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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
NN LO è chiamata la causa iscritta al n. 3294 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Giuseppe Platania il quale insiste in atti ed in via preliminare rileva che pende altra causa contro l'altro amm.re della medesima società R.G. 3313/2024 dott.
Marescalco innanzi al quale l' ha avanzato richiesta id riunione;
prende atto dell'intervenuto CP_1 annullamento dell'atto impugnato e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale atteso non solo è stato CP_1
violato il termine di cui all'art. 14 l. 689/81 ma anche in ragione dell'avvenuto pagamento tramite
DM10 e si oppone alla riunione producendo in merito giurisprudenza di merito resa dal Tribunale di
Catania
Per l' è comparso l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Nucciarone che insiste in atti e nella CP_1
chiesta riunione e nella declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. rigetta la richiesta di riunione atteso che in data odierna è stata chiesta la declaratoria della cessata materia del contendere e dunque matura per essere decisa, decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NN
LO, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 3294 2024 R.G.
promossa da in proprio e n.q. di legale rappr. rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall' Avv. PLATANIA GIUSEPPE giusta procura in atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Nucciarone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.8.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n.OI-002121263 notificata il 12.07.2024, riferita all'anno di imposta 2018, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. .7600.31/01/2020.0020212 con cui l' ha ingiunto al CP_1 CP_1 ricorrente di pagare € 4.807,95 a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per avvenuto pagamento.
La ricorrente, come comprovato in atti, ha tempestivamente provveduto ai pagamenti dovuti e richiesti per l'anno 2018 (cfr., ancora, documenti nn. 4, 5, 6 e 7). Le Ordinanze opposte sono pertanto illegittime, sì come formate e fondate sull'erroneo presupposto del mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2018 - Decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 (cfr. Tribunale di Catania, Sentenza n.
922/2024 del 14 febbraio 2024). Difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento del termine - Difetto di notificazione del prodromico atto di accertamento e conseguente decadenza dal CP_ potere impositivo e prescrizione. In ogni caso, l' a differenza di quanto indicato nell'Ordinanza opposta, non ha mai notificato né al Signor Cortese, né alla Società ricorrente l'atto di accertamento richiamato nell'Ordinanza ingiunzione opposta “relativa ad atto di accertamento n.
7600.31/01/2020.0020214 del 31/01/2020 riferito all'anno 2018”. Insisteva per l'accoglimento CP_1
dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che, pur contestando le difese CP_1
avversarie, e nella richiesta di riunione del presente procedimento con altro pendente innanzi ad altro giudice per ragioni di connessione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere posto che l'Ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta cooperativa dell'Istituto alla complessiva deflazione del contenzioso giudiziario, oltre che della celere tutela del bene -interesse della parte ricorrente.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza di discussione odierna, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di annullamento in CP_3 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata reso il 23.10.2025 con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo del 31.7.2019 , data in cui è stato approvato il Rendiconto Generale per il periodo 2018 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di accertamento del CP_3
24.02.2020 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/198”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Dunque il ricorso merita accoglimento atteso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2018 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato, è decorso e, pertanto, ai sensi della legge richiamata l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Tenuto conto che l' solo dopo il deposito del ricorso ha provveduto a depositare l'atto di CP_3 annullamento reso il 23.10.2025, ed in ogni caso non vi è prova che gli atti erano in carica all'autorità giudiziaria, esso va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M 55/14 in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti (Fase studio e introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in €. 426,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NN LO
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
NN LO è chiamata la causa iscritta al n. 3294 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Giuseppe Platania il quale insiste in atti ed in via preliminare rileva che pende altra causa contro l'altro amm.re della medesima società R.G. 3313/2024 dott.
Marescalco innanzi al quale l' ha avanzato richiesta id riunione;
prende atto dell'intervenuto CP_1 annullamento dell'atto impugnato e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale atteso non solo è stato CP_1
violato il termine di cui all'art. 14 l. 689/81 ma anche in ragione dell'avvenuto pagamento tramite
DM10 e si oppone alla riunione producendo in merito giurisprudenza di merito resa dal Tribunale di
Catania
Per l' è comparso l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Nucciarone che insiste in atti e nella CP_1
chiesta riunione e nella declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. rigetta la richiesta di riunione atteso che in data odierna è stata chiesta la declaratoria della cessata materia del contendere e dunque matura per essere decisa, decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NN
LO, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 3294 2024 R.G.
promossa da in proprio e n.q. di legale rappr. rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall' Avv. PLATANIA GIUSEPPE giusta procura in atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Nucciarone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.8.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n.OI-002121263 notificata il 12.07.2024, riferita all'anno di imposta 2018, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. .7600.31/01/2020.0020212 con cui l' ha ingiunto al CP_1 CP_1 ricorrente di pagare € 4.807,95 a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per avvenuto pagamento.
La ricorrente, come comprovato in atti, ha tempestivamente provveduto ai pagamenti dovuti e richiesti per l'anno 2018 (cfr., ancora, documenti nn. 4, 5, 6 e 7). Le Ordinanze opposte sono pertanto illegittime, sì come formate e fondate sull'erroneo presupposto del mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2018 - Decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 (cfr. Tribunale di Catania, Sentenza n.
922/2024 del 14 febbraio 2024). Difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento del termine - Difetto di notificazione del prodromico atto di accertamento e conseguente decadenza dal CP_ potere impositivo e prescrizione. In ogni caso, l' a differenza di quanto indicato nell'Ordinanza opposta, non ha mai notificato né al Signor Cortese, né alla Società ricorrente l'atto di accertamento richiamato nell'Ordinanza ingiunzione opposta “relativa ad atto di accertamento n.
7600.31/01/2020.0020214 del 31/01/2020 riferito all'anno 2018”. Insisteva per l'accoglimento CP_1
dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che, pur contestando le difese CP_1
avversarie, e nella richiesta di riunione del presente procedimento con altro pendente innanzi ad altro giudice per ragioni di connessione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere posto che l'Ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta cooperativa dell'Istituto alla complessiva deflazione del contenzioso giudiziario, oltre che della celere tutela del bene -interesse della parte ricorrente.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza di discussione odierna, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di annullamento in CP_3 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata reso il 23.10.2025 con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo del 31.7.2019 , data in cui è stato approvato il Rendiconto Generale per il periodo 2018 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di accertamento del CP_3
24.02.2020 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/198”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Dunque il ricorso merita accoglimento atteso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2018 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato, è decorso e, pertanto, ai sensi della legge richiamata l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Tenuto conto che l' solo dopo il deposito del ricorso ha provveduto a depositare l'atto di CP_3 annullamento reso il 23.10.2025, ed in ogni caso non vi è prova che gli atti erano in carica all'autorità giudiziaria, esso va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M 55/14 in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti (Fase studio e introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in €. 426,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NN LO