Ordinanza collegiale 15 settembre 2023
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/09/2025, n. 16027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16027 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08398/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2022, proposto da
BR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Sacha D'Ecclesiis e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Associazione Co.Di.Ci - Centro per i Diritti del Cittadino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30137 del 27 aprile 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la delibera di avvio del procedimento tramessa in data 22 luglio 2021, le delibere di rigetto e inammissibilità delle misure proposte a titolo di impegni notificate, rispettivamente, in data 21 ottobre 2021 e 10 novembre 2021 e di conclusione della fase istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – BR S.r.l. (“BR” o il “Professionista”) – società attiva nella vendita al dettaglio di gas ed energia elettrica sul mercato libero – ha impugnato il provvedimento con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’ha sanzionata per aver realizzato quattro condotte in violazione delle prescrizioni del Codice del consumo nell’ambito delle offerte commerciali di servizi di fornitura di energia e gas erogati nel mercato libero.
1.1. – La prima condotta, contestata dall’Autorità come pratica commerciale ingannevole ex artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, riguarda le modalità di rappresentazione e diffusione delle informazioni relative alle condizioni economiche di fornitura delle offerte di energia elettrica e gas naturale di BR.
L’Autorità ha ritenuto sussistente una mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni rese agli utenti (in particolare nelle condizioni tecnico-economiche di fornitura e nel materiale promozionale disponibile sul proprio sito web ) in merito all’esistenza e quantificazione delle varie componenti di costo e del prezzo dell’energia elettrica e del gas, quali il prezzo della componente energia, gli oneri di commercializzazione e gli altri oneri autonomamente determinati dall’impresa, oltre al deposito cauzionale.
1.2. – La seconda pratica commerciale ingannevole, accertata nel provvedimento sanzionatorio, consiste nell’ingannevole prospettazione del sistema degli sconti promessi ai clienti.
1.3. – La terza condotta contestata ha ad oggetto la presenza, nelle Condizioni generali di fornitura, dell’art. 12 che prevedeva una responsabilità solidale del nuovo cliente (volturante/subentrante) per le morosità pregresse maturate dal precedente titolare dell’utenza.
L’inserimento di tale previsione configura, secondo l’Autorità, una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo.
1.4. – La quarta condotta contestata ha ad oggetto la previsione dell’art. 6 delle Condizioni generali di fornitura che imponeva ai clienti delle spese aggiuntive, peraltro non preventivabili a priori , se avessero optato per strumenti di pagamento alternativi alla domiciliazione diretta delle fatture su conto corrente.
L’Autorità ha ritenuto che tale previsione integri una violazione dell’art. 62 del Codice del consumo.
1.5. – L’Autorità ha, conseguentemente, comminato a BR una sanzione pari a euro 800.000,00 euro per la prima pratica scorretta, euro 1.000.000,00 per la seconda pratica, euro 40.000,00 per la terza e ulteriori euro 40.000,00 per l’ultima violazione.
2. – BR ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, svolgendo plurimi motivi di censura:
- con il primo motivo ha dedotto la tardività dell’avvio del procedimento istruttorio per violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 e del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi;
- con il secondo, terzo e quarto motivo ha contestato nel merito la sussistenza delle pratiche commerciali scorrette accertate dall’Autorità;
- a mezzo del quinto motivo ha lamentato l’illegittimità della decisione di rigetto degli impegni proposti;
- con l’ultimo motivo ha censurato il quantum della sanzione irrogata.
3. – Si è costituita in giudizio l’Autorità, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. – A seguito dell’udienza pubblica del 19 luglio 2023, il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 13811/2023 del 15 settembre 2023, con la quale ha disposto la sospensione impropria del giudizio, attesa l’avvenuta rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione interpretativa afferente all’applicabilità, o meno, alle fattispecie come quella di cui è causa dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oggetto di una delle censure di parte ricorrente ( cfr . Tar Lazio - Roma, sez. I, ord., 2 agosto 2023, n. 13016).
5. – A seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea ( cfr . Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23), la parte ricorrente ha formulato istanza di prosecuzione del processo.
6. – Alla nuova udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. – Il ricorso è infondato.
8. – Con il primo motivo di ricorso, BR deduce che il provvedimento sanzionatorio sia illegittimo per violazione dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi, in quanto l’Autorità lo avrebbe adottato al termine di una fase preistruttoria irragionevolmente protrattasi per un tempo eccessivo prima dell’avvio dell’istruttoria.
La ricorrente afferma in proposito:
- che l’Autorità ha comunicato a BR l’avvio della fase istruttoria in data 22 luglio 2021;
- che, tuttavia, l’Autorità era venuta a conoscenza della condotta di BR più di un anno prima, considerato che delle otto segnalazioni presenti nel fascicolo istruttorio, ben cinque risalgono al 2020 (la prima segnalazione è pervenuta in AGCM nel maggio 2020, mentre le altre quattro tra ottobre e novembre 2020);
- che l’Autorità ha, quindi, atteso un considerevole lasso di tempo per contestare alla ricorrente la sussistenza della violazione della normativa consumeristica, senza che ciò fosse giustificato da particolari esigenze pre-istruttorie, posto che (i) l’AGCM non ha svolto ispezioni, che (ii) il materiale promozionale e contrattuale era disponibile sul sito internet della società e che (iii) la comunicazione di avvio del provvedimento conteneva altresì una richiesta di informazioni rivolta a BR al fine di ottenere ulteriori elementi conoscitivi;
- che, pertanto, l’Autorità è incorsa nella violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 ai sensi del quale la contestazione degli illeciti amministrativi deve intervenire entro 90 giorni dal momento in cui si ha conoscenza della sussistenza dell’illecito, nonché della violazione del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi.
8.1. – Il motivo non è fondato.
8.2. – In primo luogo, non è condivisibile l’assunto secondo cui l’Autorità avrebbe avuto piena contezza di tutti gli elementi essenziali della violazione posta in essere da BR sin dal mese di maggio 2020, dunque più di un anno prima dell’avvio della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio (comunicato in data 22 luglio 2021).
Si consideri, infatti, che nella prima segnalazione ricevuta dall’Autorità in data 26 maggio 2020 viene rappresentata (principalmente) una presunta attivazione non richiesta di un contratto di fornitura di energia elettrica. Questa segnalazione attiene, dunque, ad una (ipotetica) condotta che non è stata poi oggetto di contestazione a BR nella comunicazione di avvio del procedimento.
Le successive segnalazioni invece, che attengono più specificatamente ad una carenza di informazioni sulle condizioni tecnico-economiche della fornitura di BR, sono state ricevute dall’Autorità nei mesi intercorrenti tra ottobre 2020 e aprile 2021, dunque fino a pochi mesi prima dell’avvio della fase istruttoria (luglio 2021), e non certo un anno prima come afferma la ricorrente.
8.3. – Fermo quanto sopra, deve comunque rilevarsi come l’AGCM non possa – in ogni caso – essere considerata decaduta dal potere di perseguire l’illecito a danno dei consumatori solamente perché ha avviato l’istruttoria oltre 90 giorni dal momento in cui è ipoteticamente venuta a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Sul punto soccorrono le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 gennaio 2025, causa C510/23, in attesa del cui pronunciamento il presente giudizio era stato sospeso in via impropria.
In tale pronuncia, il giudice comunitario ha sottolineato:
- che la “ direttiva si limita a prevedere, al suo articolo 5, paragrafo 1, che le pratiche commerciali sleali «sono vietate» e pertanto essa lascia alla discrezionalità degli Stati membri la scelta delle misure nazionali destinate a contrastare tali pratiche, ai sensi degli articoli 11 e 13 della direttiva medesima, purché esse siano adeguate ed efficaci e le sanzioni così previste siano effettive, proporzionate e dissuasive ” ( cfr . paragrafo 34);
- che “ in assenza di una normativa specifica dell'Unione che disciplini i termini procedurali diretti a garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per contrastare le pratiche commerciali sleali e sanzionarle in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore ” (cfr. paragrafo 35);
- che gli Stati membri “ devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e, in forza del principio di effettività, essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione di tale diritto ” (cfr. paragrafo 36);
- che “ la fissazione di termini procedurali ragionevoli per le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali è compatibile con il diritto dell'Unione. Siffatti termini ragionevoli sono infatti stabiliti nell'interesse sia delle imprese interessate sia di tali autorità, conformemente al principio della certezza del diritto, e non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione del diritto dell'Unione ” (cfr. paragrafo 37).
