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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 801/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. D'INCECCO PASQUALE, presso il cui studio con sede in Pescara, al V.le Amerigo Vespucci n. 19, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
1 FATTO
1. Con ricorso depositato in data 21/09/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1
, chiedendo la pronuncia di una sentenza di scioglimento Controparte_1
del matrimonio sulla base delle condizioni più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
presentato alla prima udienza di comparizione delle parti, né si è
costituito nei termini assegnati dal giudice delegato con il decreto del
28.09.2023 e, per questo, è stato dichiarato contumace, all'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. All'udienza del 13/11/2024, il giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, essendo la causa matura per la decisione e non essendo state formulate richieste istruttorie da parte della ricorrente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione,
affermando che la stessa potesse essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte costituita.
4. In data 20/11/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
DIRITTO
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto,
merita di essere accolta.
2 A conferma della ricorrenza dei presupposti della domanda, sono stati prodotti in giudizio i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia della sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
L'odierna ricorrente è comparsa innanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, nel giudizio di separazione, in data
18/06/2021. Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è
decorso un periodo superiore a dodici mesi, durante i quali, come da attendibile dichiarazione del ricorrente, non smentita dal resistente –
rimasto contumace in questo giudizio – la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre dodici mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto,
la proposizione e la continuazione del giudizio di divorzio, il fallimento del tentativo di conciliazione, unitamente al sostanziale disinteressamento al giudizio da parte del resistente, palesato dalla sua mancata costituzione, costituiscono certamente, a parere dell'odierno organo giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della
3 ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi Parte_2
.
[...]
2. Circa i provvedimenti accessori, nulla va statuito circa l'assegno divorzile, non richiesto dalla moglie, né in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole, non avendo le parti avuto figli.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerato che la domanda di divorzio ha trovato accoglimento, esse vanno regolate in base al principio della soccombenza e, pertanto, poste a carico della parte resistente rimasta contumace e liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In
particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
4 5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di San SA (CH), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni Controparte_1
diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
, nata a [...] il Parte_1
29/03/1984 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San SA
(CH) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-
2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 3,
parte I, serie - , anno 2008), al momento del suo passaggio in giudicato;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, Parte_1
che liquida in complessivi € 3.341,90 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 2.906,00 per compensi professionali ed € 435,90 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 09/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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