Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15488 del 2025, proposto da Favecos S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
F.I.G.C. – L.N.D. Lega Nazionale Dilettanti, Lnd Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante legale pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Di Salvo, Tommaso Sciachì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italgreen S.p.A., Labosport Italia S.r.l., non costituite in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità e/o annullamento:
- della nota in data 28 novembre 2025, con la quale LND Impianti S.r.l. ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso proposta da Favecos in data 31 ottobre 2025, come ribadita con nota in data 24 novembre 2025;
- del diniego tacito (silenzio-rigetto) serbato da LND – Lega Nazionale Dilettanti sull’istanza di accesso trasmessa da Favecos in data 31 ottobre 2025, inviata anche alla PEC di LND e rimasta priva di riscontro espresso da parte di quest’ultima;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, ai dati e ai documenti oggetto della propria istanza e non ancora trasmessi; nonché per la conseguente condanna di LND – Lega Nazionale Dilettanti e/o di LND Impianti S.r.l. (ciascuna per quanto di competenza e/o in via solidale) a esibire quanto richiesto (anche con eventuali omissis ).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di F.I.G.C. – L.N.D. Lega Nazionale Dilettanti e di Lnd Impianti S.r.l.;
Vista la memoria depositata in data 6 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la società Favecos S.r.l. Società Benefit ha chiesto a questo Tribunale, ex art. 116 cod. proc. amm., l’annullamento della nota in data 28 novembre 2025, con la quale LND Impianti S.r.l. ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso proposta dalla stessa Favecos in data 31 ottobre 2025, come ribadita con nota in data 24 novembre 2025, nonché del silenzio-rigetto serbato da LND – Lega Nazionale Dilettanti sull’istanza di accesso trasmessa da Favecos in data 31 ottobre 2025, inviata anche alla PEC di LND e rimasta priva di riscontro espresso da parte di quest’ultima, e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, ai dati e ai documenti oggetto della propria istanza e non ancora trasmessi, nonché per la conseguente condanna di LND – Lega Nazionale Dilettanti e/o di LND Impianti S.r.l. (ciascuna per quanto di competenza e/o in via solidale) a esibire quanto richiesto.
Con memoria depositata in data 14 gennaio 2026, si sono costituite in giudizio F.I.G.C. –L.N.D. Lega Nazionale Dilettanti, nonché la LND Impianti S.r.l., producendo in data 28 gennaio 2026 documentazione relativa all’istanza di accesso di cui è causa.
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2026, la società ricorrente ha rappresentato quanto segue: “ esaminata la memoria di LND/LND Impianti e i documenti ad essa allegati, dichiara a mezzo dei sottoscritti difensori di non vantare più alcun interesse alla decisione del ricorso ”.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto dichiarato dalla società ricorrente con la citata memoria depositata in data 6 febbraio 2026 e di quanto prodotto in giudizio dalla parte resistente, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso.
Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito della controversia e dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | EL VA |
IL SEGRETARIO