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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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- 1. General Contractor Ristrutturazioni Con Debiti: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 ottobre 2025
Hai una società di ristrutturazioni o general contractor con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Negli ultimi anni, il settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni è stato tra i più colpiti da verifiche fiscali, controlli su bonus edilizi e difficoltà di liquidità, specialmente per le aziende che hanno gestito pratiche di Superbonus, Ecobonus o Bonus Casa. Molte imprese si trovano a fronteggiare cartelle esattoriali, accertamenti su crediti fiscali o debiti con fornitori, spesso a causa di ritardi nei pagamenti, errori nella cessione del credito o mancati incassi dalle banche. Con una strategia legale e fiscale mirata, è possibile bloccare le procedure di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 339/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/09/2025, ad ore 9,25, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CLAUDIO BRIGNOCCHI, oggi sostituito dall'avv. per parte resistente l'avv. PAOLO MERINI, oggi sostituito dall'avv. Francesco NIGRISOLI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione
- ACCERTARE la mancata esecuzione del contratto di appalto datato 23.11.2023, così come confermato dalla società e DICHIARARE l'effetto risolutorio, di conseguenza determinatosi per Controparte_1 tale contratto;
- CONDANNARE per effetto di tale risoluzione la alla ripetizione della somma Controparte_1 complessiva di Euro 40.000,00 nei confronti del a titolo di ripetizione del Controparte_2 deposito cauzionale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto per cui è causa, e di restituzione della somma che la società si era impegnata a rimborsare al rispetto al vecchio ed originario CP_2 contratto con la precedente impresa, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
In via principale nel merito:
i) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dal contratto di appalto da parte del CP_2 d il diritto di ad ottenere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4
[...] Controparte_1 del contratto di appalto, che si quantificano, in via principale, come sopra, in euro 47.767,12 (10 % (mancato guadagno) del totale dei lavori) ovvero, in via subordinata, anche in via equitativa con liquidazione giudiziale, da porre in (eccezione di) compensazione con la pretesa di parte ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento del nei confronti della Controparte_2 [...]Controparte_
per le ragioni innanzi spiegate, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze e spese di causa, da liquidarsi come per legge.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate, alle ore 9,40, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
, , in pers. amministratore in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t. con l'avv. CLAUDIO BRIGNOCCHI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
RICORRENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. PAOLO MERINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ha dedotto e Parte_2 documentato:
- di aver concesso in appalto con contratto 23.11.23 con la formula del General Contractor a
[...]
la realizzazione di lavori di consolidamento statico ed efficientamento Controparte_1 energetico dell'immobile condominiale con utilizzazione dei benefici fiscali di cui al CP_2 c.d. Superbonus 110% (Doc.1);
- che l'accordo contrattuale, all'art. 6/5, prevedeva come data ultima per la fine lavori il 31.3.24;
- di aver regolarmente versato a contestualmente alla sottoscrizione CP_1 dell'accordo il deposito cauzionale di € 20.000,00 previsto dall'allegato 3 al contratto (pag. 13) come da restituirsi alla committenza in sede di liquidazione dell'ultimo SAL;
- che lo stesso all. 3, pag. 13, dava conto della già avvenuta realizzazione di lavori parziali ad opera di una precedente impresa, cui subentrava, impegnandosi ad asseverare, CP_1 contabilizzare e liquidare il relativo SAL già maturato, evidenziando che “dalla liquidazione di dette somme verrà restituito alla committenza un importo di € 20.000,00, riferito al precedente deposito cauzionale versato”.
