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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/08/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 13238/2016 R.G. e 19255/2017 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Domenico Gigante e Maria Rosa Delvecchio, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-attrice nel proc. n. 13238/2016 R.G.; resistente nel proc. n. 19255/2017 R.G.-
e
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alberto Gandolfi, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-convenuta nel proc. n. 13238/2016 R.G.; resistente nel proc. n. 19255/2017 R.G.- nonchè
- in persona dei Controparte_2
Curatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Tarantino, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-terza chiamata nel proc. n. n. 13238/2016 R.G.; ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G.-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30/01/2025, che qui si intende riportato.
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MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 06/05/2016, Parte_1 quale creditrice cessionaria, ha convenuto in giudizio quale Controparte_1 debitrice ceduta, per ottenerne la condanna al pagamento della somma insoluta di
€104.270,00, oltre interessi e rivalutazione.
In fatto ha esposto: di aver fornito pneumatici e assistenza continua agli automezzi della società (all'epoca ammessa a concordato preventivo), utilizzati CP_2 CP_2 per la raccolta dei rifiuti urbani, maturando un credito di €303.618,32 (e ciò per alcuni anni, anche in corso di procedura concorsuale giusta autorizzazione giudiziale); che in “data antecedente” (non meglio specificata in origine) alla Controparte_2 presentazione della domanda di concordato preventivo (avanzata con ricorso del
19/12/2014), a parziale estinzione del proprio debito, le aveva ceduto il credito di
€150.260,32, vantato dalla medesima nei confronti di Controparte_2 [...] per lavori di stesura, compattazione e relativa copertura di rifiuti (la CP_1 residua somma di €153.358,00 era stata azionata successivamente in sede concordataria); che detta cessione era stata notificata alla debitrice ceduta
[...] per mezzo dell'emissione di fatture contenenti l'ordine di pagamento in CP_1 favore di (fatture nn. 775 del 31/08/2014, 820 del 23/09/2014 e Parte_1
908 del 27/10/2014 per importi rispettivamente pari a €45.989,57, €22.187,08 ed
€82.083,67), da effettuarsi con bonifico bancario;
che la debitrice ceduta, con bonifico effettuato in data 09/12/2014, aveva provveduto al pagamento soltanto della fattura n.
775/2014, rendendo perciò necessaria l'azione giudiziale per il recupero della residua somma di €104.270,00 rimasta insoluta (proc. n. 13238/2016 R.G.).
I.2.- costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 08/09/2016), ha contestato integralmente la prospettazione attorea.
In primo luogo ha eccepito l'inesistenza della dedotta cessione di credito (peraltro non notificata né altrimenti portata nella propria conoscenza, quale presunta debitrice ceduta), ritenendo l'ordine di pagamento riportato nelle fatture di causa mera indicazione di pagamento (in sostanza, essendosi il creditore Controparte_2
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limitato nelle fatture a indicarle un terzo soggetto, quale Parte_1
“destinatario” del pagamento), rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; ha evidenziato di essersi quindi limitata a prendere atto dell'ordine di pagare a
[...]
perciò effettuando il bonifico bancario del 09/12/2014 a saldo della Parte_1 prima fattura.
Altresì ha riferito di aver provveduto in data 29/01/2015, appresa la circostanza dell'instaurazione della procedura concorsuale, al pagamento della fattura n. 820 del
23/09/2014 per €22.187,08 (nonché di ulteriori fatture di modesto importo), a mezzo bonifico, direttamente in favore di per complessivi €24.345,02. Controparte_2
Infine ha affermato che solamente con l'inoltro della diffida di pagamento in data
30/09/2015 si era qualificata come cessionaria del credito nella Parte_1 originaria titolarità di e che pertanto, stante l'incertezza in ordine Controparte_2 alla titolarità attiva dell'obbligazione (anche alla luce del mancato riscontro del
Commissario Giudiziale alla richiesta di delucidazioni in merito), aveva ritenuto opportuno sospendere cautelativamente il pagamento delle ulteriori due fatture;
ha poi puntualizzato di non essere stata mai autorizzata da né dagli Controparte_2 organi della procedura concorsuale, a effettuare il pagamento degli importi delle fatture nn. 820/2014 e 908/2014, azionate nel proc. n. 13238/2016 R.G., in favore di
[...]
Parte_1
In secondo luogo ha precisato che la procedura di concordato preventivo di cui alla domanda in bianco depositata il 19/12/2014, alla quale era stata Controparte_2 ammessa con decreto del Tribunale di Bari del 22/06/2015, era stata revocata ex art. 173
L.F. e seguita, senza soluzione di continuità, dalla declaratoria del fallimento della società, giusta sentenza n. 112/2016 emessa dal Tribunale di Bari in data 07/06/2016.
In proposito, ha posto in rilievo l'inefficacia e/o inopponibilità della presunta cessione di credito alla procedura concordataria e fallimentare, evidenziandone l'inefficacia rispetto ai creditori concorsuali ai sensi dell'art. 45 L.F. e dell'art. 169 L.F. (poiché
l'asserita cessione non era stata validamente notificata alla debitrice ceduta, né era stata da quest'ultima accettata in data certa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, nella specie avvenuta in data 29/12/2014); a ogni modo, ne ha affermato la revocabilità, stante l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 67, co. 1, n. 2), L.F., al cospetto di atto dispositivo compiuto con ricorso a un mezzo
“anormale” di pagamento nel c.d. periodo sospetto.
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Ha pertanto chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del
Fallimento della società e, nel merito, ha concluso per Controparte_2
l'accertamento dell'inesistenza e, in ogni caso, dell'inefficacia/inopponibilità a sé, quale debitore ceduto, della cessione del credito per difetto di propria notifica e/o accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.; inoltre, ha domandato l'accertamento dell'inopponibilità del negozio di cessione alla procedura concorsuale ex art. 45 L.F., chiedendo, per l'effetto,
l'accertamento dell'efficacia liberatoria del pagamento di €22.187,08 effettuato in favore di (giusta fattura n. 820/2014) e della titolarità attiva Controparte_2 attuale in capo a quest'ultima dell'obbligazione di pagamento della residua somma di
€82.083,67 (giusta fattura n. 908/2014).
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio nei confronti della parte attrice e compensate le spese tra la convenuta e il terzo chiamato.
I.3.- La LA del terzo chiamato, pur CP_2 Controparte_2 ritualmente evocata, inizialmente non si è costituita;
sicchè, all'ud. 16/02/2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
I.4.- Di contro, la medesima LA, con autonomo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 11/12/2017, successivamente notificato a e a Controparte_1 [...]
(non è stata rinvenuta copia delle notifiche né nel fascicolo cartaceo, né in Parte_1 quello telematico, ma la questione non è stata oggetto di contestazioni), premesse le vicende concorsuali di cui già si è fatto cenno, ha chiesto (proc. n. 19655/2017 R.G.) di:
1) accertare il proprio diritto di credito nei confronti di per Controparte_1
l'importo di €45.989,57, relativo alla fattura n. 775/2014 del 31/08/2014, con conseguente condanna di al pagamento di tale importo, oltre Controparte_1 interessi dal 31/08/2014 al saldo;
2) in via alternativa, accertare l'inefficacia del pagamento della detta fattura n. 775/2014 effettuato da in qualità Controparte_1 di delegato di in favore di revocandolo ex Controparte_2 Parte_1 art. 67, co. 1, L.F., con conseguente condanna di al pagamento di Controparte_1 tale importo, oltre interessi e rivalutazione;
3) ancora in via alternativa, accertare l'inefficacia della cessione di credito stipulata nel settembre 2014 tra
[...]
e revocandola ex art. 67, co. 1, L.F., con CP_2 Parte_1 conseguente condanna di al pagamento di tale importo, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
4) in ogni caso, accertare il proprio diritto di credito nei confronti di per l'importo di €82.036,67, relativo alla fattura n. Controparte_1
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908/2014 del 27/10/2014, con conseguente condanna di al Controparte_1 pagamento di tale importo, oltre interessi dal 27/10/2014 sino al saldo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
In fatto, ha esposto: di essere stata originariamente titolare nei confronti di
[...] di un credito pari a €150.260,32, sulla scorta delle fatture (azionate nel CP_1 proc. n. 13238/2016 R.G.) nn. 775 del 31/08/2014, 820 del 23/09/2014 e 908 del
27/10/2014 (di importo rispettivamente pari ad €45.989,57, €22.187,08 ed €82.083,67), emesse a fronte dell'esecuzione in favore di di lavori di stesura, Controparte_1 compattazione e relativa copertura di rifiuti speciali non pericolosi;
che la fattura n.
820/2014 era stata regolarmente pagata con bonifico in favore di Controparte_2 che la fattura n. 908/2014 non era stata ancora saldata;
che la fattura n. 775/2014 era stata pagata a mezzo bonifico in data 09/12/2014 in favore di Parte_1 anziché della creditrice;
che perciò la posta debitoria della Controparte_1 ammontava ad €128.073,15.
In diritto, in particolare ha ritenuto il pagamento della fattura n. 775/2014 disposto da in favore di privo di efficacia liberatoria, Controparte_1 Parte_1 poiché effettuato in favore di soggetto diverso dall'effettivo creditore;
comunque, ammettendo che nella fattura in esame la creditrice aveva Controparte_2 espressamente indicato che il bonifico era da effettuarsi in favore di Parte_1
[... (“bonifico da effettuarsi a favore di ), ha perciò in via Parte_1 alternativa chiesto riconoscersi la ricorrenza di un'ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, L.F. in ragione del ricorso a un mezzo “anormale” di pagamento (appunto, la delegazione di pagamento) e delle tempistiche del caso (il bonifico era stato effettuato in data 09/12/2014; il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo era intervenuto in data 19/12/2014), trovando applicazione l'art. 69 bis, co. 2, L.F..
Inoltre, ha sostenuto l'inesistenza della cessione di credito indicata nel proc. n.
13328/2016, in assenza di qualsivoglia scrittura di cessione, e comunque l'inopponibilità della stessa (anche ove esistente) alla procedura fallimentare, per carenza dei presupposti di opponibilità di cui all'art. 2914 c.c. (Cass., n. 17590/2005), in difetto di idonea notifica al debitore ceduto (oltre che di Controparte_1 accettazione dello stesso) e per mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 2704 c.c.; tanto, non risultando idonea allo scopo la dicitura “bonifico
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da effettuarsi a favore di contenuta nella fattura in esame, priva Parte_1 di data certa anteriore all'apertura della procedura e comunque non idonea a configurare cessione di credito. Circa la fattura n. 908 del 27/10/2014, ne ha eccepito l'omesso pagamento, affermandosi unica legittimata passiva alla ricezione, alla luce di quanto esposto in relazione all'inesistenza e/o inopponibilità della cessione del credito.
