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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12476 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30172/2023 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1 presso lo studio degli Parte_1
Avv. Massimo Nappi e Marco Nappi che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_2
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna Rosa Maria De Carlo, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Anzio, allegata al ricorso;
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo da malattia professionale;
all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2023 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' ed esponeva che aveva lavorato come dipendente CP_1
dell'azienda ATAC sin dal 26.8.1999 con mansioni di autista, profilo professionale di operatore di esercizio presso l'impianto di Acilia;
evidenziava che a causa dell'attività lavorativa svolta e, in particolar modo, dalle caratteristiche degli automezzi da lui condotti aveva contratto le seguenti patologie: ernia discale L4-L5 e
L2-L3 con sofferenza radicolare cronica L3-L4-L5-S1; affermava la natura professionale delle predette patologie, regolarmente denunciate all' chiedendo il CP_1
riconoscimento di postumi inabilitanti nella misura del 12%, e, in ogni caso, in misura non inferiore al 6%, con conseguente diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 1124/65, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000 da accertarsi in giudizio attraverso C.T.U. medico- legale.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e assumendo che le malattie CP_1
denunciate dal ricorrente non potevano essere riportate all'attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che non si trattava di patologie tabellate;
deduceva che nel caso di specie non risultava un nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'espletamento dell'attività lavorativa. Venivano quindi escussi dei testimoni ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita la trattazione, la causa all'odierna udienza è stata posta in decisione mediante lettura, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, è stata modificata la disciplina della rendita a carico dell' , che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse
(e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al
6%, tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione sia uguale o superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. In primo luogo, si osserva non può dubitarsi della natura professionale della patologia da cui è affetto. Ed invero i Parte_1
testi escussi hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente per come descritta nell'atto introduttivo.
Va nuovamente evidenziato che il sig. ha presentato istanza all' al fine di Pt_1 CP_1
vedersi riconoscere la natura professionale delle patologie da cui è affetto.
Il CTU dott. ha accertato che nel caso di cui si discute, trattandosi di Persona_2
valutazione del danno in ambito , e pur non trattandosi di malattia tabellata, CP_1
può essere ammessa una correlazione della patologia “è affetto da ernia discale L4-
L5 con sofferenza radicolare cronica L3-L4-L5-S1. Si ritiene la citata patologia riconducibile, in termini causali o quantomeno concausali, all'attività lavorativa di autista di mezzi Atac svolta dal ricorrente per molti anni e quantificabile, secondo quanto previsto dai riferimenti tabellari imposti dalla normativa in vigore e allegati al DPR 38/2000, nella misura di sei pro-centi come danno biologico”.
Tale ricostruzione può essere effettuata in termini di ragionevole verosimiglianza e sulla base del riferito, tenuto conto dell'esito della prova testimoniale e, quindi, può essere ritenuta la reale ricorrenza del fattore postura quale concausa nel determinismo della patologia a carico del tratto lombosacrale.
Il danno biologico ai sensi del Dlgs 38/00 può essere in tal senso quantificato nella misura massima del 6 (sei)%. In conclusione, il c.t.u. ha ribadito che si può pervenire ad una quantificazione del danno nella misura del 6% ammettendo in via presuntiva, ovvero in termini di ragionevole verosimiglianza, sulla base del riferito ed in mancanza di contestazioni di parte convenuta la reale ricorrenza del fattore CP_1
postura quale causa nel determinismo della patologia a carico del tratto lombosacrale.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale. Pertanto, si aderisce alla valutazione del C.T.U. e conseguentemente la domanda nei limiti sopra indicati deve essere accolta, rilevata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un indennizzo con riferimento a una inabilità permanente pari al 6%. Di conseguenza, in presenza del prescritto requisito medico-legale, in applicazione del disposto della lett. a) del secondo comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica nella misura del 6% a seguito della sopraindicata malattia professionale, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo. Pertanto
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve essere CP_3
condannato a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale ex art. 13, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000, nella indicata misura, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di dell'indennizzo in capitale per Parte_1
menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica nella misura del 6% conseguente alla sopraindicata malattia professionale, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- condanna I' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
