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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AN SO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1741/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DR Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6697 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7546/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1087/2024, depositata il 19-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2016 indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato il predetto avviso di accertamento, con il quale si richiedeva il versamento del maggior importo di € 88,00, eccependo: a)
l'illegittimità dello stesso;
il ricorrente, preliminarmente, evidenziava di aver eseguito il pagamento della TARI per l'anno 2016, decurtato per l'immobile ubicato in Indirizzo_1, di mq. 69, essendo cessata l'occupazione dello stesso dopo il 30/6/2016; b) l'illegittima determinazione delle tariffe da parte del Comune di Benevento, chiedendo la disapplicazione della relativa delibera;
c) la mancata allegazione all'atto del contratto stipulato tra la DR Tributi s.r.l. e il Comune di Benevento, sottolineando che, comunque, non esisteva alcun contratto stipulato tra la Società e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del detto
Comune; d) la illegittimità della sottoscrizione, mancando l'allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile della tassa che, comunque, nel caso di specie, non era il firmatario dell'atto; e) la intervenuta decadenza dal potere di riscossione delle somme indicate nell'atto e la mancata indicazione, nello stesso, della possibilità di attivare la procedura di accertamento con adesione.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso, osservando quanto segue.
“…
Il ricorso è infondato: per quanto concerne la pretesa esistenza dei presupposti per l'esonero dal pagamento della somma dal ricorrente non corrisposta, va osservato che tale circostanza non si evince dalla documentazione depositata, insufficiente sia ad individuare l'immobile (nell'atto identificato con riferimento all'ubicazione, nell'allegata comunicazione al Comune di Benevento con i dati catastali), sia a provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Analogamente, le contestazioni relative alla delibera comunale di cui si chiede la disapplicazione (non allegata agli atti) appaiono generiche e sfornite di elementi di riscontro.
Nemmeno si ritiene sussistente il denunciato difetto del potere di emanare l'atto in capo alla resistente, che opera in forza di un regolare contratto di concessione, stipulato per conto del Comune di Benevento dal Dirigente del Settore Economico- Finanziario, a seguito di gara, nel quale si fa espresso riferimento alle competenze attribuite all'OSL in fase di esecuzione.
Va infatti considerato che, a norma dell'art. 253 d.lv. n. 267/2000, “L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.” Non emerge, dalla normativa in discorso, la necessità di apposita delibera dell'OSL, né della espressa sottoscrizione del contratto.
Quanto alla mancata allegazione di atti, va osservato che la stessa non è funzionale alla completezza della motivazione, trattandosi di atti agevolmente conoscibili dall'utente di media diligenza.
Quanto alla invocata disposizione dell'art. 1, co. 87, l.n. 549/95 sul punto va richiamata Cass. Civ., Sez. V, n. 9627/12, secondo cui “Qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui alla Legge n.549/1995 art.3, comma 87”, atto esibito in questa sede dalla DR Tributi s.r.l.
Va escluso, inoltre, che possa costituire causa di nullità dell'atto la mancata indicazione della possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione.
Non si ravvisa, infine, la decadenza dal potere di riscossione delle somme dovute …”
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ric_1, riproponendo i motivi di ricorso: l'immobile di Indirizzo_1 dal 1-7-2016 era improduttivo di rifiuti, perché disabitato, privo di utenze e di mobilio;
disapplicazione della delibera di determinazione delle tariffe;
illegittimità del rapporto concessorio;
difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
mancata previsione della possibilità dell'accertamento per adesione;
decadenza del potere di riscuotere il tributo. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e condanna per responsabilità aggravata.
Si era costituita la parte appellata DR Tributi s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellate che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Quanto alla legittimità della sottoposizione a tributo dell'immobile di Indirizzo_1 di mq.69 dal 1-7-2016 al 31-12-2016 deve osservarsi che il Regolamento TARI del Comune di Benevento stabiliva - all'art.
5- che (comma 1) presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che
(comma 2) la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
Nel caso di specie il ricorrente (appellante in questa sede) non ha documentato la disattivazione di tutte le utenze (è documentata solo la disdetta di quella idrica) e l'assenza di mobilio nell'immobile.
