Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2025, proposto da RI Spoto, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale della Sicilia, Ufficio VII, Ambito territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 2007/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 13077/23 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato in data 16 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate.
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma depositando documenti;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (come da attestazione datata 28 aprile 2025 versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.c. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, con formula esecutiva, in data 29 maggio 2024, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente in data 23 ottobre 2025, pur emergendo l’avanzato stadio del procedimento di liquidazione, non si evince l’effettivo soddisfacimento della pretesa;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro funzionario, affinché ‒ previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa ‒ si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso;
- è, inoltre, utile soggiungere che il commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983);
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CR RI AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR RI AS |
IL SEGRETARIO