CASS
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/09/2025, n. 30234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30234 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso;
lette le conclusioni dell'avv. GIAN FRANCO ROSSI che, con memoria del 29/05/2025, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. QU IS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in data 07/02/2025, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12/09/2019, aveva dichiarato in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto, quale formale motivo unico, la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 1.2. Benché dichiaratosi innocente, infatti, la sentenza impugnata aveva impedito allo stesso di partecipare al processo di secondo grado, precludendogli di far valere nel contraddittorio la propria tesi difensiva sulla base dei motivi di gravame ritualmente proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, avendo dichiarato - in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio - non doversi procedere nei confronti dello IS per intervenuta prescrizione del reato contestatogli, benché lo stesso si fosse dichiarato innocente, viola i princìpi del giusto processo come esposti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che, decidendo su questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18/06/2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Si è così riconosciuto che la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e il principio di ragionevole durata del processo, non rispetta i parametri indicati dall'elaborazione costituzionale del diritto di difesa 2 Il Presidente e della garanzia del contraddittorio. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché affetta da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio, in quanto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, nonostante la tesi difensiva esposte dall'imputato appellante nei motivi di gravame ritualmente proposti che, dichiaratosi innocente, era intenzionato a partecipare al processo di secondo grado e a far valere nel contraddittorio le proprie ragioni al fine di ottenere una pronuncia assolutoria di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso;
lette le conclusioni dell'avv. GIAN FRANCO ROSSI che, con memoria del 29/05/2025, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. QU IS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in data 07/02/2025, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12/09/2019, aveva dichiarato in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto, quale formale motivo unico, la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 1.2. Benché dichiaratosi innocente, infatti, la sentenza impugnata aveva impedito allo stesso di partecipare al processo di secondo grado, precludendogli di far valere nel contraddittorio la propria tesi difensiva sulla base dei motivi di gravame ritualmente proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, avendo dichiarato - in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio - non doversi procedere nei confronti dello IS per intervenuta prescrizione del reato contestatogli, benché lo stesso si fosse dichiarato innocente, viola i princìpi del giusto processo come esposti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che, decidendo su questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18/06/2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Si è così riconosciuto che la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e il principio di ragionevole durata del processo, non rispetta i parametri indicati dall'elaborazione costituzionale del diritto di difesa 2 Il Presidente e della garanzia del contraddittorio. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché affetta da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio, in quanto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, nonostante la tesi difensiva esposte dall'imputato appellante nei motivi di gravame ritualmente proposti che, dichiaratosi innocente, era intenzionato a partecipare al processo di secondo grado e a far valere nel contraddittorio le proprie ragioni al fine di ottenere una pronuncia assolutoria di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore