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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.4975 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2017 posta in deliberazione all'udienza del 21.03.2025, svoltasi mediante “trattazione scritta”, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per repliche e vertente
TRA
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Orlando Mercurio
- attore opponente –
E
(.P.I. ) con l'avv. Giuseppe Spadafora Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto che il Tribunale Controparte_1 di Catanzaro ingiungesse all' arch. di pagare in proprio favore Parte_1 la complessiva somma di € 6.344,85, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia eseguiti presso l'immobile adibito a studio professionale, di proprietà del debitore, in adempimento di contratto intervenuto tra le parti.
Con decreto ingiuntivo n. 1184/2017 il Tribunale ha accolto la richiesta di pagamento della somma ingiunta, oltre interessi, spese, competenze ed accessori del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Pt_1 Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la proponendo Controparte_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo sostenendo che le prestazioni di pulizia dei locali dedotte
1 nel contratto siglato inter partes non fossero state svolte a regola d'arte e fossero state altresì interrotte, sì da giustificare la formulazione di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo poiché illegittimo ed infondato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto ed in via subordinata, in caso fosse ritenuto cessato il rapporto contrattuale per i servizi di pulizia per effetto della eccezione , sollevata da parte opponente, di nullità della clausola di tacito rinnovo previsto all'art 4 del contratto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa , con conseguente condanna di parte opponente dell'indennizzo ex art 2041 c.c. con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e prova testimoniale e dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ufficio, all'udienza del 21.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
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L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In premessa, giova evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Come noto, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale
2 del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Sempre in premessa, deve evidenziarsi l'irrilevanza in questa sede della contestazione, mossa con il proprio atto introduttivo dall'opponente, concernente la mancanza della prova scritta idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, facendo riferimento alle fatture commerciali prodotte da parte opposta ritenute documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e quindi non ritenute valida prova del credito riportato, in quanto – una volta investito della causa di opposizione – il giudice è tenuto, anche indipendentemente dalla legittimità dell'emessa ingiunzione, a decidere sul rapporto controverso: in altre parole, poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di parte opposta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr., Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2000, n.
13429, ma si veda anche Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924, secondo la quale “mentre prova
3 scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore”).
Conseguentemente, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, in tale fase, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda di ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento, neppure agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (in questo senso, Tribunale Bari, sez. I, 31/12/2004, n. 2696).
Venendo, dunque, al caso in esame deve, innanzitutto, essere respinto il primo motivo di opposizione concernente l'inefficacia della clausola di proroga tacita predisposta nell'ambito di un contratto per adesione inserita al punto 4 del contratto sottoscritto tra le parti, necessitando di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. con la conseguenza che il rapporto contrattuale, secondo l'assunto di parte opponente, sarebbe da considerarsi cessato alla scadenza del primo anno e dunque in data 09.05.2012.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la pretesa creditoria si fonda su un contratto redatto in data 09.05.2011 dalla e sottoscritto dall'Arch. Controparte_1 Pt_1
, con cui la si era obbligata, dietro corrispettivo, ad effettuare i servizi di
[...] CP_1 pulizia, lavaggio, deragnatura, pulizia e lavaggio vetri, spolveratura ecc. nei locali adibiti a studio professionale dell'Arch. . Il contratto, aveva previsto, fra l'altro, ( art 4 ) la tacita Pt_1 rinnovazione del contratto in mancanza di disdetta (da effettuarsi almeno due mesi prima) ovvero la facoltà di recesso della CP_1
La Corte di Cassazione con sentenza n. 20402/15, depositata il 12 ottobre 2015 nel fornire una corretta esegesi dell'art. 1341 c.c., ha ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità”.
A tal riguardo si osserva che il contratto sottoscritto tra le parti in data 09.05.2011 non può ritenersi un contratto per adesione e soprattutto la non può ritenersi un contraente forte CP_1
4 tale da poter imporre condizioni svantaggiose per l'altro contraente e tanto può evincersi dal fatto che dal preventivo di spesa fornito da parte opposta, era previsto una spesa di euro 200,00 mensili per il servizio di pulizia, ridotto ad euro 180,00 in fase di sottoscrizione contrattuale , non potendosi così configurare nessuno squilibrio contrattuale tra le parti avendo parte opponente ottenuto una riduzione del prezzo della prestazione. Non può ritenersi, pertanto, nulla la clausola di tacita rinnovazione del contratto a termine della scadenza annuale, laddove tra l'altro nel contratto era previsto un termine breve di disdetta ( due mesi) previsto per entrambe le parti contraenti. Ed ancora a fronte di una pretesa scadenza del contratto in data 09.05.2012 l'arch ha proseguito dopo la scadenza Pt_1 annuale, ad avvalersi del servizio di pulizia prestato dalla ditta , corrispondendo il relativo CP_1 prezzo contrattuale, dovendo tale circostanza ritenersi quale comportamento concludente e quindi quale intendimento di proroga del contratto in essere.
Per altro verso, la difesa di parte opponente con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha sostenuto che le prestazioni di pulizia dei locali dedotte nel contratto siglato inter partes non fossero state svolte a regola d'arte ovvero che fossero inadeguate, sì da giustificare la formulazione di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Dette obiezioni tuttavia, sono rimaste del tutto generiche e non hanno trovato alcuna conferma in sede di escussione testimoniale.
Il teste introdotto da parte opponente, Sig. , escusso all'udienza del 21 Testimone_1 maggio2019 in particolare, non e stato in grado di riferire alcuna informazione utile circa l'espletamento dei servizi di pulizia, essendosi limitato ad affermare di aver ascoltato una sola telefonata durante la quale l'architetto opponente si sarebbe lamentato di una non corretta pulizia dei vetri dello studio senza peraltro precisare il periodo, confermando che con riferimento alla sua postazione nell'ufficio– “era tutto in regola”, lo stesso alla precisa domanda di parte opponente contenuta nelle memorie n. 2 ex art 183 c.p.c. lettera f) Vero o meno che in diverse occasioni – per esempio in occasioni di riunioni di lavoro – l'Arch. è stato Parte_1 costretto a rivolgersi a terzi per provvedere alla pulizia dei locali non eseguiti dalla
[...]
. ha risposto “ non conosco tale circostanza in quanto io non vedevo le persone che Controparte_2 erano addette alle pulizie”.
Al contrario il teste escusso sempre all'udienza del 21 maggio 2019 ,ha Testimone_2 confermato, invece, non solo di essersi sempre recato negli uffici provvedendo alla corretta e sistematica effettuazione del servizio di pulizia , fornendo una volta al mese la pulizia dei vetri, ma anche di non aver mai ricevuto alcuna lamentala da parte dell'arch. e di non Parte_1 essere stato mai rimosso dal servizio di che trattasi, diversamente da quanto sostenuto in opposizione.
5 Le presunte disfunzioni del servizio, ove mai fossero vere, riguardano semplicemente la pulizia dei vetri il cui inadempimento è certamente di scarsa importanza rispetto all'intero oggetto del contratto, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di rapporto di durata, e di prestazioni che venivano svolte due volte a settimana, e ciò per diversi mesi ed anni, sarebbe del tutto fisiologica anche una eventuale ed occasionale inesattezza nella esecuzione di un servizio, rivestendo la ipotetica mancanza un così scarso rilievo da non giustificare neanche la riduzione del prezzo concordato.
A riguardo si osserva che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Cass. civ. n. 13627/2017.
In tale contesto non può non rilevasi come l'opponente abbia usufruito del servizio di pulizia dal 2011 al 2015 senza mai contestare fino a tale data la sua inadeguatezza avendo inspiegabilmente ed ingiustificatamente interrotto i pagamenti del servizio di pulizia sin dal 2013 e contestato il disservizio solo con una pec del 09 dicembre 2016 quando ormai era cessato il rapporto contrattuale per la mancanza di pagamento del servizio prestato dalla fino ad ottobre 2015 ed a seguito CP_1 sollecito di pagamento del 11.11.2016. (Cfr. doc. 2 fascicolo parte opponente)
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve, pertanto, essere integralmente respinta poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 2014 n 55 con riferimento ai minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente , alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta che si liquida in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.
Catanzaro 28.07.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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