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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/142
TRIBUNALE CIVILE di ROVERETO
Composto dai seguenti magistrati: dott. Riccardo Dies Presidente rel. dott. Fabio Peloso Giudice dott.ssa Giulia Paoli Giudice
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 142/2025 promosso da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. DUTTO LUISA Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. MAISTRELLO ALBERTO ( e C.F._2 Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3
DUTTO LUISA MARIA
RECLAMANTE contro
(C.F. ) col Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ODORIZZI MARTA e dell'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA ( ) VIA DELLE ORFANE 8 38122 TRENTO, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA DELLE ORFANE 8 38100 TRENTO, presso il difensore avv. ODORIZZI MARTA
C.F. . Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATI
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in 38067 Ledro P.IVA_4
(TN), Viale Chiassi n. 17
Controparte_4
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_5 P.IVA_6 pro-tempore con sede in 38062 Arco (TN), Viale delle Magnolie n. 1
TERZI PIGNORATI
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI DECISIONE DI RECLAMO CAUTELARE
- artt. 624, comma 2 e 669-terdecies c.p.c. -
1 Con rituale ricorso depositato il 26.02.2025 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 dd. 19.02.2025, notificata il 20.02.2025 del Tribunale di Rovereto (nel proc. sub n. RG 19/2025 esecuzioni mobiliari), in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, con la quale veniva sospesa solo parzialmente la procedura esecutiva, limitatamente all'importo di €
670,59, dovuti ad interessi e sanzioni, disponendo la prosecuzione della medesima procedura esecutiva per l'importo di € 24.399,32 azionato a titolo di credito erariale, fisando il termine di gg. 90 per l'introduzione della fase di merito (cfr. doc. 1).
A sostegno del reclamo il reclamante, premesso di aver ricevuto in data 12.05.2023 dall' – CP_1 sede di Verona, un avviso di addebito per crediti previdenziali in ordine all'annualità 2014, a seguito di un accertamento di un reddito prodotto maggiore del dichiarato dell'Agenzia delle
Entrata del 2020, nonché in data 03.08.2024 la relativa intimazione di pagamento (cfr. doc.ti 2 e 3) e che in seguito pervenivano due atti di pignoramento dei crediti presso gli Istituti di credito indicati in epigrafe (i quali rendevano in entrambi i casi dichiarazione negativa), precisava di aver proposto due distinte, poi riunite, opposizioni all'esecuzione, a norma degli artt. 615, comma 2 e 618-bis
c.p.c. per richiedere, previa sospensione dell'esecuzione, di accertare la totale infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale riferito ai redditi prodotti nel 2014.
A tal fine articolava i seguenti motivi di reclamo:
1. errata qualificazione del credito azionato come erariale, con conseguente individuazione di un errato termine di prescrizione di 10 anni in luogo di quello previsto dall'art. 3, comma 9 legge nr. 335 del 1995 di anni 5 per i crediti previdenziali, quale quello azionato dell' CP_1 nella procedura esecutiva in esame;
2. detto termine è senz'altro trascorso considerando che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la decorrenza si identica con la scadenza del termine previsto per il pagamento;
3. inoltre, la prescrizione in parola è soggetta ad una disciplina affatto particolare che vieta, per ragioni di ordine pubblico, una volta maturata la prescrizione, sia il pagamento tardivo sia la ricezione da parte dell'ente creditore, come affermato da una importante pronunzia resa a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., 17.11.2016, nr. 23397, rv. 641632);
4. la pretesa dell' , oltre ad essere relativa ad un credito già prescritto, è infondata anche CP_1 nel merito perché il maggior reddito accertato dall' era un reddito Controparte_2 derivante dalla partecipazione del reclamante all'omonima società e, pertanto, deve essere qualificato come reddito da capitale e, come tale, non soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria, come stabilito dalla stessa circolare nr. 84 del 2021. CP_1
Chiedeva quindi il reclamante, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del diritto del credito di procedere ad esecuzione forzata nonché l'annullamento e/o la revoca dei pignoramenti presso terzi, nonché la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e, in via subordinata, la sospensione della medesima procedura esecutiva, con rifusione delle spese di lite.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio nella fase di reclamo l'Istituto creditore eccepiva:
