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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2024, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n°3990/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3990 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in materia di
“appalto di opera pubblica – interessi – risarcimento danni”, vertente
T R A
(già ) Pt_1 Parte_2 Pt_3
(P.I ), corrente in Ercolano, alla Via Trentola n°211, in P.IVA_1 persona del procuratore speciale, legale rappresentante p.t., giusta procura speciale in atti, Avv. , rappresentata e difesa Parte_4
dall'avv. Gianluigi Oranges e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via De Gasperi n°45,, giusta procura alle liti redatta su foglio separato inserito nella busta telematica contenente la notifica dell'atto di appello;
APPELLANTE
C O N T R O
già con sede in Controparte_1 CP_1
Casapesenna (CE), al Corso Europa, n°199, (P. Iva: ), in P.IVA_2
persona del l.r.p.t., arch. , (CF. PCC Controparte_2 C.F._1
1
[...] Proc. n°3990/2022 R.G.
F839S), nato a [...] il [...] e residente in Casapesenna (CE), al
Corso Europa n°52, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito su atto a parte, dall' Avv. Raffaella Crispino e con lo stesso elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla Via Massimo Stanzione n°133;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
A V V E R S O
La sentenza n°1540/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, e depositata in data 14/02/2022, che ha deciso sulla domanda proposta originariamente da contro Controparte_1 [...]
avente ad oggetto appalto, con cui l'adito giudice, accogliendo CP_3
parzialmente la domanda di parte attrice, così disponeva: “a)condanna la al pagamento in favore della di €. 106.715,30, CP_3 CP_1 oltre interessi anatocistici dal 13.03.2018 e con riferimento agli interessi scaduti da almeno 6 mesi;
b) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di CTU per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta”.
CONCLUSIONI
Con le depositate note scritte:
Per l'appellante l'Avv. Gianluigi Oranges provvede a depositare copia della notifica fatta al legale della controparte della Rinuncia Agli Atti Del
Giudizio Ex Art. 306 C.P.C..
Per l'appellata l'avv. Raffaella Crispino … CHIEDE Dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti, in virtù di transazione sottoscritta, senza null'altro a pretendere reciprocamente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Proc. n°3990/2022 R.G.
Le parti hanno congiuntamente rimesso in via telematica rinuncia ex art. 306 C.P.C. agli atti dell'intentato giudizio di appello, instando per la compensazione delle spese e competenze di lite, (c.f.r. copia in atti), avendo transatto la lite come da scrittura rimessa sempre telematicamente in allegato alla suddetta rinuncia, (c.f.r. copia in atti).
La rinuncia in tal modo operata, senz'altro accettata provenendo da dichiarazione congiunta, ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta il disposto della norma richiamata.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla relativa declaratoria e disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_3
di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con citazione del 14.09.2022, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3990 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in materia di
“appalto di opera pubblica – interessi – risarcimento danni”, vertente
T R A
(già ) Pt_1 Parte_2 Pt_3
(P.I ), corrente in Ercolano, alla Via Trentola n°211, in P.IVA_1 persona del procuratore speciale, legale rappresentante p.t., giusta procura speciale in atti, Avv. , rappresentata e difesa Parte_4
dall'avv. Gianluigi Oranges e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via De Gasperi n°45,, giusta procura alle liti redatta su foglio separato inserito nella busta telematica contenente la notifica dell'atto di appello;
APPELLANTE
C O N T R O
già con sede in Controparte_1 CP_1
Casapesenna (CE), al Corso Europa, n°199, (P. Iva: ), in P.IVA_2
persona del l.r.p.t., arch. , (CF. PCC Controparte_2 C.F._1
1
[...] Proc. n°3990/2022 R.G.
F839S), nato a [...] il [...] e residente in Casapesenna (CE), al
Corso Europa n°52, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito su atto a parte, dall' Avv. Raffaella Crispino e con lo stesso elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla Via Massimo Stanzione n°133;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
A V V E R S O
La sentenza n°1540/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, e depositata in data 14/02/2022, che ha deciso sulla domanda proposta originariamente da contro Controparte_1 [...]
avente ad oggetto appalto, con cui l'adito giudice, accogliendo CP_3
parzialmente la domanda di parte attrice, così disponeva: “a)condanna la al pagamento in favore della di €. 106.715,30, CP_3 CP_1 oltre interessi anatocistici dal 13.03.2018 e con riferimento agli interessi scaduti da almeno 6 mesi;
b) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di CTU per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta”.
CONCLUSIONI
Con le depositate note scritte:
Per l'appellante l'Avv. Gianluigi Oranges provvede a depositare copia della notifica fatta al legale della controparte della Rinuncia Agli Atti Del
Giudizio Ex Art. 306 C.P.C..
Per l'appellata l'avv. Raffaella Crispino … CHIEDE Dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti, in virtù di transazione sottoscritta, senza null'altro a pretendere reciprocamente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Proc. n°3990/2022 R.G.
Le parti hanno congiuntamente rimesso in via telematica rinuncia ex art. 306 C.P.C. agli atti dell'intentato giudizio di appello, instando per la compensazione delle spese e competenze di lite, (c.f.r. copia in atti), avendo transatto la lite come da scrittura rimessa sempre telematicamente in allegato alla suddetta rinuncia, (c.f.r. copia in atti).
La rinuncia in tal modo operata, senz'altro accettata provenendo da dichiarazione congiunta, ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta il disposto della norma richiamata.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla relativa declaratoria e disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_3
di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con citazione del 14.09.2022, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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