pagina 2 di 6 - che in data 28 e 29 dicembre 2023 contabilizzava il 1° SAL, dando atto Controparte_1 della realizzazione dei lavori in esso indicati, e contestualmente emetteva le fatture n.86 e n.91 (Doc. 2 e Doc. 3), ma poi i lavori si sono definitivamente ed ingiustificatamente fermati;
- di aver perciò più volte sollecitato la società appaltatrice a porre in esecuzione l'obbligazione principale dalla stessa assunta, ossia l'effettuazione dei lavori di consolidamento statico ed efficientamento energetico, ed, anzi, dalle email depositate si evince da parte della committente, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, la concessione di tempistiche per la conclusione dei lavori diverse e più dilatate, rispetto alla scadenza prevista dall'accordo contrattuale intervenuto tra le parti (Doc. 4; Doc 5; Doc 6; Doc 7; Doc 8; Doc 9; Doc 10);
- che con email 9.5.24 aveva confermato la propria disponibilità al Controparte_1 completamento delle opere relative all'impiantistica e agli infissi (Doc 10);
- di aver con email 2.6.24, sempre nella prospettiva di collaborazione, proposto una riduzione delle opere da compiersi (Doc 11), ma, malgrado l'intera disponibilità dimostratale, la società appaltatrice continuava a rimanere non operativa e, dunque, a restare del tutto inadempiente rispetto alla propria obbligazione;
- di aver quindi proposto a mezzo pec 19.12.24 la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita, ma anche tale nuova proposta è restata senza risposta alcuna, rendendo inevitabile il ricorso alla presente azione;
- che il contratto 23.11.23 concluso con deve intendersi non più adempiuto Controparte_1 ed eseguito, ex art. 13 dello stesso contratto di appalto, per inadempimento unico ed esclusivo della ditta appaltatrice e “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto e a seguito di espressa diffida, questo è risoluto di diritto”.
- di aver infatti con pec 12.7.24 (Doc. 12) - dopo aver posto in evidenza tutte le lavorazioni previste, pattuite e rimaste ineseguite e dopo aver sottolineato che “a richiesta di codesta società, questa amministrazione condominiale aveva di recente valutato la possibilità di soprassedere al programmato rifacimento del tetto, dovendosi tuttavia eseguire in alternativa, per il mantenimento delle agevolazioni, per lo meno le ridotte lavorazioni comunicatevi con mail del 27/7/2024 dal progettista dell'ecobonus, Ing. ; anche per tali lavorazioni Persona_1 alternative non risulta avviata nessuna attività” (Doc.11), diffidato ex art. Controparte_1 1454 cc alla immediata ripresa dei lavori e all'ultimazione degli stessi entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2024, configurandosi in caso contrario la risoluzione del contratto;
- che nonostante la diffida ad adempiere la società non riprendeva più i lavori commissionatile;
- di chiedere al Tribunale, tenuto conto del contegno di di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento della ditta indicata alle obbligazioni tutte assunte con il citato contratto del 23.11.2023, nonché – data la già citata previsione di cui all'all.to 3, pag. 13, la restituzione delle due cauzioni di € 20.000 ciascuna versate;
- che tutto quanto appena esposto, la richiesta di pagamento di entrambe le somme indicate e per i titoli dedotti, è stato oggetto di comunicazioni ad (Doc.8 e Doc. 12), Controparte_1 senza tuttavia alcun esito e senza che mai sia intervenuto alcun riscontro dalla resistente;
- di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita tra avvocati ex artt. 2 e segg. d.l. n. 132/14, conv. L 162/14, come modificato dall'art. 9, d.lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021, quale condizione di procedibilità della domanda, al fine di tentare di risolvere in via amichevole, cooperando con lealtà e buona fede e con l'assistenza di avvocati la presente controversia (Doc. 14).