1. l'inammissibilità delle conclusioni in merito del reclamante che potranno semmai essere esaminate nel procedimento di merito, che deve ancora iniziare, mentre nella presente fase cautelare, unico oggetto della decisione è la richiesta di sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi;
2 2. controparte ammette di aver ricevuto l'avviso di addebito in data 12.05.2023 e di non aver proposto opposizione nel termine perentorio di gg.40, con la conseguenza che la pretesa contributiva dell' si è ormai consolidata e non può essere più contestata neppure con CP_1 riferimento ad una prescrizione maturata in precedenza, perché con riferimento a provvedimenti definitivi ed irretrattabili, secondo costante giurisprudenza, possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo che si siano verificati successivamente alla sua formazione;
3. la mancata opposizione dell'avviso di addebito rende altresì inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa anche per motivi di merito, per le stesse ragioni indicati nel punto precedente;
4. infondata, in ogni caso, è l'eccezione di prescrizione perché il credito previdenziale non poteva essere autonomamente azionato dall' prima dell'intervenuto accertamento, da CP_1 parte dell' , dei maggiori redditi prodotti nell'anno 2014, accertamento Controparte_2 concluso solo con l'avviso notificato il 03.01.2020 ed essendo l'addebito dei contributi per cui è causa mera conseguenza dei maggiori redditi accertati;
5. la circostanza che l' non ha alcun potere di accertare redditi diversi ed ulteriori rispetto CP_1
a quelli dichiarati dal contribuente, essendo detto potere riservato ad autonomo e distinto soggetto, ossia all , comporta che il mancato accertamento dei redditi Controparte_2 debba essere configurato non già come mero impedimento di fatto ma come impedimento giuridico, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal detto accertamento, a norma dell'art. 2935 c.c., come affermato da una pronunzia della Corte di Appello di Venezia, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione contributiva (cfr. Cass.,
08.09.2015, n. 17769, rv. 637024).
Chiedeva, pertanto, l' l'inammissibilità del reclamo proposto o, comunque, il rigetto. CP_1
L'ordinanza reclamata ha affermato che nel caso di specie si applica il termine di prescrizione ordinario (10 anni), essendo il credito azionato di natura erariale, ad eccezione dell'importo relativo agli interessi e sanzioni, fissato in € 670,59 per il quale vige il termine quinquennale che riteneva trascorso e, pertanto, accoglieva la richiesta di sospensione limitatamente a questo importo.
Il reclamo proposto va rigettato in quanto infondato, perché deve escludersi che il credito previdenziale sia prescritto, sia pure per motivi affatto diversi da quelli indicati nel provvedimento reclamato che va dunque confermato, ma sulla base di una diversa motivazione.
Preliminarmente, in accoglimento della prima eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto creditore, va precisato che oggetto della presente decisione è solo la domanda para-cautelare di sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi di cui all'art. 624, commi 1 e 2 c.p.c. E' quindi escluso che in questa sede si possa accertare in via compiuta la sussistenza o insussistenza del diritto del credito ad agire in via di esecuzione forzata, integrando questo l'oggetto del successivo giudizio di merito, benché sia anche vero che i gravi motivi sono per lo più declinati in termini di plausibile o ragionevole accoglimento dell'opposizione proposta.
Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto di credito, fondata sulla mancata opposizione dell'avviso di addebito notificato in data 12.05.2023 nel termine perentorio di
40 giorni, essa è fondata con riguardo al motivo di reclamo di merito sub 4) ma è infondata con riguardo all'eccezione di prescrizione.
Il reclamo è inammissibile con riferimento al motivo di opposizione di merito, fondato sulla pretesa insussistenza del credito previdenziale perché i maggiori redditi – essendo da capitale - non sono sottoposti a contribuzione previdenziale obbligatoria, perché effettivamente, come più volte
3 affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata opposizione nel termine di gg. 40 dell'avviso di addebito (e, prima della sua introduzione, della cartella di pagamento), determina l'incontestabilità da parte del debitore della pretesa previdenziale (cfr. Cass., 25.06.2007, n. 14692, rv. 598074; Cass.,
05.02.2009, n. 2835, rv. 606879; Cass., 19.04.2011, n. 8931, rv. 616915; Cass. sez. Un.,
17.11.2016, n. 23397, rv. 641632; Cass., 22.03.2023, n. 8198, rv. 67144), con la conseguenza che, in linea di principio, decorso detto termine, in sede di opposizione all'esecuzione possono essere eccepiti fatti solo successivi alla formazione del titolo.
La medesima eccezione è però infondata con riferimento all'eccezione di prescrizione, pur se maturata prima della formazione del titolo esecutivo, in ragione della relativa disciplina affatto peculiare di detta prescrizione. Come è noto l'art. 3, comma 9 della legge nr. 335 del 1995 non si limita solo a fissare i termini di prescrizioni per i contributi previdenziali (10 anni per i lavoratori dipendenti e 5 anni per i lavoratori autonomi) ma aggiunge che decorsi detti termini le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria “non possono essere versate”. Sul punto, come correttamente argomentato dal reclamante, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la prescrizione in materia previdenziale costituisce un istituto del tutto particolare, nel quale il carattere di stretta osservanza e di ordine pubblico della disciplina è particolarmente evidente”, tanto da essere sottratta dalla disponibilità delle parti essendo irrinunciabile, sicché “una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva – non già preclusiva – in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi”, ed eventuali pagamenti tardivi, pur se effettuati spontaneamente, vanno restituiti, in deroga all'art. 2940 c.c. (Cfr. Cass. Sez.
Un. 17.11.2016, n. 23397 cit. par. 8.6, pg. 11 ss. della motivazione). Questa medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che il “divieto di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta prescrizione (…), rispondendo a ragioni di ordine pubblico, opera di diritto indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi ed è rilevabile d'ufficio, senza che
l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione”.
Questo indirizzo interpretativo va condiviso non solo perché conforme alla lettera della legge ma anche e soprattutto perché le ragioni di ordine pubblico sono correlate alla circostanza che il pagamento di contributi previdenziali determina anche un aumento delle prestazioni pensionistiche a carico dello Stato e, pertanto, in questa materia la certezza dei rapporti giuridici nonché
l'equilibrio attuariale delle riserve, rivestano un'importanza particolarmente pregnante.
Ma se la prescrizione opera di diritto ed è sottratta dalla disponibilità delle parti si deve anche ritenere che il relativo rilievo, sia ad opera delle parti che d'ufficio da parte del Giudice, non possa essere precluso dal semplice decorso del termine per proporre opposizione all'avviso di addebito, perché ciò significherebbe pregiudicare le ragioni di ordine pubblico che connotano la relativa disciplina. Insomma, il divieto di pagamento da parte del contribuente e di ricezione da parte dell' di pagamenti tardivi, dopo il decorso della prescrizione con effetto estintivo, non può CP_1 subire eccezioni di sorta neppure per effetto delle preclusioni, di ordine processuale, conseguenti alla mancata opposizione dell'avviso di addebito.
L'eccezione di prescrizione va dunque decisa nel merito e non può ritenersi inammissibile ma è infondata per le ragioni di seguito evidenziate.
E' pacifico e non controverso o comunque provato a mezzo dei documenti dimessi, che:
a) la pretesa previdenziale attiene a redditi prodotti dal reclamante nel 2014 quale lavoratore autonomo (commerciante) e non dichiarati nelle prescritte dichiarazioni fiscali;
4 b) a seguito dell'accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati l CP_2
ha proceduto ad una rideterminazione del reddito con atto notificato in data
[...]
03.01.2020 (il relativo atto non è stato prodotto ma nell'avviso di addebito notificato al contribuente il 21.05.2023, viene citato l'accertamento unificato 2014 Controparte_2
n. T2A01SL02454 notificato, appunto, il 03.01.2020: cfr. doc. sub 2);
[...]
c) L' ha quindi proceduto al calcolo dei contributi previdenziali obbligatori sul maggior CP_1 reddito accertato notificando l'avviso di addebito il 12.05.2023 (cfr. doc. 2).
A fronte di queste circostanze fattuali certe in diritto occorre individuare la durata del termine di prescrizione, la sua decorrenza e la sussistenza di eventuali atti interruttivi intermedi.
Quanto al primo aspetto l'art. 3, comma 9 legge nr. 335 è chiaro nel fissare il termine di prescrizione, per i lavoratori autonomi, in 5 anni. Sul punto pertanto l'ordinanza reclamata è certamente incorsa in un evidente errore che qui va emendato.
Sul secondo aspetto costituisce jus receptum che poiché il fatto costitutivo dell'obbligo previdenziale è la produzione di reddito, la decorrenza deve essere individuata nel termine previsto dalla legge per il relativo pagamento (cfr., tra le tante e con specifico riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata Cass., 13.09.2024, n. 24584, rv. 672465; Cass., 09.09.2024, n. 24186, rv. 672240; Cass., 19.04.2021, n. 10273, rv. 661100; Cass., 31.10.2018, n. 27950, rv. 651360).
La pretesa del reclamato di far decorrere il termine dall'accertamento dei maggiori redditi da parte delle Agenzie delle Entrate sulla scorta del rilievo che l' non ha alcun autonomo potere di CP_1 accertare redditi diversi da quelli dichiarati è, dunque, destituita di fondamento, perché l'ignoranza del diritto configura mero impedimento di fatto al suo esercizio mentre, ai fini dell'art. 2935 c.c., rilevano unicamente le cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, potendo eventualmente configurare gli ostacoli di fatto le cause di sospensione di cui all'art. 2941 c.c., ricorrendone i presupposti previsti dalla legge (cfr. Cass., 26.05.2015, n. 10828, rv. Cass., 06.10.2014, n. 21026).
La giurisprudenza di legittimità citata dal reclamato, secondo la quale l'accertamento fiscale sui redditi prodotti determina l'interruzione della prescrizione anche a fini previdenziali (cfr. Cass.,
29.05.2017, n. 13463, rv. 6445520; Cass., 09.03.2023, n. 13709 non massimata) è pienamente conforme all'interpretazione qui accolta, non potendosi evidentemente ipotizzare l'interruzione di un termine che non è ancora iniziato a decorrere.
Escluso che, in via generale, il termine possa decorrere solo dall'accertamento dei diversi redditi dichiarati, si può solo ammettere che possa essere sospeso per le cause di cui all'art. 2941 c.c. e, come è noto, in questa materia viene in rilievo soprattutto il nr.8 della norma appena richiamata, che prevede la sospensione del termine di prescrizione per il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia scoperto, perché la dichiarazione dei redditi infedele potrebbe essere ricondotta al dolo del debitore in parola. Sennonché, deve essere escluso qualsiasi automatismo tra dichiarazione infedele e dolo perché questo, ai fini dell'art. 2941 c.c., è integrato da una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass., 17.04.2007, m. 9113, rv. 596184; Cass., 27.02.2020, n. 5413, rv. 656945, proprio in tema di obblighi previdenziali). Nella specie un comportamento di questo tipo non è stato neppure allegato dall' né può essere desunto dal semplice fatto che l ha accertato redditi CP_1 Controparte_2 diversi ed ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Ciò premesso le parti non si sono preoccupate di individuare con precisione la decorrenza della prescrizione che è invece essenziale, in ragione degli eventi interruttivi, come si vedrà, intervenuti nel corso del tempo nella vicenda in esame e va dunque individuata d'ufficio dal Collegio, trattandosi di un termine previsto per legge. Ebbene, a norma del D.L. 15 aprile 2002, n. 63
5 convertito nella legge 15 giugno 2020 nr. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, entro il 16 giugno 2015 e, pertanto, la prescrizione risulterebbe maturata solo il 16.06.2020.
Va, tuttavia, considerata la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid-19 e, in particolare, l'art. 37, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge nr.
27 del 2020 che ha sospeso il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 legge nr. 335 del
1995, dal 23 febbraio al 30 giugno del 2020, con la conseguenza che il termine iniziato il 16.06.2015 era decorso, sino al 23.02.2020, per soli 4 anni, 7 mesi e 7 giorni e, avendo ripreso a decorrere dal 30.06.2020, è decorso il 23.12.2020.
Sennonché, come si è visto, l'accertamento fiscale sui redditi conseguiti nell'anno di imposta 2014
è stato concluso con atto notificato al contribuente il 03.01.2020, dunque ben prima del decorso del termine prescrizionale ed avendo quest'atto effetto interruttivo non solo ai fini fiscali ma anche contributivi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, si deve concludere che la prescrizione non è affatto decorsa e, pertanto, non poteva essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva per mancanza del presupposto dei gravi motivi previsto dall'art. 624, comma 1 c.p.c. in quanto, allo stato, non sussiste una ragionevole previsione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione nel giudizio di merito.
Il reclamo proposto va pertanto respinto e confermata l'ordinanza reclamata sia pure per motivi diversi da quelli ritenuti dal Giudice dell'esecuzione.
Non ritiene il Collegio di poter modificare l'ordinanza reclamata neppure per la minima parte per la quale ha disposto la sospensione, avendo erroneamente ritenuto che la prescrizione fosse maturata
(interessi e sanzioni), dal momento che la parte che aveva interesse alla modifica del provvedimento non ha proposto reclamo, neppure in via incidentale.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo alla stregua dei valori tariffari medi ma con esclusione della fase di istruzione e trattazione essendosi il procedimento esaurito in prima udienza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia.
PQM
Rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente l'ordinanza del Tribunale di Rovereto reclamata 19.02.2025.
Condanna il reclamante alla rifusione in favore dell' di lite del presente grado Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.397,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.
Attesta che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. d.P.R. nr. 115 del 2002.
Rovereto, 27 marzo 2025
Il Presidente rel. dott. Riccardo Dies
6
TRIBUNALE CIVILE di ROVERETO
Composto dai seguenti magistrati: dott. Riccardo Dies Presidente rel. dott. Fabio Peloso Giudice dott.ssa Giulia Paoli Giudice
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 142/2025 promosso da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. DUTTO LUISA Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. MAISTRELLO ALBERTO ( e C.F._2 Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3
DUTTO LUISA MARIA
RECLAMANTE contro
(C.F. ) col Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ODORIZZI MARTA e dell'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA ( ) VIA DELLE ORFANE 8 38122 TRENTO, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA DELLE ORFANE 8 38100 TRENTO, presso il difensore avv. ODORIZZI MARTA
C.F. . Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATI
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in 38067 Ledro P.IVA_4
(TN), Viale Chiassi n. 17
Controparte_4
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_5 P.IVA_6 pro-tempore con sede in 38062 Arco (TN), Viale delle Magnolie n. 1
TERZI PIGNORATI
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI DECISIONE DI RECLAMO CAUTELARE
- artt. 624, comma 2 e 669-terdecies c.p.c. -
1 Con rituale ricorso depositato il 26.02.2025 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 dd. 19.02.2025, notificata il 20.02.2025 del Tribunale di Rovereto (nel proc. sub n. RG 19/2025 esecuzioni mobiliari), in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, con la quale veniva sospesa solo parzialmente la procedura esecutiva, limitatamente all'importo di €
670,59, dovuti ad interessi e sanzioni, disponendo la prosecuzione della medesima procedura esecutiva per l'importo di € 24.399,32 azionato a titolo di credito erariale, fisando il termine di gg. 90 per l'introduzione della fase di merito (cfr. doc. 1).
A sostegno del reclamo il reclamante, premesso di aver ricevuto in data 12.05.2023 dall' – CP_1 sede di Verona, un avviso di addebito per crediti previdenziali in ordine all'annualità 2014, a seguito di un accertamento di un reddito prodotto maggiore del dichiarato dell'Agenzia delle
Entrata del 2020, nonché in data 03.08.2024 la relativa intimazione di pagamento (cfr. doc.ti 2 e 3) e che in seguito pervenivano due atti di pignoramento dei crediti presso gli Istituti di credito indicati in epigrafe (i quali rendevano in entrambi i casi dichiarazione negativa), precisava di aver proposto due distinte, poi riunite, opposizioni all'esecuzione, a norma degli artt. 615, comma 2 e 618-bis
c.p.c. per richiedere, previa sospensione dell'esecuzione, di accertare la totale infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale riferito ai redditi prodotti nel 2014.
A tal fine articolava i seguenti motivi di reclamo:
1. errata qualificazione del credito azionato come erariale, con conseguente individuazione di un errato termine di prescrizione di 10 anni in luogo di quello previsto dall'art. 3, comma 9 legge nr. 335 del 1995 di anni 5 per i crediti previdenziali, quale quello azionato dell' CP_1 nella procedura esecutiva in esame;
2. detto termine è senz'altro trascorso considerando che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la decorrenza si identica con la scadenza del termine previsto per il pagamento;
3. inoltre, la prescrizione in parola è soggetta ad una disciplina affatto particolare che vieta, per ragioni di ordine pubblico, una volta maturata la prescrizione, sia il pagamento tardivo sia la ricezione da parte dell'ente creditore, come affermato da una importante pronunzia resa a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., 17.11.2016, nr. 23397, rv. 641632);
4. la pretesa dell' , oltre ad essere relativa ad un credito già prescritto, è infondata anche CP_1 nel merito perché il maggior reddito accertato dall' era un reddito Controparte_2 derivante dalla partecipazione del reclamante all'omonima società e, pertanto, deve essere qualificato come reddito da capitale e, come tale, non soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria, come stabilito dalla stessa circolare nr. 84 del 2021. CP_1
Chiedeva quindi il reclamante, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del diritto del credito di procedere ad esecuzione forzata nonché l'annullamento e/o la revoca dei pignoramenti presso terzi, nonché la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e, in via subordinata, la sospensione della medesima procedura esecutiva, con rifusione delle spese di lite.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio nella fase di reclamo l'Istituto creditore eccepiva:
