Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 344/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 14 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 344/24 R.G.L. e vertente
TRA
con sede in Roma via G. Grezar 14, c.f. e Parte_1
p.i. , ente pubblico economico subentrato alle società del Gruppo P.IVA_1
, tra cui , in persona del Responsabile CP_1 Parte_2 atti introduttivi del giudizio , elettivamente domiciliata in S. Stefano di CP_2
Camastra, Via Campi 11, presso lo studio dell'avv. Rita Guarnera (c.f.
[...]
pec – fax 0921-993633), che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende-appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Controparte_3
Mela (Me) Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, c.f. , elettiva- C.F._2 mente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto Via Moleti 20 presso lo studio dell'avv. Francesco Leto, c.f. , pec rdine- C.F._3 Email_2 Email_3
fax 090/9702158, che lo rappresenta e difende Email_4
E nei confronti di in persona del Presidente, in Controparte_4 proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti CP_5 rappresentato e difeso dagli avv. Mario Roberto Tarzia (c.f. C.F._4 E del foro di Milano e. Email_5 Parte_3 CP_ (c.f. , elettivamente domiciliati presso l'avvocatura in C.F._5
Messina, via Armeria 1, direzione provinciale dell'istituto– appellato
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2022 90013763 00- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 154 pubblicata in data 16 febbraio 2024
CONCLUSIONI
4) Condannare controparte alle CP_4 spese dei due gradi.
: rigettare l'appello e condannare l'appellante al pagamento di spese, CP_3 compensi ed onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via preliminare e/o pregiudiziale: sospensione del presente giudizio ex CP_4 art. 295 c.p.c. in attesa che si definisca il giudizio tributario davanti alla Corte Su- prema di Cassazione;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per adesione alla de- finizione agevolata del debito fiscale;
dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività ex art. 617 e 618 bis c.p.c., e/o comunque rigettarla, quanto ai motivi re- lativi alla regolarità della procedura riscossiva;
dichiarare il ricorso inammissibile per tardività dell'opposizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Nel merito: in via principale, rigettare le domande proposte nei confronti CP_ dell' in via gradata, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e condannare l'opponente pagarle all' , per il tramite del concessio- CP_4 nario della riscossione, con gli ulteriori accessori fino al saldo effettivo. Nella CP_ denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da responsabilità della fase post infasamento esattoriale. Vittoria di spese, diritti CP_ ed onorari del grado, tenendo indenne l da ogni spesa processuale. In via istruttoria, ove occorra, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare ad di produrre CP_6
e/o esibire tutti gli atti interruttivi della prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali, nonché i pagamenti parziali e le domande di rateizzazione interruttive della prescrizione quali atti ricognitivi del debito;
disporre l'audizione dei CP_ funzionari e competenti. CP_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Controparte_3 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitando l'impugnazione ad una sola delle due cartelle su cui si basa, e cioè la n°
295 2011 00025063 54 per l'importo di 39.786,79 euro. Deduceva decadenza dell'iscrizione a ruolo e prescrizione del credito evidenziando che l'intimazione era stata notificata il 21 gennaio 2023 e che la cartella era stata notificata il 4 no- vembre 2011, ben oltre il termine quinquennale art. 3 comma 9 legge 335/1995.
Contestava comunque anche il merito rilevando che la maggiore contribuzione era stata accertata attraverso attività posta in essere dall Parte_1 sfociata negli avvisi di accertamento RJF010100085 e RJF010100088, rispettiva- mente per i periodi di imposta 2005 e 2006, e segnalando che entrambi gli avvisi erano stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Messina con sentenze nn° 308/11/11 e 310/11/11. CP_ Resistevano sia l anche quale mandatario della cessionaria Controparte_7 sia Controparte_8
Con sentenza n° 154 pubblicata in data 16 febbraio 2024 il giudice di primo CP_ grado ha dichiarato prescritta la pretesa dell condannando questo e l'agente della riscossione in solido a rimborsare al le spese di lite. CP_3
ha proposto appello con ricorso depositato in data 18 luglio 2024. CP_6
Pag. 2 di 4 CP_ L si è costituito con memoria depositata il 10 ottobre 2024, il 10 CP_3 gennaio 2025. Sono state depositate note di trattazione scritta entro il 14 gennaio
2025 e la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale, applicando il termine di prescrizione quinquennale, e qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione relativamente al tempo trascorso fra le notifiche della cartella e dell'intimazione, ha individuato quale ultimo atto inter- ruttivo, anteriore a quello qui impugnato, la richiesta di compensazione notificata il 20 luglio 2016. Il tribunale ha ritenuto applicabile la sospensione per emergenza
Covid nei limiti di 310 giorni (art. 38 d.l. 18/2020 per il periodo dal 23 febbraio al
30 giugno 2020, art. 11 comma 9 d.l.183/2020 per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021), che avrebbe comportato la scadenza del termine di pre- scrizione in data 26 maggio 2022, ampiamente anteriore alla notifica dell'intima- zione opposta.