Si è costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, CP_1 deducendo:
- di aver, come molte altre imprese appaltatrici, all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, investito liquidità per dotarsi dell'organizzazione necessaria ad affrontare le lavorazioni di numerosi cantieri, talvolta anche decisamente impegnativi per il volume delle opere da realizzare;
sopportato tale ingente investimento sull'affidamento incolpevole e ragionevole che pagina 3 di 6 avrebbero ricevuto, quale corrispettivo dell'opera, la sicura monetizzabilità del credito d'imposta e, quindi, il recupero della liquidità investita e l'utile di impresa, ma con il blocco delle cessioni, avvenuto ad opera del D.L. 39/2024, il diffuso e irremovibile rifiuto delle banche e degli altri intermediari finanziari a rendersi cessionari dei crediti di imposta ormai acquisiti dalle imprese, si è determinato il fenomeno dei c.d. «crediti incagliati» e in taluni casi una diffusa e strutturata crisi di liquidità;
- che, nel caso di specie, dunque, il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riconducibile a circostanze sopravvenute non addebitabili ad in quanto il committente non Controparte_1 ha più avuto accesso al beneficio fiscale del “c.d. 110” che, giova ricordare, costituiva la modalità principale ed essenziale di pagamento del corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, come disciplinata nel contratto di appalto cui si rimanda (doc.1, Cfr. art. 7 ed allegato 3);
- che l'art. 7 del contratto (Prezzo e modalità di pagamento), al punto 6, prevede: Nel caso in cui l'agevolazione fiscale ottenuta dal Cliente non sia il Superbonus, così come nel caso in cui il Committente non abbia accesso ad alcuna agevolazione per gli Interventi effettuati per cause non imputabili all'Appaltatore, il Committente sarà tenuto al versamento del Prezzo, o della restante parte di esso, a mezzo bonifico bancario, alle scadenze ed alle condizioni riportate negli Allegati 3, 4 .”;
- che l'art. Art.9 (Varianti) recita: Laddove, successivamente alla firma del Contratto, venga apportata una qualsiasi MODIFICA ALLA NORMATIVA APPLICABILE, O QUALORA VENGA MODIFICATA UNA NORMA TECNICA APPLICABILE, e tale variazione abbia un impatto significativo sulla esecuzione degli Interventi, o sulla possibilità per il Committente di avere accesso al Superbonus, o qualora l'Appaltatore o il Committente risultino essere inadempienti in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali per un motivo legittimo, o in presenza di un qualsiasi evento di forza maggiore, il Contratto verrà opportunamente modificato mediante reciproco accordo scritto fra le Parti circa tempi, costi e modalità di esecuzione degli Interventi, in modo tale da adattare il Contratto alle circostanze modificate.
Qualora le Parti non si accordino sulle opere da eseguire in variante e sul relativo prezzo entro 5 giorni, la determinazione potrà essere rimessa ad un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri locale;
in ogni caso, ciascuna della Parti potrà recedere dal Contratto, fermo restando il diritto dell'appaltatore di ricevere il pagamento della parte di prezzo proporzionale alle opere sino a quel momento eseguite ed il ristoro del Pt_3
, AI SENSI DELL'ART. 1671 DEL CODICE CIVILE.
[...]
- che tali clausole conducono ad affermare che le parti, nella regolamentazione del proprio rapporto, hanno espressamente previsto l'evento del mancato accesso/perdita ai/dei benefici fiscali per modifica normativa come accaduto nel caso di specie, di guisa che lo stesso andrà disciplinato sulla base di tali norme;
in particolare, , in virtù dell'applicazione CP_1 delle citate clausole, non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato godimento del beneficio fiscale da parte del committente. Avrebbe invece avuto diritto alla prosecuzione del rapporto e ad essere pagata con bonifico bancario ex art. 7 punto 6 del contratto. L'esercizio del diritto di recesso da parte committente legittima dunque ad avanzare pretesa di Controparte_1 compensazione per il mancato guadagno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1671 cc e 9 comma 4 del contratto;
- che In assenza dunque dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla pretesa risoluzione (invocata da parte attrice), la stessa deve considerarsi come esercizio del diritto di sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4 del contratto di appalto, al fine di sottrarsi al pagamento con bonifico bancario come previsto sopra dall'art.7 punto 6 del contratto, con conseguente diritto dell'appaltatore ad ottenere gli indennizzi ivi previsti, che ci si riserva sin da ora di quantificare e che si pongono in compensazione con la pretesa attivata dal;
ai fini CP_2 processuali che qui interessano, la presente deve intendersi quale eccezione di compensazione.