Pertanto, ha proseguito la Corte, “ le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per contrastare le pratiche commerciali sleali devono far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l'effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell'ordinamento giuridico interno ” (cfr. paragrafo 38).
Ha così precisato la Corte che “ Al fine di determinare se una disciplina nazionale in materia di termini rispetti un siffatto equilibrio occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata del termine di cui trattasi nonché l’insieme delle modalità della sua applicazione, quali la data a partire dalla quale inizia a decorrere, le modalità adottate per dare inizio al decorso di detto termine nonché quelle che consentono la sua sospensione o la sua interruzione […]” e “ Occorre altresì tener conto delle peculiarità dei casi riguardanti la lotta contro le pratiche commerciali sleali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e, in particolare, del fatto che tali casi possono richiedere una complessa analisi materiale ed economica ” ( cfr . paragrafi 39 e 40).
Conseguentemente, “ ai fini della fissazione dei limiti temporali ragionevoli che si applicano ai procedimenti condotti dalle autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per contrastare le pratiche commerciali sleali e sanzionarle, il principio della certezza del diritto impone agli Stati membri di istituire una disciplina in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile che consenta a tutti gli attori coinvolti di conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro imposti dalle norme di cui trattasi e di regolarsi di conseguenza ” (cfr. paragrafo 41).
Ad avviso della Corte, inoltre, “ in linea di principio la ragionevolezza della durata di tale fase [preliminare alla comunicazione degli addebiti all’impresa interessata] deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie […]. Più in particolare, la durata di un termine procedurale valevole per detta fase deve essere materialmente sufficiente a garantirne il corretto svolgimento ” ( cfr . paragrafo 44), con la precisazione tuttavia che “ Benché la complessità di un procedimento in materia di concorrenza possa essere tale da giustificare il fatto che la fase preliminare di quest’ultimo si protragga per un lungo periodo […], la Commissione non è tuttavia autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante detta fase del procedimento ” (cfr. paragrafo 46).
La Corte ha, infatti, riconosciuto che “ il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione che deve essere pienamente osservato nel contesto dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Nel quadro di una procedura d'infrazione alle norme in materia di concorrenza, è la comunicazione degli addebiti che costituisce la garanzia essenziale a questo riguardo ” (cfr. paragrafo 47).
La Corte ha, al contempo, sottolineato la rilevanza dell’apprezzamento dell’opportunità del momento di avvio dei procedimenti sanzionatori ( cfr . paragrafo 52) e la reiezione della tesi favorevole all’affermazione di un “ ordine puramente cronologico, senza che essa possa tener conto delle peculiarità inerenti a ciascun caso ”.
Ha riconosciuto, infatti, che “ un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori deve disporre della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione. Tale facoltà è conforme all’obiettivo di garantire che l’autorità interessata sia in grado di trattare adeguatamente tutte le procedure d’infrazione di cui è investita. Essa può inoltre contribuire a un uso efficiente delle risorse disponibili e a favorire un’adeguata cooperazione nell’ambito della rete di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, istituita dal regolamento n. 2006/2004 e successivamente dal regolamento 2017/2394. Tuttavia, un siffatto rinvio temporaneo non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione.
Infine, nell’esercizio della sua autonomia procedurale, uno Stato membro deve garantire non soltanto la piena effettività della normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori nonché il perseguimento e la repressione delle violazioni di quest’ultima, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente quello dei diritti della difesa delle imprese oggetto di procedure d’infrazione ” ( cfr . paragrafi 53 e 54).
Ha, così, concluso statuendo che “ gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica ”.
Sulla scorta del pronunciamento della CGUE, quindi, deve ritenersi incompatibile con il diritto dell’Unione europea l’applicazione di un termine decadenziale fisso di 90 giorni (a decorrere dal momento in cui l’Autorità viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito) entro il quale l’Autorità stessa è tenuta ad avviare la fase istruttoria, pena la decadenza dal potere di perseguire le pratiche commerciali scorrette.
L’Autorità può, quindi, avviare l’istruttoria nel momento reputato più opportuno, purché non superi il “ termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione ” (paragrafo 53).
8.4. – Applicando tali coordinate interpretative al peculiare caso di specie, deve ritenersi che il lasso temporale impiegato dall’Autorità nell’avviare la fase istruttoria dopo aver ricevuto le citate segnalazioni – pari a non più di quattro mesi – sia da considerare un arco temporale ampiamente ragionevole, al fine di consentire all’Autorità stessa di effettuare le proprie valutazioni sulle segnalazioni e decidere se avviare la fase istruttoria.
Infatti, benché le prime segnalazioni confacenti al caso di specie siano pervenute all’Autorità nel mese di ottobre 2020, è solamente con il sopravvenire nel tempo delle ulteriori segnalazioni e, da ultimo, con le acquisizioni d’ufficio, dal sito web del Professionista, che l’Autorità ha potuto effettivamente valutare se le stesse potessero essere effettivamente riconducibili ad eventuali pratiche commerciali scorrette, tanto da giustificare l’avvio della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio.
Deve, inoltre, considerarsi che le quattro condotte contestate a BR erano ancora in corso al momento dell’avvio dell’istruttoria.
Non può, pertanto, affermarsi che l’Autorità abbia superato un termine ragionevole prima di avviare la fase istruttoria: sarebbe, infatti, illogico considerare sussistente all’attualità una determinata violazione e ritenere però, al contempo, tardiva la sua contestazione.
Non appare, così, revocabile in dubbio che nella fattispecie di cui è causa la contestazione dell’illecito sia avvenuta rispettando una tempistica assolutamente ragionevole.
8.5. – Per completezza, deve aggiungersi che nel predetto – ampiamente ragionevole – lasso temporale della fase preistruttoria non risulta essersi verificata alcuna concreta violazione del diritto di difesa delle parti.
Circostanza, questa, peraltro nemmeno oggetto di una specifica censura da parte di BR nell’atto introduttivo del giudizio.
Sussistono, di conseguenza, tutti i presupposti per definire la presente controversia, senza dover sospendere il giudizio in attesa del nuovo pronunciamento della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza del 14 maggio 2025, n. 4151, dalla VI Sezione del Consiglio di Stato che ha chiesto una pronuncia sulla seguente questione pregiudiziale: “ se l’art. 101 TFUE e la Direttiva (UE) 2019/1 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede l’annullamento quale conseguenza automatica della violazione del termine ragionevole per l’avvio del procedimento istruttorio, senza che debba essere accertata l’effettiva lesione del diritto di difesa; o, in subordine, se essi ostano ad una normativa nazionale che, in presenza della violazione del termine ragionevole per l’avvio del procedimento istruttorio, onera l’Autorità (e non le imprese) della prova ulteriore che la violazione del predetto termine abbia leso in concreto il diritto di difesa” .
La soluzione che la Corte di Giustizia fornirà al predetto quesito appare, infatti, irrilevante ai fini del decidere la presente controversia.
A ciò si aggiunge, comunque, il fatto che la citata ordinanza del Consiglio di Stato afferisce ad una violazione del diritto antitrust , mentre nell’odierno giudizio vengono in rilievo pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 e ss. del Codice del consumo.