2- impugna sostenendo che la sospensione va invece conteggiata CP_6 ininterrottamente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e pertanto la prescrizione sarebbe scaduta il 26 febbraio 2023. Chiede pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese. CP_ L si è costituito aderendo alla ricostruzione di sulla durata della so- CP_6 spensione della prescrizione, ma negando la propria legittimazione passiva riguardo al termine maturato dopo la notifica delle cartelle e riproponendo le difese del primo grado, in gran parte ormai irrilevanti perché concernenti eventi anteriori alla notifica delle cartelle. Ha in particolare affermato che:
- il ha aderito alla definizione agevolata per i crediti tributari di cui ai CP_3 periodi di imposta 2005 e 2006;
- avverso le sentenze che hanno annullato gli avvisi di addebito in materia tributaria pende ricorso per cassazione;
- le pretese sono inoltre correttamente determinate nel merito;
- qualsiasi motivo concernente fatti anteriori alla notifica della cartella opposta non può essere ulteriormente fatto valere perché andava fatto oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/1999 e oltretutto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui gli è stato comunicato l'esito dell'accertamento fiscale definitivo
(art. 43 T.U. 600/1973);
- l'impugnazione della cartella andava fatta entro 40 giorni quanto ai motivi sostanziali e 20 giorni quanto a quelli formali.
3- propone appello, come visto, in relazione alla declaratoria di prescri- CP_6 zione. Si pone pertanto in via preliminare il problema della legittimazione a impu- gnare dell'agente della riscossione. Come chiarito da Cass. SS.UU. 7514/2022, che ha messo ordine nella materia risolvendo un contrasto di giurisprudenza che si
Pag. 3 di 4 è protratto per anni, la legittimazione a contraddire in tema di prescrizione del cre- dito contributivo (vedi in particolare punti 12 e ss. della motivazione) spetta, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, al solo ente impositore, e non all'agente della ri- scossione, mero adiectus solutionis causa.
La legittimazione esclusiva del titolare del credito riguarda ovviamente le cause in cui si discetti dell'esistenza del credito e non della mera legittimità della proce- dura esecutiva. In questa causa le domande relative alla legittimità della procedura sono state però ritenute assorbite e l'oggetto del contendere rimane esclusivamente l'efficacia dei crediti iscritti a ruolo, dato che il non ha riproposto le CP_3 questioni formali.
Resta tuttavia in piedi la legittimazione di a chiedere la riforma della sen- CP_6 tenza impugnata in relazione alla condanna alle spese. In argomento, basta rileva- re che proprio la carenza di legittimazione passiva giustifica la richiesta di rifor- ma, l'agente della riscossione avendo rivestito nel giudizio di primo grado la posi- zione di semplice destinatario di una litis denuntiatio. CP_ L' che sarebbe legittimata per il merito della pretesa contributiva, in questa sede, oltre a opporsi a qualsiasi condanna alle spese nei propri confronti nell'erro- neo presupposto di non essere legittimata passivamente, dichiara di aderire ai rela- tivi motivi di appello relativi all'esistenza di atti interruttivi che avrebbero scon- giurato il compimento del termine di prescrizione. L'istituto non propone tuttavia impugnazione in proprio, nemmeno in via incidentale.
L'appello va perciò accolto limitatamente al capo delle spese.
Considerato che la questione della legittimazione è stata oggetto di vivace dibattito risolto solo a ridosso dell'introduzione del giudizio di primo grado, le spese di questo grado vanno compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 da
[...]
contro e nei confronti dell Parte_1 Controparte_3 [...] anche quale mandatario di Controparte_4 CP_7
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 154
[...] pubblicata il 16 febbraio 2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, annulla la condanna alle spese nei confronti della appellante e compensa le spese di questo grado di giudizio.
Messina 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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