1. l'inammissibilità delle conclusioni in merito del reclamante che potranno semmai essere esaminate nel procedimento di merito, che deve ancora iniziare, mentre nella presente fase cautelare, unico oggetto della decisione è la richiesta di sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi;
2 2. controparte ammette di aver ricevuto l'avviso di addebito in data 12.05.2023 e di non aver proposto opposizione nel termine perentorio di gg.40, con la conseguenza che la pretesa contributiva dell' si è ormai consolidata e non può essere più contestata neppure con CP_1 riferimento ad una prescrizione maturata in precedenza, perché con riferimento a provvedimenti definitivi ed irretrattabili, secondo costante giurisprudenza, possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo che si siano verificati successivamente alla sua formazione;
3. la mancata opposizione dell'avviso di addebito rende altresì inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa anche per motivi di merito, per le stesse ragioni indicati nel punto precedente;
4. infondata, in ogni caso, è l'eccezione di prescrizione perché il credito previdenziale non poteva essere autonomamente azionato dall' prima dell'intervenuto accertamento, da CP_1 parte dell' , dei maggiori redditi prodotti nell'anno 2014, accertamento Controparte_2 concluso solo con l'avviso notificato il 03.01.2020 ed essendo l'addebito dei contributi per cui è causa mera conseguenza dei maggiori redditi accertati;
5. la circostanza che l' non ha alcun potere di accertare redditi diversi ed ulteriori rispetto CP_1
a quelli dichiarati dal contribuente, essendo detto potere riservato ad autonomo e distinto soggetto, ossia all , comporta che il mancato accertamento dei redditi Controparte_2 debba essere configurato non già come mero impedimento di fatto ma come impedimento giuridico, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal detto accertamento, a norma dell'art. 2935 c.c., come affermato da una pronunzia della Corte di Appello di Venezia, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione contributiva (cfr. Cass.,
08.09.2015, n. 17769, rv. 637024).
Chiedeva, pertanto, l' l'inammissibilità del reclamo proposto o, comunque, il rigetto. CP_1
L'ordinanza reclamata ha affermato che nel caso di specie si applica il termine di prescrizione ordinario (10 anni), essendo il credito azionato di natura erariale, ad eccezione dell'importo relativo agli interessi e sanzioni, fissato in € 670,59 per il quale vige il termine quinquennale che riteneva trascorso e, pertanto, accoglieva la richiesta di sospensione limitatamente a questo importo.
Il reclamo proposto va rigettato in quanto infondato, perché deve escludersi che il credito previdenziale sia prescritto, sia pure per motivi affatto diversi da quelli indicati nel provvedimento reclamato che va dunque confermato, ma sulla base di una diversa motivazione.
Preliminarmente, in accoglimento della prima eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto creditore, va precisato che oggetto della presente decisione è solo la domanda para-cautelare di sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi di cui all'art. 624, commi 1 e 2 c.p.c. E' quindi escluso che in questa sede si possa accertare in via compiuta la sussistenza o insussistenza del diritto del credito ad agire in via di esecuzione forzata, integrando questo l'oggetto del successivo giudizio di merito, benché sia anche vero che i gravi motivi sono per lo più declinati in termini di plausibile o ragionevole accoglimento dell'opposizione proposta.
Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto di credito, fondata sulla mancata opposizione dell'avviso di addebito notificato in data 12.05.2023 nel termine perentorio di
40 giorni, essa è fondata con riguardo al motivo di reclamo di merito sub 4) ma è infondata con riguardo all'eccezione di prescrizione.
Il reclamo è inammissibile con riferimento al motivo di opposizione di merito, fondato sulla pretesa insussistenza del credito previdenziale perché i maggiori redditi – essendo da capitale - non sono sottoposti a contribuzione previdenziale obbligatoria, perché effettivamente, come più volte
3 affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata opposizione nel termine di gg. 40 dell'avviso di addebito (e, prima della sua introduzione, della cartella di pagamento), determina l'incontestabilità da parte del debitore della pretesa previdenziale (cfr. Cass., 25.06.2007, n. 14692, rv. 598074; Cass.,
05.02.2009, n. 2835, rv. 606879; Cass., 19.04.2011, n. 8931, rv. 616915; Cass. sez. Un.,
17.11.2016, n. 23397, rv. 641632; Cass., 22.03.2023, n. 8198, rv. 67144), con la conseguenza che, in linea di principio, decorso detto termine, in sede di opposizione all'esecuzione possono essere eccepiti fatti solo successivi alla formazione del titolo.
La medesima eccezione è però infondata con riferimento all'eccezione di prescrizione, pur se maturata prima della formazione del titolo esecutivo, in ragione della relativa disciplina affatto peculiare di detta prescrizione. Come è noto l'art. 3, comma 9 della legge nr. 335 del 1995 non si limita solo a fissare i termini di prescrizioni per i contributi previdenziali (10 anni per i lavoratori dipendenti e 5 anni per i lavoratori autonomi) ma aggiunge che decorsi detti termini le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria “non possono essere versate”. Sul punto, come correttamente argomentato dal reclamante, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la prescrizione in materia previdenziale costituisce un istituto del tutto particolare, nel quale il carattere di stretta osservanza e di ordine pubblico della disciplina è particolarmente evidente”, tanto da essere sottratta dalla disponibilità delle parti essendo irrinunciabile, sicché “una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva – non già preclusiva – in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi”, ed eventuali pagamenti tardivi, pur se effettuati spontaneamente, vanno restituiti, in deroga all'art. 2940 c.c. (Cfr. Cass. Sez.
Un. 17.11.2016, n. 23397 cit. par. 8.6, pg. 11 ss. della motivazione). Questa medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che il “divieto di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta prescrizione (…), rispondendo a ragioni di ordine pubblico, opera di diritto indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi ed è rilevabile d'ufficio, senza che
l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione”.
Questo indirizzo interpretativo va condiviso non solo perché conforme alla lettera della legge ma anche e soprattutto perché le ragioni di ordine pubblico sono correlate alla circostanza che il pagamento di contributi previdenziali determina anche un aumento delle prestazioni pensionistiche a carico dello Stato e, pertanto, in questa materia la certezza dei rapporti giuridici nonché
l'equilibrio attuariale delle riserve, rivestano un'importanza particolarmente pregnante.
Ma se la prescrizione opera di diritto ed è sottratta dalla disponibilità delle parti si deve anche ritenere che il relativo rilievo, sia ad opera delle parti che d'ufficio da parte del Giudice, non possa essere precluso dal semplice decorso del termine per proporre opposizione all'avviso di addebito, perché ciò significherebbe pregiudicare le ragioni di ordine pubblico che connotano la relativa disciplina. Insomma, il divieto di pagamento da parte del contribuente e di ricezione da parte dell' di pagamenti tardivi, dopo il decorso della prescrizione con effetto estintivo, non può CP_1 subire eccezioni di sorta neppure per effetto delle preclusioni, di ordine processuale, conseguenti alla mancata opposizione dell'avviso di addebito.
L'eccezione di prescrizione va dunque decisa nel merito e non può ritenersi inammissibile ma è infondata per le ragioni di seguito evidenziate.
E' pacifico e non controverso o comunque provato a mezzo dei documenti dimessi, che:
a) la pretesa previdenziale attiene a redditi prodotti dal reclamante nel 2014 quale lavoratore autonomo (commerciante) e non dichiarati nelle prescritte dichiarazioni fiscali;
4 b) a seguito dell'accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati l CP_2
ha proceduto ad una rideterminazione del reddito con atto notificato in data
[...]
03.01.2020 (il relativo atto non è stato prodotto ma nell'avviso di addebito notificato al contribuente il 21.05.2023, viene citato l'accertamento unificato 2014 Controparte_2
n. T2A01SL02454 notificato, appunto, il 03.01.2020: cfr. doc. sub 2);
[...]
c) L' ha quindi proceduto al calcolo dei contributi previdenziali obbligatori sul maggior CP_1 reddito accertato notificando l'avviso di addebito il 12.05.2023 (cfr. doc. 2).
A fronte di queste circostanze fattuali certe in diritto occorre individuare la durata del termine di prescrizione, la sua decorrenza e la sussistenza di eventuali atti interruttivi intermedi.
Quanto al primo aspetto l'art. 3, comma 9 legge nr. 335 è chiaro nel fissare il termine di prescrizione, per i lavoratori autonomi, in 5 anni. Sul punto pertanto l'ordinanza reclamata è certamente incorsa in un evidente errore che qui va emendato.
Sul secondo aspetto costituisce jus receptum che poiché il fatto costitutivo dell'obbligo previdenziale è la produzione di reddito, la decorrenza deve essere individuata nel termine previsto dalla legge per il relativo pagamento (cfr., tra le tante e con specifico riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata Cass., 13.09.2024, n. 24584, rv. 672465; Cass., 09.09.2024, n. 24186, rv. 672240; Cass., 19.04.2021, n. 10273, rv. 661100; Cass., 31.10.2018, n. 27950, rv. 651360).
