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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 AMM. PROV. 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 CAMERA COMMERCI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030202212299216000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Lamezia Terme per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo nr. 03080202400002438000 ricadente sull'autovettura targata Targa_1 scaturito dal mancato pagamento dei seguenti atti: cartella n. 03020150006135160000 relativa a crediti Camera Di Commercio 2011; N. 0302016000778306100 relativa a crediti Amministrazione Provinciale Di Catanzaro 2011; N. 03020200000113018000 relativa a crediti
Agenzia Delle Entrate Imposta Di Registro Locazione Fabbricati 2018 ; N. 03020220012299216000 Relativa
A Crediti Agenzia Delle Entrate Imposte Sentenze anno 2022 per un totale di euro 10.745,35. Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi. All'uopo ha prodotto sia decisione del GDP di Lamezia Terme che ha annullato le cartelle relative alle infrazioni cds. nonchè le ricevute di avvenuto pagamento delle imposte erariali. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente-
Comune di Lamezia Terme che il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione pur avendo ricevuto il ricorso non hanno inteso costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, la Corte osserva.
La legge n. 130/2022, di riforma della giustizia e del processo tributario, nell'aggiungere il comma 5-bis all'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992 in materia di onere probatorio, dispone: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. In altre parole, l'ente impositore deve fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, questo in virtù della posizione che ricopre nel processo, ossia di creditore e quindi di attore sostanziale. Nella fattispecie, parte ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa tributaria richiesta con l'atto impugnato producendo documentazione di assenza di debenza.
Pertanto, in assenza di difese da parte dei resistenti i quali pur evocati in giudizio non hanno inteso contraddire ovvero esercitare il diritto di difesa a tutela dell'atto emesso, oggetto di giudizio. Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Per i temi trattati e in assenza di costituzione di parte resistente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 AMM. PROV. 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 CAMERA COMMERCI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002438000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030202212299216000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Lamezia Terme per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo nr. 03080202400002438000 ricadente sull'autovettura targata Targa_1 scaturito dal mancato pagamento dei seguenti atti: cartella n. 03020150006135160000 relativa a crediti Camera Di Commercio 2011; N. 0302016000778306100 relativa a crediti Amministrazione Provinciale Di Catanzaro 2011; N. 03020200000113018000 relativa a crediti
Agenzia Delle Entrate Imposta Di Registro Locazione Fabbricati 2018 ; N. 03020220012299216000 Relativa
A Crediti Agenzia Delle Entrate Imposte Sentenze anno 2022 per un totale di euro 10.745,35. Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi. All'uopo ha prodotto sia decisione del GDP di Lamezia Terme che ha annullato le cartelle relative alle infrazioni cds. nonchè le ricevute di avvenuto pagamento delle imposte erariali. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente-
Comune di Lamezia Terme che il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione pur avendo ricevuto il ricorso non hanno inteso costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, la Corte osserva.
La legge n. 130/2022, di riforma della giustizia e del processo tributario, nell'aggiungere il comma 5-bis all'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992 in materia di onere probatorio, dispone: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. In altre parole, l'ente impositore deve fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, questo in virtù della posizione che ricopre nel processo, ossia di creditore e quindi di attore sostanziale. Nella fattispecie, parte ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa tributaria richiesta con l'atto impugnato producendo documentazione di assenza di debenza.
Pertanto, in assenza di difese da parte dei resistenti i quali pur evocati in giudizio non hanno inteso contraddire ovvero esercitare il diritto di difesa a tutela dell'atto emesso, oggetto di giudizio. Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Per i temi trattati e in assenza di costituzione di parte resistente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone