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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2597/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2597/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Paola presso Parte_1 lo studio dell'avv. Benedetta Saulo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito:
1. Disporre la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla relativa annotazione;
2. Nulla disporre sulla casa coniugale in quanto già venduta;
pagina 1 di 2 3. Nulla disporre in merito al contributo economico di mantenimento da porre a carico di uno dei due coniugi, considerato che le parti hanno precedentemente definito ogni rapporto patrimoniale e sono entrambi economicamente autosufficienti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Non devono adottarsi statuizioni di natura economica, non avendo alcuna parte chiesto la determinazione di un contributo a carico del coniuge, né in ordine alla casa coniugale (peraltro venduta), in mancanza di figli.
Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in assenza di opposizione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Dichiara irripetibili le spese di lite di parte attrice;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2597/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Paola presso Parte_1 lo studio dell'avv. Benedetta Saulo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito:
1. Disporre la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla relativa annotazione;
2. Nulla disporre sulla casa coniugale in quanto già venduta;
pagina 1 di 2 3. Nulla disporre in merito al contributo economico di mantenimento da porre a carico di uno dei due coniugi, considerato che le parti hanno precedentemente definito ogni rapporto patrimoniale e sono entrambi economicamente autosufficienti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Non devono adottarsi statuizioni di natura economica, non avendo alcuna parte chiesto la determinazione di un contributo a carico del coniuge, né in ordine alla casa coniugale (peraltro venduta), in mancanza di figli.
Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in assenza di opposizione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Dichiara irripetibili le spese di lite di parte attrice;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente Estensore
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