La pretesa del reclamato di far decorrere il termine dall'accertamento dei maggiori redditi da parte delle Agenzie delle Entrate sulla scorta del rilievo che l' non ha alcun autonomo potere di CP_1 accertare redditi diversi da quelli dichiarati è, dunque, destituita di fondamento, perché l'ignoranza del diritto configura mero impedimento di fatto al suo esercizio mentre, ai fini dell'art. 2935 c.c., rilevano unicamente le cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, potendo eventualmente configurare gli ostacoli di fatto le cause di sospensione di cui all'art. 2941 c.c., ricorrendone i presupposti previsti dalla legge (cfr. Cass., 26.05.2015, n. 10828, rv. Cass., 06.10.2014, n. 21026).
La giurisprudenza di legittimità citata dal reclamato, secondo la quale l'accertamento fiscale sui redditi prodotti determina l'interruzione della prescrizione anche a fini previdenziali (cfr. Cass.,
29.05.2017, n. 13463, rv. 6445520; Cass., 09.03.2023, n. 13709 non massimata) è pienamente conforme all'interpretazione qui accolta, non potendosi evidentemente ipotizzare l'interruzione di un termine che non è ancora iniziato a decorrere.
Escluso che, in via generale, il termine possa decorrere solo dall'accertamento dei diversi redditi dichiarati, si può solo ammettere che possa essere sospeso per le cause di cui all'art. 2941 c.c. e, come è noto, in questa materia viene in rilievo soprattutto il nr.8 della norma appena richiamata, che prevede la sospensione del termine di prescrizione per il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia scoperto, perché la dichiarazione dei redditi infedele potrebbe essere ricondotta al dolo del debitore in parola. Sennonché, deve essere escluso qualsiasi automatismo tra dichiarazione infedele e dolo perché questo, ai fini dell'art. 2941 c.c., è integrato da una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass., 17.04.2007, m. 9113, rv. 596184; Cass., 27.02.2020, n. 5413, rv. 656945, proprio in tema di obblighi previdenziali). Nella specie un comportamento di questo tipo non è stato neppure allegato dall' né può essere desunto dal semplice fatto che l ha accertato redditi CP_1 Controparte_2 diversi ed ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Ciò premesso le parti non si sono preoccupate di individuare con precisione la decorrenza della prescrizione che è invece essenziale, in ragione degli eventi interruttivi, come si vedrà, intervenuti nel corso del tempo nella vicenda in esame e va dunque individuata d'ufficio dal Collegio, trattandosi di un termine previsto per legge. Ebbene, a norma del D.L. 15 aprile 2002, n. 63
5 convertito nella legge 15 giugno 2020 nr. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, entro il 16 giugno 2015 e, pertanto, la prescrizione risulterebbe maturata solo il 16.06.2020.
Va, tuttavia, considerata la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid-19 e, in particolare, l'art. 37, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge nr.
27 del 2020 che ha sospeso il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 legge nr. 335 del
1995, dal 23 febbraio al 30 giugno del 2020, con la conseguenza che il termine iniziato il 16.06.2015 era decorso, sino al 23.02.2020, per soli 4 anni, 7 mesi e 7 giorni e, avendo ripreso a decorrere dal 30.06.2020, è decorso il 23.12.2020.
Sennonché, come si è visto, l'accertamento fiscale sui redditi conseguiti nell'anno di imposta 2014
è stato concluso con atto notificato al contribuente il 03.01.2020, dunque ben prima del decorso del termine prescrizionale ed avendo quest'atto effetto interruttivo non solo ai fini fiscali ma anche contributivi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, si deve concludere che la prescrizione non è affatto decorsa e, pertanto, non poteva essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva per mancanza del presupposto dei gravi motivi previsto dall'art. 624, comma 1 c.p.c. in quanto, allo stato, non sussiste una ragionevole previsione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione nel giudizio di merito.
Il reclamo proposto va pertanto respinto e confermata l'ordinanza reclamata sia pure per motivi diversi da quelli ritenuti dal Giudice dell'esecuzione.
Non ritiene il Collegio di poter modificare l'ordinanza reclamata neppure per la minima parte per la quale ha disposto la sospensione, avendo erroneamente ritenuto che la prescrizione fosse maturata
(interessi e sanzioni), dal momento che la parte che aveva interesse alla modifica del provvedimento non ha proposto reclamo, neppure in via incidentale.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo alla stregua dei valori tariffari medi ma con esclusione della fase di istruzione e trattazione essendosi il procedimento esaurito in prima udienza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia.
PQM
Rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente l'ordinanza del Tribunale di Rovereto reclamata 19.02.2025.
Condanna il reclamante alla rifusione in favore dell' di lite del presente grado Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.397,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.
Attesta che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. d.P.R. nr. 115 del 2002.
Rovereto, 27 marzo 2025
Il Presidente rel. dott. Riccardo Dies
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