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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1141/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 18.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessio Faiola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina alla via Tiberio n. 32
OPPONENTI
E in persona della mandataria, Controparte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto
Franco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6857/2019 la chiedeva Controparte_3 al Tribunale di Latina di ingiungere ad e Parte_1 Parte_2 , in solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro
[...]
38.038,51 oltre accessori e spese.
Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, copia estratto conto, atto di cessione.
Con d.i. n. 2345/2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con opposizione tempestivamente proposta, gli opponenti disconoscevano preliminarmente la conformità delle copie agli originali della documentazione prodotta. Nel merito deducevano l'erronea quantificazione del credito nonché l'applicazione di tassi ultralegali.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare deduceva l'idoneità della documentazione in atti a fondare il credito, la corretta applicazione dei tassi di interesse pattuiti, la genericità del disconoscimento.
Prodotta documentazione, disposta ctu contabile, la causa, all'udienza del 18.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128
c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione del contratto di finanziamento con allegato estratto conto.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione
- 2 - piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
Gli estratti prodotti dalla banca opposta nel presente giudizio riportano analiticamente l'andamento e l'esposizione debitoria del rapporto azionato, potendosi quindi ritenere prova sufficiente ed idonea del credito anche in fase di cognizione unitamente alla ulteriore documentazione in atti.
Privo di efficacia è il disconoscimento della conformità delle copie all'originale operato da parte opponente la giurisprudenza ai fini del disconoscimento ritiene che Parte_3 la documentazione prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio.
Si osserva che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3540 del 06/02/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18074 del 05/07/2019).
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
Il disconoscimento per poter esplicare i propri effetti, deve pertanto essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che
- 3 - contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (Corte di Cassazione - Sezione II - sentenza 30 giugno 2014
n. 14804, Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 n. 6290).
Pertanto, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali,
l'onere di contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790).
Nel caso di specie il disconoscimento della conformità della copia agli originali è stato generico, senza specificazione degli elementi di difformità e, pertanto, deve ritenersi inefficace.
Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente, ne contesta la correttezza in ordine all'applicazione di interessi ultralegali.
Il ctu, dott. nell'elaborato peritale, cui codesto Persona_1
Tribunale aderisce, in quanto adeguatamente motivate, ha calcolato il saldo complessivo debitorio in euro 28.082,43, al netto della somma già corrisposta di euro 15.627,61.
In particolare, il ctu, ha proceduto ad esaminare la documentazione contabile in atti, costituita dal contratto di finanziamento con allegato estratto conto.
Quanto alla deduzione di applicazione di tassi usurai, il ctu ha accertato l'insussistenza di tassi oltre soglia.
Ha accertato il ctu che il TEG applicato è sempre stato al di sotto del tasso soglia “il TAEG è pari a 9,37%. Nel secondo trimestre del 2010 il Tasso
Soglia in Tema di Usura risulta pari a 17,91%, pertanto il TAEG applicato al contratto non risulta superiore al Tasso Soglia in Tema di Usura”.
Accertato, pertanto un saldo negativo di euro 28.082,43, gli opponenti i
- 4 - saranno tenuti, in solido tra loro, al pagamento di quanto residuo.
L'opposizione, pertanto, deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato con condanna degli opponenti in solido tra loro, al pagamento della minor somma di euro 28.082,43.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 260.001,00 e
520.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la regola della soccombenza, per cui viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore di controparte, la parte che risulta essere perdente nel processo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio. In particolare, le spese di lite sono poste a carico degli opponenti soccombenti in ragione del riconoscimento, in favore di parte opposta, di una somma non di molto inferiore all'importo originariamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n.
2345/2019, emesso il 19.12.2019 dal Tribunale di Latina;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 28.082,43, oltre interessi successivi;
c) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- 5 - d) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di ctu.
Così deciso in Latina il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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