Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01625/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2022, proposto da
Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 323;
contro
Comune di Manduria, Ambito Territoriale n. 7, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, non costituito in giudizio;
per l’accertamento,
della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Manduria, anche in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 7, e, per quanto di competenza, dalla C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro” in ordine alla istanza di sottoscrizione del contratto dello scorso 22.3.2022;
nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere all'immediata conclusione del detto procedimento entro il termine di trenta giorni per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inerzia serbata dall'Amministrazione comunale oltre il termine per l'adempimento spontaneo;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto, subito e subendo dal ricorrente a causa della ritardata conclusione della procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia;
Rilevato che – a seguito, peraltro, di rinuncia alla domanda cautelare con atto depositato in data 20 maggio 2022 (cfr., tra l’altro, ordinanza n. 255 del 2022) - con memoria prodotta in data 23 settembre 2022 la ricorrente, dopo avere rappresentato che “in data 25.5.2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio oggetto di causa”, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare “la cessazione della materia del contendere”;
Ritenuto che – anche in ragione della documentazione prodotta agli atti - sussistano giusti motivi per affermare che la pretesa della ricorrente è stata soddisfatta e che, conseguentemente, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in trattazione – siano riscontrabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO