Decreto cautelare 29 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3899 del 2025, proposto da
DE HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto P-CE/L/Q/2023/123205 emesso il 27 giugno 2025 e notificato in pari data con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta emesso a seguito della istanza di decreto flussi per lavoro subordinato stagionale in data 1 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Caserta in data 1 gennaio 2024 nulla osta per motivi di lavoro subordinato, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta volta al rilascio di permesso di attesa occupazione, stante la irreperibilità e la indisponibilità del primigenio datore di lavoro, tenuto altresì conto del pronto rinvenimento di una nuova, diversa, occasione lavorativa.
1.2. Al fine, in data 27.6.2025, la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo la illegittimità della condotta della Amministrazione, e la mancata attivazione della procedura finalizzata al rilascio, in favore del ricorrente, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero a consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con subentro del datore di lavoro medio tempore rinvenuto, stante la impossibilità di iniziare la attività con il primigenio datore, cagionata da fatti non ascrivibili ad esso ricorrente, che avrebbe anzi effettivamente iniziato una nuova, diversa, attività lavorativa.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 marzo 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da essa ricorrente in forza di nulla osta rilasciato in data 1 gennaio 2024;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- del renitente, e silente, contegno all’uopo ancora serbato da essa Amministrazione pur a fronte di espresso sollecito formulato giustappunto dal ricorrente.
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente afferente alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero di stipulazione del contratto con subentro di diverso datore di lavoro, nel frattempo rinvenuto; e ciò tenuto altresì conto della effettiva attività lavorativa espletata, nelle more e già a far data dal luglio 2024, da esso ricorrente, di poi perdurata anche nel 2025.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, giusta nulla osta del gennaio 2024;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- la mancanza, indi, delle condizioni per perfezionare il procedimento afferisce a circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte, unitamente all’inutile decorso del tempo e, quindi, in certo modo discendente anche dall’inerte contegno, colpevolmente serbato dalla Amministrazione contra legem ; chè, in definitiva, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu .
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa, redditizia e duratura, occasione lavorativa (cfr., documentazione contrattuale e buste paga versate in atti, ancora da ultimo, con la produzione delle buste paga relative all’anno 2025).
2.2.3. Talché, a fronte del decorso di circa 18 mesi dal rilascio del nulla osta, l’Amministrazione, cui solo il decorso di siffatto lasso temporale era in definitiva da ascrivere, avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione, ovvero un titolo di soggiorno per un rapporto di lavoro con altro datore.
2.2.4. Occasione lavorativa, nella fattispecie, effettivamente rinvenuta dal ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN EL, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RO VA | AN EL |
IL SEGRETARIO