I.5.- costituendosi nel giudizio n. 19655/2017 R.G. Controparte_1
(comparsa di risposta depositata il 17/05/2018), ha formulato istanza di riunione al procedimento iscritto al n. 13238/2016 R.G. e ha contestato in fatto e diritto le avverse prospettazioni.
In primo luogo, ha dedotto l'efficacia per sé liberatoria del bonifico di €45.989,57 effettuato il 09/12/2014, in quanto eseguito in favore di in data Parte_1 anteriore a quella di deposito del ricorso per concordato preventivo (ossia il
19/12/2014), nonchè sulla scorta dell'indicazione inequivoca “bonifico da effettuarsi a favore di , contenuta nella medesima fattura, con la quale la Parte_1 creditrice individuava il soggetto Controparte_2 Parte_1 destinatario della prestazione;
ciò, con conseguente irrilevanza dell'inquadramento giuridico della fattispecie in termini di indicazione di pagamento ovvero di delegazione ex art. 1269 c.c..
Ha dunque rimarcato l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla LA nei confronti di dovendo piuttosto ogni pretesa di condanna Controparte_1 essere rivolta nei confronti di per revocabilità del pagamento ai Parte_1 sensi dell'art. 67, co. 1 L.F., con conseguente condanna della stessa alla dazione di quanto incassato sulla base della fattura in esame.
Ha inoltre evidenziato di aver effettuato con bonifico in data 29/01/2015 il successivo pagamento di €22.187,08 (giusta fattura n. 820/2014) in favore di Controparte_2
[... in via prudenziale, avendo appreso del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, e non già in ragione della circostanza (invece affermata dalla
LA nell'atto introduttivo) che dall'indicazione di pagamento potesse evincersi che l'unico legittimato a ricevere il pagamento fosse di talchè, era da Controparte_2 reputarsi integrata l'efficacia liberatoria anche di tale pagamento.
In ordine all'ulteriore somma di €82.083,67, portata dalla fattura n. 908/2014, ha affermato (come già nel proc. n. 13328/2016 R.G.) di aver sospeso i pagamenti a fronte dell'incertezza circa il soggetto effettivamente legittimato a ricevere la prestazione, in
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conseguenza della ricezione della diffida di pagamento del 30/09/2015, con cui
[...] la aveva resa edotta della cessione di credito (pur in difetto della relativa Parte_1 notifica), e della mancanza di qualsivoglia delucidazione in proposito, invano richiesta al Commissario Giudiziale, a fronte della situazione di criticità finanziaria dell'impresa ormai in concordato;
di talchè, ha affermato di aver deciso di attendere, per il pagamento del dovuto residuo, l'esito del giudizio in corso.
Ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettarsi la richiesta formulata dal per il pagamento della somma di euro 45.989,57 di Controparte_2 cui alla fattura n.775/2014, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in premessa;
accertarsi che il è Controparte_2
l'unico titolare del credito della somma di euro 82.083,67 di cui alla fattura
n.908/2014; darsi atto che provvederà al più presto al Controparte_1 pagamento a favore del della somma di euro Controparte_2
82.083,67 di cui alla fattura n.908/2014, con riserva di ripetizione per la sola denegata eventualità in cui, all'esito dei procedimenti in corso, la società Parte_1 venga giudizialmente riconosciuta quale titolare del credito;
condannarsi
[...] [...]
anche a titolo di risarcimento danni, a tenere Parte_1 Controparte_1 indenne e manlevata e così a rimborsare a quest'ultima società ogni importo (a
[...] titolo di spese legali e/o di interessi anche moratori) che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a favore del disporsi la Controparte_2 compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra ed il Controparte_1
. Controparte_2
I.6.- costituendosi nel giudizio n. 19655/2017 R.G. Parte_1
(comparsa di risposta depositata il 28/05/2018), ha contestato l'avversa prospettazione.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare in ragione: dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 67 L.F. (trattandosi di pagamento non revocabile in quanto afferente a servizi resi nell'esercizio della normale attività di impresa: manutenzione dei numerosi automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani); dell'omessa indicazione da parte del ricorrente della data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (dies a quo dei termini di decadenza individuato dall'art. 69 bis L.F.); dell'intervenuta decadenza dall'azione conseguita alla mancata costituzione della LA nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G., in tesi valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria, e della violazione del divieto di
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bis in idem.
Nel merito, ha rimarcato la validità della cessione di credito del 25/09/2014, in quanto avente data certa anteriore (giusta timbro postale ivi apposto) al deposito della domanda di concordato, e come tale opponibile al fallimento ex artt. 2914, co. 2, e 2704 c.c., nonchè validamente notificata poichè portata a conoscenza della debitrice ceduta per il tramite delle fatture a essa inoltrate e, in ogni caso, dalla medesima debitrice tacitamente accettata (stante il pagamento della fattura n. 775/2014).
Con riguardo all'atto di cessione, ha evidenziato come l'ammontare complessivo delle fatture (pari a €150.260,30) risultasse superiore al credito oggetto dell'atto di cessione del 25/09/2014 (pari a €120.019,96), poiché, successivamente alla cessione del
25/09/2014, aveva ceduto (con cessione non munita di data Controparte_2 certa) a un ulteriore credito dalla prima vantato nei confronti di Parte_1
Conseguentemente, a fronte dell'unica cessione munita di data Controparte_1 certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., pari a €120.019,96, e di un unico pagamento ricevuto pari a €45.989,55, ha quantificato il residuo credito opponibile alla procedura concorsuale, e riveniente dalla prima cessione, in €74.030,41.
Per quanto concerne l'azione revocatoria fallimentare, ha posto in evidenza, in primo luogo, la genericità e l'indeterminatezza della domanda, non avendo la LA ricorrente specificato idoneamente l'ipotesi ex art. 67 L.F. effettivamente ricorrente nel caso di specie, e, in secondo luogo, l'infondatezza della domanda per difetto del presupposto della conoscenza da parte di dello stato di decozione Parte_1 in cui versava la cedente a tal ultimo riguardo, Controparte_2 [...] ha evidenziato, in disparte i ritardi fisiologici (tali reputati) nei pagamenti Parte_1 dovuti alle peculiarità dell'attività di impresa esercitata dalla cedente
[...]
di non essere, né poter essere, a conoscenza dello stato d'insolvenza della CP_2 cedente medesima, che invero non aveva mai interrotto i pagamenti (su alcuno degli assegni vi era mai stata levata di protesto;
sia nel periodo antecedente che in quello successivo alla cessione del 25/09/2014, aveva continuato a Controparte_2 provvedere ai pagamenti tramite assegno o bonifico e segnatamente: bonifico del
10/02/2014, assegno del 03/03/2014, bonifico del 24/03/2014, assegno del 15/06/2014, assegno del 20/10/2014).
Ha dunque domandato il mutamento di rito e insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto delle avverse pretese e per la condanna di
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al pagamento della residua somma di €74.030,39; il tutto con Controparte_1 vittoria di spese di giudizio.
I.7.- Rilevati motivi di connessione soggettiva e oggettiva, è stata disposta la riunione delle cause connesse iscritte ai nn. 13238/2016 R.G. e 19255/2017 R.G. (ord.
21/02/2019).
I.8.- Con ord. 23/08/2019 il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 337, co. 2,
c.p.c., avendo la Suprema Corte, con sentenza n. 16808/2019 del 21/06/2019, cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/01/2017 di rigetto del reclamo proposto ex art. 18 L.F. da avverso la sentenza di revoca Controparte_2 dell'ammissione della società al concordato preventivo e di contestuale dichiarazione di fallimento - sentenza n. 118/2016 del 06/06/2016 dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 173 L.F. - (queste le motivazioni del provvedimento sospensivo: “riscontrato che, comunque, per quanto esposto, nel presente processo l'autorità della sentenza di fallimento, ossia di una sentenza pronunciata in altro giudizio, e allo stato impugnata, risulta invocata indirettamente, a valle, a fini di merito (per quanto attiene all'azione all'art. 67 L.F. e alla correlata individuazione della parte effettivamente titolare della pretesa creditoria) e, invero, più in generale, a monte, a fini processuali, dal momento che dalla conferma o riforma della sentenza di fallimento discende, inevitabilmente,
l'individuazione di una parte del processo (risultando peraltro la LA evocata tanto nella causa iscritta al n. 13238/2016 r.g., quanto nella -riunita- causa iscritta al
n. 19255/2017 r.g. ex art. 67 L.F.); sicchè, la conferma o riforma della sentenza impugnata è evidentemente idonea a spiegare effetti nel presente giudizio, nel rito ancor prima che nel merito”).
I.9.- Regolarmente riassunte entrambe le cause su ricorso della LA depositato in data 18/01/2024 (la LA ha allegato l'ordinanza della Suprema Corte
n. 35512/2023 del 19/12/2023 di rigetto del ricorso avverso la decisione n. 302/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza n. 118/2016 dichiarativa del fallimento di , si sono Controparte_2 costituite in giudizio e riportandosi Parte_1 Controparte_1 integralmente agli atti depositati e insistendo nelle conclusioni rassegnate.
La LA perciò non risulta contumace nel giudizio madre.
I.10.- Le cause, istruite con prova documentale, all'ud. 30/01/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, sono state dunque riservate in decisione, con
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l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, esaminati i soli fatti pertinenti alla fattispecie e sulla premessa che il giudice resta libero di assegnare ai fatti dedotti in giudizio e all'azione esercitata una qualificazione giuridica anche difforme in tutto o in parte da quella prospettata dalle parti, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle difese, con il solo limite di non pervenire ad una non consentita immutazione dei fatti allegati (cfr., tra le molte, Cass., nn. 25140/2010 e
14468/2009).
Deve, altresì, premettersi che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (questo
Tribunale aderisce sul punto all'orientamento del giudice di legittimità: tra le molte, v.
Cass., n. 9931/2014, secondo cui “in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
II.1.- Preliminarmente occorre procedere all'inquadramento giuridico del titolo negoziale (cessione del credito) del 25/09/2014, la cui esistenza ed efficacia è controversa nelle difese anche in correlazione al disposto di cui all'art. 1264 c.c.; in dettaglio, tale titolo risulta posto a fondamento sia della pretesa creditoria azionata nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G. da (quale presunto Parte_1 cessionario del credito vantato da poi fallita, nei confronti del Controparte_2 debitore nei confronti di quale presunto Controparte_1 Controparte_1 debitore ceduto, sia delle prospettazioni di inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di cessione e dei pagamenti conseguenti ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2), L.F..
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In particolare, secondo la difesa di la dicitura “Bonifico da Controparte_1 effettuarsi in favore di Banca d'appoggio Carime filiale di Controparte_3
Rutigliano cod. IBAN [...]. Scrittura privata sottoscritta”, apposta sulla fatture azionate da ed emesse da Parte_1 Controparte_2
[... (così indicandosi le coordinate bancarie di e ordinandosi il Parte_1 pagamento del relativo importo in favore di quest'ultima), configurerebbe una mera indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., ovvero una delegatio solvendi ex art. 1269
c.c., anche in ragione del difetto non solo della notifica al debitore, ma anche dell'accettazione del debitore medesimo ai sensi dell'art. 1264 c.c.
In occasione del deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. nel giudizio madre, ha versato in atti la scrittura privata sottoscritta in Parte_1 data 25/09/2014 (“scrittura privata con contestuale atto di cessione del credito in funzione dell'adempimento”) con la quale e Parte_1 Controparte_2
[... hanno convenuto la cessione, in favore di e con causa Parte_1 solutoria, del credito di €120.019,96 vantato da nei confronti di Controparte_2
a titolo di corrispettivo nascente da rapporto di appalto privato. Controparte_1
Sulla base delle complessive produzioni ritualmente rese nei procedimenti riuniti, va dato atto che la cessione risulta munita di timbro postale.
Dunque, la cessione del credito del 25/09/2014 può dirsi dimostrata nella sua esistenza e qualificazione (considerato il tenore testuale del documento e l'assenza di elementi che inducano a superare il nomen juris attribuito dalle parti al contratto), in relazione al rapporto tra il cedente e il cessionario.
Tuttavia, altrettanto non può dirsi, ai fini di cui all'art. 1264 c.c., con riguardo all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto che Controparte_1 risulta estranea, stante l'efficacia liberatoria del disposto pagamento, alle pretese azionate nei suoi confronti nel giudizio madre;
pretese di pagamento che possono riguardare invece, a fini di indebito, soltanto il rapporto tra cedente e cessionario.
Va ricordato che con la conclusione del contratto di cessione di credito mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del primo a quello del secondo, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, nonché unico legittimato a pretendere la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione o dell'accettazione previste dall'art. 1264 c.c.; queste ultime sono, invero, necessarie al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
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pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, v. Cass., 19/02/2019, n. 4713); in altri termini, la natura consensuale del negozio in esame consente di affermare che esso può dirsi validamente perfezionato già all'atto della manifestazione del consenso dei contraenti, mentre, quanto all'efficacia dell'accordo nei confronti del debitore ceduto,
l'art. 1264 c.c. stabilisce che, in esito alla notifica della cessione al debitore ceduto ovvero alla sua accettazione, può dirsi liberatorio esclusivamente il pagamento effettuato in favore del cessionario.
Tanto premesso, non coglie nel segno l'argomentazione del cessionario
[...] nella parte in cui ha ritenuto integrata la notifica/conoscenza del contratto di Parte_1 cessione in esame per il tramite della sopra richiamata postilla apposta alla fatturazione;
tale modalità, invero, non si prospetta idonea a portare l'accordo, nella sua essenziale portata, a inequivoca conoscenza del debitore ceduto.
Difatti, se è vero e pacifico che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass., 13/05/2021, n. 12734), senza necessità di trasmissione dell'originale o della copia autentica della cessione (v. Cass., 19/02/2019, n. 4713) e ben potendo assolvere detta funzione anche la comunicazione intervenuta in corso di causa (v. Cass., 28/01/2014, n. 1770), all'indicazione de qua non può attribuirsi valore di notifica della cessione, atteso che condizione essenziale affinchè l'accordo possa dirsi notificato è che esso sia effettivamente portato a conoscenza del debitore ceduto. Sul punto, giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “la cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto purché gliene sia data comunicazione dal cedente o dal cessionario e la comunicazione, qualunque forma assuma, sia idonea a consentire la conoscenza della cessione nei suoi elementi costitutivi ed identificativi” (Cass., 02/02/2001, n. 1510; v. anche Cass., 19/02/2019, n.
4713).
Evidentemente, il riferito presupposto non risulta integrato nel caso di specie, stante la marcata e intrinseca genericità, contenutistica e temporale, dell'indicazione suddetta,
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come tale non adeguata a rendere edotta la società debitrice della modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
L'inciso “scrittura privata sottoscritta”, non sorretto da ulteriori dati testuali atti a circostanziarlo, è, infatti, connotato da manifesta genericità, potendo riferirsi a una pluralità di negozi con la più svariata causa (a titolo meramente esemplificativo: delegatio solvendi o mandato all'incasso in rem propriam): dunque, trattasi di elemento inidoneo a far ritenere al debitore di star disponendo il pagamento in favore del terzo indicato ( in forza di una scrittura privata di cessione. Parte_1
In scia, detta equivocità vale a escludere, in assenza di ulteriori elementi empirici, che la cessione possa ritenersi tacitamente accettata dal debitore ceduto in considerazione dell'avvenuto pagamento della prima fattura (n. 775/2014), non offrendo, come detto, siffatto generico ordine a di pagare a soggetto diverso dal proprio Controparte_1 creditore elementi da cui ragionevolmente desumersi che la Controparte_2 debitrice ceduta abbia preso atto del trasferimento del credito tra cedente e cessionario: quindi, la mera circostanza che abbia provveduto a pagare la Controparte_1 fattura n. 775/2014 in favore del terzo indicato ( nulla attesta Parte_1 circa l'accettazione, pure solo implicita, della cessione di credito.
Di talchè, sulla base delle emergenze documentali il primo atto idoneo a configurare la notifica (o comunque la conoscenza) della cessione di credito, a partire dal quale il negozio è divenuto efficace nei confronti della debitrice ceduta, deve individuarsi nel sollecito, successivo al pagamento, del 25/06/2015, al quale è seguita la diffida del
30/06/2015.
Ne consegue la piena efficacia liberatoria, per il solvens del Controparte_1 pagamento dell'importo di €45.989,57 (fattura n. 775/2014).
II.2.- Ciò posto, la LA della società fallita ha chiesto revocarsi la richiamata cessione di credito stipulata in data 25/09/2014 tra e Controparte_2 [...]
giusta art. 67, co. 1, n. 2), L.F.. CP_4
Ai sensi della citata disposizione, “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore…2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Ancora, ai sensi dell'art. 69 bis, co. 2, L.F., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli
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64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”: la disposizione prevede la retrodatazione del dies a quo ai fini della decorrenza del periodo sospetto ove si versi in ipotesi di consecuzione delle procedure concorsuali (concordataria e fallimentare).
L'art. 67, co. 1, n. 2), L.F. individua i presupposti di revocabilità degli atti pregiudizievoli della par condicio creditorum posti in essere nel c.d. “periodo sospetto”
(ossia nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvi gli effetti temporali di cui all'art. 69 bis, co. 2, L.F.), altresì ponendo una presunzione legale juris tantum di conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza del soggetto successivamente dichiarato fallito;
conoscenza che deve invece essere esclusa dal convenuto in revocatoria.
Sicchè, la LA che agisce in giudizio ha l'onere di provare i presupposti oggettivi dell'azione, ossia il compimento di un atto estintivo di un debito pecuniario scaduto ed esigibile effettuato con mezzi anormali di pagamento nel periodo sospetto, gravando per converso sul convenuto l'onere di provare il difetto del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, ovverosia l'onere di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il dante causa, poi fallito, avuto riguardo al momento del compimento dell'atto dispositivo.
La ratio della norma è chiara: se l'imprenditore adempie alle proprie obbligazioni con mezzi inusuali (quale, si osserva sin d'ora, è la cessione del credito), si presume che tale comportamento susciti in chi con egli contratta il sospetto che il medesimo non disponga di liquidità sufficiente e versi in stato di insolvenza.
II.3.- Tanto premesso, in sede di comparsa di risposta nel proc. n. 19255/2017 ha sollevato plurime eccezioni preliminari. Parte_2
In primo luogo va rilevata la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria avanzata dalla
LA in ragione dell'asserita applicabilità al caso di specie dell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, L.F. e dell'indeterminatezza del dies a quo ex art. 69 bis L.F. per omessa indicazione da parte della LA ricorrente della data di pubblicazione nel registro delle imprese.
Sul punto, giova rammentare che “l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere
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quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione” (Cass., SS.UU.,
24/01/2018, n. 1785) e che la mancata reiterazione di un'istanza implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti (ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate) per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Cass., 11/04/2013, n. 8910).
Sennonchè, nel caso di specie, alla luce del comportamento processuale complessivo dell'eccipiente, che non ha riproposto le eccezioni in esame con le memorie conclusive,
e ha, per converso, ivi insistito nell'accoglimento dell'ulteriore terza eccezione
(intervenuta decadenza dall'azione conseguente alla mancata costituzione della LA nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G., in tesi valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria;
violazione del divieto di bis in idem), le predette eccezioni devono ritenersi abbandonate.
Peraltro, le eccezioni sono idonee a riverberarsi, al più, sul piano del merito e non sull'ammissibilità della domanda.
A ogni modo, l'eccezione correlata all'esenzione dei cui all'art. 67, co. 3, L.F. risulta totalmente generica (con sforzo esegetico, può ritenersi che la stessa sia inquadrabile nella lettera a): “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”) e in ogni caso meramente assertiva circa l'effettiva integrazione dei singoli elementi, mentre la seconda eccezione, che attiene a dati oggetto di agevole acquisizione pubblica mediante il registro delle imprese, non coglie nel segno poiché l'eventuale omessa indicazione della data di pubblicazione può avere semmai incidenza nel merito, in difetto di prova ricavabile aliunde, e non di certo condizionare l'ammissibilità della domanda, non constando addentellato normativo o pretorio in termini.
Passando all'esame dell'eccezione non abbandonata, ha affermato Parte_1
l'intervenuta decadenza della LA dall'azione revocatoria alla luce della mancata costituzione originaria (ossia anteriormente alla riassunzione) della LA medesima nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G. (nel quale, si è detto, quest'ultima era stata evocata quale terzo chiamato in causa da in considerazione della Controparte_1
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prospettata inefficacia/inopponibilità/revocabilità del pagamento di cui alla fattura n.
775/2014); tale comportamento contumaciale, in tesi, risulterebbe valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria, invece poi esperita con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c..
La difesa, meramente congetturale, è evidentemente infondata avuto riguardo ai basilari principi costituzionali afferenti al diritto di azione: aderendo alla stessa, si darebbe luogo a un inammissibile vuoto di tutela giurisdizionale, negandosi per facta concludentia e in ragione di un comportamento processualmente neutro (come dimostrato dall'art. 115 c.p.c.) il diritto di azione della LA (unico soggetto legittimato a proporre istanze evocatorie).
Quanto al divieto di bis in idem, posto che non è intervenuto alcun giudicato, neppure implicito, e che nei due giudizi riuniti, avviati da distinti soggetti, non è stata spiegata medesima azione, ogni questione a riguardo, da riportarsi nel più corretto alveo della connessione ex artt. 273 e 274 c.p.c., risulta superata dalla disposta riunione.