- che Cass II. n. 15335/24 ha statuito che “In tema di appalto, in caso di recesso unilaterale del committente dal contratto ex art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato dal mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito
pagina 4 di 6 prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.”
- che, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1671 cc., 7 e 9 comma 4 del contratto di appalto, Controparte_1 intende porre in compensazione – formulando quindi eccezione di compensazione - il proprio credito, per gli indennizzi ivi previsti (spese, lavori eseguiti e mancato guadagno) nei confronti del committente (che ci si riserva sin da ora di quantificare e precisare) come emergerà in sede di istruttoria, con la pretesa oggetto della domanda giudiziale di parte ricorrente;
il credito di trova Controparte_1 fondamento, pertanto, nella norma di cui all'art. 1671 cc, in quanto la risoluzione del contratto per grave inadempimento invocata dal committente, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, configura esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto, con conseguente diritto dell'appaltatore ad ottenere gli indennizzi previsti dal citato articolo e dal contratto.
- che, fermo quanto sopra, in ogni caso, le condizioni che avrebbero legittimato parte ricorrente alla restituzione dei n. 2 depositi cauzionali (cfr. doc. 1 pag. 13) ovvero la liquidazione dell'ultimo SAL e la liquidazione dell'altro SAL non si sono verificate;
in particolare, la liquidazione dell'ultimo Sal non può avere luogo a seguito del recesso di parte committente per ragioni non imputabili ad Controparte_1 come sopra riportato, mentre non v'è prova, per l'altro SAL, dell'avvenuta liquidazione / monetizzazione dello stesso.
Parte resistente ha concluso in comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ove ritenuto, ex art. 281 duodecies cpc, anche previa ordinanza di prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 cpc, rispetto alla quale far decorrere i termini previsti dall'art. 171 ter cpc,
In via principale nel merito:
i) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dal contratto di appalto da parte del CP_2 d il diritto di ad ottenere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4
[...] Controparte_1 del contratto di appalto da porre in (eccezione di) compensazione con la pretesa di parte ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento del nei confronti della Controparte_2 [...]Controparte_
per le ragioni innanzi spiegate, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze e spese di causa.
Con riserva di ogni allegazione, domanda eccezione ed ulteriore produzione nei modi e tempi di legge.
e allegato, ricorso passivo, procura e contratto di appalto.
All'udienza di prima comparizione il got – delegato a trattazione e decisione della causa con decreto GI designato 23.4.25 – ha ritenuto la causa matura pe la decisione sulla base della documentazione prodotta e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive, di cui le parti tutte hanno approfittato.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha documentato di aver ripetutamente sollecitato la ripresa dei lavori ed infine diffidato (doc. 12) ad adempiere ex art. 1454 cc nel luglio 2024, sicché, una CP_1 volta scaduto il termine ad adempiere il contratto è da ritenersi risolto di diritto, con diritto del committente al rimborso delle cauzioni.
Non si tratta affatto di esercizio del recesso da parte del committente, come la resistente vuol sostenere, né la resistente può eccepire indennizzi in compensazione.
Il c.d. blocco della cessione dei crediti, peraltro progressivo, che la resistente invoca quale elemento non dipendente dalla propria volontà che le avrebbe impedito di proseguire i lavori dal dicembre 2023 in poi, non può ritenersi in concreto un ostacolo giuridico – forza maggiore o pagina 5 di 6 fatto del principe - alla prosecuzione dei lavori sin dal dicembre 2023, vista la possibilità di variare le norme contrattuali (che, mette conto ricordare) erano del 23.11.23, avendo solo impedito ad di cedere ad altri il credito già acquisito. CP_1 Il contratto di appalto va quindi ritenuto risolto di diritto ex art. 1454 cc con diritto del Condominio a riottenere le cauzioni di cu all'all. 3 al contratto (pag. 13).
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata dal , in Parte_2 pers. amministratore in carica p.t., accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 cc;
2) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a riversare al ricorrente le Controparte_1 CP_2 cauzioni, per € 40.000,00 complessivi, oltre agli interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda (24.3.25) al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 pe anticipazioni, € 6.713,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,38, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/09/2025
Il got
RA IO
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/09/2025, ad ore 9,25, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CLAUDIO BRIGNOCCHI, oggi sostituito dall'avv. per parte resistente l'avv. PAOLO MERINI, oggi sostituito dall'avv. Francesco NIGRISOLI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione
- ACCERTARE la mancata esecuzione del contratto di appalto datato 23.11.2023, così come confermato dalla società e DICHIARARE l'effetto risolutorio, di conseguenza determinatosi per Controparte_1 tale contratto;
- CONDANNARE per effetto di tale risoluzione la alla ripetizione della somma Controparte_1 complessiva di Euro 40.000,00 nei confronti del a titolo di ripetizione del Controparte_2 deposito cauzionale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto per cui è causa, e di restituzione della somma che la società si era impegnata a rimborsare al rispetto al vecchio ed originario CP_2 contratto con la precedente impresa, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
In via principale nel merito:
i) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dal contratto di appalto da parte del CP_2 d il diritto di ad ottenere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4
[...] Controparte_1 del contratto di appalto, che si quantificano, in via principale, come sopra, in euro 47.767,12 (10 % (mancato guadagno) del totale dei lavori) ovvero, in via subordinata, anche in via equitativa con liquidazione giudiziale, da porre in (eccezione di) compensazione con la pretesa di parte ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento del nei confronti della Controparte_2 [...]Controparte_
per le ragioni innanzi spiegate, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze e spese di causa, da liquidarsi come per legge.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate, alle ore 9,40, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
, , in pers. amministratore in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t. con l'avv. CLAUDIO BRIGNOCCHI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
RICORRENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. PAOLO MERINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ha dedotto e Parte_2 documentato:
- di aver concesso in appalto con contratto 23.11.23 con la formula del General Contractor a
[...]
la realizzazione di lavori di consolidamento statico ed efficientamento Controparte_1 energetico dell'immobile condominiale con utilizzazione dei benefici fiscali di cui al CP_2 c.d. Superbonus 110% (Doc.1);
- che l'accordo contrattuale, all'art. 6/5, prevedeva come data ultima per la fine lavori il 31.3.24;
- di aver regolarmente versato a contestualmente alla sottoscrizione CP_1 dell'accordo il deposito cauzionale di € 20.000,00 previsto dall'allegato 3 al contratto (pag. 13) come da restituirsi alla committenza in sede di liquidazione dell'ultimo SAL;
- che lo stesso all. 3, pag. 13, dava conto della già avvenuta realizzazione di lavori parziali ad opera di una precedente impresa, cui subentrava, impegnandosi ad asseverare, CP_1 contabilizzare e liquidare il relativo SAL già maturato, evidenziando che “dalla liquidazione di dette somme verrà restituito alla committenza un importo di € 20.000,00, riferito al precedente deposito cauzionale versato”.