8.6. – Alla luce delle considerazioni sopra svolte risultano anche manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla ricorrente nella memoria del 5 maggio 2025, in relazione agli artt. 27 del Codice del consumo e 14 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevedono un termine di decadenza per la contestazione dell’illecito perpetrato ai danni dei consumatori e dunque per l’avvio dell’istruttoria da parte dell’AGCM.
Come illustrato supra , infatti, l’Autorità è pur sempre soggetta al rispetto di un termine ragionevole di durata anche della fase preistruttoria, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra richiamata.
9. – A mezzo del successivo motivo di ricorso, BR ha contestato la sussistenza della prima pratica commerciale scorretta accertata dall’Autorità con riferimento alle modalità di rappresentazione e diffusione delle condizioni economiche della fornitura di energia elettrica e gas.
9.1. – Giova richiamare, in sintesi, il contenuto del provvedimento sanzionatorio.
Le criticità rilevate dall’AGCM in merito alle modalità di rappresentazione delle condizioni economiche della fornitura attengono a tre profili:
i) all’indicazione del prezzo della componente energia , in quanto:
- sul sito web aziendale di BR le offerte commerciali erano promosse mediante schede sintetiche che indicavano unicamente il prezzo della componente energia, senza menzionare l’esistenza degli ulteriori oneri connessi alla vendita, determinati discrezionalmente dalla società;
- inoltre, il prezzo della materia energia elettrica e gas era espresso rispettivamente come “ Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul PUN ” e “ Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul Pfor,t: Pfor,t+0.096 €/Smc ”, con l’utilizzo quindi di formule nelle quali non solo la predetta “ Componente Dinamica ” non era definita nella sua natura, ma anche i corrispettivi indicizzati al PUN (per l’energia elettrica) e al Pfor (per il gas) non erano quantificati neanche indicativamente, fatto salvo un mero rinvio ai siti web dell’ARERA e del Gestore dei Mercati Energetici ed alcuni esempi di calcolo basati sui dati dell’ultimo trimestre;
- la modalità di indicare il prezzo indicizzato (al PUN e al Pfor) della componente energia, in assenza di una quantificazione il più possibile attendibile, se non attraverso il mero inserimento di una tabella esemplificativa basata sull’ultimo trimestre, ha creato una lacuna informativa suscettibile di ingenerare confusione nel consumatore. Tale indicazione del prezzo della componente energia attraverso l’uso indici di natura tecnica, pressoché sconosciuti a soggetti non esperti del settore energetico, avrebbe invece necessitato l’uso di accorgimenti finalizzati a migliorare la chiarezza delle formule utilizzate, così da permettere a tutti i clienti di determinare in misura attendibile l’esborso connesso alla scelta dell’offerta promossa dal fornitore (§§ 71 e 72);
ii) alla informativa sugli oneri di commercializzazione , in quanto:
- nella documentazione contrattuale delle offerte commerciali denominate LU e DI , erano previsti sia (i) degli oneri di commercializzazione, di entità imprecisata, indicati con gli acronimi CV e QV (rispettivamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale), quantificati in misura fissa, per la cui determinazione le Condizioni Tecnico Economiche rinviavano alle delibere ARERA (n. 156/07 e n. 64/09), sia (ii) ulteriori oneri di commercializzazione, quantificati in misura variabile;
- l’entità degli oneri di commercializzazione connessi alla fornitura dei prodotti energetici, che nel mercato libero sono fissati discrezionalmente dal venditore, rappresenta una voce di costo, anche significativa, che avrebbe dovuto essere indicata nel suo valore unitario nelle condizioni economiche di fornitura e nei messaggi promozionali relativi alla convenienza delle offerte del Professionista, in quanto influisce in maniera rilevante sulla spesa complessiva per l’energia, soprattutto nel caso della clientela domestica (§ 73);
- la previsione degli oneri di commercializzazione - indicati con gli acronimi CV e QV , senza una specifica e puntuale indicazione dell’entità degli stessi, ma semplicemente attraverso il rinvio alle “ Condizioni economiche di riferimento di ARERA ” – rappresenta una grave carenza informativa: si tratta, infatti, di elementi economicamente rilevanti che devono essere chiaramente enucleati e resi noti agli utenti in tutte le forme di comunicazione laddove, soprattutto, l’enfasi promozionale riguardi proprio il prezzo dell’energia o talune componenti del prezzo di fornitura, generalmente quelle vantaggiose, al fine di informare correttamente il consumatore e non indurlo in errore in merito all’effettiva convenienza dell’offerta, condizionandolo nell’assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe scelto;
- a ciò, per l’energia elettrica, si aggiunge la previsione di “ oneri di commercializzazione ” in proporzione al consumo, che si sommano alla componente CV , determinando un ulteriore elemento di confusione legato alla parziale duplicazione e/o sovrapposizione di costi sostanzialmente analoghi (§ 75);
- peraltro, il rinvio alle delibere ARERA ai fini della quantificazione delle predette voci di costo è, altresì, idoneo ad indurre in errore il consumatore sulla natura di tali componenti di prezzo, ingenerando l’errata convinzione del loro carattere “predeterminato” e obbligatorio per l’utente, laddove invece tali oneri (diversamente da quegli altri effettivamente vincolati ma ivi non contestualmente definiti) possono essere stabiliti a discrezione dell’impresa e costituiscono (o dovrebbero costituire) i veri elementi di differenziazione e confronto competitivo tra le società di vendita nel mercato libero dell’energia;
iii) alla informativa su altri oneri autonomamente determinati ed applicati dalla società , in quanto:
- oltre ai servizi di vendita, l’offerta commerciale di BR prevedeva l’addebito al cliente di una serie di oneri ulteriori, privi di una descrizione dei corrispondenti servizi sottostanti, come ad esempio, le componenti “ gestione del profilo elettrico ”, “ gestione profilo gas ”, “ ricerca e sviluppo ” e “ dinamica ”, il cui ammontare era espresso attraverso un valore fisso da applicare al totale dei prelievi (di kWh o smc rispettivamente per energia elettrica e gas); per entrambi i settori erano poi dovuti ulteriori “ oneri amministrativi ”;
- tali oneri ulteriori – il cui ammontare era determinato autonomamente da BR – erano indicati nelle Condizioni tecnico economiche senza alcuna distinzione rispetto ai c.d. “oneri passanti” (servizi di rete e oneri di sistema), il cui valore è invece soggetto a regolazione da parte dell’ARERA;
- l’indicazione di tali oneri, dunque, non trasparente, perché essi erano privi di una causale specifica e giustificata, tanto che BR, a seguito delle richieste dell’Autorità, ha correlato tali oneri a costi che avrebbero dovuto ritenersi in gran parte già coperti dagli oneri di commercializzazione; da qui la natura sostanzialmente duplicativa degli stessi rispetto ad altre voci di costo (§ 78);
- non era quantificato precisamente l’ammontare del deposito cauzionale che il cliente avrebbe dovuto versare in specifiche circostanze.
In conclusione, l’Autorità ha ritenuto che l’onere di fornire una corretta informazione sulle varie componenti di prezzo risulta non essere stato assolto dal Professionista – dal 2019 e fino al 19 novembre 2021 (data di modifica delle CTE) – il quale, in luogo di individuare l’entità di tutte le voci di costo a carico del contraente, si è limitato, da un lato, a richiamare o a rinviare ad atti normativi/regolatori non agevolmente reperibili ed, altresì, aventi un contenuto tecnico non immediatamente comprensibile al consumatore medio e ad esso non direttamente destinato, quando non semplicemente a menzionare acronimi inseriti nei predetti atti, dall’altro a ingenerare nel cliente la convinzione di una maggior convenienza dell’offerta sottoscritta attraverso la decettiva informazione sul prezzo della componente energia e sull’apparente non debenza dei costi di commercializzazione, atteso che questi ultimi sono stati in ogni caso corrisposti attraverso le predette componenti CV e QV , e sull’omissiva e decettiva rappresentazione degli altri oneri.