2) La doglianza concernente l'illegittimità della tariffa è francamente incomprensibile tenuto conto che il Ric_1 aveva regolarmente corrisposto l'importo richiesto (determinato sulla base della medesima tariffa di cui si lamenta l'illegittimità) per gli altri immobili di cui era proprietario (o di cui aveva la disponibilità), senza alcuna eccezione e/o contestazione. In ogni caso non emerge da alcun atto del fascicolo processuale che le tariffe per l'anno 2016 non fossero state correttamente determinate in conformità al piano finanziario approvato dal Comune di Benevento per la gestione dei rifiuti urbani.
3) La DR Tributi aveva sottoscritto il contratto di concessione con il Comune di Benevento e tale contratto era rimasto valido anche a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune. L'iscrizione all'Albo dei Concessionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la sottoscrizione del contratto con il
Comune di Benevento legittimava la società concessionaria alle attività di accertamento e riscossione. Alcun riferimento normativo consente di ritenere che la dichiarazione di dissesto del Comune di Benevento intervenuta l'11/11/2017 avesse implicato anche la perdita in capo all'ente del potere di accertamento e riscossione dei tributi locali per gli esercizi precedenti e la sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'Organo
Straordinario di Liquidazione, sì da ritenere la concessionaria non legittimata all'esercizio di detto potere in regime di concessione, in virtù del contratto sottoscritto con l'ente comunale. Gli atti normativi di riferimento erano stati analiticamente indicati nelle premesse dell'avviso impugnato;
trattandosi di atti pubblici -conosciuti dai cittadini attraverso la pubblicazione- non dovevano essere allegati.
4) L'avviso di accertamento era sottoscritto dal legale rappresentante della DR Tributi, che era pure il responsabile del procedimento, come da espressa indicazione contenuta nell'atto.
5) La mancata indicazione della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione non è prevista a pena di nullità dell'atto.
6) Il termine decadenziale è quello previsto dall'art.1 co.161 L.296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
Trattandosi di pagamento da effettuate nell'anno 2016, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2021, ben oltre la data di notifica dell'atto impugnato (3.11.2020).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 300 per competenze, oltre accessori di legge
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AN SO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1741/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DR Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6697 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7546/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1087/2024, depositata il 19-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2016 indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato il predetto avviso di accertamento, con il quale si richiedeva il versamento del maggior importo di € 88,00, eccependo: a)
l'illegittimità dello stesso;
il ricorrente, preliminarmente, evidenziava di aver eseguito il pagamento della TARI per l'anno 2016, decurtato per l'immobile ubicato in Indirizzo_1, di mq. 69, essendo cessata l'occupazione dello stesso dopo il 30/6/2016; b) l'illegittima determinazione delle tariffe da parte del Comune di Benevento, chiedendo la disapplicazione della relativa delibera;
c) la mancata allegazione all'atto del contratto stipulato tra la DR Tributi s.r.l. e il Comune di Benevento, sottolineando che, comunque, non esisteva alcun contratto stipulato tra la Società e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del detto
Comune; d) la illegittimità della sottoscrizione, mancando l'allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile della tassa che, comunque, nel caso di specie, non era il firmatario dell'atto; e) la intervenuta decadenza dal potere di riscossione delle somme indicate nell'atto e la mancata indicazione, nello stesso, della possibilità di attivare la procedura di accertamento con adesione.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso, osservando quanto segue.
“…
Il ricorso è infondato: per quanto concerne la pretesa esistenza dei presupposti per l'esonero dal pagamento della somma dal ricorrente non corrisposta, va osservato che tale circostanza non si evince dalla documentazione depositata, insufficiente sia ad individuare l'immobile (nell'atto identificato con riferimento all'ubicazione, nell'allegata comunicazione al Comune di Benevento con i dati catastali), sia a provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Analogamente, le contestazioni relative alla delibera comunale di cui si chiede la disapplicazione (non allegata agli atti) appaiono generiche e sfornite di elementi di riscontro.
Nemmeno si ritiene sussistente il denunciato difetto del potere di emanare l'atto in capo alla resistente, che opera in forza di un regolare contratto di concessione, stipulato per conto del Comune di Benevento dal Dirigente del Settore Economico- Finanziario, a seguito di gara, nel quale si fa espresso riferimento alle competenze attribuite all'OSL in fase di esecuzione.