pagina 2 di 6 - che in data 28 e 29 dicembre 2023 contabilizzava il 1° SAL, dando atto Controparte_1 della realizzazione dei lavori in esso indicati, e contestualmente emetteva le fatture n.86 e n.91 (Doc. 2 e Doc. 3), ma poi i lavori si sono definitivamente ed ingiustificatamente fermati;
- di aver perciò più volte sollecitato la società appaltatrice a porre in esecuzione l'obbligazione principale dalla stessa assunta, ossia l'effettuazione dei lavori di consolidamento statico ed efficientamento energetico, ed, anzi, dalle email depositate si evince da parte della committente, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, la concessione di tempistiche per la conclusione dei lavori diverse e più dilatate, rispetto alla scadenza prevista dall'accordo contrattuale intervenuto tra le parti (Doc. 4; Doc 5; Doc 6; Doc 7; Doc 8; Doc 9; Doc 10);
- che con email 9.5.24 aveva confermato la propria disponibilità al Controparte_1 completamento delle opere relative all'impiantistica e agli infissi (Doc 10);
- di aver con email 2.6.24, sempre nella prospettiva di collaborazione, proposto una riduzione delle opere da compiersi (Doc 11), ma, malgrado l'intera disponibilità dimostratale, la società appaltatrice continuava a rimanere non operativa e, dunque, a restare del tutto inadempiente rispetto alla propria obbligazione;
- di aver quindi proposto a mezzo pec 19.12.24 la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita, ma anche tale nuova proposta è restata senza risposta alcuna, rendendo inevitabile il ricorso alla presente azione;
- che il contratto 23.11.23 concluso con deve intendersi non più adempiuto Controparte_1 ed eseguito, ex art. 13 dello stesso contratto di appalto, per inadempimento unico ed esclusivo della ditta appaltatrice e “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto e a seguito di espressa diffida, questo è risoluto di diritto”.
- di aver infatti con pec 12.7.24 (Doc. 12) - dopo aver posto in evidenza tutte le lavorazioni previste, pattuite e rimaste ineseguite e dopo aver sottolineato che “a richiesta di codesta società, questa amministrazione condominiale aveva di recente valutato la possibilità di soprassedere al programmato rifacimento del tetto, dovendosi tuttavia eseguire in alternativa, per il mantenimento delle agevolazioni, per lo meno le ridotte lavorazioni comunicatevi con mail del 27/7/2024 dal progettista dell'ecobonus, Ing. ; anche per tali lavorazioni Persona_1 alternative non risulta avviata nessuna attività” (Doc.11), diffidato ex art. Controparte_1 1454 cc alla immediata ripresa dei lavori e all'ultimazione degli stessi entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2024, configurandosi in caso contrario la risoluzione del contratto;
- che nonostante la diffida ad adempiere la società non riprendeva più i lavori commissionatile;
- di chiedere al Tribunale, tenuto conto del contegno di di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento della ditta indicata alle obbligazioni tutte assunte con il citato contratto del 23.11.2023, nonché – data la già citata previsione di cui all'all.to 3, pag. 13, la restituzione delle due cauzioni di € 20.000 ciascuna versate;
- che tutto quanto appena esposto, la richiesta di pagamento di entrambe le somme indicate e per i titoli dedotti, è stato oggetto di comunicazioni ad (Doc.8 e Doc. 12), Controparte_1 senza tuttavia alcun esito e senza che mai sia intervenuto alcun riscontro dalla resistente;
- di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita tra avvocati ex artt. 2 e segg. d.l. n. 132/14, conv. L 162/14, come modificato dall'art. 9, d.lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021, quale condizione di procedibilità della domanda, al fine di tentare di risolvere in via amichevole, cooperando con lealtà e buona fede e con l'assistenza di avvocati la presente controversia (Doc. 14).
Si è costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, CP_1 deducendo:
- di aver, come molte altre imprese appaltatrici, all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, investito liquidità per dotarsi dell'organizzazione necessaria ad affrontare le lavorazioni di numerosi cantieri, talvolta anche decisamente impegnativi per il volume delle opere da realizzare;
sopportato tale ingente investimento sull'affidamento incolpevole e ragionevole che pagina 3 di 6 avrebbero ricevuto, quale corrispettivo dell'opera, la sicura monetizzabilità del credito d'imposta e, quindi, il recupero della liquidità investita e l'utile di impresa, ma con il blocco delle cessioni, avvenuto ad opera del D.L. 39/2024, il diffuso e irremovibile rifiuto delle banche e degli altri intermediari finanziari a rendersi cessionari dei crediti di imposta ormai acquisiti dalle imprese, si è determinato il fenomeno dei c.d. «crediti incagliati» e in taluni casi una diffusa e strutturata crisi di liquidità;
- che, nel caso di specie, dunque, il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riconducibile a circostanze sopravvenute non addebitabili ad in quanto il committente non Controparte_1 ha più avuto accesso al beneficio fiscale del “c.d. 110” che, giova ricordare, costituiva la modalità principale ed essenziale di pagamento del corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, come disciplinata nel contratto di appalto cui si rimanda (doc.1, Cfr. art. 7 ed allegato 3);
- che l'art. 7 del contratto (Prezzo e modalità di pagamento), al punto 6, prevede: Nel caso in cui l'agevolazione fiscale ottenuta dal Cliente non sia il Superbonus, così come nel caso in cui il Committente non abbia accesso ad alcuna agevolazione per gli Interventi effettuati per cause non imputabili all'Appaltatore, il Committente sarà tenuto al versamento del Prezzo, o della restante parte di esso, a mezzo bonifico bancario, alle scadenze ed alle condizioni riportate negli Allegati 3, 4 .”;
- che l'art. Art.9 (Varianti) recita: Laddove, successivamente alla firma del Contratto, venga apportata una qualsiasi MODIFICA ALLA NORMATIVA APPLICABILE, O QUALORA VENGA MODIFICATA UNA NORMA TECNICA APPLICABILE, e tale variazione abbia un impatto significativo sulla esecuzione degli Interventi, o sulla possibilità per il Committente di avere accesso al Superbonus, o qualora l'Appaltatore o il Committente risultino essere inadempienti in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali per un motivo legittimo, o in presenza di un qualsiasi evento di forza maggiore, il Contratto verrà opportunamente modificato mediante reciproco accordo scritto fra le Parti circa tempi, costi e modalità di esecuzione degli Interventi, in modo tale da adattare il Contratto alle circostanze modificate.
Qualora le Parti non si accordino sulle opere da eseguire in variante e sul relativo prezzo entro 5 giorni, la determinazione potrà essere rimessa ad un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri locale;
in ogni caso, ciascuna della Parti potrà recedere dal Contratto, fermo restando il diritto dell'appaltatore di ricevere il pagamento della parte di prezzo proporzionale alle opere sino a quel momento eseguite ed il ristoro del Pt_3
, AI SENSI DELL'ART. 1671 DEL CODICE CIVILE.
[...]
- che tali clausole conducono ad affermare che le parti, nella regolamentazione del proprio rapporto, hanno espressamente previsto l'evento del mancato accesso/perdita ai/dei benefici fiscali per modifica normativa come accaduto nel caso di specie, di guisa che lo stesso andrà disciplinato sulla base di tali norme;
in particolare, , in virtù dell'applicazione CP_1 delle citate clausole, non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato godimento del beneficio fiscale da parte del committente. Avrebbe invece avuto diritto alla prosecuzione del rapporto e ad essere pagata con bonifico bancario ex art. 7 punto 6 del contratto. L'esercizio del diritto di recesso da parte committente legittima dunque ad avanzare pretesa di Controparte_1 compensazione per il mancato guadagno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1671 cc e 9 comma 4 del contratto;
- che In assenza dunque dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla pretesa risoluzione (invocata da parte attrice), la stessa deve considerarsi come esercizio del diritto di sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4 del contratto di appalto, al fine di sottrarsi al pagamento con bonifico bancario come previsto sopra dall'art.7 punto 6 del contratto, con conseguente diritto dell'appaltatore ad ottenere gli indennizzi ivi previsti, che ci si riserva sin da ora di quantificare e che si pongono in compensazione con la pretesa attivata dal;
ai fini CP_2 processuali che qui interessano, la presente deve intendersi quale eccezione di compensazione.
- che Cass II. n. 15335/24 ha statuito che “In tema di appalto, in caso di recesso unilaterale del committente dal contratto ex art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato dal mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito
pagina 4 di 6 prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.”