Le eccezioni in questione non colgono dunque nel segno.
II.4.- Può passarsi quindi all'esame nel merito della domanda revocatoria ex art. 67 L.F. avanzata dalla LA con riguardo all'atto di cessione del credito a titolo oneroso del 25/09/2014 e ai pagamenti connessi (e, in dettaglio, al pagamento della fattura n. 775/2014).
II.4.1.- Applicando alla fattispecie le esposte coordinate (par. II.2.), può affermarsi l'assolvimento da parte della LA dell'onere probatorio di pertinenza, correlato all'elemento oggettivo dell'azione.
Difatti, giusta art. 67 L.F., l'atto dispositivo per cui è causa integra indubbiamente atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, effettuato con modalità anomala (ossia, non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento).
In dettaglio, la cessione del credito in questione risulta connotata da causa solutoria e in particolare sottoscritta con finalità estintiva del debito gravante su Controparte_2
[...
scaduto ed esigibile, in quanto “relativo alle prestazioni fatturate dalla
[...] nell'anno 2013” (sul punto non vi è contestazione tra le parti). Controparte_4
Ciò è attestato inequivocamente anche dal tenore testuale del negozio, considerato il suo nomen (“scrittura privata con contestuale atto di cessione del credito in funzione dell'adempimento”) e il suo contenuto (la cessione risulta disposta “a totale soddisfacimento del credito vantato dalla , per l'ammontare Controparte_4
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complessivo di €120.019,96; al punto n. 4, “le parti stabiliscono che Controparte_4 con la sottoscrizione del presente atto, si riterrà pienamente soddisfatta […] e non
[...] avrà null'altro a pretendere, né avrà alcuna ulteriore aspettativa, nei confronti di per il credito di €120.019,96 […]”). Controparte_2
Quanto al requisito dell'anormalità del mezzo di pagamento impiegato dai contraenti, la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, co. 1, n. 2), L.F., sottraendosene soltanto quando sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto o, nei casi di rapporti di durata, allorché le parti pattuiscano ab origine specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola (Cass., nn. 21610/2013 e 14002/2018).
Orbene, considerato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle indicate ipotesi pretorie escludenti, la cessione in esame deve qualificarsi in termini di mezzo di pagamento anormale revocabile.
Risulta integrato, sulla base delle emergenze, anche l'ulteriore elemento del collocamento temporale dell'atto asseritamente pregiudizievole nel c.d. periodo sospetto
(atti “compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”, con retrodatazione del dies a quo ai fini della decorrenza del periodo sospetto dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 69 bis, co. 2 L.F.; la consecuzione delle procedure concorsuali costituisce dato incontestato e documentato).
Invero, la domanda di concordato preventivo è stata pubblicata nel Registro delle
Imprese il 29/12/2014 (dato documentato e non contestato) e il contratto di cessione è stato siglato in data 25/09/2014.
II.4.2.- Verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi di revocabilità dell'atto dispositivo, deve quindi passarsi all'esame del requisito soggettivo della scientia decoctionis in capo all'accipiens Parte_1
Si è cennato, l'art. 67 L.F. pone una presunzione legale juris tantum di conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza del soggetto successivamente dichiarato fallito.
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In ordine alla prova contraria, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l. fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (Cass., 25/11/2024, n.
30252).
Ebbene, le difese di si appalesano insufficienti a vincere la Parte_1 presunzione di conoscenza in capo a sé dello stato di insolvenza di Controparte_2
[...
In particolare in ordine ai rapporti commerciali intercorsi negli Pt_1 Parte_1 anni con ha ammesso la sussistenza di frequenti ritardi nei Controparte_2 pagamenti, tuttavia in tesi fisiologicamente addebitabili alla natura dell'attività di impresa da essa esercitata, e ha altresì riferito che aveva infatti Controparte_2 regolarmente provveduto ai pagamenti nascenti dal rapporto imprenditoriale pure nei mesi immediatamente precedenti alla conclusione della cessione di credito
(25/09/2014), ossia con bonifico del 10/02/2014, con assegno del 03/03/2014, con bonifico del 24/03/2014, e con assegno del 15/06/2014 (non è meglio circostanziata la natura degli assegni ma non si discute dell'effettività dell'incasso, sicchè, in assenza di contestazioni, il pagamento effettivo deve ritenersi provato;
quanto all'ulteriore assegno del 20/10/2014, il pagamento risulta irrilevante ai fini della valutazione del presupposto soggettivo in esame, posto che la valutazione della sua integrazione deve essere compiuta avuto riguardo al momento del compimento dell'atto pregiudizievole).
La difesa, generica e congetturale, non è condivisibile.
In primo luogo, la stessa ha ammesso la sussistenza di frequenti e Parte_1 sistematici ritardi da parte nei pagamenti, i quali non possono sic Controparte_2 et simpliciter essere giustificati dalla natura dell'attività di impresa esercitata.
In secondo luogo, la stessa ha allegato il normale e sistematico Parte_1 ricorso da parte di nell'alveo dei rapporti commerciali intercorsi, Controparte_2
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a normali mezzi di pagamento, sicchè il repentino ricorso alla cessione di credito quale modalità di pagamento (modalità, per quanto consta, mai precedentemente adoperata nei rapporti tra le parti), di importo tutt'altro che esiguo, costituisce senz'altro circostanza idonea a radicare la consapevolezza del cessionario (tenuto conto anche della sua qualità di imprenditore) dello stato di insolvenza dell'impresa cedente.
II.5.- Per quanto esposto, la domanda di adempimento avanzata da
[...] nel proc. n. 13238/2016 R.G. nei confronti della pretesa debitrice ceduta Parte_1 merita integrale rigetto.
Di contro, merita pieno accoglimento la domanda ex art. 67, co. 1, n. 2), L.F. formulata dalla LA nel proc. n. 19255/2017 R.G. (A.3 conclusioni ricorso introduttivo), con portata assorbente di tutte le ulteriori istanze alternative e subordinate non espressamente esaminate nel corpo motivazionale.
II.6.- Con riguardo agli effetti conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria, l'azione revocatoria fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio.
Giusta Cass., n. 23485/2021, “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, «atti che avevano già conseguito piena efficacia», sia «determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto»; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u.
5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)”; v. anche Cass., nn. 10233/2017 e 15982/2018.
Ne consegue la condanna di alla restituzione, in favore della Parte_1
LA ricorrente, della somma di €45.989,57, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, alla luce della qualitas del credito, ma con decorrenza dalla domanda (giusta art. 2033 c.c., peraltro in difetto della prova, da parte dell'istante, della mala fede dell'accipiens: tra le molte, Cass., nn. 11259/2002; 10815/2013) e sino al soddisfo.
Invero, “in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto
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l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito” (Cass., 18/02/2022, n. 5495).
Quindi, non spetta neppure la rivalutazione domandata dalla ricorrente LA, stante il difetto di prova in ordine al maggior danno da svalutazione monetaria.
II.7.- Infine, con riguardo alla domanda di cui al punto B del ricorso introduttivo, con cui la LA ha chiesto condannarsi quale propria Controparte_1 debitrice diretta, al pagamento della residua somma di €82.083,67, relativa alla fattura n. 908/2014, va dato atto, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la stessa sin dalle proprie difese introduttive del giudizio riunito, si Controparte_1
è resa disponibile all'immediato pagamento dell'esposizione debitoria residua in favore della LA fallimentare (infatti, ha chiesto “accertarsi che il Controparte_2
è l'unico titolare del credito della somma di euro 82.083,67 di cui alla
[...] fattura n.908/2014; darsi atto che provvederà al più presto al Controparte_1 pagamento a favore del della somma di euro Controparte_2
82.083,67 di cui alla fattura n. 908/2014”).
A riguardo, la materia del contendere può dirsi cessata, poiché la LA ha dato atto del corretto pagamento della posta da parte della debitrice, pacificamente intervenuto in corso di causa (in data 24/05/2018).
II.8.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei Controparte_1 confronti di non si ravvisano, nel comportamento processuale Parte_1 della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
III.- Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza (tenuto conto di Cass., nn. 17693/2022 e 13276/2018).
In particolare:
20 TRIBUNALE DI BARI
- con riguardo al proc. n. 13238/2016 R.G., va rilevata la piena soccombenza della parte attrice in favore di entrambe le parti evocate. Parte_1
Circa la posizione del terzo chiamato, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate o non valutabili per ragioni di rito (Cass., n. 31889/2019; C. App. Milano,
14/01/2021, n. 111).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi tra le parti come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo effettivo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta nei procedimenti e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi, al netto della fase istruttoria ai minimi, per . Tra e la LA sussistono Controparte_1 Parte_1 gli estremi di integrale compensazione, in ragione dell'effettivo apporto difensivo reso al giudizio dalla LA, costituitasi il 18/01/2024;
- con riguardo al proc. n. 19255/2017 R.G., va rilevata la soccombenza nei confronti della LA sia di in ragione del vittorioso esperimento della Parte_1 revocatoria fallimentare, sia di originaria debitrice. Controparte_1
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo effettivo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta nei procedimenti e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi, al netto della fase istruttoria insussistente). Tra la LA e sussistono gli estremi di Controparte_1 integrale compensazione, non avendo la debitrice mai contestato l'esistenza del proprio debito, saldato in corso di causa, e risultando non abusivo il proprio iniziale comportamento sospensivo del pagamento, alla luce delle riferite evenienze del caso concreto.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande di cui ai procedimenti riuniti in epigrafe,
21 TRIBUNALE DI BARI
revocata la declaratoria di contumacia del terzo chiamato nel proc. n. 13238/2016 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da nel proc. n. 13238/2016 Parte_1
R.G.;
2) ACCOGLIE la domanda ex art. 67, co. 1, n. 2), L.F. avanzata dalla LA ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G. al punto A.3 del ricorso introduttivo e, per l'effetto:
a) DICHIARA l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del
[...] della cessione di credito stipulata tra e Controparte_2 Controparte_2 in data 25/09/2014; Parte_1
b) CONDANNA al pagamento, in favore della LA e in Parte_1
“restituzione”, della somma di €45.989,57, oltre interessi come da parte motiva;
3) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata dalla LA ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G. al punto B del ricorso introduttivo;
4) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
delle spese processuali del proc. n. 13238/2016 R.G., liquidate in €1.082,45 per esborsi ed €11.268,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge;
COMPENSA le spese tra e la LA;
Parte_1
5) CONDANNA al pagamento, in favore della LA, delle Parte_1 spese processuali del proc. n. 19255/2017 R.G., liquidate in €406,50 per esborsi ed
€8.433,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge;
COMPENSA le spese tra e la LA. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/08/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 13238/2016 R.G. e 19255/2017 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Domenico Gigante e Maria Rosa Delvecchio, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-attrice nel proc. n. 13238/2016 R.G.; resistente nel proc. n. 19255/2017 R.G.-
e
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alberto Gandolfi, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-convenuta nel proc. n. 13238/2016 R.G.; resistente nel proc. n. 19255/2017 R.G.- nonchè
- in persona dei Controparte_2
Curatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Tarantino, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-terza chiamata nel proc. n. n. 13238/2016 R.G.; ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G.-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30/01/2025, che qui si intende riportato.
