettivo dell'affermazione dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione in danno del contratto di appalto, può procedere unitariamente.
Essi sono infondati.
Per quanto inappropriato il riferimento in sentenza all'art. 1456 c.c., non può certo dubitarsi della facoltà dell'amministrazione appaltante di reagire al grave inadempimento dell'appaltatrice risolvendo, in autotutela, il contratto.
E', questa, speciale potestà riconosciuta alla P.A. (non pare dubitarne neppure l'appellante che esattamente in questi termini la qualifica a pag. 35 dell'atto di impugnazione) nella materia dei contratti pubblici dall'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006, disposizione normativa, -
anch'essa richiamata in sentenza- che del diritto potestativo definisce presupposti e sequenza procedimentale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Di seguito essa è stata modificata e integrata -con ampliamento dei presupposti applicativi a fattispecie che qui non vengono in rilievo- dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, espressamente menzionato quale norma sottesa all'esercizio del potere nella delibera del IZSS del n. 721 del 20.9.2016, e ancora più
di recente dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023, con evoluzione definibile in termini di sostanziale
8 continuità. Trattasi, invero, di disposizioni che trovano il proprio fondamento negli artt. 44
della direttiva 2014/23/UE, 73 della direttiva 2014/24/UE e 90 della direttiva 2014/25/UE, le quali individuano un nucleo minimo di ipotesi nelle quali gli Stati membri sono tenuti ad assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di risolvere i contratti pubblici di appalto e concessione durante il periodo di validità degli stessi. L'intento è quello di riservare alla stazione appaltante la potestà di liberarsi unilateralmente dal vincolo negoziale al ricorrere di alcune specifiche situazioni in cui risulta intollerabile per l'interesse generale il mantenimento dello stesso. Nei Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 36/2023 il termine
«risoluzione» è nomen iuris utilizzato dal legislatore europeo che il legislatore nazionale ha riprodotto in maniera pedissequa, rinunciando talora -ma non è evenienza che qui viene in rilievo- a declinarlo secondo i caratteri dell'istituto dell'ordinamento interno.
Non confligge con la correttezza del richiamo all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 la circostanza che lo scioglimento unilaterale del vincolo sia stato deliberato dall'
[...]
in conseguenza dell'esito negativo delle operazioni di collaudo del Controparte_1
software, giacché proprio il collaudo, quale fase deputata alla verifica della conformità
dell'opus realizzata o, come nella specie, del bene o servizio fornito alle prescrizioni contrattuali, costituisce momento tipico di emersione della compiutezza e dell'esattezza dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatrice.
Né a diverse conclusioni può condurre la valorizzazione della previsione dell'art. 321 D.P.R.
n. 207/2010 che, lungi dall'escludere il potere di autotutela dell'amministrazione appaltante,
9 ribadisce la vigenza, anche nella materia dei contratti pubblici, della regola codicistica che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale a cospetto dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatrice: da qui i tre possibili esiti della verifica di conformità, ovvero dichiarazione di collaudabilità delle prestazioni, dichiarazione di non collaudabilità -con il corollario logicamente necessitato della risoluzione contrattuale-, in ultimo, assegnazione all'esecutore di un termine per emendare a “difetti o mancanze di lieve entità” in ottemperanza a specifiche prescrizioni impartite dal collaudatore.
Se dunque non può dubitarsi della facoltà dell'amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto, resta piuttosto da verificare se il non compiuto adempimento delle obbligazioni assunte da per vero neppure contestato nell'an, fosse di Parte_1
gravità tale da legittimare a risolvere il contratto. CP_1
Prima di analizzare il contenuto della relazione del consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, i cui esiti -lo si anticipa- il Tribunale non ha travisato, è necessario rimarcare che il tentativo dell'appellante di declassare la principale delle problematiche emerse in sede di collaudo -obiettivamente riscontrata come esistente dal c.t.u.-, ovvero la difficoltà di transcodifica dei dati dal precedente al nuovo sistema informativo, da inadempimento a
“incertezza esecutiva dell'appalto” (pag. 41 dell'atto di appello), non risulta fondato.
Se pure invero la difficoltà nel porting dei dati che il software era deputato a gestire non può
considerarsi un difetto del software, ciò non toglie che essa integri inadempimento, non dell'obbligazione di fornire un software funzionante, ma all'obbligazione, non meno rilevante
10 tanto sul piano funzionale, tanto in relazione all'interesse del committente, di consentire al nuovo sistema informativo di dialogare con il precedente al fine di acquisire in modo automatico il complesso e articolato patrimonio di dati ivi inserito, popolare con tali dati il nuovo onde permettere la gestione delle diversificate attività amministrative e contabili dell'ente (esemplificativamente e solo per menzionare alcune delle funzioni verificate nel corso delle operazioni di consulenza: formazione e gestione dell'archivio fornitori,
ricognizione dettagliata delle posizioni debitorie e creditorie verso fornitori ed erario,
predisposizione delle classi di voci rilevanti nella formazione dei bilanci di verifica, gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, indicatore della tempestività dei pagamenti,
procedura di emissione delle fatture, verifica dei conti di credito e debito per anni di formazione antecedenti al 2015, archivio delibere, registrazione delle bolle di arrivo merce,
gestione di ordini e contratti, gestione stampe inventari).
La trasmigrazione dei dati, come rimarcato in sentenza, è obbligazione non solo assunta in modo espresso dall'esecutrice, ma della cui centralità non è dato dubitare ove si considerino le numerose e fondamentali attività che il software era chiamato a supportare e gestire
(raggruppate nel capitolato speciale in quattro macroaree, ovvero Approvvigionamenti e gestione materiali, Contabilità generale, Contabilità analitica;
Controllo di gestione e budget),
sostanzialmente condizionati l'operatività gestionale e contabile dell'Ente, al punto che un software astrattamente idoneo a gestire i dati, ma non popolato di dati non risponde all'interesse della committente. La fornitura di un software -funzionante secondo logiche
11 proprie perfettamente idonee allo scopo- è solo la precondizione dell'adempimento dell'appaltatrice, che può dirsi compiuto unicamente se il sistema risulti concretamente in grado di svolgere l'ineludibile passaggio propedeutico alla gestione dei dati, ovvero la loro importazione dal precedente sistema applicativo.
Quanto evidenziato consente di comprendere che “incertezza applicativa … non facilmente
prevedibile nella sua magnitudo” non equivale a inadempimento di lieve entità, avendo piuttosto il consulente tecnico (che ha coniato la locuzione - pag. 79 della relazione- ripresa e adoperata dall'appellante) inteso rimarcare il gradiente di difficoltà, non pienamente preventivabile, della prestazione. E' il medesimo consulente tecnico a chiarire il punto, là
ove alle pagg. 40 e 41 dei chiarimenti alle osservazioni delle parti precisa: “la problematica
tipica della transcodifica, elemento di cui, nell'offerta tecnica, DP dichiara di essere
perfettamente al corrente, almeno in linea generale, è l'interpretazione che software diversi
con logiche diverse fanno dello stesso database. Il fatto che sia stata definita una incertezza
esecutiva non vuole minimizzare la portata complessiva della problematica della
transcodifica dei dati che, nei fatti, costituisce l'elemento più delicato del passaggio tra due
software. Non si può invece condividere l'osservazione del CTP circa il fatto che la logica
diversa di due software non influisce nel risultato finale, in quanto ciò sarebbe vero se non vi
fosse la necessità di importare e scambiare dati tra i due differenti software. Nella misura in
cui i dati devono essere migrati tra i due software, è necessario che il nuovo software sia in
grado di interpretare correttamente i dati estratti dal primo”.
12 Ricorrono, poi, numerosi elementi per affermare che l'obiettiva complessità del porting dei dati, interpretati secondo logiche diverse dai due sistemi, fosse conosciuta dall'esecutrice, di modo che su tale snodo della prestazione doveva concentrarsi l'impegno esecutivo dell'appaltatrice. Valga al riguardo considerare che:
- la natura del sistema informativo Oliamm precedentemente in uso presso l' come non CP_1
open source era nota, e in ogni caso non poteva non essere nota, all'appaltatrice;
- al paragrafo 4.4 della propria proposta, mostra di essere Parte_1
consapevole della delicatezza e della criticità della migrazione dei dati imposta dalla sostituzione del sistema informativo, operazione per condurre la quale propone differenti metodologie operative e illustra fasi applicative;
- tale consapevolezza teorica aveva ricevuto concreta conferma fattuale già in occasione della illustrazione pratica del software eseguita il 28.5.2015, nonché nelle sedute congiunte con la Commissione per la verifica di conformità nelle more incaricata dall'Ente del 16-17.9.2015 e, ancora, per effetto della nota predisposta dalla CP_3
il 3.11.2015 che, analizzate le soluzioni correttive e integrative proposte dall'appaltatrice,
sottolineava la necessità della loro sottoposizione pratica “in ambiente popolato di dati
reali. Allo stato è, infatti, da verificare se l'asserita disponibilità possa tradursi in
concreta funzionalità per quanto concerne molti aspetti del programma” (pag. 49 della relazione di c.t.u.);
13 - seguiva a ciò la proposta dell'appaltatrice di rimodulazione del cronoprogramma delle operazioni, medio tempore sospese, con slittamento del temine di collaudo generale al 29
aprile, go live al 9.5.2016 ed estensione del supporto operativo all'avviamento sino al
15.7.2016;
- con nota del 6/5/2016 Data riscontrate problematiche nella migrazione Parte_1
dei dati, formulava nuova proposta di rimodulazione della chiusura delle attività con collaudo generale nei giorni 8-9 giugno 2016 e avvio il 21/6/2016, anch'essa accettata dalla stazione appaltante;
- con nota del 31/5/2016, l'appaltatrice richiedeva e otteneva un'ulteriore rimodulazione del cronoprogramma con differimento del collaudo al 22-23 giugno 2016 e start up il successivo 24 giugno.
