Improcedibile
Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 24/04/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03543/2025REG.PROV.COLL.
N. 01806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2025, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Direzione generale territoriale del Sud - Ufficio della motorizzazione civile di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Annunziata e Tullio Gesué Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione prima) n. 7300, pubblicata il 23 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e udito l'avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Le amministrazioni appellanti chiedono la riforma, previa sospensione della sua efficacia, della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’appellato con conseguente annullamento dei provvedimenti di autotutela di assegnazione e consegna di targhe adottati dalla Motorizzazione Civile di Napoli, ivi compreso quello relativo alla targa e alla carta di circolazione relativa all’autovettura Audi Q3 targata -OMISSIS- di proprietà di -OMISSIS-.
1.2. Le amministrazioni appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata perché:
- avrebbe annullato l’atto di autotutela senza avvedersi che alla base dello stesso non vi sarebbe l’immatricolazione e la commercializzazione del veicolo dell’appellato nella Repubblica di San Marino, ma il ritiro delle targhe da parte di un’Agenzia che non ne aveva titolo e che lo ha operato sul presupposto di essere ancora attiva e di non essere cessata in forza del provvedimento della Città Metropolitana di Napoli n. 8322 del 15 dicembre 2020;
- la certificazione prodotta in giudizio dall’appellato, attestante il mancato censimento della vettura nei registri di immatricolazione istituiti presso la Repubblica di San Marino, sarebbe irrilevante ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento della U.M.C. Napoli prot. n. 215335/2022, né tantomeno ne inficerebbe la motivazione, riguardando circostanze fattuali - provenienza del veicolo – accertate a seguito di indagini ispettive successive all’adozione del detto provvedimento che non ne costituiscono il presupposto legittimante;
- avrebbe disposto l’annullamento del provvedimento prot. n. 215335/2022, che ha per oggetto il ritiro di 1500 targhe circolanti, senza prevedere alcuna limitazione degli effetti della pronuncia caducatoria alla sola posizione dell’appellato.
2. -OMISSIS- si è costituito in giudizio ed ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio avendo ottenuto, in via amministrativa e senza azionare la sentenza impugnata, una nuova immatricolazione del veicolo di sua proprietà e il provvedimento di fine fermo amministrativo.
Pertanto, l'appellato ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, per non avere più interesse ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti gravati.
3. All’udienza camerale del 27 marzo 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità della definizione della stessa con sentenza in forma semplificata.
4. Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione resa dalla difesa dell’appellato con la quale lo stesso ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, proposto in primo grado avendo ottenuto l’immatricolazione del veicolo di sua proprietà e la cessazione del provvedimento di fermo amministrativo a seguito di istanza e senza aver dovuto azionare la sentenza impugnata.
5. Secondo la costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e, quindi, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Cons. Stato, II, n. 3739 del 2021).
5.1. Premesso che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse che proviene dalla parte appellata ricorrente in primo grado, che non ha disponibilità in ordine all'atto di appello, non può che essere riferita al ricorso di primo grado, il Collegio, in forza del richiamato principio dispositivo che regola il processo amministrativo, non può che prendere atto della rinuncia irrituale al ricorso di primo grado per la sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado in fase di appello comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado appellata (Cons. Stato, IV, n. 3192 del 2018).
6. In considerazione della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.