9.2. – In relazione alle plurime criticità rilevate dall’Autorità, BR ha, innanzitutto, contestato il carattere ingannevole delle modalità di esposizione del prezzo della componente energia utilizzando indici energetici quali il PUN e il Pfor.
Il rilievo dell’Autorità sul punto sarebbe illegittimo per carenza di istruttoria e perché in contrasto con il parere reso dall’ARERA.
Il Codice di Condotta Commerciale consentirebbe, infatti, espressamente la commercializzazione di offerte nelle quali il prezzo della componente energia è “indicizzato” (art. 5) ed anche nel parere reso da ARERA si leggerebbe che il venditore possa sempre ricorrere a comunicare corrispettivi soggetti ad indicizzazione.
Ad avviso del Collegio, le censure di BR non sono fondate.
In primo luogo, deve essere osservato come il carattere ingannevole delle modalità di indicazione del prezzo della componente energia non è stato rinvenuto dall’Autorità solamente nell’utilizzo di formule indicizzate al PUN e al Pfor, ma anche nell’aver pubblicizzato le proprie offerte con delle schede sintetiche che riportavano unicamente il prezzo della componente energia, senza menzionare l’esistenza di oneri ulteriori a carico dell’utente, tra i quali gli oneri di commercializzazione e gli oneri ulteriori ( cfr . §§ 20, 70 e 75 del provvedimento).
Quest’ultima omissione informativa è, di per sé, sufficiente a integrare il connotato di ingannevolezza rilevato dall’Autorità.
Nel caso di pubblicizzazione di un determinato prodotto o servizio al consumatore, infatti, l’indicazione del suo prezzo deve includere ogni onere economico, il cui ammontare sia determinabile ex ante , ovvero presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo dell’esborso complessivo, al fine di rendere chiara e compiuta l’informazione fornita al consumatore.
La giurisprudenza ha, al riguardo, chiarito che quando il professionista ricorre ad una scomposizione del costo complessivo di un prodotto (in un prezzo base e in ulteriori supplementi che devono essere sommati al primo) deve essere, in ogni caso, garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata il prezzo finale complessivo del servizio ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 879).
Si rammenta, inoltre, che l’onere di completezza informativa deve essere assolto dal professionista sin dal primo contatto con il consumatore, essendo scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore quello di salvaguardare la sua libertà di autodeterminazione sin dall’iniziale presentazione del servizio.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato – peraltro proprio in relazione a sanzioni per pratiche commerciali scorrette on-line – che ciò che rileva è il messaggio che “ prende l’attenzione ” del consumatore al suo primo contatto con il sito web ( cfr ., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6984; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 31 marzo 2017, n. 4114).
Nel caso di specie, dunque, il fatto che BR abbia pubblicizzato le proprie offerte con delle schede sintetiche che riportavano unicamente il prezzo della componente energia, senza menzionare l’esistenza di oneri ulteriori a carico dell’utente, costituisce una pratica commerciale ingannevole, così come accertato dall’Autorità.
In secondo luogo, si osserva che il fulcro principale della contestazione svolta dall’AGCM attiene non tanto al fatto in sé che BR abbia indicato il prezzo della componente energia in modo indicizzato, quanto piuttosto al fatto che, in concreto, tale indicazione indicizzata non fosse comprensibile al consumatore.
L’Autorità ha, infatti, evidenziato che la scelta del professionista di determinare il prezzo non in misura fissa, ma attraverso l’uso di indici di natura tecnica sconosciuti a soggetti non esperti del settore energetico, avrebbe imposto l’uso di ulteriori accorgimenti finalizzati a migliorare la chiarezza delle formule utilizzate ( cfr . §§ 71 e 72 del provvedimento).
Tali rimedi non sono stati, tuttavia, adottati in concreto da BR, la quale si è limitata a riportare nelle Condizioni tecnico economiche delle formule (“ Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul PUN ” e “ Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul Pfor,t: Pfor,t+0.096 €/Smc ”) nelle quali:
- alcune voci (es. “ Componente Dinamica ”) non erano definite nella loro natura;
- e i corrispettivi indicizzati al PUN e al Pfor non erano quantificati neanche indicativamente, se non mediante un rinvio ai siti web dell’ARERA
Queste due ultime circostanze, unite alla mancanza di altri accorgimenti in concreto idonei a consentire ad un utente non esperto del settore di quantificare l’importo dovuto, hanno reso l’indicazione del prezzo della componente energia non trasparente e ingannevole, così come accertato dall’Autorità secondo una valutazione che al Collegio appare attendibile.
9.3. – La ricorrente censura, poi, i rilievi mossi dall’AGCM in merito alle modalità di indicazione degli oneri di commercializzazione.
BR sostiene in particolare:
- di non aver dato luogo ad alcuna carenza informativa, tantomeno “grave”, posto che l’informazione sul costo delle predette componenti di prezzo sarebbe stata comunque sempre indicata dal professionista, seppur mediante rinvio;
- che la ragione per cui BR ha indicato determinate componenti di offerta mediante il rinvio agli importi indicati nelle delibere ARERA sarebbe connessa alla volontà di identificare un parametro congruo di quantificazione di detti corrispettivi, ancorandolo ad una fonte autorevole;
- che, in ogni caso, le valutazioni dell’AGCM non terrebbero conto del peculiare modello di business adottato BR, che non consente l’attivazione di offerte attraverso il canale internet e nemmeno attraverso il canale teleselling , prevedendo come unico canale quello degli incaricati alla vendita diretta, i quali hanno fornito agli utenti tutte le indicazioni di dettaglio in merito alla composizione delle voci che concorrono a definire il prezzo finale.
Ad avviso del Collegio, queste censure non sono fondate.
Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, l’Autorità ha ritenuto che l’ingannevolezza dell’indicazione degli oneri di commercializzazione derivasse, non solo, dal rinvio alle delibere ARERA, ma anche dall’avvenuto “frazionamento” del costo degli oneri di commercializzazione, attraverso la previsione di (i) una voce, indicata con gli acronimi CV e QV, quantificata in misura fissa mediante rinvio alle delibere ARERA, e (ii) una seconda, separata voce, denominata “oneri di commercializzazione”, quantificata in misura variabile.
Tale suddivisione delle due voci di oneri di commercializzazione ben può determinare – così come condivisibilmente affermato dall’Autorità – un elemento di confusione per i consumatori, perché essi sono indotti in errore a ritenere che la prima voce di costo (CV e QV con rinvio alle delibere ARERA) sia predeterminata e obbligatoria, mentre essa, invece, viene stabilita discrezionalmente dall’impresa.
A ciò si aggiunge il fatto che la quantificazione degli oneri CV e QV mediante un mero rinvio alle delibere ARERA, in luogo di una indicazione specifica della loro entità, può ragionevolmente costituire una grave lacuna informativa per il consumatore non esperto del settore, in quanto non gli consente di avere immediata contezza degli elementi sufficienti per ponderare la convenienza dell’offerta.
Questa Sezione, in un precedente che questo Collegio condivide, ha già ritenuto ingannevole tale modalità di rappresentazione degli oneri di commercializzazione, affermando che “ con riferimento alla pratica sub A) è pacifico che il professionista abbia omesso di indicare gli oneri di commercializzazione nelle condizioni contrattuali e negli script di vendita, limitandosi a operare un rinvio alle delibere ARERA che stabiliscono l’ammontare di detti oneri nel mercato tutelato, come chiaramente evidenziato nel provvedimento. Come rilevato dall’Autorità, la mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni di carattere economico – specialmente in ordine al prezzo effettivo per unità di misura (kw o mc) che il consumatore dovrà sostenere a seguito della adesione alla proposta commerciale – (§ 67 provv.) e dunque la previsione degli oneri di commercializzazione senza una specifica e puntuale indicazione dell’entità degli stessi rappresenta una grave carenza informativa; si tratta, infatti, di elementi che devono essere chiaramente enucleati e resi noti agli utenti in tutte le forme di comunicazione e, quindi, negli script di vendita e nel materiale pubblicitario, ove appunto l’enfasi promozionale riguardi proprio il prezzo dell’energia o taluni elementi del prezzo di fornitura, generalmente quelli vantaggiosi, al fine di informare correttamente il consumatore e non indurlo in errore in merito alla effettiva convenienza dell’offerta, condizionandolo nell’assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe assunto (§ 68 provv.).
