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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione, in composizione monocratica, nella persona dott.ssa Anna Carbonara, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.4303 del R.G. 2021, avente ad oggetto: Proprietà, tra: rappresentato e difeso dall'Avv. DI LEO LEONARDO, per procura in Parte_1
atti;
OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOIACONO ANNA ROSA, per procura in CP_1
atti;
OPPOSTO
All'udienza del 30/09/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma I, c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 giugno 2021 a spiegato opposizione Parte_1
avverso il decreto monitorio n. 579/2021 pronunciato dal Tribunale di Taranto in data 19 marzo 2021 nell'interesse di , con cui era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare all'odierna CP_1
opposta l'importo di € 8.226,87, con aggiunta di interessi legali con decorrenza dalla notifica del decreto al saldo, nonché € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per competenze procedurali, oltre RFSG al 15%, IVA e CAP nella misura di legge, sull'assunto dell'odierna opposta che il credito vantato trovasse fondamento negli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Taranto con decreto n.
6667 del 24.2.2010; in particolare l'odierna opposta a sostegno della sua pretesa creditoria in sede di ricorso per decreto ingiuntivo deduceva di essere creditrice di € 8.226,87, corrispondente al mancato versamento da luglio 2019 a marzo 2021 delle rate di un mutuo cointestato tra i coniugi, che il si era obbligato in sede di separazione dei coniugi a pagare in sostituzione della somma da Pt_1
1 versare a titolo di mantenimento a . CP_1
L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza Parte_1
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurre sensibilmente l'ammontare; per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
eccepiva che con missiva del 25/06/2019 aveva preavvertito l'opposta che dal luglio 2019 non avrebbe più provveduto al pagamento del mutuo fondiario, non avendo più la medesima capacità reddituale di cui alla separazione consensuale ed essendo mutate le condizioni della opposta, in quanto percettrice di redditi propri e pertanto economicamente autosufficiente;
deduceva di aver proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il relativo procedimento veniva iscritto al n. 4601/2019 R.G.; che la somma mutuata di € 120.000,00 era destinata ad estinguere tutti i finanziamenti che l'opponente aveva dovuto sottoscrivere in costanza di matrimonio per il sostentamento della propria famiglia;
che, pertanto, dal 2008 sino al 2021 il era stato l'unico a pagare il mutuo rifinanziato, nulla Pt_1 ricevendo in compartecipazione dall'odierna opposta;
che in sede di separazione nulla veniva pattuito in merito a dette somme e che, pertanto, le stesse andavano restituite nella misura del 50% a decorrere dalla separazione sino a luglio del 2019, per un importo totale di €17.337,06; formulava, pertanto, domanda riconvenzionale con cui chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'opponente era creditore nei confronti della opposta di € 17.337,06.
Ha resistito , la quale eccepiva che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto CP_1
trovava il suo fondamento giuridico negli accordi di separazione consensuale, di cui il non Pt_1
aveva mai chiesto la modifica, e che erano stati confermati in sede di udienza presidenziale nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza del 06/03/2020; eccepiva l'irrilevanza delle richieste contenute nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto alcuna modifica alla disciplina della separazione era stara operata nel giudizio divorzile ancora pendente;
eccepiva, infine, l'infondatezza della richiesta di € 17.337,06 in quanto non documentalmente provata e non essendo, peraltro, tale condizione mai stata prevista in alcun atto o provvedimento, nemmeno privato tra le parti;
concludeva domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la conferma del decreto ingiuntivo medesimo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Con ordinanza resa in data 29.3.2022 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
istruita la causa, all'udienza cartolare del 30 settembre
2 2024 la parte opposta precisava le conclusioni riportandosi integralmente a quanto richiesto, dedotto e concluso, sia con il decreto ingiuntivo opposto che con l'atto di costituzione in opposizione nel presente giudizio e la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al merito, all'esito della istruttoria espletata, è emersa la fondatezza dell'opposizione per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa monitoria si fonderebbe, secondo l'assunto di , sull'obbligo assunto su di sé CP_1
da in sede di separazione, di provvedere in via esclusiva al pagamento della rata Parte_1
di un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi;
viene fondata, dunque, sugli accordi di separazione omologati dal Tribunale con decreto del 24.2.2010.
L'accollo (interno) della rata del mutuo, secondo la prospettazione di parte opposta, giustificherebbe la pattuizione contenuta al punto n. 8 delle condizioni della separazione, secondo cui CP_1
rinunciava ad ogni pretesa contributiva inerente al proprio sostentamento.
Tuttavia, non vi è prova del credito vantato dalla parte opposta nel presente giudizio nei confronti dell'opponente, in assenza di un titolo per il pagamento di una somma destinata (in virtù degli accordi di separazione) in via immediata non al mantenimento della opposta bensì al pagamento di un debito nei confronti della banca mutuataria, che non risulta neppure saldato dalla opposta medesima, onde poterne dedurre che la stessa abbia agito in sede monitoria in via di regresso per il recupero delle somme pagate in luogo del Pt_1
Di contro, la pretesa di una somma di denaro a titolo di mantenimento da parte dell'odierna opposta, giustificata dall'inadempimento di alle pattuizioni della separazione e dalle Parte_1
conseguenti vicende che hanno coinvolto la casa coniugale, necessitava di una modifica del regime separativo vigente, da richiedere nel corso del giudizio divorzile pendente tra le stesse parti all'epoca dell'avvio della procedura monitoria.
Alle considerazioni che precedono consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 Occorre altresì rilevare l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, la quale ha omesso di fornire adeguata prova documentale dei titoli posti a fondamento della sua pretesa creditoria, essendosi limitata a produrre in copia degli assegni, che nulla dicono della causale dei pagamenti e dei rapporti debito/credito sottesi.
Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
Parte_1
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese del giudizio vengono tra le parti compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice Anna Carbonara, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 579/2021 emesso da questo
Tribunale in data 19/03/2021;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 22 aprile 2025.
Il Giudice
Anna Carbonara
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