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 06/05/2016, Parte_1 quale creditrice cessionaria, ha convenuto in giudizio quale Controparte_1 debitrice ceduta, per ottenerne la condanna al pagamento della somma insoluta di
€104.270,00, oltre interessi e rivalutazione.
In fatto ha esposto: di aver fornito pneumatici e assistenza continua agli automezzi della società (all'epoca ammessa a concordato preventivo), utilizzati CP_2 CP_2 per la raccolta dei rifiuti urbani, maturando un credito di €303.618,32 (e ciò per alcuni anni, anche in corso di procedura concorsuale giusta autorizzazione giudiziale); che in “data antecedente” (non meglio specificata in origine) alla Controparte_2 presentazione della domanda di concordato preventivo (avanzata con ricorso del
19/12/2014), a parziale estinzione del proprio debito, le aveva ceduto il credito di
€150.260,32, vantato dalla medesima nei confronti di Controparte_2 [...] per lavori di stesura, compattazione e relativa copertura di rifiuti (la CP_1 residua somma di €153.358,00 era stata azionata successivamente in sede concordataria); che detta cessione era stata notificata alla debitrice ceduta
[...] per mezzo dell'emissione di fatture contenenti l'ordine di pagamento in CP_1 favore di (fatture nn. 775 del 31/08/2014, 820 del 23/09/2014 e Parte_1
908 del 27/10/2014 per importi rispettivamente pari a €45.989,57, €22.187,08 ed
€82.083,67), da effettuarsi con bonifico bancario;
che la debitrice ceduta, con bonifico effettuato in data 09/12/2014, aveva provveduto al pagamento soltanto della fattura n.
775/2014, rendendo perciò necessaria l'azione giudiziale per il recupero della residua somma di €104.270,00 rimasta insoluta (proc. n. 13238/2016 R.G.).
I.2.- costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 08/09/2016), ha contestato integralmente la prospettazione attorea.
In primo luogo ha eccepito l'inesistenza della dedotta cessione di credito (peraltro non notificata né altrimenti portata nella propria conoscenza, quale presunta debitrice ceduta), ritenendo l'ordine di pagamento riportato nelle fatture di causa mera indicazione di pagamento (in sostanza, essendosi il creditore Controparte_2
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limitato nelle fatture a indicarle un terzo soggetto, quale Parte_1
“destinatario” del pagamento), rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; ha evidenziato di essersi quindi limitata a prendere atto dell'ordine di pagare a
[...]
perciò effettuando il bonifico bancario del 09/12/2014 a saldo della Parte_1 prima fattura.
Altresì ha riferito di aver provveduto in data 29/01/2015, appresa la circostanza dell'instaurazione della procedura concorsuale, al pagamento della fattura n. 820 del
23/09/2014 per €22.187,08 (nonché di ulteriori fatture di modesto importo), a mezzo bonifico, direttamente in favore di per complessivi €24.345,02. Controparte_2
Infine ha affermato che solamente con l'inoltro della diffida di pagamento in data
30/09/2015 si era qualificata come cessionaria del credito nella Parte_1 originaria titolarità di e che pertanto, stante l'incertezza in ordine Controparte_2 alla titolarità attiva dell'obbligazione (anche alla luce del mancato riscontro del
Commissario Giudiziale alla richiesta di delucidazioni in merito), aveva ritenuto opportuno sospendere cautelativamente il pagamento delle ulteriori due fatture;
ha poi puntualizzato di non essere stata mai autorizzata da né dagli Controparte_2 organi della procedura concorsuale, a effettuare il pagamento degli importi delle fatture nn. 820/2014 e 908/2014, azionate nel proc. n. 13238/2016 R.G., in favore di
[...]
Parte_1
In secondo luogo ha precisato che la procedura di concordato preventivo di cui alla domanda in bianco depositata il 19/12/2014, alla quale era stata Controparte_2 ammessa con decreto del Tribunale di Bari del 22/06/2015, era stata revocata ex art. 173
L.F. e seguita, senza soluzione di continuità, dalla declaratoria del fallimento della società, giusta sentenza n. 112/2016 emessa dal Tribunale di Bari in data 07/06/2016.
In proposito, ha posto in rilievo l'inefficacia e/o inopponibilità della presunta cessione di credito alla procedura concordataria e fallimentare, evidenziandone l'inefficacia rispetto ai creditori concorsuali ai sensi dell'art. 45 L.F. e dell'art. 169 L.F. (poiché
l'asserita cessione non era stata validamente notificata alla debitrice ceduta, né era stata da quest'ultima accettata in data certa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, nella specie avvenuta in data 29/12/2014); a ogni modo, ne ha affermato la revocabilità, stante l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 67, co. 1, n. 2), L.F., al cospetto di atto dispositivo compiuto con ricorso a un mezzo
“anormale” di pagamento nel c.d. periodo sospetto.
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Ha pertanto chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del
Fallimento della società e, nel merito, ha concluso per Controparte_2
l'accertamento dell'inesistenza e, in ogni caso, dell'inefficacia/inopponibilità a sé, quale debitore ceduto, della cessione del credito per difetto di propria notifica e/o accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.; inoltre, ha domandato l'accertamento dell'inopponibilità del negozio di cessione alla procedura concorsuale ex art. 45 L.F., chiedendo, per l'effetto,
l'accertamento dell'efficacia liberatoria del pagamento di €22.187,08 effettuato in favore di (giusta fattura n. 820/2014) e della titolarità attiva Controparte_2 attuale in capo a quest'ultima dell'obbligazione di pagamento della residua somma di
€82.083,67 (giusta fattura n. 908/2014).
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio nei confronti della parte attrice e compensate le spese tra la convenuta e il terzo chiamato.
I.3.- La LA del terzo chiamato, pur CP_2 Controparte_2 ritualmente evocata, inizialmente non si è costituita;
sicchè, all'ud. 16/02/2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
I.4.- Di contro, la medesima LA, con autonomo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 11/12/2017, successivamente notificato a e a Controparte_1 [...]
(non è stata rinvenuta copia delle notifiche né nel fascicolo cartaceo, né in Parte_1 quello telematico, ma la questione non è stata oggetto di contestazioni), premesse le vicende concorsuali di cui già si è fatto cenno, ha chiesto (proc. n. 19655/2017 R.G.) di:
1) accertare il proprio diritto di credito nei confronti di per Controparte_1
l'importo di €45.989,57, relativo alla fattura n. 775/2014 del 31/08/2014, con conseguente condanna di al pagamento di tale importo, oltre Controparte_1 interessi dal 31/08/2014 al saldo;
2) in via alternativa, accertare l'inefficacia del pagamento della detta fattura n. 775/2014 effettuato da in qualità Controparte_1 di delegato di in favore di revocandolo ex Controparte_2 Parte_1 art. 67, co. 1, L.F., con conseguente condanna di al pagamento di Controparte_1 tale importo, oltre interessi e rivalutazione;
3) ancora in via alternativa, accertare l'inefficacia della cessione di credito stipulata nel settembre 2014 tra
[...]
e revocandola ex art. 67, co. 1, L.F., con CP_2 Parte_1 conseguente condanna di al pagamento di tale importo, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
4) in ogni caso, accertare il proprio diritto di credito nei confronti di per l'importo di €82.036,67, relativo alla fattura n. Controparte_1
4 TRIBUNALE DI BARI
908/2014 del 27/10/2014, con conseguente condanna di al Controparte_1 pagamento di tale importo, oltre interessi dal 27/10/2014 sino al saldo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
In fatto, ha esposto: di essere stata originariamente titolare nei confronti di
[...] di un credito pari a €150.260,32, sulla scorta delle fatture (azionate nel CP_1 proc. n. 13238/2016 R.G.) nn. 775 del 31/08/2014, 820 del 23/09/2014 e 908 del
27/10/2014 (di importo rispettivamente pari ad €45.989,57, €22.187,08 ed €82.083,67), emesse a fronte dell'esecuzione in favore di di lavori di stesura, Controparte_1 compattazione e relativa copertura di rifiuti speciali non pericolosi;
che la fattura n.
820/2014 era stata regolarmente pagata con bonifico in favore di Controparte_2 che la fattura n. 908/2014 non era stata ancora saldata;
che la fattura n. 775/2014 era stata pagata a mezzo bonifico in data 09/12/2014 in favore di Parte_1 anziché della creditrice;
che perciò la posta debitoria della Controparte_1 ammontava ad €128.073,15.
In diritto, in particolare ha ritenuto il pagamento della fattura n. 775/2014 disposto da in favore di privo di efficacia liberatoria, Controparte_1 Parte_1 poiché effettuato in favore di soggetto diverso dall'effettivo creditore;
comunque, ammettendo che nella fattura in esame la creditrice aveva Controparte_2 espressamente indicato che il bonifico era da effettuarsi in favore di Parte_1
[... (“bonifico da effettuarsi a favore di ), ha perciò in via Parte_1 alternativa chiesto riconoscersi la ricorrenza di un'ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, L.F. in ragione del ricorso a un mezzo “anormale” di pagamento (appunto, la delegazione di pagamento) e delle tempistiche del caso (il bonifico era stato effettuato in data 09/12/2014; il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo era intervenuto in data 19/12/2014), trovando applicazione l'art. 69 bis, co. 2, L.F..
Inoltre, ha sostenuto l'inesistenza della cessione di credito indicata nel proc. n.
13328/2016, in assenza di qualsivoglia scrittura di cessione, e comunque l'inopponibilità della stessa (anche ove esistente) alla procedura fallimentare, per carenza dei presupposti di opponibilità di cui all'art. 2914 c.c. (Cass., n. 17590/2005), in difetto di idonea notifica al debitore ceduto (oltre che di Controparte_1 accettazione dello stesso) e per mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 2704 c.c.; tanto, non risultando idonea allo scopo la dicitura “bonifico
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da effettuarsi a favore di contenuta nella fattura in esame, priva Parte_1 di data certa anteriore all'apertura della procedura e comunque non idonea a configurare cessione di credito. Circa la fattura n. 908 del 27/10/2014, ne ha eccepito l'omesso pagamento, affermandosi unica legittimata passiva alla ricezione, alla luce di quanto esposto in relazione all'inesistenza e/o inopponibilità della cessione del credito.
I.5.- costituendosi nel giudizio n. 19655/2017 R.G. Controparte_1
(comparsa di risposta depositata il 17/05/2018), ha formulato istanza di riunione al procedimento iscritto al n. 13238/2016 R.G. e ha contestato in fatto e diritto le avverse prospettazioni.
In primo luogo, ha dedotto l'efficacia per sé liberatoria del bonifico di €45.989,57 effettuato il 09/12/2014, in quanto eseguito in favore di in data Parte_1 anteriore a quella di deposito del ricorso per concordato preventivo (ossia il
19/12/2014), nonchè sulla scorta dell'indicazione inequivoca “bonifico da effettuarsi a favore di , contenuta nella medesima fattura, con la quale la Parte_1 creditrice individuava il soggetto Controparte_2 Parte_1 destinatario della prestazione;
ciò, con conseguente irrilevanza dell'inquadramento giuridico della fattispecie in termini di indicazione di pagamento ovvero di delegazione ex art. 1269 c.c..
Ha dunque rimarcato l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla LA nei confronti di dovendo piuttosto ogni pretesa di condanna Controparte_1 essere rivolta nei confronti di per revocabilità del pagamento ai Parte_1 sensi dell'art. 67, co. 1 L.F., con conseguente condanna della stessa alla dazione di quanto incassato sulla base della fattura in esame.
Ha inoltre evidenziato di aver effettuato con bonifico in data 29/01/2015 il successivo pagamento di €22.187,08 (giusta fattura n. 820/2014) in favore di Controparte_2
[... in via prudenziale, avendo appreso del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, e non già in ragione della circostanza (invece affermata dalla
LA nell'atto introduttivo) che dall'indicazione di pagamento potesse evincersi che l'unico legittimato a ricevere il pagamento fosse di talchè, era da Controparte_2 reputarsi integrata l'efficacia liberatoria anche di tale pagamento.
In ordine all'ulteriore somma di €82.083,67, portata dalla fattura n. 908/2014, ha affermato (come già nel proc. n. 13328/2016 R.G.) di aver sospeso i pagamenti a fronte dell'incertezza circa il soggetto effettivamente legittimato a ricevere la prestazione, in
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conseguenza della ricezione della diffida di pagamento del 30/09/2015, con cui
[...] la aveva resa edotta della cessione di credito (pur in difetto della relativa Parte_1 notifica), e della mancanza di qualsivoglia delucidazione in proposito, invano richiesta al Commissario Giudiziale, a fronte della situazione di criticità finanziaria dell'impresa ormai in concordato;
di talchè, ha affermato di aver deciso di attendere, per il pagamento del dovuto residuo, l'esito del giudizio in corso.
Ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettarsi la richiesta formulata dal per il pagamento della somma di euro 45.989,57 di Controparte_2 cui alla fattura n.775/2014, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in premessa;
accertarsi che il è Controparte_2
l'unico titolare del credito della somma di euro 82.083,67 di cui alla fattura
n.908/2014; darsi atto che provvederà al più presto al Controparte_1 pagamento a favore del della somma di euro Controparte_2
82.083,67 di cui alla fattura n.908/2014, con riserva di ripetizione per la sola denegata eventualità in cui, all'esito dei procedimenti in corso, la società Parte_1 venga giudizialmente riconosciuta quale titolare del credito;
condannarsi
[...] [...]
anche a titolo di risarcimento danni, a tenere Parte_1 Controparte_1 indenne e manlevata e così a rimborsare a quest'ultima società ogni importo (a
[...] titolo di spese legali e/o di interessi anche moratori) che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a favore del disporsi la Controparte_2 compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra ed il Controparte_1
. Controparte_2
I.6.- costituendosi nel giudizio n. 19655/2017 R.G. Parte_1
(comparsa di risposta depositata il 28/05/2018), ha contestato l'avversa prospettazione.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare in ragione: dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 67 L.F. (trattandosi di pagamento non revocabile in quanto afferente a servizi resi nell'esercizio della normale attività di impresa: manutenzione dei numerosi automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani); dell'omessa indicazione da parte del ricorrente della data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (dies a quo dei termini di decadenza individuato dall'art. 69 bis L.F.); dell'intervenuta decadenza dall'azione conseguita alla mancata costituzione della LA nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G., in tesi valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria, e della violazione del divieto di
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bis in idem.
Nel merito, ha rimarcato la validità della cessione di credito del 25/09/2014, in quanto avente data certa anteriore (giusta timbro postale ivi apposto) al deposito della domanda di concordato, e come tale opponibile al fallimento ex artt. 2914, co. 2, e 2704 c.c., nonchè validamente notificata poichè portata a conoscenza della debitrice ceduta per il tramite delle fatture a essa inoltrate e, in ogni caso, dalla medesima debitrice tacitamente accettata (stante il pagamento della fattura n. 775/2014).
Con riguardo all'atto di cessione, ha evidenziato come l'ammontare complessivo delle fatture (pari a €150.260,30) risultasse superiore al credito oggetto dell'atto di cessione del 25/09/2014 (pari a €120.019,96), poiché, successivamente alla cessione del
25/09/2014, aveva ceduto (con cessione non munita di data Controparte_2 certa) a un ulteriore credito dalla prima vantato nei confronti di Parte_1
Conseguentemente, a fronte dell'unica cessione munita di data Controparte_1 certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., pari a €120.019,96, e di un unico pagamento ricevuto pari a €45.989,55, ha quantificato il residuo credito opponibile alla procedura concorsuale, e riveniente dalla prima cessione, in €74.030,41.
Per quanto concerne l'azione revocatoria fallimentare, ha posto in evidenza, in primo luogo, la genericità e l'indeterminatezza della domanda, non avendo la LA ricorrente specificato idoneamente l'ipotesi ex art. 67 L.F. effettivamente ricorrente nel caso di specie, e, in secondo luogo, l'infondatezza della domanda per difetto del presupposto della conoscenza da parte di dello stato di decozione Parte_1 in cui versava la cedente a tal ultimo riguardo, Controparte_2 [...] ha evidenziato, in disparte i ritardi fisiologici (tali reputati) nei pagamenti Parte_1 dovuti alle peculiarità dell'attività di impresa esercitata dalla cedente
[...]
di non essere, né poter essere, a conoscenza dello stato d'insolvenza della CP_2 cedente medesima, che invero non aveva mai interrotto i pagamenti (su alcuno degli assegni vi era mai stata levata di protesto;
sia nel periodo antecedente che in quello successivo alla cessione del 25/09/2014, aveva continuato a Controparte_2 provvedere ai pagamenti tramite assegno o bonifico e segnatamente: bonifico del
10/02/2014, assegno del 03/03/2014, bonifico del 24/03/2014, assegno del 15/06/2014, assegno del 20/10/2014).
Ha dunque domandato il mutamento di rito e insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto delle avverse pretese e per la condanna di
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al pagamento della residua somma di €74.030,39; il tutto con Controparte_1 vittoria di spese di giudizio.
I.7.- Rilevati motivi di connessione soggettiva e oggettiva, è stata disposta la riunione delle cause connesse iscritte ai nn. 13238/2016 R.G. e 19255/2017 R.G. (ord.
21/02/2019).
I.8.- Con ord. 23/08/2019 il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 337, co. 2,
c.p.c., avendo la Suprema Corte, con sentenza n. 16808/2019 del 21/06/2019, cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/01/2017 di rigetto del reclamo proposto ex art. 18 L.F. da avverso la sentenza di revoca Controparte_2 dell'ammissione della società al concordato preventivo e di contestuale dichiarazione di fallimento - sentenza n. 118/2016 del 06/06/2016 dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 173 L.F. - (queste le motivazioni del provvedimento sospensivo: “riscontrato che, comunque, per quanto esposto, nel presente processo l'autorità della sentenza di fallimento, ossia di una sentenza pronunciata in altro giudizio, e allo stato impugnata, risulta invocata indirettamente, a valle, a fini di merito (per quanto attiene all'azione all'art. 67 L.F. e alla correlata individuazione della parte effettivamente titolare della pretesa creditoria) e, invero, più in generale, a monte, a fini processuali, dal momento che dalla conferma o riforma della sentenza di fallimento discende, inevitabilmente,
l'individuazione di una parte del processo (risultando peraltro la LA evocata tanto nella causa iscritta al n. 13238/2016 r.g., quanto nella -riunita- causa iscritta al
n. 19255/2017 r.g. ex art. 67 L.F.); sicchè, la conferma o riforma della sentenza impugnata è evidentemente idonea a spiegare effetti nel presente giudizio, nel rito ancor prima che nel merito”).
I.9.- Regolarmente riassunte entrambe le cause su ricorso della LA depositato in data 18/01/2024 (la LA ha allegato l'ordinanza della Suprema Corte
n. 35512/2023 del 19/12/2023 di rigetto del ricorso avverso la decisione n. 302/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza n. 118/2016 dichiarativa del fallimento di , si sono Controparte_2 costituite in giudizio e riportandosi Parte_1 Controparte_1 integralmente agli atti depositati e insistendo nelle conclusioni rassegnate.
La LA perciò non risulta contumace nel giudizio madre.
I.10.- Le cause, istruite con prova documentale, all'ud. 30/01/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, sono state dunque riservate in decisione, con
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l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, esaminati i soli fatti pertinenti alla fattispecie e sulla premessa che il giudice resta libero di assegnare ai fatti dedotti in giudizio e all'azione esercitata una qualificazione giuridica anche difforme in tutto o in parte da quella prospettata dalle parti, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle difese, con il solo limite di non pervenire ad una non consentita immutazione dei fatti allegati (cfr., tra le molte, Cass., nn. 25140/2010 e
14468/2009).
Deve, altresì, premettersi che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (questo
Tribunale aderisce sul punto all'orientamento del giudice di legittimità: tra le molte, v.
Cass., n. 9931/2014, secondo cui “in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
II.1.- Preliminarmente occorre procedere all'inquadramento giuridico del titolo negoziale (cessione del credito) del 25/09/2014, la cui esistenza ed efficacia è controversa nelle difese anche in correlazione al disposto di cui all'art. 1264 c.c.; in dettaglio, tale titolo risulta posto a fondamento sia della pretesa creditoria azionata nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G. da (quale presunto Parte_1 cessionario del credito vantato da poi fallita, nei confronti del Controparte_2 debitore nei confronti di quale presunto Controparte_1 Controparte_1 debitore ceduto, sia delle prospettazioni di inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di cessione e dei pagamenti conseguenti ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2), L.F..
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In particolare, secondo la difesa di la dicitura “Bonifico da Controparte_1 effettuarsi in favore di Banca d'appoggio Carime filiale di Controparte_3
Rutigliano cod. IBAN [...]. Scrittura privata sottoscritta”, apposta sulla fatture azionate da ed emesse da Parte_1 Controparte_2
[... (così indicandosi le coordinate bancarie di e ordinandosi il Parte_1 pagamento del relativo importo in favore di quest'ultima), configurerebbe una mera indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., ovvero una delegatio solvendi ex art. 1269
c.c., anche in ragione del difetto non solo della notifica al debitore, ma anche dell'accettazione del debitore medesimo ai sensi dell'art. 1264 c.c.