Tutto ciò evidenzia una lacuna informativa e una mancata chiarezza tali da ingannare il consumatore medio, nel contesto di un mercato, quale quello della vendita di energia e gas naturale, caratterizzato da una certa complessità e nel quale ragionevolmente si attende una completezza ed esaustività delle informazioni che nel caso di specie sono mancate ” (Tar Lazio – Roma, Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 13300).
La circostanza che BR non consentisse l’attivazione di offerte attraverso il canale internet e nemmeno attraverso il canale teleselling , prevedendo il “filtro” di un incaricato alla vendita che potesse fornire ulteriori spiegazioni al cliente, non vale ad eliminare la lacuna informativa iniziale, in quanto, come già supra detto, tutti gli elementi necessari per assumere una decisione consapevole devono essere forniti al consumatore sin dal primo contatto.
9.4. – Infondate appaiono anche le censure relative alle criticità evidenziate dall’Autorità in merito alle informazioni sugli altri oneri ulteriori quali “gestione del profilo elettrico”, “gestione profilo gas”, “ricerca e sviluppo”, “dinamica” e “ oneri amministrativi”.
L’Autorità non ha sindacato la congruità dei prezzi e dei costi applicati da BR, né può essere additata di aver introdotto un vincolo alle sue politiche commerciali.
L’AGCM, in realtà, ha stigmatizzato il fatto che tali oneri fossero descritti in modo non sufficientemente chiaro e trasparente, perché la loro indicazione non permetteva di comprenderne la correlazione con le corrispondenti voci di costo.
Risulta poi confermato il rilievo mosso dall’Autorità sulla mancata quantificazione del deposito cauzionale. Un profilo, quest’ultimo, che concorre a integrare la sussistenza di una pratica commerciale ingannevole.
9.5. – Non condivisibile appare anche l’assunto di BR, sotteso a più passaggi del primo motivo di ricorso, secondo cui l’ARERA non avrebbe sollevato obiezioni specifiche in merito alle modalità con cui sono state rese ai consumatori le informazioni essenziali in merito alle condizioni dell’offerta.
Invero, nel parere reso ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo, ARERA ha specificatamente affermato che “ le disposizioni del Codice di condotta commerciale appaiono disattese ” da BR con riferimento a “ l’illustrazione di alcuni corrispettivi nella documentazione contrattuale, relativamente all’ammontare, alle modalità e ai vincoli di applicazione, sia frammentaria e poco trasparente ”.
L’ARERA ha, in particolare, rilevato che:
- “ i corrispettivi di commercializzazione (CV per l’offerta di energia elettrica e QV per l’offerta del gas naturale) non sono indicati nel loro valore unitario, come prescritto dalla regolazione ”;
- “ i valori dei corrispettivi CV e QV non siano fissati pari a quelli vigenti definiti Punti 3, 4, 5 e 6 della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 11 dall’ARERA ”;
- “ il corrispettivo afferente agli “oneri amministrativi” viene poi indicato esclusivamente in €/mese, e non anche in €/anno ”;
- “ relativamente ai corrispettivi soggetti a indicizzazione (indicizzati al PUN per l’energia elettrica e al Pfor,t per il gas naturale), il Professionista non indica il valore unitario massimo raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi né il periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato, limitandosi a indicare il valore di tre mesi senza ulteriori specificazioni ”;
- “ l’indicazione dell’entità del deposito cauzionale richiesto a garanzia al cliente finale sia omessa dalla documentazione contrattuale ”.
9.6. – Le considerazioni che precedono portano a concludere che la contestazione dell’Autorità in merito alla prima pratica commerciale scorretta vada esente dalle censure sollevate dalla ricorrente.
10. – Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla seconda pratica commerciale ingannevole, avente ad oggetto le modalità di rappresentazione del sistema di scontistica da parte di BR e, in particolare, l’opacità e l’incompletezza della descrizione del relativo meccanismo di riconoscimento e calcolo degli sconti stessi.
10.1. – L’Autorità ha ritenuto, al riguardo, che la prospettazione del sistema di scontistica adottato dalla Società, quantomeno dal 2019, tanto nella documentazione contrattuale, quanto nelle comunicazioni promozionali, risultasse connotata da significativi profili di decettività, omissività e scarsa trasparenza, dal momento che le informazioni inerenti alle diverse tipologie di sconti (“ Sconto volume ”, “ Sconto Gruppo d’Acquisto ” e “ Compensazione Valore Energia ”) originariamente riportavano soglie e percentuali di riduzione senza ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di applicabilità, anche in termini di durata e cumulabilità degli stessi ( cfr . §§. 87 e ss. del provvedimento).
Anche la modalità di sconto, denominata “ Sconto Zero ”, prometteva, attraverso i claim enfatici, la possibilità di azzeramento delle bollette, promossa da BR anche attraverso l’inserimento nelle schede di confrontabilità di tale considerevole sconto, ancorché meramente potenziale.
I clienti venivano, così, indotti fin dal momento della visione dell’informativa promozionale delle offerte e fino all’esame del plico contrattuale a confidare nel sommarsi di sconti di natura e tipologia varia, suscettibili di determinare, attraverso un meccanismo non ben chiarito e delineato a priori , l’applicazione di una percentuale di sconto talmente elevata da comportare finanche l’azzeramento della bolletta.
Peraltro, sebbene tali sconti fossero condizionati, anche ai fini della loro eventuale cumulabilità, al rispetto di criteri e/o al conseguimento di determinati obiettivi, l’inserimento dei medesimi nelle schede di confrontabilità contribuiva a ingenerare nei clienti la convinzione di un risparmio certo e automatico, attesa, questa, destinata, invece, ad essere nella maggior parte dei casi fortemente ridimensionata o del tutto delusa.
L’Autorità ha, infatti, accertato che (i) la percentuale di bollette effettivamente scontate (da gennaio 2019 a luglio 2021) è stata inferiore alla metà delle bollette emesse e che (ii) l’entità media dello sconto applicato risulta contenuta (tra l’1% e il 20%), mentre le bollette azzerate (circa l’1% del totale delle bollette emesse mensilmente) interessano unicamente gli utenti attivamente inseriti nel network creato dalla Società, che operano altresì a favore della società, quali procacciatori di clientela.
Alla luce di tali evidenze, l’Autorità ha ritenuto che la descritta prospettazione degli sconti integrasse gli estremi di una pratica commerciale ingannevole in contrasto con gli art. 20, 21 e 22 del Codice del consumo.
10.2. – BR contesta le deduzioni dell’Autorità, affermando:
- che non sarebbe stato tenuto conto di due circostanze dirimenti, ossia che (i) BR non ha mai utilizzato il sito web (né il teleselling ) come canale di conclusione a distanza del contratto, che invece poteva avvenire solo tramite contatto diretto e successivo appuntamento di persona da parte di un incaricato alla vendita diretta della società, e che (ii) il contratto utilizzato da BR riportava comunque una descrizione degli sconti, sebbene giudicata non esaustiva da parte dell’AGCM, ed ulteriori informazioni venivano poi rese dai collaboratori della Società.
- che i claim utilizzati da BR avrebbero avuto natura assolutamente generica e quindi nella loro oggettività non avrebbero contenuto informazioni capaci di incidere sulla scelta finale del consumatore di sottoscrivere un contratto; la sottoscrizione del contratto, infatti, sarebbe stata riservata solo ad una fase successiva, eventuale, in presenza di un consulente della Società che potesse fornire di persona i dettagli relativi agli sconti praticati;
- che le condizioni tecnico contrattuali conterrebbero una tabella esplicativa con le percentuali degli sconti denominati “ Sconto Volume ”, “ Gruppo di Acquisto ” e “ Compensazione valore energia ”, facilmente comprensibili per un utente medio del settore;
- che BR avrebbe applicato gli sconti – cumulabili tra di loro – in modo automatico, ad eccezione dello “Sconto Zero” che infatti, anche nella tabella esplicativa di cui alle CTE, non era indicato direttamente;
- che dal 2015 sarebbero state effettivamente azzerate 20.000 bollette;
- che, in definitiva, si tratterebbe di sconti (i) la cui descrizione era presente nelle CTE tramite la tabella, (ii) effettivamente applicati dalla Società e (iii) coerenti con il modello commerciale adottato da BR che ha fondato il proprio modello di business e commerciale sul passaparola dei clienti soddisfatti (ed il cui contenuto era esplicitato nel Regolamento Zero).
10.3. – Il motivo non è fondato.
10.4. – Occorre nuovamente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale ciò che rileva, ai fini di integrare una pratica commerciale ingannevole, è il messaggio che “ prende l’attenzione ” del consumatore al suo primo contatto con il sito web del professionista.
Infatti, una volta catturata l’attenzione del consumatore la circostanza per la quale, in altri e successivi momenti, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto/servizio offerto e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto risulta irrilevante ai fini del giudizio di ingannevolezza della pratica commerciale ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2462).
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi non scriminante il fatto che il cliente potesse ricevere in un momento successivo maggiori informazioni dagli operatori di BR in merito alle scontistiche.
La prospettazione non esaustiva del meccanismo degli sconti (perché carente di tutte le informazioni necessarie a comprendere le condizioni in presenza delle quali si applicava lo sconto stesso) agevolava il prodursi, in capo al consumatore medio, del citato “effetto aggancio”, in quanto induceva costui a ritenere che l’offerta fosse maggiormente conveniente proprio in virtù della possibilità di ottenere un risparmio sulla bolletta finale.
Ciò, a maggior ragione, se si tiene in considerazione lo specifico profilo di “consumatore medio” che viene qui in rilievo, così come già rilevato da questa Sezione in un recente precedente, laddove, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 14 novembre 2024, C-646/22, ha evidenziato che “ la nozione di “consumatore medio” deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato, nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Una siffatta definizione non esclude, tuttavia, che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive.
Nel fornire la nozione di pratica commerciale scorretta la giurisprudenza ha individuato “due distinti connotati dell'elemento oggettivo dell'illecito, consistenti nella contrarietà della pratica alla diligenza professionale, da un lato, e nella sua idoneità a coartare l'autonomia negoziale del consumatore medio cui è destinata, dall'altro” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 665).
Proprio con riguardo al settore dei contratti energetici è stato rimarcato che, ai fini della verifica della sussistenza dei predetti connotati, devono essere prese in considerazione le caratteristiche specifiche del mercato di riferimento e che, nel caso in cui questo sia – come nella specie – “di recente liberalizzazione”, andrà tenuto presente che “la scelta del consumatore risulta influenzata da calcoli legati anche a variabili tecniche ed economiche “nuove” e di non facile comprensione”, cosicché potrà legittimamente esigersi “uno standard di diligenza “rafforzato” in capo al professionista” nel rapportarsi alla platea degli utenti – clienti.
Nella specie, viene in rilievo un mercato di fornitura di beni essenziali che alludono ad un servizio pubblico o, comunque, di pubblica utilità (energia, gas), soggetto ad un progrediente regime di liberalizzazione, connotato da forte concorrenza tra gli operatori, nel quale “i consumatori agiscono in condizioni di "razionalità limitata" e subiscono una forte inerzia dovuta a elevati costi di ricerca e di cambiamento percepiti; sono presenti un elevato livello di disinformazione e uno scarso livello di comprensione delle offerte, anche tra coloro i quali hanno abbandonato il regime di “tutela”; i nuovi potenziali clienti vengono contattati singolarmente e convinti mediante mezzi di comunicazione particolari (quali, appunto, vendite a domicilio o teleselling) che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono maggiormente idonei a vincolare consumatori non pienamente consapevoli o anche indotti in errore riguardo all'effettivo momento di instaurazione di un vincolo contrattuale (il c.d. mercato push)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2023, n. 9566) ” (Tar Lazio – Roma, Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3147).
Il fatto, poi, che BR abbia effettivamente applicato un qualche sconto a 20.000 bollette non elimina il carattere ingannevole dei claim pubblicitari che enfatizzavano la presenza degli stessi, financo idonei ad azzerare le bollette, senza precisarne puntualmente le condizioni di applicabilità.
La percentuale delle bollette scontate si è, infatti, rivelata essere meno della metà del totale di quelle emesse e la percentuale di sconto è stata poi compresa tra l’1% e il 20%.
Particolarmente decettivi appaiono peraltro, così come ritenuto dall’Autorità, proprio i claim pubblicitari che con particolare enfasi, anche grafica, promettevano di azzerare le bollette “per sempre”, mentre in realtà le bollette azzerate (circa l’1% del totale delle bollette emesse mensilmente) hanno poi interessato unicamente gli utenti attivamente inseriti nel network creato dalla Società, che operavano quali procacciatori di clientela e per i quali, dunque, l’abbattimento dei costi in bolletta, fino all’eventuale azzeramento, rappresentava sostanzialmente la remunerazione dell’attività prestata dagli stessi.
10.5. – Deve, infine, osservarsi come anche l’ARERA, nel proprio parere, abbia stigmatizzato l’incompletezza delle informazioni rese da BR in merito al meccanismo degli sconti.
Nel predetto parere si legge, infatti, che “ la descrizione nella documentazione contrattuale di un sistema di scontistica sia incompleta e poco trasparente quanto alla effettiva entità degli sconti applicabili e alle modalità di riconoscimento degli stessi; a titolo esemplificativo, relativamente allo “Sconto volume”, riferito non al prezzo finale ma ad una delle sue componenti (la quota energia), il Professionista non indica chiaramente l’incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte; mentre, relativamente allo “Sconto Zero”, il Professionista non precisa l’entità dello sconto previsto all’interno del riquadro “Descrizione dello sconto e/o bonus” nella Scheda di confrontabilità ”.
10.6. – In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.
11. – A mezzo del quarto motivo di ricorso, BR deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui ha accertato la terza e la quarta pratica commerciale.
12. – La terza pratica commerciale, contestata dall’Autorità come “aggressiva” ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, attiene alla previsione, contenuta nell’art. 12 delle condizioni generali di fornitura, di una responsabilità solidale del cliente volturante/subentrante per le morosità pregresse riconducibili al precedente intestatario del contratto di fornitura, di cui il cliente volturante/subentrante fosse risultato estraneo (“ Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (colui che è subentrato al Cliente) sarà in ogni caso obbligata in solido con il cedente nei confronti del Rivenditore in relazione a tutte le obbligazioni sorte o comunque maturate prima fino al momento di tale cessione, ancorché non ancora fatturate dal Rivenditore al Cliente ”).
L’Autorità ha ritenuto che, sebbene BR abbia assicurato di non aver mai applicato in concreto tale previsione contrattuale, tuttavia la stessa è di per sé sufficiente a condizionare indebitamente il volturante/subentrante, essendo suscettibile di ingenerare in quest’ultimo l’errato convincimento di essere tenuto al pagamento dei predetti debiti altrui per ottenere l’attivazione della fornitura e di indurlo, quindi, alla corresponsione (ancorché in apparenza spontanea) di somme non dovute.
