Articolo 74 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 73Articolo 75
Versione
1 giugno 1983
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile .
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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