Acclarata la centralità dell'obbligazione non compiutamente adempiuta alla data del collaudo,
occorre verificare se fosse concretamente praticabile, con effetti pienamente risolutivi delle problematiche emerse, l'intervento di assestamento del sistema nel mese di follow up che le parti avevano previsto dovesse seguire l'attivazione del sistema. Ebbene, quanto appena osservato anche in punto di rimodulazione del cronoprogramma consente di affrontare anche le ultime censure dell'appellante, conducendo a escludere che i problemi riscontrati avrebbero potuto essere risolti nella fase di follow up.
E' questo il nodo che, a fronte dell'osservazione del c.t.u. secondo cui “mentre appare
abbastanza verosimile il fatto che in un mese di affiancamento (follow-up) la DP avrebbe
14 potuto, con ragionevole probabilità, sanare gli aspetti tecnici di non funzionamento diversi
dalla problematica della transcodifica, non è semplice dire se un mese di affiancamento
avrebbe potuto sanare le incertezze sui dati della transcodifica che appaiono numerose,
diffuse su ampie parti del software, e soprattutto ricorrenti già a partire dalle transcodifiche
di prova eseguite in precedenza” (pag. 74 della relazione di c.t.u.), il Tribunale ha correttamente sciolto a sfavore dell'impresa.
Non solo, invero, come in più punti della relazione evidenziato dal consulente, la mancata transcodifica dei dati risultava pervasiva in quanto estesa a tutti i campi applicativi del sistema
(del resto, lo si è sopra evidenziato, l'acquisizione dei dati è passaggio propedeutico all'operatività delle diverse funzioni del sistema), ma, di fatto, alla data del collaudo (22
giugno 2016) l'appaltatrice aveva già avuto a disposizione ben più di 30 giorni di tempo per risolvere il problema (che essa stessa aveva segnalato con nota del 6 maggio).
D'altronde l'appellante medesima riconosce che la fase di affiancamento operativo era funzionale ad “affinare la transcodifica” (pag. 35 dell'atto di appello), quando è evidente che tale inadempiuto profilo della prestazione necessitava di un intervento più incisivo di un'operazione di affinamento.
Confermato il legittimo esercizio da parte di dei poteri di autotutela autoritativa di CP_1
scioglimento del contratto per inadempimento grave dell'appaltatrice, non emendabile nella fase di affiancamento operativo, deve confermarsi il legittimo incameramento a opera della stazione appaltante della polizza fideiussoria a tal fine costituita.
15 Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione.
La stima del danno patito dall' in Controparte_1
conseguenza dell'inadempimento di è stata operata dal c.t.u., in termini Parte_1
di differenza tra quanto corrisposto al precedente fornitore del servizio, Engineering
Ingegneria Informatica s.p.a., al netto di quanto contrattualmente convenuto con l'appellante e di quanto ottenuto con l'incameramento della polizza fideiussoria, sulla scorta di documenti prodotti dall'Amministrazione interessata solo a corredo delle osservazioni critiche all'elaborato del c.t.u.
Trattasi in particolare degli allegati indicati con i numeri progressivi da 3 a 11 e ancora con le lettere A e B alle osservazioni del consulente di parte di (di cui alle pagine da 19 a 83 CP_1
degli allegati alle risposte alle controdeduzioni della relazione di c.t.u.) che constano delle fatture emesse da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e dei relativi mandati di pagamento.
Tali documenti non figurano nell'indice della produzione documentale (per vero irritualmente costituita da un unico file PDF di n. 468 pagine) depositata il 16.5.2017, quattro giorni dopo la costituzione in giudizio di , né sono espressamente menzionati nel paragrafo della CP_1
comparsa di costituzione dell' dedicato Controparte_1
all'illustrazione della domanda riconvenzionale (pagg. 20 e 21), ove è operato il rimando al documento N) della produzione documentale, il quale tuttavia è costituito dalla delibera di aggiudicazione dell'appalto al secondo dei partecipanti alla gara ( , mente Controparte_4
16 accanto agli “importi corrisposti e da corrispondere alla Engigneering Ingegneria
Informatica s.p.a.”, pur analiticamente riportati nel corpo dell'atto difensivo, non è operato alcun rimando alla correlata produzione documentale.
che già a pag. 46 della comaprsa conclusionale di primo grado aveva Parte_1
obiettato che “la consegna di tali documenti al CTU non è evidentemente rituale e
ammissibile, in mancanza dell'accordo fra le parti circa la loro produzione”, ha ribadito la censura in appello.
Il rilievo, fondato, atteso che la sottoposizione al c.t.u. di documenti non precedentemente depositati in giudizio è consentita dall'art. 198 c.p.c. alla condizione, qui non riscontrabile,
del consenso della controparte, conduce ad affermare che del danno sofferto non ha CP_1
fornito la necessaria dimostrazione documentale, così che, in riforma della sentenza impugnata, la relativa domanda deve essere respinta.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione specializzata in materia di Impresa n. 2959 del 2 ottobre 2020, appellata da con atto di citazione Parte_1
notificato il 10.2.2021 a , rigetta la domanda Controparte_1
17 riconvenzionale avanzata da con comparsa Controparte_1
di costituzione depositata il 12.5.2017;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU MA AN ER CC
18