12.1. – Sul punto, BR ha replicato:
- che l’art. 12 delle Condizioni generali di fornitura era più articolato di quanto riportato dall’Autorità e, prevedeva, in particolare che: “ Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Rivenditore. Tale consenso è necessario anche in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del Contratto e/o la successione nello stesso. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (colui che è subentrato al Cliente) sarà in ogni caso obbligata in solido con il cedente nei confronti del Rivenditore in relazione a tutte le obbligazioni sorte o comunque maturate prima fino al momento di tale cessione, ancorché non ancora fatturate dal Rivenditore al Cliente ”;
- che, pertanto, il testo della disposizione non si riferiva all’ipotesi di voltura del consumatore persona fisica (ed infatti, i termini “voltura” o “subentro” non sarebbero mai menzionati), bensì esclusivamente alla diversa ipotesi della cessione del contratto esistente (di cui al codice civile, artt. 1406-1408), riguardando quindi unicamente il diverso caso in cui una società cliente avrebbe proceduto a cedere il contratto di fornitura ad un’altra società, ad esempio, nei casi citati di “cessione di azienda o di rami di azienda”;
- che, in ogni caso, la predetta clausola non avrebbe mai trovato applicazione;
- che non si potrebbe invocare nel caso di specie la sussistenza di un “illecito di pericolo”, perché il consumatore non potrebbe essere nella condizione di conoscere eventuali insoluti dell’intestatario precedente, se non in presenza di una richiesta esplicita in tal senso da parte della società fornitrice di energia, che però non è mai avvenuta.
12.2. – Le censure non sono suscettibili di favorevole accoglimento.
12.3. – Non è condivisibile, anzitutto, l’assunto secondo cui l’art. 12 delle Condizioni generali di fornitura si riferisse unicamente alle ipotesi in cui una società cliente avesse ceduto il contratto di fornitura ad un’altra società, come ad esempio nei casi di “cessione di azienda o di rami di azienda”.
Il passaggio dell’art. 12, evidenziato da BR, esordisce con una previsione di carattere generale (“ Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Rivenditore ”), applicabile a qualunque tipologia di modifica soggettiva del contratto, seguita da una previsione di dettaglio (“ Tale consenso è necessario anche in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del Contratto e/o la successione nello stesso ”).
La presenza, in questa seconda previsione di dettaglio, della congiunzione “ anche ” rende evidente come essa disciplini solo una delle possibili ipotesi rientranti nel caso generale disciplinato dalla prima previsione.
L’art. 12, dunque, non poteva ritenersi applicabile unicamente alle fattispecie di cessione del contratto tra società, bensì anche alla voltura di contratti tra utenti persone fisiche.
12.4. – Non è condivisibile nemmeno l’assunto secondo cui la previsione di un obbligo di pagamento del debito dell’utente pregresso non possa integrare una pratica commerciale aggressiva.
In proposito deve osservarsi che l’art. 24 del Codice del consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva, pur indicando alcune possibili modalità, collega la ricorrenza dell'illecito ad una valutazione finalistica, ravvisabile ogni volta che “ nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso”, la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, “limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ”.
Il successivo art. 25 del Codice del consumo indica una serie di criteri che assistono nella individuazione delle pratiche commerciali aggressive, mentre l’art. 26 elenca una serie di condotte da considerarsi in ogni caso tali.
In relazione alla definizione di “pratica aggressiva”, è stato condivisibilmente affermato che l’indebito condizionamento che la contraddistingue comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole (così Tar Lazio, n. 13300/2022 cit.).
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che la condotta contestata possa essere ricondotta alla nozione di pratica aggressiva, così come ritenuto dall’Autorità, avendo il professionista esercitato nei confronti dei consumatori un indebito condizionamento del loro processo decisionale: questi ultimi, infatti, venendo a conoscenza di tale previsione, potrebbero essere stati indotti ad effettuare il pagamento (non dovuto) del debito altrui, pur di subentrare nel contratto di fornitura.
Né può ragionevolmente affermarsi che gli utenti subentranti non potessero mai essere a conoscenza dell’esistenza di eventuali insoluti dei pregressi utilizzatori.
Nulla esclude, infatti, che il nuovo utente si confrontasse con il precedente utente proprio in merito a questa specifica prescrizione del contratto di fornitura e che, in forza di essa, effettuasse il saldo dell’insoluto altrui.
La natura di “illecito di pericolo” delle condotte ai danni dei consumatori consente, dunque, di ritenere integrata una pratica commerciale aggressiva, così come accertato dall’Autorità. Ciò che rileva, infatti, è la potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari e dal numero degli stessi, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
13. – La quarta condotta contestata dall’Autorità attiene alla violazione dell’art. 62 del Codice del consumo a causa della previsione delle Condizioni generali di fornitura di BR che esponeva i clienti, che avessero optato per strumenti di pagamento alternativi alla domiciliazione diretta, a spese ulteriori, peraltro non preventivabili a priori (art. 6 delle CGF: “ Eventuali diverse modalità di pagamento rispetto alla formula SEPA DD, anche se autorizzata per iscritto dal Rivenditore, avrà un costo aggiuntivo da valutarsi caso per caso, qualora previsto dallo specifico regolamento di Banca d’Italia ”).
13.1. – Ad avviso del Collegio, appare corretto il richiamo operato dall’Autorità all’art. 62, il quale prevede che “ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista ” (cfr., per casi simili, Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 2021, n. 7703; Tar Lazio – Roma, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 3872).
Anche in questo caso, il fatto che la ricorrente non abbia, in tesi, concretamente richiesto e applicato costi ulteriori (circostanza solo allegata) non esclude che taluni utenti si siano “spontaneamente” determinati a scegliere l’addebito diretto sul conto corrente proprio per evitare di incorrere in eventuali costi aggiuntivi indicati nell’art. 6 delle condizioni generali.
Risulta, così, configurata la violazione dell’art. 62 del Codice del consumo citato.
14. – Con il quinto motivo di ricorso, BR deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in via derivata in ragione dell’illegittimità del provvedimento dell’Autorità con il quale sono stati rigettati gli impegni proposti (e del successivo provvedimento con il quale sono state dichiarate inammissibili le integrazioni degli impegni proposti), il cui accoglimento avrebbe potuto determinare la conclusione del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione.
La decisione di rigetto degli impegni sarebbe illegittima per tre ragioni:
a) in primo luogo, perché la proposta di BR sarebbe stata idonea a rimuovere tutti i profili di illegittimità prefigurati nell’atto di avvio;
b) in secondo luogo, perché sarebbe stata adottata senza aver previamente acquisito il parere obbligatorio dell’ARERA, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di procedura adottato dall’AGCM: l’acquisizione del predetto parere non si sarebbe rivelata un adempimento meramente formale, giacché avrebbe consentito all'AGCM di rendersi conto che la proposta di BR era effettivamente idonea a rimuovere le criticità rappresentate nel provvedimento di avvio del procedimento;
c) da ultimo, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità anche rispetto alle ulteriori decisioni assunte dall’Autorità in situazioni sovrapponibili a quella in esame.
14.1. – Il motivo non è fondato.
14.2. – Il Collegio rammenta che, secondo costante giurisprudenza, l’istituto degli impegni – disciplinato dall’art. 27, comma 7, del Codice del consumo – trova un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica in accertamento e si caratterizza per un’ampia discrezionalità dell’Autorità nell’accogliere o respingere tali proposte, sia su tale punto sia sulla effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, rientrando la valutazione tecnico - discrezionale nella sfera di esercizio dell’ampio potere che compete all’Autorità ( cfr ., tra le più recenti, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 14 dicembre 2024, n. 22595 e la giurisprudenza ivi richiamata).
14.3. – Nel caso di specie, la prima dichiarazione di impegni presentata dalla ricorrente in data 2 settembre 2021, è stata respinta dall’Autorità, con deliberazione del 19 ottobre 2021, in quanto tali impegni sono stati ritenuti “ inidonei al superamento di tutte le criticità oggetto di contestazione, avuto riguardo alle opacità informative risultanti dalla esposizione delle condizioni economiche di fornitura nell’ambito del materiale promozionale e contrattuale. Le misure proposte in relazione alle condizioni economiche e alle offerte promozionali risultano inoltre ancora lacunose e connotate da profili di ambiguità riguardo alle componenti di prezzo ”.
Tale valutazione dell’Autorità non risulta palesemente irragionevole, né viziata da travisamento, considerato l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone, anche relativamente alla determinazione delle proprie priorità di intervento, in merito non solo all’idoneità delle misure correttive proposte, ma anche alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico all’accertamento dell’eventuale infrazione.
Nella specie la motivazione addotta, incentrata sulla permanenza delle ambiguità informative in un settore particolarmente sensibile come quello del mercato libero dell’energia, risulta quindi espressione di un corretto utilizzo del potere discrezionale ( cfr ., nello stesso senso, Tar Lazio n. 13300/2022 cit.).
14.4. – L’Autorità non ha, inoltre, violato la prescrizione dell’art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie (Delibera n. 25411/2015) non avendo richiesto il parere dell’ARERA prima di procedere al rigetto degli impegni.
L’art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento prevede che il coinvolgimento dell’Autorità di regolazione sia escluso quando l’AGCM ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti.
Circostanza, questa, verificatasi nel caso di specie.
Al di là, infatti, delle formule lessicali utilizzate nella nota del 21 ottobre 2021, l’Autorità ha formulato una valutazione di radicale, ovvero manifesta, inidoneità degli impegni presentati da BR, atteso che essi sono qualificati come “ inidonei al superamento di tutte le criticità oggetto di contestazione ” e presentavano “ ancora lacunose e connotate da profili di ambiguità riguardo alle componenti di prezzo”.
Tali connotati degli impegni dispensavano, quindi, AGCM dall’acquisire il parere di ARERA, proprio secondo quanto disposto dall’invocato art. 9 del Regolamento ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2024, n. 2020).
14.5. – Infondate si palesano anche le censure di eccesso di potere per una presunta disparità di trattamento subita da BR che ha visto dichiarata inammissibile la sua seconda proposta di impegni perché tardiva rispetto al termine dei 45 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie, diversamente da quanto, in tesi, avvenuto in altri procedimenti aventi ad oggetto pratiche analoghe, ove le parti hanno presentato numerose integrazioni, la maggior parte delle quali, dopo il termine di 45 giorni.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la ricorrente ha avuto la possibilità di integrare per ben tre volte la propria proposta di impegni: l’istanza iniziale del 2 settembre 2021 è stata infatti integrata con note del 7 settembre 2021, del 27 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021.
BR, dunque, al pari di altri operatori del settore coinvolti negli accertamenti di pratiche commerciali scorrette nel mercato dell’energia, ha avuto la possibilità di modulare e affinare la proposta di impegni prima che l’Autorità la valutasse nel corso dell’adunanza del 19 ottobre 2021.
Solamente gli impegni ulteriori, presentati dopo la predetta delibera di rigetto, sono stati dichiarati inammissibili dall’Autorità “ in quanto presentati successivamente alla valutazione di rigetto degli impegni […] compiuta dall’Autorità nella propria adunanza del 19 ottobre 2021 e comunicata a codesta Società; nonché oltre il termine di 45 gg. previsto dall’art. 9 del citato Regolamento ”.
Il motivo principale di tale inammissibilità – che questo Collegio ritiene in sé legittimo – risiede, quindi, non tanto nel fatto che fosse già decorso il termine dei 45 giorni, quanto piuttosto che gli impegni erano stati già rigettati dall’Autorità con una delibera precedente e che non vi fossero circostanze straordinarie che suggerissero una riformulazione degli stessi, nonostante la già avvenuta plurima integrazione di quelli originariamente presentati.
Quanto, poi, alla dedotta disparità di trattamento rispetto all’accettazione di analoghi impegni in altri procedimenti, il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ Ogni accertamento circa l’esistenza di profili di scorrettezza di pratiche commerciali ascritte a diversi soggetti è connotato da autonomia ed è preclusa la verifica di ipotesi di disparità di trattamento in materia di sanzioni amministrative, che postula l’identità o quantomeno la totale assimilabilità delle situazioni che appare in linea generale difficilmente configurabile ” (Tar Lazio, n. 13300/2022 che richiama Tar Lazio n. 2409/2011) e che, nel caso di specie, non risulta dimostrata.
15. – Con l’ultimo motivo di ricorso viene contestato il quantum della sanzione irrogata per le quattro condotte.
BR deduce al riguardo:
- che le condotte non avrebbero il carattere della gravità;
- che l’importo delle sanzioni non sarebbe giustificato alla luce delle condotte di ravvedimento operoso attuate dalla società nel corso del procedimento;
- che tale importo sarebbe anche sproporzionato in relazione al fatturato del professionista che, nel 2021, ammontava a 43 milioni di euro con la conseguenza che il totale della sanzione pecuniaria irrogata (pari complessivamente a 1.880.000 euro) ha finito per rappresentare ben il 4,37% del fatturato realizzato da uBroker; l’ammontare risulterebbe ancora più irragionevole, eccessivo e sproporzionato laddove si considera che la Società ha realizzato nel 2021 utili pari a poco più di 2 milioni di euro, ossia poco più dell’ammontare della sanzione;
- che il quantum della sanzione sarebbe ingiustificatamente eccessivo anche alla luce degli stessi precedenti dell’Autorità chiusi con accertamento dell’infrazione.
15.1. – Il motivo non è fondato.
15.2. – A giudizio del Collegio, l’AGCM, nel determinare la sanzione, si è correttamente attenuta ai criteri individuati dall’art. 11 della legge 689 del 1981, richiamato dall’art. 27 del Codice del consumo, valorizzando la gravità delle varie violazioni, dell’opera svolta per eliminare o attenuare l’infrazione e delle condizioni economiche di BR.
Segnatamente, si è tenuto in particolare conto (i) della dimensione economica di BR, i cui ricavi nel 2020 ammontavano a quasi 43 milioni di euro, (ii) della specificità del settore nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista; (iii) della modalità di diffusione dell’offerta realizzata anche attraverso il sito internet , strumento suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori; nonché (iv) dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante – e in fatto derivato - ai consumatori.
Alla luce di ciò risultano attendibili le valutazioni dell’Autorità in merito alla gravità delle condotte contestate.
Infondate appaiono le censure relative ad una presunta sproporzionalità della sanzione atteso che questa (pari a 1.880.000 euro) è pari al 4,37% del fatturato di BR nell’anno di riferimento.
Infondate si rivelano anche le deduzioni in merito al mancato apprezzamento del ravvedimento operoso della società, in quanto l’Autorità ha ridotto del 20% ben tre delle quattro sanzioni comminate, proprio valorizzando “ che il Professionista ha inteso adottare spontaneamente, già nel corso del procedimento, alcune misure correttive, nonché di ristoro economico forfettario per i consumatori interessati ”.
Né può essere legittimamente affermata una qualche disparità di trattamento rispetto alle sanzioni irrogate ad altri operatori dell’energia, in quanto ogni procedimento sanzionatorio ha le sue specificità e non si rinviene affatto quell’assoluta identità della situazione di fatto sottostante, che, sola, vale a comportare una qualche irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione ( cfr . Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2023, n. 1658).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la sanzione complessiva sia frutto di un prudente contemperamento di tutti i fattori di incidenza, che l'Autorità ha apprezzato in maniera ragionevole, anche tenuto conto dell’esigenza di assicurare il livello minimo di deterrenza a fini di prevenzione speciale e generale.
Del resto, anche con riferimento alla determinazione della sanzione, l'Autorità gode di un ampio potere discrezionale, sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali stabilire gli importi delle sanzioni, che con riferimento alla quantificazione specifica della somma.
16. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
17. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna BR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese processuali verso le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 maggio 2025 e 9 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO