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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 18031/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. STANIZZI MIRELLA come da mandato difensivo in atti;
e
( ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. CASACCIA MASSIMO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del 20/01/2025 e del 31/01/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1 . dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere
separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
ciascuno sarà libero di scegliere ove fissare
la propria residenza e/o il proprio domicilio, purché ognuno comunichi all'altro ove risiede o
dimora;
2. affidare il figlio minore in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare
la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minore, avrà residenza abituale e
collocamento prevalente, presso l'abitazione materna sita in Lazise (VR), Loc. Pr aia n. 1, ove
Per_ abiterà unitamente alla madre ed alla sorella maggiorenne . Le Controparte_1
decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute
saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo in considerazione le capacità,
inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
3. il signor avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio un Parte_1 Per_1
pomeriggio alla settimana, che verrà scelto dal padre insieme al ragazzo in base agli impegni
reciproci, dall'uscita di scuola sino alle 20.30 quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna;
un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica
sera, allorquando lo riaccompagnerà presso la madre;
Per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un Per_1
periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivo. Per quanto attiene alle
vacanze natalizie, il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio ad anni
alterni, per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, ovvero tra il 31 dicembre pagina 2 di 6 e il 6 gennaio, in modo tale che il minore possa trascorrere alternativamente con un genitore
il Natale e con l'altro il Capodanno. Anche relativamente alle vacanze di Pasqua i genitori
terranno con sé il figlio ad anni alterni.
Visti i buoni rapporti intercorrenti tra i genitori, gli stessi concordano di poter modificare i
giorni in cui il padre avrà con sé il ragazzo, anche nei periodi delle vacanze e/o nei giorni
festivi, il tutto compatibilmente con le esigenze e il volere del minore.
4. il signor verserà mensilmente alla GN , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 di ogni mese (quando gli viene accreditato lo stipendio), sul conto corrente intestato alla
medesima, IBAN [...] , a titolo di contributo al mantenimento
del figlio minore , la somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00); Tale somma Per_1
sarà rivalutata, annualmente, secondo l'indice Istat, solo se positivo a partire da dicembre
2025;
5. I coniugi si impegnano a versare rispettivamente il 50% cadauno delle spese straordinarie
sostenute nell'interesse del figlio secondo quanto stabilito nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, che le parti dichiarano di conoscere;
6 . l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni
altra questione di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che, pertanto,
nulla hanno più che a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o ragione, ad
eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo e comunque il Sig. si rende Pt_1
garante di eventuali debiti contratti in costanza di matrimonio;
8. i coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare al deposito della documentazione bancaria,
avendo raggiunto un accordo in merito alla somma mensile che il signor sarà Pt_1
chiamato a versare alla GN a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 pagina 3 di 6 minore;
9. i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Sentenza, conforme alle
condizioni concordate, non avendovi interesse e di prestare fin da ora acquiescenza alla
sentenza che verrà pronunciata all'esito del procedimento de quo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 20/01/2025 ed in data 31/01/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nata a [...] Persona_3
(VR), il 15.01.2004, maggiorenne economicamente autosufficiente e , nata a [...] Persona_1
(VR) il 20.08.2007, minorenne - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative. pagina 4 di 6 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AFFI
(VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in AFFI (VR) il 02/09/2000 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di AFFI (VR) (N. 4, P. II, Serie A, Anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AFFI (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 18031/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. STANIZZI MIRELLA come da mandato difensivo in atti;
e
( ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. CASACCIA MASSIMO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del 20/01/2025 e del 31/01/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1 . dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere
separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
ciascuno sarà libero di scegliere ove fissare
la propria residenza e/o il proprio domicilio, purché ognuno comunichi all'altro ove risiede o
dimora;
2. affidare il figlio minore in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare
la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minore, avrà residenza abituale e
collocamento prevalente, presso l'abitazione materna sita in Lazise (VR), Loc. Pr aia n. 1, ove
Per_ abiterà unitamente alla madre ed alla sorella maggiorenne . Le Controparte_1
decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute
saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo in considerazione le capacità,
inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
3. il signor avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio un Parte_1 Per_1
pomeriggio alla settimana, che verrà scelto dal padre insieme al ragazzo in base agli impegni
reciproci, dall'uscita di scuola sino alle 20.30 quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna;
un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica
sera, allorquando lo riaccompagnerà presso la madre;
Per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un Per_1
periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivo. Per quanto attiene alle
vacanze natalizie, il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio ad anni
alterni, per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, ovvero tra il 31 dicembre pagina 2 di 6 e il 6 gennaio, in modo tale che il minore possa trascorrere alternativamente con un genitore
il Natale e con l'altro il Capodanno. Anche relativamente alle vacanze di Pasqua i genitori
terranno con sé il figlio ad anni alterni.
Visti i buoni rapporti intercorrenti tra i genitori, gli stessi concordano di poter modificare i
giorni in cui il padre avrà con sé il ragazzo, anche nei periodi delle vacanze e/o nei giorni
festivi, il tutto compatibilmente con le esigenze e il volere del minore.
4. il signor verserà mensilmente alla GN , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 di ogni mese (quando gli viene accreditato lo stipendio), sul conto corrente intestato alla
medesima, IBAN [...] , a titolo di contributo al mantenimento
del figlio minore , la somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00); Tale somma Per_1
sarà rivalutata, annualmente, secondo l'indice Istat, solo se positivo a partire da dicembre
2025;
5. I coniugi si impegnano a versare rispettivamente il 50% cadauno delle spese straordinarie
sostenute nell'interesse del figlio secondo quanto stabilito nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, che le parti dichiarano di conoscere;
6 . l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni
altra questione di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che, pertanto,
nulla hanno più che a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o ragione, ad
eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo e comunque il Sig. si rende Pt_1
garante di eventuali debiti contratti in costanza di matrimonio;
8. i coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare al deposito della documentazione bancaria,
avendo raggiunto un accordo in merito alla somma mensile che il signor sarà Pt_1
chiamato a versare alla GN a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 pagina 3 di 6 minore;
9. i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Sentenza, conforme alle
condizioni concordate, non avendovi interesse e di prestare fin da ora acquiescenza alla
sentenza che verrà pronunciata all'esito del procedimento de quo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 20/01/2025 ed in data 31/01/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nata a [...] Persona_3
(VR), il 15.01.2004, maggiorenne economicamente autosufficiente e , nata a [...] Persona_1
(VR) il 20.08.2007, minorenne - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative. pagina 4 di 6 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AFFI
(VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in AFFI (VR) il 02/09/2000 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di AFFI (VR) (N. 4, P. II, Serie A, Anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AFFI (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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