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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Napoli Nord Sezione Lavoro
il Giudice dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza dl 21.3.25 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2360/24 del ruolo generale Lavoro/Previdenza, avente ad oggetto: rendita da infortunio sul lavoro
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Iannaco Carmine;
Parte_1
C O N T R O
Parte_2 in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 32.2.24 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per invalidità permanente nella Pt_2 misura non inferiore al 70% o altra percentuale da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione all'infortunio sul lavoro patito nell'esercizio dell'attività di manovale edile attraverso una caduta con il flex con conseguente condanna dell' al Pt_2 pagamento della rendita e degli interessi legali. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In sede di visita medico legale espletata dall'INail gli veniva riconosciuto il 55% Espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da sentenza letta pubblicamente. E' fondata la domanda relativa alla richiesta di rendita nei limiti segnati dalla presente motivazione. Dalla consulenza tecnica di ufficio disposta che si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto pienamente attendibile e sufficientemente motivata, è risultato che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale di ipoacusia bilaterale neurosensoriale. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 63
% il danno biologico dell'istante dalla data della domanda amministrativa. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata Nel merito, il c.t.u., sulla base della copiosa documentazione sanitaria allegata agli atti, ha espresso un giudizio di sicura riconducibità della patologia diagnosticata al ricorrente alla attività lavorativa dallo stesso svolto. Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal dante causa. Nel caso di specie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla rendita nella misura del 63 % dalla data della domanda amministrativa . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione
P.Q. M.
Il dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della relativa domanda, dichiara che ha diritto alla Parte_3 rendita per inabilità permanente parziale per infortunio sul lavoro nella misura del 63% a decorrere dalla data di domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente i conseguenti ratei di rendita maturati, Pt_2 oltre agli interessi legali;
B) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese del giudizio che Pt_2 liquida in € 1.400,00, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Aversa, 24.3.25
Il giudice
Dott. Marco Bottino