- che, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1671 cc., 7 e 9 comma 4 del contratto di appalto, Controparte_1 intende porre in compensazione – formulando quindi eccezione di compensazione - il proprio credito, per gli indennizzi ivi previsti (spese, lavori eseguiti e mancato guadagno) nei confronti del committente (che ci si riserva sin da ora di quantificare e precisare) come emergerà in sede di istruttoria, con la pretesa oggetto della domanda giudiziale di parte ricorrente;
il credito di trova Controparte_1 fondamento, pertanto, nella norma di cui all'art. 1671 cc, in quanto la risoluzione del contratto per grave inadempimento invocata dal committente, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, configura esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto, con conseguente diritto dell'appaltatore ad ottenere gli indennizzi previsti dal citato articolo e dal contratto.
- che, fermo quanto sopra, in ogni caso, le condizioni che avrebbero legittimato parte ricorrente alla restituzione dei n. 2 depositi cauzionali (cfr. doc. 1 pag. 13) ovvero la liquidazione dell'ultimo SAL e la liquidazione dell'altro SAL non si sono verificate;
in particolare, la liquidazione dell'ultimo Sal non può avere luogo a seguito del recesso di parte committente per ragioni non imputabili ad Controparte_1 come sopra riportato, mentre non v'è prova, per l'altro SAL, dell'avvenuta liquidazione / monetizzazione dello stesso.
Parte resistente ha concluso in comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ove ritenuto, ex art. 281 duodecies cpc, anche previa ordinanza di prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 cpc, rispetto alla quale far decorrere i termini previsti dall'art. 171 ter cpc,
In via principale nel merito:
i) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dal contratto di appalto da parte del CP_2 d il diritto di ad ottenere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c. e 9 comma 4
[...] Controparte_1 del contratto di appalto da porre in (eccezione di) compensazione con la pretesa di parte ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento del nei confronti della Controparte_2 [...]Controparte_
per le ragioni innanzi spiegate, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze e spese di causa.
Con riserva di ogni allegazione, domanda eccezione ed ulteriore produzione nei modi e tempi di legge.
e allegato, ricorso passivo, procura e contratto di appalto.
All'udienza di prima comparizione il got – delegato a trattazione e decisione della causa con decreto GI designato 23.4.25 – ha ritenuto la causa matura pe la decisione sulla base della documentazione prodotta e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive, di cui le parti tutte hanno approfittato.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha documentato di aver ripetutamente sollecitato la ripresa dei lavori ed infine diffidato (doc. 12) ad adempiere ex art. 1454 cc nel luglio 2024, sicché, una CP_1 volta scaduto il termine ad adempiere il contratto è da ritenersi risolto di diritto, con diritto del committente al rimborso delle cauzioni.
Non si tratta affatto di esercizio del recesso da parte del committente, come la resistente vuol sostenere, né la resistente può eccepire indennizzi in compensazione.
Il c.d. blocco della cessione dei crediti, peraltro progressivo, che la resistente invoca quale elemento non dipendente dalla propria volontà che le avrebbe impedito di proseguire i lavori dal dicembre 2023 in poi, non può ritenersi in concreto un ostacolo giuridico – forza maggiore o pagina 5 di 6 fatto del principe - alla prosecuzione dei lavori sin dal dicembre 2023, vista la possibilità di variare le norme contrattuali (che, mette conto ricordare) erano del 23.11.23, avendo solo impedito ad di cedere ad altri il credito già acquisito. CP_1 Il contratto di appalto va quindi ritenuto risolto di diritto ex art. 1454 cc con diritto del Condominio a riottenere le cauzioni di cu all'all. 3 al contratto (pag. 13).
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata dal , in Parte_2 pers. amministratore in carica p.t., accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 cc;
2) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a riversare al ricorrente le Controparte_1 CP_2 cauzioni, per € 40.000,00 complessivi, oltre agli interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda (24.3.25) al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 pe anticipazioni, € 6.713,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,38, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/09/2025
Il got
RA IO
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