Va infatti considerato che, a norma dell'art. 253 d.lv. n. 267/2000, “L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.” Non emerge, dalla normativa in discorso, la necessità di apposita delibera dell'OSL, né della espressa sottoscrizione del contratto.
Quanto alla mancata allegazione di atti, va osservato che la stessa non è funzionale alla completezza della motivazione, trattandosi di atti agevolmente conoscibili dall'utente di media diligenza.
Quanto alla invocata disposizione dell'art. 1, co. 87, l.n. 549/95 sul punto va richiamata Cass. Civ., Sez. V, n. 9627/12, secondo cui “Qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui alla Legge n.549/1995 art.3, comma 87”, atto esibito in questa sede dalla DR Tributi s.r.l.
Va escluso, inoltre, che possa costituire causa di nullità dell'atto la mancata indicazione della possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione.
Non si ravvisa, infine, la decadenza dal potere di riscossione delle somme dovute …”
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ric_1, riproponendo i motivi di ricorso: l'immobile di Indirizzo_1 dal 1-7-2016 era improduttivo di rifiuti, perché disabitato, privo di utenze e di mobilio;
disapplicazione della delibera di determinazione delle tariffe;
illegittimità del rapporto concessorio;
difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
mancata previsione della possibilità dell'accertamento per adesione;
decadenza del potere di riscuotere il tributo. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e condanna per responsabilità aggravata.
Si era costituita la parte appellata DR Tributi s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellate che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Quanto alla legittimità della sottoposizione a tributo dell'immobile di Indirizzo_1 di mq.69 dal 1-7-2016 al 31-12-2016 deve osservarsi che il Regolamento TARI del Comune di Benevento stabiliva - all'art.
5- che (comma 1) presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che
(comma 2) la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
Nel caso di specie il ricorrente (appellante in questa sede) non ha documentato la disattivazione di tutte le utenze (è documentata solo la disdetta di quella idrica) e l'assenza di mobilio nell'immobile.
2) La doglianza concernente l'illegittimità della tariffa è francamente incomprensibile tenuto conto che il Ric_1 aveva regolarmente corrisposto l'importo richiesto (determinato sulla base della medesima tariffa di cui si lamenta l'illegittimità) per gli altri immobili di cui era proprietario (o di cui aveva la disponibilità), senza alcuna eccezione e/o contestazione. In ogni caso non emerge da alcun atto del fascicolo processuale che le tariffe per l'anno 2016 non fossero state correttamente determinate in conformità al piano finanziario approvato dal Comune di Benevento per la gestione dei rifiuti urbani.
3) La DR Tributi aveva sottoscritto il contratto di concessione con il Comune di Benevento e tale contratto era rimasto valido anche a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune. L'iscrizione all'Albo dei Concessionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la sottoscrizione del contratto con il
Comune di Benevento legittimava la società concessionaria alle attività di accertamento e riscossione. Alcun riferimento normativo consente di ritenere che la dichiarazione di dissesto del Comune di Benevento intervenuta l'11/11/2017 avesse implicato anche la perdita in capo all'ente del potere di accertamento e riscossione dei tributi locali per gli esercizi precedenti e la sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'Organo
Straordinario di Liquidazione, sì da ritenere la concessionaria non legittimata all'esercizio di detto potere in regime di concessione, in virtù del contratto sottoscritto con l'ente comunale. Gli atti normativi di riferimento erano stati analiticamente indicati nelle premesse dell'avviso impugnato;
trattandosi di atti pubblici -conosciuti dai cittadini attraverso la pubblicazione- non dovevano essere allegati.
4) L'avviso di accertamento era sottoscritto dal legale rappresentante della DR Tributi, che era pure il responsabile del procedimento, come da espressa indicazione contenuta nell'atto.
5) La mancata indicazione della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione non è prevista a pena di nullità dell'atto.
6) Il termine decadenziale è quello previsto dall'art.1 co.161 L.296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
Trattandosi di pagamento da effettuate nell'anno 2016, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2021, ben oltre la data di notifica dell'atto impugnato (3.11.2020).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 300 per competenze, oltre accessori di legge