In occasione del deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. nel giudizio madre, ha versato in atti la scrittura privata sottoscritta in Parte_1 data 25/09/2014 (“scrittura privata con contestuale atto di cessione del credito in funzione dell'adempimento”) con la quale e Parte_1 Controparte_2
[... hanno convenuto la cessione, in favore di e con causa Parte_1 solutoria, del credito di €120.019,96 vantato da nei confronti di Controparte_2
a titolo di corrispettivo nascente da rapporto di appalto privato. Controparte_1
Sulla base delle complessive produzioni ritualmente rese nei procedimenti riuniti, va dato atto che la cessione risulta munita di timbro postale.
Dunque, la cessione del credito del 25/09/2014 può dirsi dimostrata nella sua esistenza e qualificazione (considerato il tenore testuale del documento e l'assenza di elementi che inducano a superare il nomen juris attribuito dalle parti al contratto), in relazione al rapporto tra il cedente e il cessionario.
Tuttavia, altrettanto non può dirsi, ai fini di cui all'art. 1264 c.c., con riguardo all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto che Controparte_1 risulta estranea, stante l'efficacia liberatoria del disposto pagamento, alle pretese azionate nei suoi confronti nel giudizio madre;
pretese di pagamento che possono riguardare invece, a fini di indebito, soltanto il rapporto tra cedente e cessionario.
Va ricordato che con la conclusione del contratto di cessione di credito mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del primo a quello del secondo, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, nonché unico legittimato a pretendere la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione o dell'accettazione previste dall'art. 1264 c.c.; queste ultime sono, invero, necessarie al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
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pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, v. Cass., 19/02/2019, n. 4713); in altri termini, la natura consensuale del negozio in esame consente di affermare che esso può dirsi validamente perfezionato già all'atto della manifestazione del consenso dei contraenti, mentre, quanto all'efficacia dell'accordo nei confronti del debitore ceduto,
l'art. 1264 c.c. stabilisce che, in esito alla notifica della cessione al debitore ceduto ovvero alla sua accettazione, può dirsi liberatorio esclusivamente il pagamento effettuato in favore del cessionario.
Tanto premesso, non coglie nel segno l'argomentazione del cessionario
[...] nella parte in cui ha ritenuto integrata la notifica/conoscenza del contratto di Parte_1 cessione in esame per il tramite della sopra richiamata postilla apposta alla fatturazione;
tale modalità, invero, non si prospetta idonea a portare l'accordo, nella sua essenziale portata, a inequivoca conoscenza del debitore ceduto.
Difatti, se è vero e pacifico che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass., 13/05/2021, n. 12734), senza necessità di trasmissione dell'originale o della copia autentica della cessione (v. Cass., 19/02/2019, n. 4713) e ben potendo assolvere detta funzione anche la comunicazione intervenuta in corso di causa (v. Cass., 28/01/2014, n. 1770), all'indicazione de qua non può attribuirsi valore di notifica della cessione, atteso che condizione essenziale affinchè l'accordo possa dirsi notificato è che esso sia effettivamente portato a conoscenza del debitore ceduto. Sul punto, giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “la cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto purché gliene sia data comunicazione dal cedente o dal cessionario e la comunicazione, qualunque forma assuma, sia idonea a consentire la conoscenza della cessione nei suoi elementi costitutivi ed identificativi” (Cass., 02/02/2001, n. 1510; v. anche Cass., 19/02/2019, n.
4713).
Evidentemente, il riferito presupposto non risulta integrato nel caso di specie, stante la marcata e intrinseca genericità, contenutistica e temporale, dell'indicazione suddetta,
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come tale non adeguata a rendere edotta la società debitrice della modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
L'inciso “scrittura privata sottoscritta”, non sorretto da ulteriori dati testuali atti a circostanziarlo, è, infatti, connotato da manifesta genericità, potendo riferirsi a una pluralità di negozi con la più svariata causa (a titolo meramente esemplificativo: delegatio solvendi o mandato all'incasso in rem propriam): dunque, trattasi di elemento inidoneo a far ritenere al debitore di star disponendo il pagamento in favore del terzo indicato ( in forza di una scrittura privata di cessione. Parte_1
In scia, detta equivocità vale a escludere, in assenza di ulteriori elementi empirici, che la cessione possa ritenersi tacitamente accettata dal debitore ceduto in considerazione dell'avvenuto pagamento della prima fattura (n. 775/2014), non offrendo, come detto, siffatto generico ordine a di pagare a soggetto diverso dal proprio Controparte_1 creditore elementi da cui ragionevolmente desumersi che la Controparte_2 debitrice ceduta abbia preso atto del trasferimento del credito tra cedente e cessionario: quindi, la mera circostanza che abbia provveduto a pagare la Controparte_1 fattura n. 775/2014 in favore del terzo indicato ( nulla attesta Parte_1 circa l'accettazione, pure solo implicita, della cessione di credito.
Di talchè, sulla base delle emergenze documentali il primo atto idoneo a configurare la notifica (o comunque la conoscenza) della cessione di credito, a partire dal quale il negozio è divenuto efficace nei confronti della debitrice ceduta, deve individuarsi nel sollecito, successivo al pagamento, del 25/06/2015, al quale è seguita la diffida del
30/06/2015.
Ne consegue la piena efficacia liberatoria, per il solvens del Controparte_1 pagamento dell'importo di €45.989,57 (fattura n. 775/2014).
II.2.- Ciò posto, la LA della società fallita ha chiesto revocarsi la richiamata cessione di credito stipulata in data 25/09/2014 tra e Controparte_2 [...]
giusta art. 67, co. 1, n. 2), L.F.. CP_4
Ai sensi della citata disposizione, “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore…2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Ancora, ai sensi dell'art. 69 bis, co. 2, L.F., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli
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64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”: la disposizione prevede la retrodatazione del dies a quo ai fini della decorrenza del periodo sospetto ove si versi in ipotesi di consecuzione delle procedure concorsuali (concordataria e fallimentare).
L'art. 67, co. 1, n. 2), L.F. individua i presupposti di revocabilità degli atti pregiudizievoli della par condicio creditorum posti in essere nel c.d. “periodo sospetto”
(ossia nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvi gli effetti temporali di cui all'art. 69 bis, co. 2, L.F.), altresì ponendo una presunzione legale juris tantum di conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza del soggetto successivamente dichiarato fallito;
conoscenza che deve invece essere esclusa dal convenuto in revocatoria.
Sicchè, la LA che agisce in giudizio ha l'onere di provare i presupposti oggettivi dell'azione, ossia il compimento di un atto estintivo di un debito pecuniario scaduto ed esigibile effettuato con mezzi anormali di pagamento nel periodo sospetto, gravando per converso sul convenuto l'onere di provare il difetto del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, ovverosia l'onere di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il dante causa, poi fallito, avuto riguardo al momento del compimento dell'atto dispositivo.
La ratio della norma è chiara: se l'imprenditore adempie alle proprie obbligazioni con mezzi inusuali (quale, si osserva sin d'ora, è la cessione del credito), si presume che tale comportamento susciti in chi con egli contratta il sospetto che il medesimo non disponga di liquidità sufficiente e versi in stato di insolvenza.
II.3.- Tanto premesso, in sede di comparsa di risposta nel proc. n. 19255/2017 ha sollevato plurime eccezioni preliminari. Parte_2
In primo luogo va rilevata la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria avanzata dalla
LA in ragione dell'asserita applicabilità al caso di specie dell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, L.F. e dell'indeterminatezza del dies a quo ex art. 69 bis L.F. per omessa indicazione da parte della LA ricorrente della data di pubblicazione nel registro delle imprese.
Sul punto, giova rammentare che “l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere
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quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione” (Cass., SS.UU.,
24/01/2018, n. 1785) e che la mancata reiterazione di un'istanza implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti (ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate) per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Cass., 11/04/2013, n. 8910).
Sennonchè, nel caso di specie, alla luce del comportamento processuale complessivo dell'eccipiente, che non ha riproposto le eccezioni in esame con le memorie conclusive,
e ha, per converso, ivi insistito nell'accoglimento dell'ulteriore terza eccezione
(intervenuta decadenza dall'azione conseguente alla mancata costituzione della LA nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G., in tesi valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria;
violazione del divieto di bis in idem), le predette eccezioni devono ritenersi abbandonate.
Peraltro, le eccezioni sono idonee a riverberarsi, al più, sul piano del merito e non sull'ammissibilità della domanda.
A ogni modo, l'eccezione correlata all'esenzione dei cui all'art. 67, co. 3, L.F. risulta totalmente generica (con sforzo esegetico, può ritenersi che la stessa sia inquadrabile nella lettera a): “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”) e in ogni caso meramente assertiva circa l'effettiva integrazione dei singoli elementi, mentre la seconda eccezione, che attiene a dati oggetto di agevole acquisizione pubblica mediante il registro delle imprese, non coglie nel segno poiché l'eventuale omessa indicazione della data di pubblicazione può avere semmai incidenza nel merito, in difetto di prova ricavabile aliunde, e non di certo condizionare l'ammissibilità della domanda, non constando addentellato normativo o pretorio in termini.
Passando all'esame dell'eccezione non abbandonata, ha affermato Parte_1
l'intervenuta decadenza della LA dall'azione revocatoria alla luce della mancata costituzione originaria (ossia anteriormente alla riassunzione) della LA medesima nel giudizio iscritto al n. 13238/2016 R.G. (nel quale, si è detto, quest'ultima era stata evocata quale terzo chiamato in causa da in considerazione della Controparte_1
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prospettata inefficacia/inopponibilità/revocabilità del pagamento di cui alla fattura n.
775/2014); tale comportamento contumaciale, in tesi, risulterebbe valevole quale implicita rinuncia all'azione revocatoria, invece poi esperita con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c..
La difesa, meramente congetturale, è evidentemente infondata avuto riguardo ai basilari principi costituzionali afferenti al diritto di azione: aderendo alla stessa, si darebbe luogo a un inammissibile vuoto di tutela giurisdizionale, negandosi per facta concludentia e in ragione di un comportamento processualmente neutro (come dimostrato dall'art. 115 c.p.c.) il diritto di azione della LA (unico soggetto legittimato a proporre istanze evocatorie).
Quanto al divieto di bis in idem, posto che non è intervenuto alcun giudicato, neppure implicito, e che nei due giudizi riuniti, avviati da distinti soggetti, non è stata spiegata medesima azione, ogni questione a riguardo, da riportarsi nel più corretto alveo della connessione ex artt. 273 e 274 c.p.c., risulta superata dalla disposta riunione.
Le eccezioni in questione non colgono dunque nel segno.
II.4.- Può passarsi quindi all'esame nel merito della domanda revocatoria ex art. 67 L.F. avanzata dalla LA con riguardo all'atto di cessione del credito a titolo oneroso del 25/09/2014 e ai pagamenti connessi (e, in dettaglio, al pagamento della fattura n. 775/2014).
II.4.1.- Applicando alla fattispecie le esposte coordinate (par. II.2.), può affermarsi l'assolvimento da parte della LA dell'onere probatorio di pertinenza, correlato all'elemento oggettivo dell'azione.
Difatti, giusta art. 67 L.F., l'atto dispositivo per cui è causa integra indubbiamente atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, effettuato con modalità anomala (ossia, non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento).
In dettaglio, la cessione del credito in questione risulta connotata da causa solutoria e in particolare sottoscritta con finalità estintiva del debito gravante su Controparte_2
[...
scaduto ed esigibile, in quanto “relativo alle prestazioni fatturate dalla
[...] nell'anno 2013” (sul punto non vi è contestazione tra le parti). Controparte_4
Ciò è attestato inequivocamente anche dal tenore testuale del negozio, considerato il suo nomen (“scrittura privata con contestuale atto di cessione del credito in funzione dell'adempimento”) e il suo contenuto (la cessione risulta disposta “a totale soddisfacimento del credito vantato dalla , per l'ammontare Controparte_4
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complessivo di €120.019,96; al punto n. 4, “le parti stabiliscono che Controparte_4 con la sottoscrizione del presente atto, si riterrà pienamente soddisfatta […] e non
[...] avrà null'altro a pretendere, né avrà alcuna ulteriore aspettativa, nei confronti di per il credito di €120.019,96 […]”). Controparte_2
Quanto al requisito dell'anormalità del mezzo di pagamento impiegato dai contraenti, la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, co. 1, n. 2), L.F., sottraendosene soltanto quando sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto o, nei casi di rapporti di durata, allorché le parti pattuiscano ab origine specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola (Cass., nn. 21610/2013 e 14002/2018).
Orbene, considerato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle indicate ipotesi pretorie escludenti, la cessione in esame deve qualificarsi in termini di mezzo di pagamento anormale revocabile.
Risulta integrato, sulla base delle emergenze, anche l'ulteriore elemento del collocamento temporale dell'atto asseritamente pregiudizievole nel c.d. periodo sospetto
(atti “compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”, con retrodatazione del dies a quo ai fini della decorrenza del periodo sospetto dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 69 bis, co. 2 L.F.; la consecuzione delle procedure concorsuali costituisce dato incontestato e documentato).
Invero, la domanda di concordato preventivo è stata pubblicata nel Registro delle
Imprese il 29/12/2014 (dato documentato e non contestato) e il contratto di cessione è stato siglato in data 25/09/2014.
II.4.2.- Verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi di revocabilità dell'atto dispositivo, deve quindi passarsi all'esame del requisito soggettivo della scientia decoctionis in capo all'accipiens Parte_1
Si è cennato, l'art. 67 L.F. pone una presunzione legale juris tantum di conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza del soggetto successivamente dichiarato fallito.
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In ordine alla prova contraria, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l. fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (Cass., 25/11/2024, n.
30252).
Ebbene, le difese di si appalesano insufficienti a vincere la Parte_1 presunzione di conoscenza in capo a sé dello stato di insolvenza di Controparte_2
[...
In particolare in ordine ai rapporti commerciali intercorsi negli Pt_1 Parte_1 anni con ha ammesso la sussistenza di frequenti ritardi nei Controparte_2 pagamenti, tuttavia in tesi fisiologicamente addebitabili alla natura dell'attività di impresa da essa esercitata, e ha altresì riferito che aveva infatti Controparte_2 regolarmente provveduto ai pagamenti nascenti dal rapporto imprenditoriale pure nei mesi immediatamente precedenti alla conclusione della cessione di credito
(25/09/2014), ossia con bonifico del 10/02/2014, con assegno del 03/03/2014, con bonifico del 24/03/2014, e con assegno del 15/06/2014 (non è meglio circostanziata la natura degli assegni ma non si discute dell'effettività dell'incasso, sicchè, in assenza di contestazioni, il pagamento effettivo deve ritenersi provato;
quanto all'ulteriore assegno del 20/10/2014, il pagamento risulta irrilevante ai fini della valutazione del presupposto soggettivo in esame, posto che la valutazione della sua integrazione deve essere compiuta avuto riguardo al momento del compimento dell'atto pregiudizievole).
La difesa, generica e congetturale, non è condivisibile.
In primo luogo, la stessa ha ammesso la sussistenza di frequenti e Parte_1 sistematici ritardi da parte nei pagamenti, i quali non possono sic Controparte_2 et simpliciter essere giustificati dalla natura dell'attività di impresa esercitata.
In secondo luogo, la stessa ha allegato il normale e sistematico Parte_1 ricorso da parte di nell'alveo dei rapporti commerciali intercorsi, Controparte_2
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a normali mezzi di pagamento, sicchè il repentino ricorso alla cessione di credito quale modalità di pagamento (modalità, per quanto consta, mai precedentemente adoperata nei rapporti tra le parti), di importo tutt'altro che esiguo, costituisce senz'altro circostanza idonea a radicare la consapevolezza del cessionario (tenuto conto anche della sua qualità di imprenditore) dello stato di insolvenza dell'impresa cedente.
II.5.- Per quanto esposto, la domanda di adempimento avanzata da
[...] nel proc. n. 13238/2016 R.G. nei confronti della pretesa debitrice ceduta Parte_1 merita integrale rigetto.
Di contro, merita pieno accoglimento la domanda ex art. 67, co. 1, n. 2), L.F. formulata dalla LA nel proc. n. 19255/2017 R.G. (A.3 conclusioni ricorso introduttivo), con portata assorbente di tutte le ulteriori istanze alternative e subordinate non espressamente esaminate nel corpo motivazionale.
II.6.- Con riguardo agli effetti conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria, l'azione revocatoria fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio.
Giusta Cass., n. 23485/2021, “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, «atti che avevano già conseguito piena efficacia», sia «determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto»; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u.
5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)”; v. anche Cass., nn. 10233/2017 e 15982/2018.
Ne consegue la condanna di alla restituzione, in favore della Parte_1
LA ricorrente, della somma di €45.989,57, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, alla luce della qualitas del credito, ma con decorrenza dalla domanda (giusta art. 2033 c.c., peraltro in difetto della prova, da parte dell'istante, della mala fede dell'accipiens: tra le molte, Cass., nn. 11259/2002; 10815/2013) e sino al soddisfo.
Invero, “in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto
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l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito” (Cass., 18/02/2022, n. 5495).
Quindi, non spetta neppure la rivalutazione domandata dalla ricorrente LA, stante il difetto di prova in ordine al maggior danno da svalutazione monetaria.
II.7.- Infine, con riguardo alla domanda di cui al punto B del ricorso introduttivo, con cui la LA ha chiesto condannarsi quale propria Controparte_1 debitrice diretta, al pagamento della residua somma di €82.083,67, relativa alla fattura n. 908/2014, va dato atto, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la stessa sin dalle proprie difese introduttive del giudizio riunito, si Controparte_1
è resa disponibile all'immediato pagamento dell'esposizione debitoria residua in favore della LA fallimentare (infatti, ha chiesto “accertarsi che il Controparte_2
è l'unico titolare del credito della somma di euro 82.083,67 di cui alla
[...] fattura n.908/2014; darsi atto che provvederà al più presto al Controparte_1 pagamento a favore del della somma di euro Controparte_2
82.083,67 di cui alla fattura n. 908/2014”).
A riguardo, la materia del contendere può dirsi cessata, poiché la LA ha dato atto del corretto pagamento della posta da parte della debitrice, pacificamente intervenuto in corso di causa (in data 24/05/2018).
II.8.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei Controparte_1 confronti di non si ravvisano, nel comportamento processuale Parte_1 della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
III.- Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza (tenuto conto di Cass., nn. 17693/2022 e 13276/2018).
In particolare:
20 TRIBUNALE DI BARI
- con riguardo al proc. n. 13238/2016 R.G., va rilevata la piena soccombenza della parte attrice in favore di entrambe le parti evocate. Parte_1
Circa la posizione del terzo chiamato, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate o non valutabili per ragioni di rito (Cass., n. 31889/2019; C. App. Milano,
14/01/2021, n. 111).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi tra le parti come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo effettivo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta nei procedimenti e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi, al netto della fase istruttoria ai minimi, per . Tra e la LA sussistono Controparte_1 Parte_1 gli estremi di integrale compensazione, in ragione dell'effettivo apporto difensivo reso al giudizio dalla LA, costituitasi il 18/01/2024;
- con riguardo al proc. n. 19255/2017 R.G., va rilevata la soccombenza nei confronti della LA sia di in ragione del vittorioso esperimento della Parte_1 revocatoria fallimentare, sia di originaria debitrice. Controparte_1
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo effettivo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta nei procedimenti e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi, al netto della fase istruttoria insussistente). Tra la LA e sussistono gli estremi di Controparte_1 integrale compensazione, non avendo la debitrice mai contestato l'esistenza del proprio debito, saldato in corso di causa, e risultando non abusivo il proprio iniziale comportamento sospensivo del pagamento, alla luce delle riferite evenienze del caso concreto.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande di cui ai procedimenti riuniti in epigrafe,
21 TRIBUNALE DI BARI
revocata la declaratoria di contumacia del terzo chiamato nel proc. n. 13238/2016 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da nel proc. n. 13238/2016 Parte_1
R.G.;
2) ACCOGLIE la domanda ex art. 67, co. 1, n. 2), L.F. avanzata dalla LA ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G. al punto A.3 del ricorso introduttivo e, per l'effetto:
a) DICHIARA l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del
[...] della cessione di credito stipulata tra e Controparte_2 Controparte_2 in data 25/09/2014; Parte_1
b) CONDANNA al pagamento, in favore della LA e in Parte_1
“restituzione”, della somma di €45.989,57, oltre interessi come da parte motiva;
3) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata dalla LA ricorrente nel proc. n. 19255/2017 R.G. al punto B del ricorso introduttivo;
4) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
delle spese processuali del proc. n. 13238/2016 R.G., liquidate in €1.082,45 per esborsi ed €11.268,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge;
COMPENSA le spese tra e la LA;
Parte_1
5) CONDANNA al pagamento, in favore della LA, delle Parte_1 spese processuali del proc. n. 19255/2017 R.G., liquidate in €406,50 per esborsi ed
€8.433,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge;
COMPENSA le spese tra e la LA. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/08/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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