giudizio che liquida in complessivi euro 2.950,00, oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30172/2023 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1 presso lo studio degli Parte_1
Avv. Massimo Nappi e Marco Nappi che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_2
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna Rosa Maria De Carlo, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Anzio, allegata al ricorso;
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo da malattia professionale;
all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2023 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' ed esponeva che aveva lavorato come dipendente CP_1
dell'azienda ATAC sin dal 26.8.1999 con mansioni di autista, profilo professionale di operatore di esercizio presso l'impianto di Acilia;
evidenziava che a causa dell'attività lavorativa svolta e, in particolar modo, dalle caratteristiche degli automezzi da lui condotti aveva contratto le seguenti patologie: ernia discale L4-L5 e
L2-L3 con sofferenza radicolare cronica L3-L4-L5-S1; affermava la natura professionale delle predette patologie, regolarmente denunciate all' chiedendo il CP_1
riconoscimento di postumi inabilitanti nella misura del 12%, e, in ogni caso, in misura non inferiore al 6%, con conseguente diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 1124/65, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000 da accertarsi in giudizio attraverso C.T.U. medico- legale.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e assumendo che le malattie CP_1
denunciate dal ricorrente non potevano essere riportate all'attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che non si trattava di patologie tabellate;
deduceva che nel caso di specie non risultava un nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'espletamento dell'attività lavorativa. Venivano quindi escussi dei testimoni ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita la trattazione, la causa all'odierna udienza è stata posta in decisione mediante lettura, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, è stata modificata la disciplina della rendita a carico dell' , che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse
(e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al
6%, tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione sia uguale o superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. In primo luogo, si osserva non può dubitarsi della natura professionale della patologia da cui è affetto. Ed invero i Parte_1
testi escussi hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente per come descritta nell'atto introduttivo.
Va nuovamente evidenziato che il sig. ha presentato istanza all' al fine di Pt_1 CP_1
vedersi riconoscere la natura professionale delle patologie da cui è affetto.
Il CTU dott. ha accertato che nel caso di cui si discute, trattandosi di Persona_2
valutazione del danno in ambito , e pur non trattandosi di malattia tabellata, CP_1
può essere ammessa una correlazione della patologia “è affetto da ernia discale L4-
L5 con sofferenza radicolare cronica L3-L4-L5-S1. Si ritiene la citata patologia riconducibile, in termini causali o quantomeno concausali, all'attività lavorativa di autista di mezzi Atac svolta dal ricorrente per molti anni e quantificabile, secondo quanto previsto dai riferimenti tabellari imposti dalla normativa in vigore e allegati al DPR 38/2000, nella misura di sei pro-centi come danno biologico”.
Tale ricostruzione può essere effettuata in termini di ragionevole verosimiglianza e sulla base del riferito, tenuto conto dell'esito della prova testimoniale e, quindi, può essere ritenuta la reale ricorrenza del fattore postura quale concausa nel determinismo della patologia a carico del tratto lombosacrale.
Il danno biologico ai sensi del Dlgs 38/00 può essere in tal senso quantificato nella misura massima del 6 (sei)%. In conclusione, il c.t.u. ha ribadito che si può pervenire ad una quantificazione del danno nella misura del 6% ammettendo in via presuntiva, ovvero in termini di ragionevole verosimiglianza, sulla base del riferito ed in mancanza di contestazioni di parte convenuta la reale ricorrenza del fattore CP_1
postura quale causa nel determinismo della patologia a carico del tratto lombosacrale.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale. Pertanto, si aderisce alla valutazione del C.T.U. e conseguentemente la domanda nei limiti sopra indicati deve essere accolta, rilevata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un indennizzo con riferimento a una inabilità permanente pari al 6%. Di conseguenza, in presenza del prescritto requisito medico-legale, in applicazione del disposto della lett. a) del secondo comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica nella misura del 6% a seguito della sopraindicata malattia professionale, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo. Pertanto
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve essere CP_3
condannato a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale ex art. 13, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000, nella indicata misura, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di dell'indennizzo in capitale per Parte_1
menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica nella misura del 6% conseguente alla sopraindicata malattia professionale, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- condanna I' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
giudizio che liquida in complessivi euro 2.950,00, oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti